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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.03.2016 12.2014.97

2. März 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,794 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Contratto di architetto - accordo transattivo - prova testimoniale - vizio di volontà - azione riconvenzionale

Volltext

Incarto n. 12.2014.97

Lugano 2 marzo 2016/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.7 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord - promossa con petizione 14 giugno 2011 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento di fr. 78'000.- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalle stesse ai PE n. __________ dell’UE di Mendrisio,

richieste avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che con domanda riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 137'802.21, pretese su cui ha statuito il Pretore con sentenza del 5 maggio 2014 con cui ha integralmente accolto la petizione e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta ai summenzionati PE, e ha invece respinto la domanda riconvenzionale,

appellanti i convenuti che con atto di appello 3 giugno 2014 postulano il rigetto della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attrice con risposta del 20 agosto 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                A.  In data 18 aprile 2006 i coniugi AP 1 e AP 2 hanno concluso con la società __________ (poi diventata __________, qui di seguito: AO 1) un contratto in base al quale lo studio di architettura è stato incaricato della progettazione e della direzione lavori concernente la ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione esistente sul fondo n. __________ di Genestrerio di loro proprietà (cfr. licenze edilizie doc. CeEe doc. rich. dal Comune di Mendrisio). Su incarico dei coniugi Lo Cicero, lo studio di architettura si è pure occupato della progettazione di una nuova costruzione a carattere commerciale (farmacia) sul fondo n. __________ Genestrerio, anch’esso di loro proprietà (cfr. licenza edilizia doc. GG e doc. rich. dal Comune di Mendrisio).

                          B.    Tra le parti sono sorte delle controversie in merito alla realizzazione dei lavori (doc. F).

                                 In data 19 febbraio 2009 i coniugi AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un documento intitolato “accordo” dal seguente tenore:

                                 “Verranno posati i contatori H2O sanitaria a carico dello Studio AO 1 (…) Il costo di CHF 3'500 .- iniziali verrà assunto dai signori AP 1 e la eventuale differenza dallo Studio AO 1 (…).

                                 A fine lavori le parti effettueranno un sopralluogo per verificare la situazione.

                                 Di principio lo Studio AO 1 dichiara di vantare la somma di CHF 65'000 oltre a 2'800 di spese, per totali CHF 67'800.-

                                 AP 1 salderanno la somma di CHF 67'800 a fine lavori; lo Studio AO 1 non emetterà fattura alcuna per i piani della PPP provvisoria e nemmeno per quella definitiva, che verranno allestiti dall’arch. __________ a pagamento avvenuto del saldo della D.L./Progettazione.

                                 I coniugi AP 1 verseranno il saldo di CHF 9'000 relativi alla progettazione “Farmacia”” (doc. H).

                            C.  Ne è seguito un fitto scambio di corrispondenza tra le parti. In sintesi, lo Studio di architettura, ritenendo di aver adempiuto ai propri obblighi derivanti da predetto accordo, ha richiesto il pagamento dell’importo ancora scoperto pari a complessivi fr. 78'000.-, mentre i convenuti hanno contestato la pretesa e ammesso unicamente il debito di fr. 9'000.- relativo alla progettazione della farmacia (doc. V, AA, BB, CC, DD, EE e FF).

                                  In data 19 agosto 2010 AO 1 ha quindi fatto spiccare nei confronti dei coniugi AP 1, in qualità di debitori solidali, 4 precetti esecutivi per complessivi fr.78'000.- (PE n. __________; cfr. doc. II, LL, MM, NN). Precetti contro i quali i destinatari hanno interposto opposizione in data 31 agosto 2010.

                            D.  Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.9), con petizione del 14 giugno 2011 la società AO 1 si è quindi rivolta alla Pretura di Mendrisio Nord chiedendo la condanna dei coniugi AP 1, in solido, al pagamento di fr. 78'000.- oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 2009.

                                  In estrema sintesi, l’attrice ha sostenuto di aver adempiuto ai propri impegni scaturiti dall’accordo 19 febbraio 2009, avendo fatto istallare i contatori a sue spese e avendo sollecitato quegli artigiani ai quali incombeva l’eliminazione di alcuni difetti e la conclusione di alcuni lavori determinati in occasione di uno specifico sopralluogo tenutosi il 17 aprile 2009. Per loro parte invece i convenuti non avrebbero dato seguito al proprio obbligo di pagare quanto pattuito. Da qui la richiesta volta al versamento di complessivi fr. 78'000.- (di cui fr. 3'500.- per i contatori + fr. 67'500.- a titolo di richiesta ridotta (anziché fr. 67'800.-) di onorari e spese + fr. 9'000.- per progettazione farmacia – fr. 2'000.- di sconto concesso successivamente alla firma dell’accordo).

                            E.  I convenuti si sono opposti alla petizione contestando integralmente le allegazioni dell’attrice. In breve, a detta degli stessi, nulla sarebbe dovuto alla medesima in base all’accordo 19 febbraio 2009. In primis, in quanto predetto accordo non sarebbe valido, rispettivamente non sarebbe più in vigore, avendo l’attrice stessa dichiarato di non ritenersi più vincolata al medesimo con scritto 9 aprile 2010. In secondo luogo, in quanto lo studio di architettura non avrebbe adempiuto a quanto previsto nell’accordo in base al quale la somma sarebbe stata pagata solo a “fine lavori”, ovvero a lavori ultimati e dopo risoluzione di tutte le problematiche e difetti ancora esistenti nell’immobile sito sul mapp. __________ di Genestrerio (nel frattempo costituito in PPP). Parimenti i convenuti hanno contestato anche il credito relativo alla progettazione della farmacia e hanno rimproverato alla controparte di non aver eseguito il mandato a regola d’arte, tanto da necessitare l’intervento di terzi.

                                  In via riconvenzionale i coniugi AP 1 hanno postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 137'802.21. A sostegno della propria richiesta essi adducono la violazione di diversi obblighi scaturenti dal contratto di architetto da parte della società.

                             F.  In replica AO 1 ha ribadito la propria posizione e ha precisato che con la conclusione dell’accordo 19 febbraio 2009 le parti avrebbero posto fine, con concessioni reciproche, a ogni contenzioso derivante dal precedente rapporto giuridico. Essa avrebbe rinunciato a una parte delle sue pretese relative agli onorari e i convenuti a qualsiasi pretesa nei confronti della controparte, fatto salvo quanto indicato nell’accordo medesimo. L’attrice ha quindi ribadito di aver adempiuto alle incombenze costituenti la premessa per il pagamento da parte dei convenuti. Nel contempo essa ha contestato l’esistenza dei difetti lamentati dai convenuti e ha negato che detti difetti le potessero essere imputati. Ad ogni buon conto le problematiche ad essi legate sarebbero state superate dal contenuto dell’accordo.

                                  Con risposta riconvenzionale AO 1 si è opposta alla domanda riconvenzionale e ha negato la possibilità di vantare pretese poggianti sul contratto di architetto, poiché superato dall’accordo 19 febbraio 2009. Nel contempo essa ha sostenuto di aver fatto fronte ai propri obblighi contrattuali.

                            G.  In duplica i coniugi AP 1 hanno ribadito e approfondito le proprie tesi. Essi hanno inoltre invocato il vizio di volontà nell’ipotesi in cui il giudice dovesse ammettere la validità dell’accordo senza che vi fosse per la controparte un impegno alla sistemazione di tutti i problemi.

                                  Con replica riconvenzionale AP 1 e AP 2 si sono riconfermati nelle loro domande. Essi hanno altresì postulato la rifusione del danno patito a causa della mancata esecuzione delle prestazioni, rispettivamente il danno derivante dalla risoluzione del contratto secondo gli artt. 107 e 109 CO.

                            H.  Con duplica riconvenzionale AO 1 ha contestato l’adempimento dei presupposti degli art. 107 segg. CO, così come il vizio di volontà, eccepito tardivamente.

                                  Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche posizioni.

                              I.  Con sentenza del 5 maggio 2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando i convenuti al pagamento di fr. 78'000.- e ordinando il rigetto in via definitiva dell’opposizione ai PE n. __________ n. __________ dell’UE di Mendrisio. La domanda riconvenzionale è stata respinta.

                             L.  Con atto di appello del 3 giugno 2014 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere l’azione riconvenzionale, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 20 agosto 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato,

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 20 giugno 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                             2.  Nella propria sentenza il Pretore, respingendo la tesi dei convenuti secondo cui l’accordo del 19 febbraio 2009 sarebbe venuto a cadere per effetto di un patto risolutorio, ha accertato la validità dello stesso. Egli ha quindi analizzato il contenuto del documento al fine di determinare i presupposti che avrebbero reso esigibili l’impegno del pagamento da parte dei convenuti. Il magistrato, sulla scorta delle dichiarazioni della teste avv. __________ e della genesi dell’accordo, ha ritenuto dimostrata la tesi attorea secondo cui il versamento dell’importo era condizionato unicamente alla posa dei contattori d’acqua e all’espletamento di un sopralluogo con successivo invio dei solleciti agli artigiani affinché risolvessero le problematiche di loro competenza. Il primo giudice ha definito il contratto in parola quale accordo transattivo. Il Pretore ha quindi analizzato la censura relativa al vizio di volontà invocata dai convenuti giungendo alla conclusione che non ne fossero soddisfatte le premesse. In conclusione il magistrato, ritenendo adempiuti i presupposti convenuti tra le parti per il pagamento, ha sancito il diritto dell’attrice al versamento dell’importo richiesto con la petizione.

                                  Nel contempo, relativamente all’azione riconvenzionale, il giudice ha respinto la domanda ritenendo che il contratto di architetto del 18 aprile 2006 su cui i convenuti fondavano le loro pretese fosse stato superato da quanto pattuito con il successivo accordo transattivo del 19 febbraio 2009. A titolo abbondanziale egli ha inoltre rimproverato ai convenuti di non aver fatto fronte all’onere della prova quo a eventuali violazioni contrattuali e al nesso causale tra le stesse e il lamentato danno.

                             3.  Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

                             4.  Gli appellanti contestano la validità dell’accordo sottoscritto il 19 febbraio 2009 avendo l’attrice dichiarato di non ritenersi più vincolata dallo stesso. Nel contempo censurano gli accertamenti e le valutazioni pretorili in relazione al contenuto dell’accordo medesimo e agli impegni che esso comportava per l’attrice. In particolare, negano di aver inteso dispensare la controparte dal terminare i lavori e dal porre rimedio alle problematiche riscontrate; parallelamente contestano la portata probatoria delle dichiarazioni rese dalla teste avv. __________ di cui mettono in dubbio l’imparzialità. I coniugi AP 1 lamentano inoltre una disparità tra le prestazioni pattuite dalle parti nel predetto documento e invocano il vizio di volontà e l’errore sui fatti.

                                  In relazione alla domanda riconvenzionale essi ribadiscono la tesi secondo cui l’accordo del 19 febbraio 2009 non debba espletare alcun effetto. In via sussidiaria, essi negano che con detto accordo si volesse escludere ogni e qualsiasi responsabilità dell’attrice per quanto avvenuto e di sua competenza o rinunciare alla garanzia per i lavori effettuati. Da ultimo i coniugi AP 1 contestano la valutazione pretorile secondo cui non avrebbero adempiuto al loro onere della prova e affermano che l’istruttoria ha messo in evidenza sia le violazioni contrattuali che la connessione con il danno da essi subito.

                             5.  Nella prima parte dell’appello gli appellanti, riproponendo in sostanza quanto addotto in prima sede, contestano la validità dell’accordo del 19 febbraio 2009, in quanto a loro dire rescisso dalle parti. Più precisamente, essi sostengono che la proposta di annullamento dell’accordo formulata dall’attrice con scritto del 9 aprile 2010 sarebbe stata da loro recepita e accettata.

                          5.1.  Questa tesi non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Vero è che l’attrice, con missiva del 9 aprile 2010, ritenendo l’accordo in parola non rispettato dalle controparti, ha trasmesso per pagamento ai qui convenuti i conteggi finali originali, ovvero calcolati sulla base del contratto di architetto (doc. DD). D’altro canto, già in data 4 giugno 2010 essa ha nuovamente postulato per il tramite del suo legale l’adempimento dell’accordo del 19 febbraio 2009 e il pagamento del credito risultante dallo stesso (doc. EE), manifestando quindi la propria volontà di attenersi all’accordo. I convenuti hanno risposto a questo scritto dichiarando che “per il progetto “Farmacia” non abbiamo obbiezioni a effettuare il pagamento, mentre la richiesta per il saldo del progetto immobile, (…), abbiamo in sospeso diversi lavori (…)”(doc. FF). Di fatto, i coniugi AP 1 hanno quindi ammesso una delle pretese derivanti dal contratto medesimo (quella di fr. 9’000.- per la farmacia; cfr. anche CM.2011.9 doc. I) mentre hanno sollevato obbiezioni in relazione al pagamento delle altre somme richieste per ragioni che, stando al contenuto del loro scritto, sono da ricondurre all’esecuzione dell’accordo medesimo (in concreto, presunti lavori non terminati) e non alla qui invocata invalidità dello stesso.

                                  Come giustamente rilevato dal Pretore (cfr. sentenza impugnata pag. 5), e contrariamente a quanto asserito nell’appello, anche volendo considerare lo scritto del 9 aprile 2010 quale proposta attorea di annullamento dell’accordo del 19 febbraio 2009, dall’incarto non emergono elementi che permettano di ritenere che AP 1 abbiano accettato la stessa prima che questa venisse revocata con il successivo scritto del 4 giugno 2014.

                                  Alla luce di quanto precede, la decisione pretorile resiste alla critica e merita pertanto conferma su questo punto.

                             6.  In seguito, gli appellanti contestano la determinazione del contenuto del contratto operata dal Pretore e rimproverano allo stesso di essersi fondato in maniera decisiva sulle dichiarazioni della teste avv. __________, di cui mettono in dubbio l’attendibilità e l’imparzialità, per accertare i termini dell’accordo.

                          6.1.  Giusta l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (cfr. Cocchi/Trezzini /Bernasconi, op. cit., pag. 743 segg., 746 segg.).

                          6.2.  Nel caso concreto, dagli atti si evince che la testimone si è occupata, in veste di notaio rogante, degli atti di compravendita di due degli appartamenti di proprietà dei AP 1. In seguito, essendo sorte delle problematiche legate alla consegna degli immobili, essa ha assistito i qui appellanti, in qualità di loro legale, nelle trattative vertenti al rilascio delle dichiarazioni di tacitazione da parte degli artigiani e questo a partire dalla fine del 2008. Sempre in questa veste essa ha partecipato all’elaborazione e alla stesura dell’accordo del 19 febbraio 2009.

                                  Nell’ambito del presente procedimento, gli appellanti sollevano dubbi circa l’agire della teste e le imputano di essere stata più interessata a tutelare gli interessi della banca concedente il credito che i loro; stando al contenuto dell’appello infatti essa sarebbe stata “anche, e soprattutto, legale della Banca” (cfr. atto di appello pag. 5) e avrebbe avuto quale obiettivo quello di “cercare di arginare la voragine che si stava creando con il credito verso la banca” (cfr. atto di appello pag. 6). Questa affermazione è priva di fondamento.

                                  Vero è che, come ammesso dalla testimone medesima, “(…) parte delle mie spese mi sono state coperte dalla Banca R__________. In sostanza la banca aveva riconosciuto che io svolgevo una funzione che curava gli interessi sia dei committenti sia della banca finanziatrice medesima” (cfr. audizione testimoniale del 4 giugno 2012 pag. 2). Nondimeno non risulta che essa abbia ricevuto un mandato diretto dalla banca, la quale oltretutto era rappresentata all’incontro dal “signor __________ della Banca R__________” (cfr. audizione cit. pag. 2). Che ne dicano gli appellanti non vi è alcuna prova che in quel momento i loro interessi e quelli della banca creditrice divergessero, anzi è legittimo credere che la risoluzione delle controversie sorte tra i proprietari-committenti, qui appellanti, e gli appaltatori, rispettivamente gli artigiani, andasse a beneficio di entrambi. L’assunzione da parte della banca di una parte dei costi della legale che si era adoperata a tal fine non solo non sciocca ma non può essere considerato un elemento tale da mettere in dubbio l’attendibilità della teste. 

                                  A questo vada inoltre aggiunto che l’esposizione fatta dalla stessa innanzi al Pretore oltre ad essere lineare e dettagliata trova riscontro nelle risultanze istruttorie, ciò che ne suffraga la credibilità. Anche la genesi dell’accordo, così come riferito dalla teste, ben si inserisce nella serie di transazioni promosse dall’avv. __________ aventi per fine la risoluzione delle vertenze ancora legate agli immobili e di cui danno riscontro gli atti.

                          6.3.  A giusta ragione il magistrato si è quindi basato sulle dichiarazioni della teste avv. __________ per determinare i termini dell’accordo in esame. Al riguardo essa ha riferito che il pagamento della somma pattuita nell’accordo del 19 febbraio 2009 era subordinato, da un canto, alla posa dei contatori dell’ acqua (cfr. doc H) e, dall’altro, all’espletamento di un sopralluogo per determinare i problemi ancora presenti con successivo invio da parte dell’attrice di un sollecito agli artigiani interessati affinché provvedessero a sistemare le problematiche di loro competenza (cfr. audizione cit. pag. 3). Incombenze a cui, come emerge dall’incarto, AO 1 ha adempiuto, ciò che peraltro neppure i coniugi AP 1 contestano (cfr. in relazione alla posa dei contatori risposta e duplica ad 11 nonché, per tutti, audizione testimoniale di A__________ del 4 giugno 2012, pag. 7; in merito al sopralluogo duplica ad 9 e doc. L-P e documento allegato a verbale 4 gennaio 2012).

                                  Interrogata in merito all’indicazione figurante nell’accordo di “fine lavori” la teste ha precisato che dovevasi intendere unicamente la posa dei predetti contatori e l’invio dei solleciti (cfr. audizione cit. doc. 6) e non la risoluzione di tutte le divergenze come ora preteso dai qui appellanti.

                                  Sulla base della testimonianza dell’avv. __________ e dei riscontri istruttori, il magistrato ha ritenuto che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, la sistemazione dei problemi incombesse ai singoli artigiani (cfr. sentenza impugnata pag. 6). Questa valutazione è condivisibile.

                                  L’accertamento pretorile relativo al contenuto dell’accordo pare quindi corretto e va tutelato.

                             7.  Gli appellanti invocano nuovamente il vizio di volontà e l’errore sui fatti. In particolare, essi lamentano una disuguaglianza tra le rinunce sopportate dalle parti in base al contenuto dell’accordo così come determinato dal Pretore. Più precisamente essi ritengono che vi sia una manifesta sproporzione tra la rinuncia concessa dall’attrice a parte del suo onorario, che essi ritengono minima, e la loro rinuncia a ottenere una garanzia circa la perfetta sistemazione di tutti i problemi relativi all’immobile. Essi ribadiscono di non aver mai voluto concludere un accordo che esimesse l’attrice dagli interventi necessari a risolvere le problematiche.

                          7.1.  Giusta l'art. 23 CO, un contratto non obbliga colui che vi è stato indotto per errore essenziale, in particolare quando la parte in errore abbia promesso o si sia fatta promettere una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la volontà (art. 24 cpv. 1 cifra 3 CO) e anche quando l’errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO).

                                  Il Pretore ha escluso l’errore essenziale ritenendo che le parti avessero chiaramente stabilito le condizioni da cui far dipendere il pagamento dell’importo pattuito e che stante l’importante rinuncia di onorario da parte dell’attrice le controparti non potessero ragionevolmente presupporre di far dipendere il loro impegno dalla consegna di un’opera completa e senza difetti (cfr. sentenza impugnata pag. 8).

                          7.2.  A prescindere dalla effettiva ammissibilità della contestazione, la censura deve comunque essere respinta nel merito per mancanza di buon fondamento. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dai coniugi AP 1, analizzando la documentazione agli atti non si osserva una disproporzione manifesta tra le prestazioni delle parti contrattuali in parola. In particolare, contrariamente all’opinione degli appellanti la rinuncia a una parte della propria mercede da parte di AO 1 non può certo essere considerata irrisoria (cfr. appello pag. 9 in alto “un minimo sconto”). Stando agli atti, infatti, al momento della sottoscrizione dell’accordo del 19 febbraio 2009 l’attrice vantava nei confronti degli appellanti un credito complessivo ancora scoperto di fr. 123’210.10 (cfr. doc. OO; nelle conclusioni pag. 4 l’attrice indica fr. 123'203.10), credito a cui essa ha parzialmente rinunciato accettando a saldo delle proprie pretese l’importo di fr. 80'300.- poi ridotto a fr. 78'000.- (cfr. doc. H, DD e EE).

                                  Anche volendo seguire il ragionamento degli appellanti (cfr. appello pag. 7 e 8) e considerare la mercede totale (fr. 310'931.65, doc. OO) e non solo quella ancora scoperta, la riduzione concessa assomma a circa il 15% dell’importo concordato. Non certo poco.

                                  Come rettamente rimarcato dal Pretore, a fronte di una simile rinuncia, in un’ottica transattiva, gli appellanti non potevano ragionevolmente pretendere, nemmeno secondo la buona fede degli affari, che la controparte prescindesse dal richiedere una parte consistente del proprio onorario ma nel contempo continuasse ad essere vincolata all’obbligo di risoluzione delle problematiche in discussione, ritenuto oltretutto che, come accennato in precedenza, stando alle risultanze istruttorie, la sistemazione dei difetti incombeva ai singoli artigiani.

                                  Già per questi motivi la censura deve essere respinta e la sentenza pretorile confermata.

                          7.3.  A questo vada altresì aggiunto che, nel caso concreto, la notifica del (invocato) vizio alla controparte pare tardiva essendo avvenuta unicamente in data 9 gennaio 2012 in sede di duplica e replica riconvenzionale e pertanto, alla luce delle dichiarazioni dell’avv. __________, secondo cui già “verso la fine del 2009” i qui appellanti le manifestarono la loro intenzione di non  “dar seguito agli accordi conclusi con la DL e alcuni artigiani” (cfr. audizione testimoniale cit. pag. 4), ben oltre il termine di un anno previsto dall’art. 31 CO.

                             8.  Alla luce di quanto precede, l’adempimento dei presupposti a base del pagamento deve essere ritenuto accertato, avendo, da un canto l’attrice provveduto alla posa dei contatori dell’acqua e, dall’altro, presenziato al sopralluogo e allestito la lista dei difetti e in seguito proceduto all’invio delle richieste di sistemazione agli artigiani (cfr. consid. 6.3).

                                  AO 1 ha pertanto diritto al pagamento dell’importo pattuito di fr. 78'000.-.

                             9.  Per quanto attiene all’azione riconvenzionale i coniugi AP 1, dopo aver ribadito le loro contestazioni in merito alla validità dell’accordo del 19 febbraio 2009 e al contenuto dello stesso (censure evase da questa Camera ai consid. 5.1 e 6.3 a cui si rinvia), paiono misconoscere l’effetto novatore dell’accordo e negano che le parti abbiano voluto “soprassedere a quanto effettuato in passato, in particolare ai ritardi accumulati per colpa della Direzione Lavori, nonché alla garanzia quanto ai lavori svolti” (cfr. appello pag. 11).

                          9.1.  Il carattere transattivo dell’accordo emerge in maniera chiara dalle risultanze istruttorie. Contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, dagli accertamenti risulta che con esso le parti hanno inteso ridefinire i reciproci diritti e doveri per porre fine alle loro controversie derivanti dal rapporto contrattuale originario, ovvero quello di architetto dell’aprile 2006. L’effetto novatore del nuovo accordo è intrinseco allo stesso.

                                  Affermare, come fanno i coniugi AP 1, che la pattuizione non avrebbe avuto per fine quello di regolare “quanto effettuato in passato”, stride con ogni logica e rasenta la temerarietà.

                                  Corrisponde al contenuto dell’accordo ed è conforme allo spirito dello stesso che gli appellanti non potessero pretendere dalla controparte più di quanto espressamente pattuito. Essi non potevano pertanto aspettarsi di rendere AO 1 responsabile per eventuali danni o disagi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori da parte degli artigiani.

                                  Già solo per questo le pretese fatte valere in via riconvenzionale non possono essere accolte.

                          9.2.  Vada inoltre aggiunto che, quand’anche si volesse ritenere che l’accordo del 19 febbraio 2009 non abbia ridefinito in toto i rapporti tra le parti, le allegazioni dei coniugi AP 1 al riguardo delle (invocate) violazioni contrattuali e del nesso causale tra le stesse e l’asserito danno non possono essere ammesse in quanto troppo generiche e non supportate da elementi probatori concreti. In particolare fanno difetto riscontri che permettano di imputare a manchevolezze di AO 1 i lavori di sistemazioni presi a carico dagli appellanti e i disagi che avrebbero costretto gli stessi a concedere degli sconti sui prezzi di vendita degli appartamenti, così come rettamente stabilito dal giudice di prime cure (cfr. sentenza pag. 10).

                                  Contrariamente a quanto sembrano credere i coniugi AP 1 tali elementi non emergono in maniera univoca né dalle due perizie allestite in corso di causa (inc. perizia fonica Studio __________ SA e inc. perizia tecnica __________ Sagl) né dai documenti da essi prodotti (doc. 6 – 19).

                                  Discorso analogo deve essere fatto anche in merito alla questione, solo accennata dagli appellanti, di “difetti che non erano riscontrabili con il normale esame dell’opera” (cfr. appello pag. 12) e di cui non risultano debitamente comprovati né l’imputabilità allo studio di architettura né il nesso di causalità con il preteso danno.

                           10.  Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza degli appellanti, i quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 78'000.-. Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 137'802.21.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

decide:

                             1.  L’appello 3 giugno 2014 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                             2.  Le spese d’appello di complessivi fr. 6'000.-, parzialmente anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare, in solido, alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2014.97 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.03.2016 12.2014.97 — Swissrulings