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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.11.2015 12.2015.23

16. November 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,280 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Contratto di progettazione - rescissione del committente contro indennità - assenza di giusti motivi - quantificazione della mercede - potere di apprezzamento - equità

Volltext

Incarto n. 12.2015.23

Lugano 16 novembre 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.220 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 13 luglio 2011 da

AO 1 rappr. dallo RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 12'912.- oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano,

richiesta avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza del 19 dicembre 2014 ha integralmente accolto,

appellante la convenuta che con atto di appello del 2 febbraio 2015 postula l’annullamento della decisione pretorile e la cancellazione del PE n. __________, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,

mentre l’attrice con risposta del 18 marzo 2015 postula la reiezione dell’appello pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                A.  Nel corso dei mesi di febbraio – marzo 2010 la società AP 1 (in seguito: AP 1) ha incaricato l’arch__________ S__________ di progettare l’edificazione di alcune case unifamiliari sulla part. n. __RFD __________. Quale mercede è stato pattuito l’importo di fr 20'000.-.

                            B.  Il 6 ottobre 2010 AP 1ha comunicato a AO 1 (in seguito: AO 1) - società subentrata all’arch. S__________, avendone ripreso gli attivi ed i passivi (verbale di interrogatorio di __________ S__________ del 4 luglio 2013, pag. 2) – di avere inoltrato la domanda preliminare mediate lo studio di architettura G__________ (cfr. doc E, email del 6 ottobre 2010). Concretamente, la società immobiliare ha interrotto il contratto in essere tra le parti.

                                  AO 1 ha quindi inviato alla committente la fattura relativa alle prestazioni effettuate fino a quel momento, assommante a fr. 12'912.- (doc. G e G1). AP 1 ha contestato l’importo e ha manifestato la sua disponibilità a saldarne solamente una minima parte (doc. H).

                                  Non ottenendo riscontro al successivo sollecito di pagamento (doc. I), AO 1 ha quindi avviato la procedura esecutiva nei confronti della controparte (doc L).

                            C.  Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.93), il 13 luglio 2011 AO 1 ha quindi inoltrato una petizione con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 12'912.-, a titolo di onorario, oltre interessi, e delle spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. 1462083. In breve, essa sostiene di aver ricevuto dalla convenuta l’incarico di progettare l’edificazione di alcune case a __________ e di occuparsi delle relazioni col Comune e in particolare con l’ufficio tecnico relativamente al progetto. Essa afferma di aver dato seguito al mandato allestendo alcune proposte planimetriche e altra documentazione come pure partecipando ad alcune riunioni presso l’ufficio tecnico e lo studio incaricato della pianificazione comunale (cfr. per i dettagli petizione, pag. 4). Per queste prestazioni essa ha emesso in data 12 ottobre 2010 la propria nota di onorario di cui chiede il pagamento.

                            D.  AP 1 si è opposta alla petizione e ha contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi, essa ha negato che la parte attrice abbia effettuato tutte le prestazioni di cui chiede il pagamento e ha inoltre rimproverato a AO 1 di non essersi informata sulle caratteristiche del fondo e sui vincoli pianificatori, ciò che avrebbe reso necessario diverse rielaborazioni del progetto iniziale. Nel contempo essa ha contestato il numero di ore fatturate e l’applicazione delle tariffe SIA, a suo dire non pattuite. La convenuta ha sostenuto pure che, giusta l’art. 368 CO, in ragione dei gravi difetti riscontrati nei piani, a suo dire inutilizzabili, nessuna mercede è dovuta e in ogni caso non nella misura richiesta dall’attrice.

                            E.  In replica AO 1 ha ribadito la propria posizione approfondendone alcuni aspetti. In particolare essa ha sostenuto applicarsi le norme sull’appalto ma ha negato che le correzioni apportate ai piani fossero rilevanti come pure che la documentazione da lei allestita fosse inutilizzabile. Essa ha ribadito di aver correttamente dato seguito all’incarico conferitole di elaborazione e studio di fattibilità del progetto.

                                  In duplica la convenuta ha sostenuto che l’incarico dato alla controparte era di realizzare un progetto fino alla concessione della licenza edilizia; la mercede pattuita di fr. 20'000.- doveva coprire tutte queste prestazioni e non solo uno studio di fattibilità. Essa ha invocato la revoca del contratto per motivi gravi sulla base dell’art. 377 CO. Per la rimanenza ha ribadito la propria posizione.

                                  Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.

                             F.  Con sentenza del 19 dicembre 2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 12'912.- e ordinando il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. 1462083 dell’UE di Lugano.

                            G.  Con atto di appello del 2 febbraio 2015 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 18 marzo 2015 l’attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato,

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 17 febbraio 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                             2.  Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato che tra le parti è venuto in essere un contratto di architetto retto dalle norme sull’appalto, contratto che è stato rescisso per atti concludenti dalla convenuta. Il magistrato ha quindi stabilito che alla rescissione in esame si applicava l’art. 377 CO ed ha esposto la dottrina e la giurisprudenza relative a questa norma. Il Pretore ha escluso che le carenze riscontrate nel lavoro di AO 1 ed evidenziate dalla perizia giudiziaria potessero essere considerate dei gravi motivi di rescissione, tali da giustificare una riduzione o esclusione della mercede spettante all’architetto. Egli ha quindi sancito il diritto dell’attrice a percepire la propria remunerazione per il lavoro prestato. Per quanto attiene alla quantificazione della stessa, il magistrato, riprendendo in sostanza le considerazioni e le conclusioni del perito in merito alle ore lavorative conteggiate e alla tariffa oraria, ha ritenuto corretto l’importo richiesto di fr. 12'912.-. Nel contempo il primo giudice ha ritenuto tardive e non correttamente formulate le contestazioni sollevate dalla convenuta in merito alle spese vive e alle ore effettuate esposte nel conteggio.

                             3.  La natura del contratto venuto in essere tra le parti, in concreto un contratto di progettazione, non è contestata, così come la rescissione per atti concludenti dello stesso da parte della società immobiliare. Pacifica è anche l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 377 CO. Controversa resta invece in appello la natura delle mancanze imputate a AO 1 e i criteri per la determinazione della mercede.

                             4.  Con l’appello che qui ci occupa l’appellante contesta le valutazioni pretorili in base alle quali la rescissione unilaterale del contratto da parte della committente non sarebbe giustificata da gravi motivi. A detta della stessa le carenze e negligenze dimostrate dall’attrice sarebbero tali da escludere qualsivoglia remunerazione. Nel contempo AP 1 critica i parametri utilizzati dal Pretore per calcolare l’onorario spettante alla controparte e censura l’applicazione al caso di specie delle norme SIA, in quanto non pattuite. Da ultimo essa nega che le contestazioni sollevate in relazione alle voci di spesa conteggiate dagli architetti siano tardive.

                             5.  Nel giudizio impugnato il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 377 CO, finché l’opera non sia compiuta il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno. Quando la rescissione del contratto avviene per motivi gravi, ossia per ragioni che rendono intollerabile la continuazione del contratto, il committente può essere liberato parzialmente o totalmente dall’obbligo di remunerare l’architetto per le prestazioni da lui fatte. L’esistenza di un giusto motivo di rescissione e la sua incidenza sull’obbligazione di indennizzo del committente sono delle questioni che vanno apprezzate e giudicate in base alle regole del diritto e dell’equità. Il Tribunale federale ha più volte precisato che l’esistenza di un giusto motivo va ammessa in maniera restrittiva (cfr. per tutte sentenza TF del 10 settembre 2002 inc. 4C 387/2001, consid. 6.2), opinione condivisa anche dalla dottrina maggioritaria (per tutti Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n.574; , Bühler, ZK - Kommentar, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, n. 42 ad art. 377 CO). Un semplice rimprovero anche se obbiettivamente difendibile non è sufficiente; è infatti necessario che l’appaltatore abbia avuto un comportamento reprensibile, che ha contribuito in maniera importante alla rottura del rapporto contrattuale (cfr. sentenze TF del 27 aprile 2007 inc. 4C 393/2006 consid. 3.4 in fine, del 2 settembre 2014 inc. 4A 96/2014 consid. 4.1; anche Gauch, op. cit. n. 575). Deve trattarsi di circostanze che rendono la continuazione del rapporto insopportabile per il committente.

                                  Il giudice dispone di un largo potere di apprezzamento nello stabilire se esiste un giusto motivo (cfr. sentenza TF del 27 aprile 2007 cit., consid. 3.4).

                             6.  L’appellante rimprovera a AO 1 varie e gravi manchevolezze nell’allestimento dei piani i quali non avrebbero tenuto conto tra le altre cose dei vincoli pianificatori ciò che li avrebbe resi inutilizzabili e avrebbe obbligato l’attrice a modificarli a più riprese. AP 1 sostiene di aver rescisso il contratto a causa della negligenza dimostrata dagli architetti e dell’evidente incompetenza di questi nel gestire il progetto.

                          6.1.  L’istruttoria ha effettivamente messo in evidenza la presenza di imprecisioni e manchevolezze nell’operato dell’attrice, segnatamente nei piani allestiti dalla stessa. In particolare la perizia giudiziaria ha rilevato delle lacune in relazione “alla chiarezza e completezza nell' informare la committenza circa il lavoro in esecuzione e le presumibili scadenze; - alle messa in evidenza delle questioni urbanistiche in atto, che nelle planimetrie avrebbero da subito e sempre dovuto comparire, indicandole p.es. con una legenda, elaborando varianti con 6 o 7 case a seconda delle decisioni della Pianificazione; - formalmente ogni documento prodotto, sia esso una lettera o anche un solo schizzo fatto a mano, che esce da un ufficio dovrebbe riportare di cosa si tratta e quando è stato allestito, rispettivamente consegnato e a chi: sotto questo aspetto l'insieme del lavoro appare oggettivamente incompleto.” (perizia giudiziaria pag. 10). Nel referto il perito ha ribadito che “tutti i documenti (…) mancano di quella necessità di chiarezza che ogni documento che esce da uno studio tecnico dovrebbe presentare (…)” (perizia giudiziaria pag. 13).

                                  Risulta inoltre che i piani elaborati non tengono conto dei vincoli pianificatori, in quel momento allo studio ma non ancora approvati, per il comparto interessato dal progetto edificatorio.

                                  Per quanto biasimevoli queste mancanze non paiono di una gravità tale da poter addebitare alla qui attrice la rottura del rapporto di fiducia tra le parti. Da quanto precede si evince infatti che i rimproveri che possono essere mossi all’attrice concernono più la forma e la completezza dei documenti elaborati, rispettivamente in elaborazione, che non l’essenza del progetto. Anche l’aver sottoposto all’esame delle autorità comunali dei piani che non tenevano conto dello studio pianificatorio in atto non pare una circostanza di gravità tale da giustificare la rescissione per gravi motivi. In questo ambito vale la pena ricordare che dall’incarto non risulta che lo studio di architettura sia mai stato richiamato dalla committente per le qui lamentate manchevolezze.

                                  A questo vada inoltre aggiunto che, stando alle dichiarazioni rese innanzi al Pretore da S__________, titolare della società immobiliare, essa avrebbe deciso di rescindere il contratto perché riteneva l’architetto incaricato non sufficientemente esperto e non a seguito delle qui invocate negligenze. Al riguardo St__________ si è così espressa. “(…) A questo punto, visto che tale progettazione doveva tenere conto di diverse problematiche di PR ho deciso di revocare l’incarico all’arch. S__________ e di affidarlo ad uno studio di progettazione a mio parere più esperto a trattare queste questioni” (cfr. verbale di interrogatorio del 4 luglio 2013, pag. 4).

                                  Alla luce di quanto precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto non dati i giusti motivi di rescissione del contratto e ha riconosciuto il diritto dell’attrice alla remunerazione del lavoro sin lì prestato. Su questo punto il ricorso va pertanto respinto e la sentenza pretorile confermata.

                             7.  Per quanto attiene all’ammontare della retribuzione, AP 1 contesta l’importo riconosciuto dal Pretore in quanto calcolato, a dire della stessa, facendo riferimento alle norme SIA di cui nega l’applicabilità al caso in esame. L’appellante contesta inoltre la tariffa oraria di fr. 120.- ritenendola troppo elevata e il numero di ore conteggiate. Essa adduce inoltre di aver sollevato tempestivamente e correttamente la censura relativa alle prestazioni fatturate.

                          7.1.  Preliminarmente è bene chiarire che, diversamente da quanto sembra credere AP 1, nella propria sentenza il Pretore non riconosce l’applicabilità al caso concreto delle norme SIA, questione che in concreto può essere lasciata aperta. Il magistrato si è limitato infatti ad osservare che l’importo della remunerazione calcolato dagli architetti sulla base dei parametri SIA (doc. G) corrisponde a grandi linee a quello ottenuto considerando le ore lavorative effettive e applicando una tariffa orario di fr 120.- (doc. G1), tariffa che il magistrato, sulla base della perizia giudiziaria, ha ritenuto adeguata.

                          7.2.  Per quanto attiene alle spese conteggiate, si osserva che nell’allegato di risposta la convenuta qui appellante si è limitata a indicare che “(..) Nessuna sezione è stata realizzata. Pure la stima dei costi di costruzione non è stata effettuata” (risposta pag. 3) ed a contestare in maniera generica le ore esposte nel conteggio ritenendole “decisamente al di sopra di quanto necessario” e non corrispondenti “alle ore di lavoro realmente effettuate” (risposta pag. 4 ). Nulla è di contro stato detto in merito alle singole poste della fattura. Solo in sede di conclusioni AP 1 ha preso posizione in maniera puntuale sulle singole voci del conteggio (cfr. per i dettagli conclusioni pag. 7).

                                  Con ogni evidenza simili contestazioni non possono che essere ritenute tardive e troppo generiche con conseguente inammissibilità, come giustamente accertato dal Pretore nella propria sentenza.

                                  A titolo puramente abbondanziale si osserva che, in merito alla censura sollevata in relazione alla voce “presentazione S.C. e stima costi” pare del tutto inverosimile che la convenuta, professionista del settore con esperienza pluriennale nel ramo immobiliare, si sia fatta promotrice di in un progetto edilizio senza che le venisse fornita una stima dei costi di realizzazione.

                                  Come correttamente e compiutamente esposto dal Pretore nella sentenza di prima istanza a cui si rinvia (cfr. sentenza pag. 3 punti I e N in fine), neppure può essere accolta la deduzione di 25 ore pretesa dall’appellante per gli invocati difetti in quanto non coperti dall’art. 377 CO, norma qui applicabile.

                                  Ne discende che anche questa censura non può essere accolta e che le ore di lavoro indicate nel conteggio e le prestazioni fatturate (doc. G1) sono da ritenersi corrette così come accertato dal Pretore sulla base della perizia giudiziaria.

                          7.3.  In relazione all’ammontare della mercede è necessario chiarire che anche l’appellante, dopo aver fornito versioni discordanti al riguardo, ha convenuto che l’importo di fr. 20'000.doveva coprire i costi sino all’inoltro della domanda di licenza preliminare (cfr. atto di appello pag. 7 in fine). Non risulta invece che le parti abbiano concordato una tariffa orariaAP 1                                                   AP 1, partendo dalla constatazione che il perito ha stimato in 190 – 220 ore il tempo necessario all’architetto per portare a termine l’incarico conferitogli (cfr. perizia pag. 8), ha definito arbitraria la tariffa oraria di fr. 120.- esposta nella fattura e ha sostenuto che la tariffa massima applicabile, comunque contestata, assommava a fr. 98.- all’ora (risultante dal valore medio ottenuto tra fr. 20’000: 220 = fr. 91.-/h e fr. 20’000:190 = fr. 105.-/h).

                                  A questo riguardo è utile ricordare che il perito giudiziario ha ritenuto le ore di lavoro conteggiate (pari a 81 ore) “plausibili per il lavoro allo stadio in cui esso è stato svolto” (perizia pag. 16). Nel contempo l’esperto ha giudicato la tariffa oraria applicata dall’architetto “corretta, tendente più al basso che verso l’alto, rispetto a quella che si potrebbe individuare quale tariffa media di mercato applicabile per questo tipo di incarico” (perizia pag. 16 in fine). Egli ha altresì precisato che l’importo di fr. 12'912 indicato nella fattura “rispetto al chf 20'000,00 pattuiti corrisponde a livello di ordine di grandezza, a quanto ancora da eseguire per completare il mandato secondo le regole dell’arte” (cfr. perizia pag. 17). Il Pretore facendo proprie queste considerazioni ha ammesso la correttezza dell’importo richiesto dallo studio di architettura; soluzione questa che è condivisibile.

                                  Come esposto in precedenza (consid. 5), il magistrato chiamato a decidere su un caso di rescissione ex art. 377 CO dispone di un grande potere di autonomia e può decidere in base all’equità, ciò che il primo giudice ha fatto. Nel caso concreto, tenuto conto delle modalità e dei tempi di rescissione e del diritto dell’appaltatore di essere tenuto indenne da ogni danno, la mercede di fr. 12'912.- riconosciuta all’attrice pare corretta e per nulla arbitraria. Essa è anche in linea col risultato che si otterrebbe utilizzando la tariffa oraria proposta dall’appellante (81 ore x fr. 98 = fr. 7'938.-), a cui vanno aggiunti i costi per la creazione delle rappresentazioni renderizzate (fr.1’650 x 2 = fr. 3'300.-; doc. G1), prestazioni queste accettate per atti concludenti dalla convenuta che le ha utilizzate (cfr. verbale di St__________ cit., pag. 4 in fondo), per un totale complessivo di fr. 11'238.-.

                                  Alla luce di quanto precede non vi sono motivi per discostarsi dalla decisione pretorile che va confermata.

                             8.  In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 12'912.- seguono la soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

decide:

                             1.  L’appello 2 febbraio 2015 di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese d’appello di complessivi fr. 1500.-, parzialmente anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr.1'300.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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