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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.03.2014 12.2014.47

6. März 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,346 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Tutela dei casi manifesti, disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora

Volltext

Incarto n. 12.2014.47 12.2014.48

Lugano 6 marzo 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.3870 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore a fine contratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 19 settembre 2013 da

 AO 1  rappr. dall’avv. dott.  RA 1   

contro

 AP 1  (attualmente c/o , )  

chiedente l’espulsione del conduttore dopo disdetta dall’appartamento di 3 locali nello stabile in __________ a __________, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione 14 febbraio 2014 facendo ordine al conduttore di mettere a disposizione dell’istante l’appartamento di 3 locali nello stabile in __________ a __________ e disponendone l’esecuzione effettiva;

appellante il convenuto, che con atto del 26 febbraio 2014, assortito da una domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria (correttamente: al gratuito patrocinio), chiede di annullare la decisione del Pretore con protesta di spese e ripetibili; 

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 (locatrice) e AP 1 (conduttore) hanno concluso il 23 aprile 2008 un contratto di locazione per un appartamento di 3 locali nello stabile in __________ a __________, per una pigione mensile di fr. 800.- oltre a un acconto di fr. 100.- mensili per le spese accessorie (doc. B);

                                         che in seguito a vicissitudini giudiziarie il conduttore ha accumulato arretrati nel pagamento delle pigioni e degli acconti per le spese accessorie;

                                         che le parti contrattuali hanno concordato un piano di rientro del debito mediante pagamenti rateali e la locatrice si è riservata il diritto di disdire anticipatamente il contratto di locazione in caso di mancato pagamento nei termini pattuiti degli arretrati (doc. E);

                                         che il 15 maggio 2013 il rappresentante della locatrice ha notificato al conduttore, mediante l’apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza contrattuale del 31 agosto 2013 (doc. D);

                                         che il conduttore non ha contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla scadenza;

                                         che la locatrice ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, con istanza 19 settembre 2013, l’espulsione dell’ex conduttore dall’appartamento oggetto del contratto, con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti;

                                         che il Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 9 dicembre 2013, nel corso della quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione e il convenuto, rappresentato da una persona di sua fiducia, ha in sostanza chiesto di poter restare fino al 31 marzo 2014, l’istante non opponendosi a tenere in sospeso la procedura sino al 31 dicembre 2013;

                                         che il convenuto non ha riconsegnato i locali nemmeno nel termine di sospensione accettato dall’istante e quest’ultima ha chiesto al Pretore, il 7 febbraio 2014, di riattivare la procedura;

                                         che con la decisione 14 febbraio 2014 il Pretore ha ritenuto adempiuti in concreto i presupposti per ordinare l’espulsione dall’appartamento a fine contratto, vista la validità della disdetta ordinaria del contratto, e ha accordato al convenuto un periodo di 10 giorni per mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento oggetto della procedura;  

                                         che il primo giudice ha disposto l’esecuzione effettiva dell’espulsione e ha posto a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- e un’indennità ripetibile di fr. 100.- in favore dell’istante;

                                         che con atto 26 febbraio 2014 il convenuto contesta la decisione pretorile, chiedendone l’annullamento e chiede di essere ammesso all’assistenza giudiziaria (correttamente: al gratuito patrocinio);  

                                         che l’appello e la domanda di gratuito patrocinio non sono stati notificati alla controparte;

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 28'800.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che il Pretore ha accertato la validità della disdetta del contratto di locazione, notificata nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi pattuito contrattualmente (doc. B), e la mancata riconsegna dei locali all’istante, ordinando quindi al convenuto di mettere a libera disposizione della locatrice l’appartamento di 3 locali;  

                                         che l’appellante contesta la decisione del Pretore, affermando che i documenti prodotti dalla locatrice non sarebbero aggiornati per quel che concerne il debito residuo;  

                                         che egli spiega i motivi per i quali non è stato in grado di pagare puntualmente la rata di ammortamento del debito in aggiunta al pagamento puntuale della pigione e afferma di aver sempre agito in buona fede;

                                         che nella fattispecie la locatrice ha notificato al conduttore una disdetta ordinaria del contratto di locazione, nel rispetto del termine contrattuale di tre mesi (doc. B), il conduttore ha ricevuto il formulario ufficiale, come ammette, ma non ha contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto;

                                         che in siffatta situazione le argomentazioni dell’appellante sui pagamenti degli arretrati e sull’aggiornamento dei conteggi non sono pertinenti per il giudizio, trattandosi di contestazioni che riguardano, se del caso, un’eventuale procedura di incasso ma che non intaccano la validità della disdetta, notificata come detto nel rispetto del termine di preavviso contrattuale di tre mesi e nelle forme prescritte dalla legge;

                                         che pertanto il Pretore ha disposto a giusta ragione l’espulsione del conduttore, trattandosi di un caso chiaro dal punto di vista dei fatti e del diritto, a fronte della mancata riconsegna degli spazi occupati senza più alcun titolo giuridico dopo la scadenza contrattuale del 31 agosto 2013;

                                         che di conseguenza l’appello del convenuto, per quanto ricevibile, è manifestamente infondato, e la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC); 

                                         che l’appellante non può prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione, la sua situazione di carcerato non impedendogli di dare le opportune istruzioni a persone di sua fiducia per la riconsegna dei locali;

                                         che la domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello deve essere respinta, perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo manifestamente infondato; 

                                         che le spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma vista la particolarità della sua situazione personale si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;

                                         che per la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

                                         che non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

                                         che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 28'800.-, come accertato dal Pretore; 

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   L’appello 24 febbraio 2014 di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto e la decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, del 14 febbraio 2014 inc. n. SO.2013.3870 è confermata.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.  

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

                                   4.   Non si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

                                   5.   Notificazione:

-     -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                     

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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