Incarto n. 12.2015.158
Lugano 23 novembre 2016/dm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.66 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 marzo 2013 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 101'246.95 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 12 agosto 2015 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 98'352.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012 e alla regolarizzazione degli oneri sociali di pertinenza dell’attore;
appellante la convenuta con appello 14 settembre 2015, con cui ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per la continuazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, e in via subordinata di riformarlo nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta 14 ottobre 2015 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 ha lavorato dall’11 agosto 1980 al 31 ottobre 2012 per AP 1, ditta attiva nell’ambito della lavorazione nonché nel commercio di articoli in resine termoplastiche realizzati con tecnologie di estrusione e stampaggio.
In base al contratto in vigore dal 1° aprile 2007 (doc. B) egli era responsabile della produzione, con un salario di fr. 6'400.- lordi mensili e con un orario lavorativo dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 per un totale di 42.5 ore settimanali.
2. Con petizione 25 marzo 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. H), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 101'246.95 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012, somma corrispondente alle 2'151.33 ore straordinarie da lui asseritamente accumulate dal settembre 2007 (cfr. doc. J).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con la decisione 12 agosto 2015 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 98'352.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012 e alla regolarizzazione degli oneri sociali di pertinenza dell’attore, nonché caricando la tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese di fr. 400.- alla convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 11’000.- a titolo di ripetibili. La pretesa attorea è in sostanza stata ammessa tranne nella misura in cui aveva per oggetto le 61.5 ore straordinarie effettuate nel settembre e ottobre 2007, che erano ormai prescritte.
4. Con l’appello 14 settembre 2015 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 14 ottobre 2015, la convenuta ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per la continuazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, e in via subordinata di riformarlo nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Nella prima parte del suo giudizio il Pretore aggiunto si è espresso sulla pretesa dell’attore (ex art. 321c CO), inerente la remunerazione delle 2'151.33 ore straordinarie asseritamente effettuate dal settembre 2007, che - come si dirà qui di seguito - ha ritenuto fondata (tranne per quanto riguardava le 61.5 ore straordinarie relative ai mesi di settembre e ottobre 2007).
Nel suo appello la convenuta ha contestato il buon fondamento della pretesa, sollevando - come si vedrà - una serie di censure.
5.1. Il giudice di prime cure ha innanzitutto ammesso il principio della remunerazione delle ore straordinarie effettuate dall’attore, rilevando come l’impegno lavorativo di quest’ultimo superasse abbondantemente e regolarmente le 42.5 ore settimanali convenute, e ciò in quanto dagli atti si evinceva una sua presenza regolare in azienda dalle 5.30 / 6.00 alle 17.30 / 18.30 (cfr. gli estratti delle timbrature di cui ai doc. I e le testimonianze di A__________ C__________, M__________ F__________, C__________ F__________, A__________ G__________, Q__________ M__________, G__________ S__________ e G__________ T__________), frequentemente anche durante la pausa pranzo e di sabato (cfr. teste A__________ G__________) e talvolta anche di notte (cfr. testi M__________ F__________ e Q__________ M__________), ed evidenziando che dalle medesime testimonianze era emerso che il direttore generale della convenuta M__________ L__________ fosse consapevole delle ore straordinarie lavorate dall’attore, sia per il fatto che si occupava direttamente e concretamente della direzione dell’azienda sia per il fatto che la di lui moglie riceveva ogni mese l’estratto delle timbrature (cfr. testi A__________ G__________ e G__________ S__________), e non risultava che fosse intervenuto in qualche modo per porvi termine o per limitarle.
5.1.1. In questa sede la convenuta non si è assolutamente confrontata con questi accertamenti, che devono con ciò essere considerati assodati. Essa ha anzi espressamente dato atto di aver a suo tempo riconosciuto che l’attore avesse svolto ore straordinarie e comunque avesse passato molto tempo in azienda.
5.2. Il giudice di prime cure ha in seguito disatteso la tesi della convenuta secondo cui nello stipendio di fr. 6'400.- lordi riconosciuto all’attore al momento della sua nomina a responsabile della produzione era compresa l’indennità per gli straordinari che erano connaturali al nuovo ruolo. A suo giudizio, si trattava di un argomento che non poteva essere esaminato poiché proposto unicamente con le conclusioni e quindi tardivamente; e in via abbondanziale dagli atti non risultava che l’attore avesse svolto un ufficio direttivo elevato tanto da essere tenuto a fornire delle ore straordinarie non remunerate e, ancor di più, per un periodo di tempo eccedente quanto un datore di lavoro poteva ragionevolmente pretendere da un impiegato superiore (II CCA 12 ottobre 2001 inc. n. 12.2000.224).
5.2.1. La convenuta, con riferimento a questi argomenti, ha qui rimproverato al Pretore aggiunto di non aver considerato che l’attore aveva assunto il ruolo di responsabile della produzione e che il contratto di lavoro di cui al doc. B, oltre ad attestare un aumento salariale proprio per quella sua accresciuta responsabilità, comprendeva anche il lavoro straordinario.
5.2.2. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto la convenuta non si è confrontata con nessuna delle due argomentazioni addotte sul tema dal Pretore aggiunto, alternative e indipendenti, né quella secondo cui la tesi di quest’ultima, per altro da lei riproposta in questa sede, era stata sollevata irritualmente per la prima volta solo con le conclusioni, né quella secondo cui non risultava che l’attore avesse svolto un ufficio direttivo elevato tale da obbligarlo a fornire delle ore straordinarie non remunerate. Dottrina e giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che qualora la sentenza impugnata o, come in concreto, il giudizio su una determinata questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate e soprattutto che l’appello su quella questione può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175).
5.3. Il giudice di prime cure ha quindi respinto anche l’altra argomentazione della convenuta secondo cui dalle 2'151.33 ore straordinarie rivendicate dall’attore dovevano essere decurtate le 942.5 ore straordinarie non sostenute dalla relativa timbratura (doc. I) potendosi in quei casi computare solo un orario lavorativo giornaliero di 8.5 ore dedotta la pausa pranzo di 30 minuti: al proposito egli ha rilevato che dallo scritto 17 novembre 2011 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (doc. 7), coerente alle diverse testimonianze, si evinceva che, nonostante il formale obbligo di timbrare il cartellino e di effettuare la pausa pranzo emanato dalla convenuta nel 2006, quest’ultima era a conoscenza che la pausa pranzo non veniva presa regolarmente e ciò in particolare dall’attore (cfr. tutte le testimonianze richiamate in precedenza ed in particolare quelle di G__________ S__________ e M__________ F__________); e che anche le mancate timbrature erano state da lei tollerate senza che, nel corso degli anni, se ne fosse preteso concretamente il rispetto. Il primo giudice ha per altro aggiunto che la media di 11 ore proposta dall’attore per i giorni in cui mancava la timbratura dell’uscita appariva altamente verosimile e andava accettata poiché, fatti i debiti calcoli, la media della durata delle giornate lavorative correttamente registrate in entrata e in uscita, in oltre 3 anni (doc. I), era superiore alle 11 ore e meglio era di 11.32 ore, per cui non sarebbe stato ragionevole ritenere che, proprio dove fosse mancata una timbratura, l’attore avesse lavorato per un numero inferiore alla media tenuta durante i giorni timbrati, rispettivamente che, per quanto concerneva la pausa del mezzogiorno, la quale non era quasi mai riscontrabile dalle timbrature, nella media lavorativa giornaliera di oltre 11 ore, poteva considerarsi compresa, tenuto anche conto delle altre presenze dell’attore in azienda (notturni e sabati, cfr. le testimonianze indicate in precedenza), una pausa di 30 minuti per una media di 3 volte alla settimana (teste A__________ G__________), dal che la fondatezza del credito per ore straordinarie rivendicato dall’attore, le cui modalità di calcolo erano rimaste incontestate.
5.3.1. A questo proposito la convenuta ha rimproverato al Pretore aggiunto di aver erroneamente concluso, con un’interpretazione del doc. 7 contraria al suo senso, che le mancate timbrature erano state tollerate senza che ne fosse stato preteso il rispetto.
5.3.2. Anche in questo caso la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta si è in effetti limitata ad osservare che il doc. 7, correttamente interpretato, non avrebbe permesso di concludere che essa aveva tollerato le mancate timbrature, ma non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile, che deve con ciò essere considerato assodato, secondo cui quella medesima circostanza era stata dimostrata anche da tutte le testimonianze da lui richiamate in precedenza ed in particolare da quelle di G__________ S__________ e M__________ F__________. E in ogni caso essa neppure si è confrontata con l’altra argomentazione addotta dal Pretore aggiunto, che va senz’altro ritenuta alternativa e indipendente, secondo cui la media di 11 ore lavorative proposta dall’attore per i giorni in cui mancava la timbratura dell’uscita appariva altamente verosimile e andava accettata, rispettivamente nella media lavorativa giornaliera di oltre 11 ore poteva considerarsi compresa una pausa di 30 minuti per una media di 3 volte alla settimana, dal che la fondatezza del calcolo delle ore straordinarie proposto nella petizione (Reetz, op. cit., ibidem; Hungerbühler, op. cit., ibidem; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014 inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175).
6. Nella seconda ed ultima parte della sua decisione il Pretore aggiunto si è poi pronunciato sulla contropretesa posta in compensazione dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno (ex art. 321e CO), quantificato in complessivi fr. 1'892'755.- e cifrato in dettaglio per ciascuna delle seguenti voci: la ricostruzione del materiale di produzione, il minor valore (recte: guadagno) per la ridotta produttività degli stampi, la perdita di clienti, la ricostruzione dei dati degli stampi, la ricostruzione degli stampi mancanti, il costo del tempo degli operai che avevano ricostruito gli stampi, il costo futuro per la ricostruzione dei disegni, il valore della ricostruzione degli stampi (stampaggio), il valore presunto di acquisto dei portastampi, il costo di smaltimento delle materie prime a magazzino, il valore della materia prima smaltita, il costo delle ore per la verifica dell’inventario, per il ripristino del magazzino, per il ripristino dell’inventario d’officina, la rimessa in funzione dei materiali a regola d’arte e il valore degli utensili inutilizzabili.
Come si dirà qui di seguito, egli ha concluso per l’infondatezza della contropretesa, conclusione questa che non è però stata condivisa dalla convenuta, la quale nel suo appello ha fatto valere una serie di censure contro quel giudizio.
6.1 Il primo giudice ha innanzitutto ritenuto che, nel caso concreto, già l’allegazione riguardo al danno apparisse molto carente.
La convenuta non aveva indicato quale materiale di produzione / utensili sarebbero stati da ricostruire / da riacquistare e per quali motivi tecnici: non era in effetti ragionevolmente sostenibile che tutto il materiale indistintamente fosse inutilizzabile, visto che nessuna paralisi produttiva era stata fatta valere. Neppure era stato indicato cosa, tra questo materiale, fosse necessariamente da sostituire o da riparare e in quest’ultimo caso da parte di chi: ciò, per altro, doveva essere già chiaro alla convenuta all’inizio della causa, visto che, per quantificare i relativi costi, si era laconicamente richiamata a dati forniti dall’officina interna e a preventivi di terzi fornitori (cfr. risposta p. 7), sennonché né gli uni né gli altri erano stati precisati e tantomeno versati agli atti. Nemmeno per il danno di fr. 32'000.- per le riparazioni che sarebbero già state effettuate vi era un minimo di dettaglio e di prove a sostegno, fatta eccezione del doc. 3, che però si riferiva a tre sole riparazioni e non permetteva di spiegare come la convenuta fosse giunta a quantificare quella posta di danno (cfr. teste F__________ B__________). Ugualmente, per i costi esposti per lo smaltimento dei maggiori scarti della lavorazione, così come per il valore degli stessi, non erano stati indicati dei dati contabili / tecnici comparabili che permettessero di comprendere come fosse stata determinata questa conseguenza economica. Gli importi per il ripristino dei disegni, dell’inventario dell’officina, del magazzino e per il riacquisto dei portastampi non erano minimamente sostanziati da una descrizione della situazione pregressa, tanto da indurre a pensare che ciò che la convenuta faceva valere fosse il miglioramento della propria organizzazione produttiva piuttosto che il ripristino dello status quo precedente le pretese negligenze dell’attore, il che aveva trovato conferma in una serie di circostanze riportate dai testi A__________ C__________, C__________ F__________, A__________ G__________, Q__________ M__________, R__________ R__________, G__________ S__________ e D__________ S__________. Non era poi dato a sapere come la convenuta fosse pervenuta all’importo di fr. 195'000.- quale minor guadagno per la ridotta produttività degli stampi, mentre il danno per la perdita di clientela, cifrato in fr. 850'000.-, non era accompagnato da un benché minimo accenno ai dati relativi ai clienti che sarebbero stati persi.
6.1.1. Nel suo appello la convenuta ha obiettato con vigore che l’assunto del Pretore aggiunto in merito alla carente allegazione a lei imputabile sarebbe errato.
6.1.2. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), ritenuto che nel gravame la convenuta nulla ha addotto e provato su quella questione e dunque non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’opposta conclusione del Pretore aggiunto sarebbe errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
6.1.3. Stando così le cose, il giudizio con cui la contropretesa della convenuta è stata respinta dev’essere confermato, senza che occorra esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta in merito alle ulteriori argomentazioni rese dal Pretore aggiunto.
Le argomentazioni che verranno esposte qui di seguito hanno di conseguenza una mera valenza abbondanziale.
6.2. Per i difetti di allegazione di cui si è detto (cfr. supra consid. 6.1.), il giudice di prime cure, con ordinanza 10 ottobre 2014, alle cui motivazioni aveva rinviato integralmente, ha in seguito respinto la prova peritale sul danno, aggiungendo poi che quell’ordinanza non era stata impugnata.
6.2.1. Riferendosi a questa argomentazione, la convenuta ha in questa sede rimproverato al Pretore aggiunto di aver annichilito il suo diritto alla prova, per non aver tenuto in considerazione i mezzi di difesa da lei invocati a suo tempo, ovvero la perizia sul danno arrecato dall’attore, l’ispezione peritale nella sua sede per determinare quali documenti e informazioni sarebbero stati necessari al perito per stabilire l’esistenza e la quantificazione del danno, e il richiamo dell’incarto penale della Procura di __________ con cui intendeva provare gli illeciti commessi dall’attore. Per queste ragioni ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti alla Pretura per la continuazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione.
6.2.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 105). Il diritto alla prova è codificato all’art. 152 cpv. 1 CPC, disposizione secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p. 664; Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.3.1) e permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se, senza cadere nell’arbitrio, quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p. 664; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.3.1).
Nel caso di specie non vi è motivo di annullare la decisione pretorile. Nonostante il giudice di prime cure abbia effettivamente omesso di assumere le prove richieste dalla convenuta, quest’ultima - come si vedrà di seguito - non ha in effetti allegato e dimostrato che quel suo giudizio, reso previo un apprezzamento anticipato delle prove, fosse arbitrario.
6.2.3. Nella misura in cui si riferiva al mancato richiamo dell’incarto penale della Procura di __________, la censura deve senz’altro essere disattesa, il giudice di prime cure avendo spiegato nell’ordinanza 2 giugno 2014 le ragioni alla base di quel giudizio, riassumibili con la non pertinenza della prova in questione riguardante atti per i quali nessuna richiesta di risarcimento era stata formulata, il tutto senza che in questa sede la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 12 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.118, 5 novembre 2015 inc. n. 12.2014.35, 14 dicembre 2015 inc. n. 12.2015.51), si sia confrontata con le stesse, spiegando puntualmente perché sarebbero errate.
6.2.4. Ma anche nella misura in cui si riferiva alla mancata assunzione della perizia sul danno e alla conseguente mancata ispezione peritale presso la sua sede, la censura dev’essere disattesa.
Essa invero non può essere ammessa già per il solo fatto che il Pretore aggiunto, nella decisione qui oggetto di impugnativa, aveva spiegato che quella prova doveva essere respinta per i difetti di allegazione di cui si era detto, ritenuto che in questa sede - come si è visto - la convenuta non si è confrontata criticamente con quell’argomentazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
E comunque essa non può trovare accoglimento nemmeno laddove la convenuta si è espressa sui motivi, esposti dal Pretore aggiunto in occasione dell’ordinanza 10 ottobre 2014, che lo avevano indotto a non ammettere le domande da porre al perito giudiziario. In effetti, a fronte dell’argomentazione resa allora dal primo giudice (che in sostanza aveva indicato che le domande 1, 2.1 - 2.3 apparivano inammissibili per la carenza di allegazione e di prova tanto più che la convenuta aveva omesso di produrre gran parte dei documenti rilevanti, che le domande 2.4 e 2.5 [recte: 2.6] riguardavano questioni esulanti dal campo di competenza del perito, che la risposta alla domanda 2.5 non era necessaria per la già comprovata assenza di colpa in punto all’attore e comunque per l’impossibilità pratica di stabilire il nesso causale tra lo stato delle attrezzature e le sue asserite inadempienze, e che le domande da 3 a 3.4 e 4 erano inammissibili rispettivamente inutili per le ragioni esposte con riferimento alle domande 1, 2.1 - 2.3 e da 3 a 3.4 e 4), la convenuta si è qui limitata a riproporre il tenore di alcune domande peritali e ad evocare solo un paio di circostanze non determinanti (segnatamente il fatto che dopo la partenza dell’attore la fabbrica si trovasse in uno stato di incuria e di carente manutenzione e il fatto che quest’ultimo doveva coordinare e gestire la fabbrica e con ciò controllare i macchinari e i materiali), per altro suffragate da prove indicate solo in modo generico, sennonché in tal modo neppure ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’opposta conclusione resa dal Pretore aggiunto su quel tema sarebbe errata, dal che l’irricevibilità della sua censura per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
6.3. Il giudice di prime cure ha infine concluso il suo giudizio sulla contropretesa della convenuta, evidenziando che, in mancanza della prova del danno, appariva inutile esaminare le responsabilità dell’attore e l’esistenza del nesso causale. Egli ha comunque tenuto ad evidenziare che, per quanto riguardava il preteso danno derivante dalla ricostruzione dei dati degli stampi, dalla ricostruzione dei disegni, dalla verifica dell’inventario, dal ripristino del magazzino e dell’inventario dell’officina, la responsabilità in capo all’attore era d’acchito da escludere: era in effetti risultato che la manutenzione preventiva e ordinaria, l’allestimento dei disegni degli stampi, il controllo qualità, il settore acquisti e la tenuta del magazzino fossero di competenza di altre persone e non del qui attore (si vedano per la catalogazione degli stampi il teste Q__________ M__________, per la verifica dell’inventario attrezzature i testi A__________ G__________ e G__________ S__________, per l’allestimento dei disegni degli stampi il teste A__________ C__________, per la tenuta del magazzino il teste G__________ T__________ e per la tenuta dell’inventario come pure in generale per la situazione organizzativa delle attrezzature i testi A__________ G__________ e G__________ S__________); e in ogni caso su tutti i collaboratori, fossero essi responsabili o semplici esecutori, campeggiava il direttore generale M__________ L__________ che si occupava in prima persona dell’andamento dell’azienda (cfr. doc. 12; testi A__________ C__________, E__________ E__________, C__________ F__________ e G__________ S__________) e quindi, pur tenendo in conto il rapporto di fiducia che nutriva nei confronti dell’attore, non era sostenibile che, fino al termine del rapporto di lavoro con costui, fosse all’oscuro della lamentata degenerazione della situazione della produzione.
6.3.1. In questa sede la convenuta ha dichiarato di non condividere la conclusione pretorile secondo cui, per quanto riguardava il danno derivante dalla ricostruzione dei dati degli stampi, dalla ricostruzione dei disegni, dalla verifica dell’inventario, dal ripristino del magazzino e dell’inventario dell’officina, la responsabilità in capo all’attore era d’acchito da escludere.
6.3.2. La censura deve nuovamente essere disattesa per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non si è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione addotta sul tema dal Pretore aggiunto, appena riassunta, ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe errata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), non essendo ovviamente sufficiente a smentirla il fatto da lei qui addotto che l’attore ricoprisse un ruolo di alta responsabilità ben definito contrattualmente con le mansioni indicate nel doc. B, e meglio la direzione del personale dei reparti di produzione, la responsabilità per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature, la responsabilità per l’officina di manutenzione, la sua competenza a lanciare, stampare e chiudere gli “odl” inclusa la rilevazione degli scarti, nonché la collaborazione alla chiusura delle non conformità cliente.
7. Ne discende che l’appello della convenuta deve essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 98'352.60, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è irricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all.ppellato fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).