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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.03.2016 12.2015.136

16. März 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,299 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Domanda di esecuzione - richiesta di un equivalente in denaro

Volltext

Incarto n. 12.2015.136

Lugano 16 marzo 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.667 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 26 giugno 2015 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'625.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015 quale equivalente in denaro per la prestazione dovutagli, domanda su cui la convenuta non si è espressa e che il Pretore con decisione 12 agosto 2015 ha respinto;

ed ora sull’appello 27 agosto 2015 con cui l'istante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili;

mentre la convenuta non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che con decisione 17 aprile 2015 (doc. A, pacificamente cresciuta in giudicato), resa nell’ambito di una vertenza in materia di locazione di locali commerciali avviata nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha fatto ordine a AO 1 di dar seguito all’accordo formalizzato il 19 febbraio 2013 davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ di acquistare da AP 1 5 autoveicoli marca __________ di media cilindrata del valore dai fr. 20'000.- ai fr. 25'000.- cadauno a scelta dell’acquirente (ritenuto, per quanto qui interessa, che davanti all’Ufficio di conciliazione quest’ultima si era unicamente impegnata a provvedere entro fine dicembre 2013 a quell’acquisto, cfr. inc. SO.2015.183 rich.);

                                  che con lettera 22 maggio 2015 (doc. B) AP 1 ha tra le altre cose invitato AO 1 a volergli comunicare entro 10 giorni quando avrebbe inteso dar seguito all’ordine impartito dal giudice di acquistare i 5 autoveicoli;

                                  che con istanza 26 giugno 2015 AP 1, preso atto che la sua lettera, come già altre precedenti iniziative giudiziarie, era rimasta priva di riscontri, ha chiesto in applicazione dell’art. 345 cpv. 1 lett. b CPC di condannare AO 1 al pagamento di fr. 14'625.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015 quale equivalente in denaro (calcolato in base a quanto stabilito nel doc. C) per la prestazione dovutagli;

                                  che la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza;

                                  che con la decisione 12 agosto 2015 qui impugnata il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza (dispositivo n. 1), ponendo a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- e senza assegnare ripetibili (dispositivo n. 2);

                                  che con l’appello (recte: reclamo, cfr. art. 319 lett. a CPC in relazione con l’art. 309 lett. a CPC) 27 agosto 2015 che qui ci occupa l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza e di porre a carico della controparte la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.-, protestando le spese e le ripetibili (di secondo grado);

                                  che la convenuta non si è espressa sul rimedio giuridico;

                                  che in applicazione dell’art. 338 CPC se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione, ritenuto che la parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari; giusta l’art. 345 cpv. 1 lett. b CPC la parte vincente può altresì chiedere, in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro;

                                  che nel caso di specie è incontestabile che l’istante abbia dimostrato l’esecutività della decisione 17 aprile 2015 ed abbia presentato i documenti necessari alla domanda di esecuzione;

                                  che, come rilevato nel gravame, le ragioni che avevano indotto il Pretore a respingere la sua domanda nella misura in cui non era priva di oggetto non possono essere condivise: da una parte non è in effetti vero che la prestazione della convenuta risultava essere già avvenuta “contenendo il dispositivo suddetto la dichiarazione di volontà della stessa a concludere il contratto, ovvero l’esecuzione medesima dell’obbligo di fare”, ciò essendo smentito dal fatto che la convenuta, pur a fronte dell’ordine intimatole a suo tempo, non aveva ancora provveduto all’acquisto dei 5 autoveicoli; dall’altra non si comprende come il primo giudice possa pure aver fondato il suo giudizio (negativo per l’istante) su una circostanza ipotetica da lui nemmeno accertata, e in realtà inesistente, secondo cui “se il contratto non fosse perfezionabile poiché la sua conclusione dipende ancora da questioni non ancora decise, questa circostanza osterebbe comunque sia all’esecuzione medesima a causa di una non sufficiente precisione del dispositivo”;

                                  che, in tali circostanze, nulla ostava in generale all’accoglimento di una domanda di esecuzione ex art. 338 CPC;

                                  che la richiesta di esecuzione particolare in base all’art. 345 cpv. 1 lett. b CPC, con il riconoscimento a favore dell’istante, in luogo della prestazione dovutagli, di un equivalente in denaro, concretamente pari a fr. 14'625.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015, deve parimenti essere accolta: l’istante ha in effetti spiegato e dimostrato (versando agli atti il doc. C, il cui tenore non è stato oggetto di contestazione) che la vendita di un autoveicolo __________ di fr. 22'500.- gli avrebbe procurato un “benefit” del 13%, ossia di fr. 2'925.-, importo che, moltiplicato per le 5 automobili che la convenuta era tenuta ad acquistare, corrispondeva per l’appunto a fr. 14'625.-, somma a cui vanno aggiunti gli interessi di mora del 5% così come richiesti;

                                  che il reclamo deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento dell’istanza (ritenuto beninteso che la convenuta, fino all’effettivo pagamento dell’importo di fr. 14'625.- oltre interessi, sarà libera di effettuare con effetto liberatorio, in luogo del medesimo, la prestazione prevista nella decisione 17 aprile 2015) ed accollo alla convenuta soccombente della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 50.-;

                                  che le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 14'625.-, devono invece essere poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC), visto e considerato che la convenuta non può essere ritenuta soccombente in questa sede, non avendo presentato osservazioni al gravame e non avendo contribuito con il suo comportamento all’emanazione del giudizio pretorile.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 107 cpv. 2 CPC e la TG

decide:

                              I.  Il reclamo 27 agosto 2015 di AP 1 è accolto.

                                  Di conseguenza la decisione 12 agosto 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                   1.     L’istanza è accolta.

                                         §      Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare ad AP 1 la somma di fr. 14'625.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

                             II.  Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico dello Stato, che rifonderà al reclamante fr. 500.- per ripetibili.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                          Il vicecancelliere                

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).