Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.04.2016 12.2015.228

7. April 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,075 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Locazione - disdetta per mora - contestazione della disdetta

Volltext

Incarto n. 12.2015.228

Lugano 7 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b lett. b LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2015.64 (procedura semplificata) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 7 novembre 2015 da

AP 1, AP 2,  

contro

AO 1 rappr. da RA 1  

volta ad ottenere l’annullamento della disdetta del contratto di locazione avente quale oggetto l’appartamento di 3,5 locali nello stabile sito in Viale a M;

domanda alla quale si è opposta la convenuta in occasione dell’udienza del 30 novembre 2015 e che il Pretore ha respinto con decisione 1° dicembre 2015;

appellanti gli istanti che, con atto di appello 29 dicembre 2015, formulano una serie di critiche al giudizio pretorile e lamentano omissioni da parte del giudice di prime cure;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che a partire dal mese di febbraio 2012 AP 2 e AP 1 conducono in locazione l’appartamento di 3,5 locali dello stabile sito in Viale a M. Il contratto prevede una pigione mensile di fr. 1'100.-, oltre spese accessorie e di riscaldamento;

                                  che in data 27 luglio 2015 la locatrice AO 1 ha notificato ai conduttori su modulo ufficiale la disdetta per mora con effetto a decorrere dal 31 agosto 2015, che è stata prontamente contestata dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________;

                                  che, ottenuta l’autorizzazione ad agire giusta l’art. 209 cpv. 4 CPC (inc. n. 92/15 UC __________), con atto denominato “risposta riconvenzionale” del 7 novembre 2015 i conduttori hanno contestato la disdetta chiedendo altresì l’adeguamento del canone di locazione con effetto retroattivo;

                                  che con giudizio 1° dicembre 2015 il Pretore ha respinto la domanda: accertato come la richiesta di riduzione della pigione risultasse irricevibile per carenza di preventiva conciliazione, il primo giudice non ha intravvisto alcun motivo di annullamento della disdetta a fronte della manifesta situazione di mora dei conduttori;

                                  che con appello 29 dicembre 2015 i conduttori insorgono contro il giudizio pretorile formulando una serie di critiche e lamentele sull’operato del primo giudice che, visto l’esito del giudizio, è superfluo riassumere;

che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b cfr. 3 LOG);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che la dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (decisione del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311); inammissibile per insufficiente motivazione è l’appello che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.3);

che nel caso concreto gli appellanti hanno presentato un breve testo di appello con il quale confusamente si dolgono in merito all’iter procedurale seguito e alla parallela procedura avviata dalla locatrice dinanzi alla medesima Pretura con domanda di espulsione, ribadiscono l’intenzione di pagare il dovuto a condizione che la proprietaria faccia seguito agli obblighi di ripristino dei difetti e sottolineano di essere stati costretti a chiedere ripetutamente interventi urgenti di riparazione subendo disagi e danni a seguito dell’inadempienza contrattuale della controparte;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC: gli appellanti non si confrontano infatti minimamente con la sentenza pretorile;

che in particolare gli appellanti neppure accennano alla questione della mora conseguente il mancato deposito delle pigioni ai sensi di legge (art. 259g CO) o alla conclusione pretorile in merito all’assenza dei requisiti per invocare una compensazione della pigione con pretese derivanti dai lamentati difetti;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che peraltro, con decisione 6 aprile 2016, questa Camera ha confermato il giudizio 12 novembre 2015 con il quale il Pretore ha ordinato l’espulsione dei conduttori con le comminatorie di rito (inc. SO.2015.771, n. 12.2015.214);

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 47'880.-, corrispondente al canone di locazione fino al prossimo termine di disdetta (DTF 119 II 147 consid. 1);

che agli appellanti sono accollate spese processuali di fr. 200.-, già anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), tenuto conto delle particolari circostanze, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello 29 dicembre 2015 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.                                 

                             3.  Notificazione:

- - -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente              

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).