Incarto n. 12.2014.226
Lugano 4 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 24 dicembre 2014 presentato da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
la sentenza 17 novembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1 rappr. da RA 2
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la citata sentenza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione 21 ottobre 2010 con cui AP 1 aveva chiesto il disconoscimento del debito di fr. 682'132.e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’attore al PE n. __________ dell’UE di Lugano fattogli spiccare dal convenuto AO 1;
che con appello 24 dicembre 2014 AP 1 ha chiesto in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata di sospendere la procedura di appello fino all’emanazione della sentenza penale definitiva nei confronti di AO 1 da parte della Corte di Appello del Tribunale di Milano;
che l’appellante è stata invitato il 30 dicembre 2014 a versare sul c.c.p. __________ del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 25'000.- entro il 19 gennaio 2015 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che, a seguito di istanza 9 gennaio 2015 dell’appellante, con ordinanza 12 gennaio 2015 il termine per il versamento dell’anticipo è stato prorogato fino al 26 gennaio 2015;
che in data 21 gennaio 2015 AP 1 ha presentato domanda di gratuito patrocinio, che è stata respinta con decisione 5 giugno 2015 della presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2015.9);
che, a seguito della crescita in giudicato della predetta decisione, in data 31 agosto 2015 è stata riformulata all’appellante la richiesta di deposito dell’anticipo di fr. 25'000.- entro il 16 settembre successivo;
che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e pertanto il 2 ottobre 2015 è stato fissato un ultimo termine improrogabile fino al 13 ottobre 2015 per versare l’anticipo richiesto, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello come previsto dall’art. 101 cpv. 3 CPC;
che nessun pagamento è intervenuto entro l’ultimo termine fissato;
che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;
che il valore litigioso è chiaramente superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi
decide: 1. L'appello 24 dicembre 2014 di AP 1, __________, è innammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
A. Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).