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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.03.2015 12.2014.213

3. März 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,511 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro assegnazione e determinazione di ripetibili in una decisione incidentale (eccezione di incompetenza)

Volltext

Incarto n. 12.2014.213

Lugano 3 marzo 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.35 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud (procedura semplificata, mandato) promossa con petizione 26 maggio 2014 da

AO 1   

contro

 RE 1  rappr. dall’  RA 1    

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22'935.- oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2013, a titolo di risarcimento del danno, domande alle quali si è opposto il convenuto;

nell’ambito della quale il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata in udienza con sentenza incidentale 23 ottobre 2014 e ha posto le spese processuali di fr. 300.- a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attrice fr. 500.per ripetibili; 

reclamante il convenuto che con atto 24 novembre 2014 chiede di riformare il dispositivo sulle spese nel senso di rinviare l’assegnazione di ripetibili alla decisione sul merito della vertenza, subordinatamente di ridurre a fr. 100.- l’importo dovuto a tale titolo all’attrice;

preso atto che l’attrice non ha presentato risposta al reclamo;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che su istanza di conciliazione inoltrata il 3 marzo 2014 da AO 1, alla stessa è stata rilasciata il 1° aprile 2014 l’autorizzazione ad agire nei confronti di RE 1, cittadino russo domiciliato in Germania, per l’importo di fr. 47'935.26 oltre interessi (inc. CM.2014.18, doc. N);

                                  che con petizione non motivata 26 maggio 2014 AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud la condanna di RE 1 al pagamento della somma di fr. 22'935.- oltre interessi legali dal 15 ottobre 2013;

                                  che al dibattimento del 20 ottobre 2014 l’attrice ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il convenuto, il quale ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in subordine l’esistenza di un patto d’arbitrato e in via ancor più subordinata si è opposto nel merito alle domande di petizione;

                                  che l’attrice in replica ha chiesto seduta stante di respingere le eccezioni e nel merito ha motivato la petizione e ha offerto mezzi di prova;

                                  che in duplica il convenuto ha ribadito le proprie eccezioni, in particolare quella sull’incompetenza territoriale, si è espresso sulla rilevanza delle prove offerte e ha ribadito le proprie domande di giudizio;

                                  che a chiusura del dibattimento, dopo aver indicato che avrebbe deciso l’eccezione di incompetenza, il Pretore ha ammesso le prove notificate dalle parti;

                                  che con decisione incidentale 23 ottobre 2014 il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.-, condannandolo inoltre a rifondere all’attrice fr. 500.- per ripetibili;

                                  che con reclamo 24 novembre 2014 il convenuto ha impugnato la decisione 23 ottobre 2014 per quel che concerne l’assegnazione di ripetibili alla parte attrice;

                                  che l’attrice non ha presentato una risposta al reclamo;  

                                  che la decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

                                  che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

                                  che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che in questa sede è litigiosa solo l’indennità ripetibile da versare all’attrice, che il Pretore ha stabilito in fr. 500.-, tenendo conto del valore di causa, della natura incidentale della decisione e degli atti esperiti dai patrocinatori, consistenti essenzialmente nella partecipazione al dibattimento;

                                  che il reclamante rileva di aver sollevato l’eccezione di incompetenza “prudenzialmente e per scrupolo professionale” a un’udienza già indetta per il dibattimento, così che il tema non ha causato “alcun aggravio di lavoro” per il patrocinatore dell’attrice, né vi è stata istruttoria sull’eccezione, motivo per cui il Pretore ha sbagliato nell’assegnare ripetibili, oggettivamente non giustificate;

                                  che dal tenore del memoriale sembrebbe di capire che il reclamante rimprovera al Pretore l’errata applicazione del diritto giusta l’art. 320 lett. a CPC;

                                  che in questa sede si tratta quindi di determinare se il Pretore ha erroneamente applicato il diritto nella fissazione delle ripetibili riconosciute all’attrice, come sostiene il reclamante;

                                  che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);

                                  che l’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti stabiliti dai cpv. 1 e 2 le ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato”;

                                  che il convenuto si oppone alla concessione di ripetibili all’attrice sostenendo che il dibattimento era già previsto per la discussione sul merito e che quindi la discussione sull’eccezione di incompetenza territoriale non ha provocato alcun maggior onere di lavoro per il patrocinatore di controparte;

                                  che dal verbale del dibattimento 20 ottobre 2014 risulta che il convenuto ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale (3 righe a verbale), alla quale si è opposta l’attrice in replica (13 righe a verbale) e che in duplica il convenuto ha ribadito l’eccezione (3 righe);

                                  che pertanto l’affermazione del reclamante è a dir poco riduttiva della realtà, poiché il legale dell’attrice si è trovato confrontato in udienza con un’eccezione di incompetenza, discussa poi in replica e duplica, e ha avuto un impegno supplementare a quello relativo al merito della vertenza;

                                  che nella propria decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale il Pretore ha statuito sulle spese giudiziarie relative all’eccezione, comprese le ripetibili, come poteva fare (art. 104 cpv. 2 CPC), sicché è fuori luogo rimproverargli di aver deciso le spese giudiziarie già con la decisione incidentale;

                                  che come ammette il reclamante, l’importo di fr. 500.- stabilito dal Pretore rientra nei limiti previsti dal Regolamento per un valore di causa di fr. 22'935.- (da fr. 458.70 a fr. 3'210.90);

                                  che di conseguenza l’importo stabilito dal Pretore non eccede i limiti dell’apprezzamento di cui gode il primo giudice nella determinazione delle ripetibili (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di apprezzamento sulla questione);

                                  che in concreto il convenuto è pacificamente soccombente sull’eccezione di incompetenza territoriale, come egli stesso ammette nel reclamo;

                                  che in definitiva la decisione del Pretore di ripartire le spese giudiziarie con la decisione incidentale è ineccepibile e l’ammontare delle ripetibili non eccede il suo potere di apprezzamento;

                                  che il reclamo deve dunque essere respinto;  

                                  che gli oneri processuali e le ripetibili di questa procedura, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabiliti in applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 Rtar;

                                  che l’attrice non ha presentato risposta al reclamo e non vi è pertanto motivo di attribuirle ripetibili in questa sede;

Per questi motivi,

decide                  1.  Il reclamo 24 novembre 2014 di RE 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono ripetibili. 

                             3.  Notificazione:

-       -     

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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