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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.07.2015 12.2014.207

23. Juli 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,270 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Cessione di pretese assicurative da parte di utilizzatore di leasing, carenza di legittimazione attiva per precedente cessione delle pretese assicurative alla banca concedente del leasing

Volltext

Incarto n. 12.2014.207

Lugano 23 luglio 2015/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Martignoni Polti (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.597 della Pretura del Distretto di Lugano sezione 2, promossa con petizione 24 agosto 2010 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'500.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2010, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta con la risposta del 2 novembre 2010 e che il Pretore aggiunto, con sentenza 22 ottobre 2014, ha respinto, condannando l’attrice a sopportare la tassa di giustizia di fr. 2'000.-, le spese di fr. 200.- e un’indennità ripetibile alla convenuta di fr. 3'000.-;

appellante l’attrice, che con atto di appello del 24 novembre 2014 postula la riforma del giudizio di prima istanza, previa assunzione delle prove rifiutate dal Pretore aggiunto, nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili, in via subordinata propone di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore aggiunto per completare l’istruttoria e rendere una nuova decisione;  

mentre la convenuta con la risposta del 13 gennaio 2015 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, protestando le spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Il 20 febbraio 2006 AO 1 (in seguito: assicuratrice) e C__________ (assicurata) hanno sottoscritto un contratto di “assicurazione veicoli a motore” con inizio il 20 febbraio 2006 e scadenza il 1° gennaio 2012 inerente il veicolo Audi A3 2.0 TDI Ambition, immatricolato TI __________, concernente, segnatamente, la copertura “responsabilità civile” e “casco totale” (doc. 4). Contestualmente, l’assicurata ha stipulato un contratto di leasing con __________, ora Bank N__________ SA. Il 9 giugno 2009 il veicolo è stato coinvolto in un incidente della circolazione sull’autostrada A2 in territorio di B__________ (NW) (cfr. rapporto di polizia 3 luglio 2009, doc. 2 e denuncia di sinistro 2 luglio 2009, doc. 9). Alla guida del veicolo si trovava A__________, figlia di C__________. Il 15 giugno 2009 il veicolo Audi A3 2.0 TDI Ambition è stato trasferito con carro attrezzi presso la AP 1 (in seguito: carrozzeria) per essere riparato (doc. C). Previa visione dell’auto, il perito della compagnia assicuratrice, S__________, il 16 giugno 2009, ha accertato un costo della riparazione di CHF 20'252.40 + IVA (doc. A).

                            B.  Con petizione 24 agosto 2010 AP 1 domanda che AO 1 sia tenuta al versamento di CHF 23'500.- oltre interessi (di cui CHF 23'000.- per la riparazione del veicolo e CHF 500.- per la partecipazione al noleggio di un’automobile sostitutiva (doc. G e doc. H). L’asserita posizione creditoria della carrozzeria attrice si incentra sulla cessione di credito verso l’assicurazione da parte della detentrice (doc. D) e sul fatto che la convenuta aveva esplicitamente autorizzato la riparazione dei veicolo, oltretutto alle due realizzate condizioni cumulative che i costi si limitassero alla cifra omnicomprensiva di CHF 23'000.- IVA inclusa e che l’assicurata firmasse l’ordine di riparazione (doc. C). A comprova dell’accordo, che sarebbe intervenuto per telefono il 21 settembre 2009 con il collaboratore dell’assicuratrice, la carrozzeria attrice ha addotto la trasmissione, per mezzo di telefax, dell’ordine di riparazione e della cessione del credito, sottoscritti dalla detentrice. Di tale riparazione l’attrice ha prodotto il tabulato degli invii, stampato dal proprio telefax, che attesta, nella data in parola, la trasmissione di due pagine al destinatario “__________” (doc. F). Con la risposta del 2 novembre 2010 la convenuta ha avversato integralmente la petizione, denunciando la lite alla propria assicurata C__________, la quale non è intervenuta in causa. La convenuta nega di aver dato il consenso alla riparazione del veicolo e sostiene che il perito avrebbe escluso, sulla scorta delle CGA, la riparazione, trattandosi di un danno totale. La compagnia assicuratrice nega altresì di aver mai ricevuto un telefax a conferma dell’accordo. D’altro canto, la convenuta rileva che l’assicurata aveva ceduto le eventuali pretese assicurative alla banca concedente il leasing, alla quale la compagnia di assicurazioni ha poi corrisposto l’indennizzo assicurativo, calcolato secondo le CGA. Inoltre la convenuta ha sollevato contestazioni sulla cessione del credito. Con replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le reciproche posizioni. Esperita l’istruttoria, le contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri probatori, si sono confermate nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

                            C.  Con decisione 22 ottobre 2014 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 200.- a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili.

                            D.  Con atto di appello del 24 novembre 2014 l’attrice impugna la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la sua azione creditoria per CHF 23'500.- con interessi al 5% dal 1° marzo 2010 e di porre a carico della convenuta le spese processuali e tutte le spese processuali da essa anticipate (comprese quelle oggetto dei provvedimenti incidentali del 7 febbraio 2012, 16 luglio 2012 e 9 novembre 2012), nonché di attribuirle ripetibili non inferiori a CHF 3'500.- (di cui CHF 500.pari a quelle assegnate alla convenuta nelle citate decisioni incidentali). In via subordinata l’appellante postula l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché, previa assunzione di tutte le prove da essa notificate e rifiutate in prima istanza (appello, pag. 2 a 4), emetta un nuovo giudizio che obblighi la controparte al versamento di CHF 23'500.- oltre accessori, alla rifusione di tutte le spese processuali ed al pagamento delle ripetibili.

                            E.  Con la risposta del 13 gennaio 2015 la convenuta chiede che l’impugnativa venga respinta, rifacendosi sostanzialmente alle argomentazioni già enucleate in prima istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in questa sede, siccome “alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC). La specifica allegazione di prime cure al riguardo (cfr. sentenza, punto 5, pag. 3) va dunque qui confermata. Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1).

                             2.  Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno CHF 10'000.- la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).

                                  Nella fattispecie la pronuncia impugnata è stata intimata giovedì 23 ottobre 2014 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo, venerdì 24 ottobre 2014. Tenuto conto che il termine di 30 giorni cade domenica 23 novembre 2014, l’appello, consegnato lunedì 24 novembre 2014, è tempestivo. Il gravame è stato intimato e notificato all’appellata il 16 dicembre 2014. La risposta 13 gennaio 2015 è pure tempestiva, in ragione delle ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC.

                             3.  L’art. 310 CPC prevede che con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n. 36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188). Per costante giurisprudenza la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione di appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86; 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti).

                             4.  Il Pretore aggiunto ha rilevato che la questione prioritaria da affrontare era quella di sapere se il credito fatto valere dall’attrice si fondava su di un valido titolo, ovvero se la procedente ne era realmente titolare a tutti gli effetti (cfr. sentenza, punto 1, pag. 2). Egli ha accertato che l’utilizzatrice del leasing e assicurata aveva ceduto alla banca concedente del leasing, al momento di sottoscrivere il contratto, tutti i diritti derivanti dall’assicurazione come dall’art. 7.4 delle Condizioni generali (in seguito CG), così che non era più titolare dei diritti verso la compagnia assicuratrice e non poteva di conseguenza cederli all’attrice. Per di più, prosegue il primo giudice, la cessione in favore dell’attrice non era stata firmata dall’assicurata, ma dalla figlia di costei, che ne aveva falsificato la firma. Ne discendeva, secondo il Pretore aggiunto, che l’assicurata non avrebbe nemmeno potuto autorizzare la figlia a cedere i diritti assicurativi. Dagli atti non risultava per altro che la concedente di leasing avesse conferito procura per l’incasso, né tale ipotesi era stata menzionata dall’attrice. In definitiva, quindi, il Pretore ha respinto la petizione, negando la legittimazione attiva dell’attrice.

                             5.  Con il proprio appello l’attrice si diffonde nel riepilogare, dapprima, tutte le prove respinte dal Pretore aggiunto, chiedendone l’assunzione in questa sede (cfr. appello, da pag. 2 a pag. 10). Invero, l’articolato percorso istruttorio è stato contrassegnato, in prima sede, dai provvedimenti incidentali del 7 febbraio 2012, 16 luglio 2012 e 9 novembre 2012. La decisione 24 ottobre 2013 del Pretore aggiunto è sfociata nel giudizio 13 gennaio 2014 del Presidente della terza Camera civile del Tribunale di appello (atto XXXIII). L’attrice non è invece insorta contro l’ordinanza sulle prove 5 ottobre 2011. Ciò nondimeno le contestuali censure sulle prove possono essere poste ora all’esame di questa Camera.

                           5.1  Le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione impugnata (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1393; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte, ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79).

                           5.2  Ora, tutte le prove respinte in prima sede, come rilevato con pertinenza dal Pretore aggiunto nell’ambito dell’apprezzamento anticipato delle prove, non erano necessarie per risolvere il quesito della legittimazione attiva dell’attrice, come si vedrà in seguito. Non vi è quindi motivo di assumere tali prove in sede di appello. I fatti allegati dalle parti e le prove contenute agli atti consentono nella fattispecie di decidere senza necessità di assumere ulteriori mezzi probatori.

                             6.  La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1 in RSPC 2/2009 pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3). Il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 cosid. 3.1). Nel caso concreto, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attrice (risposta pag. 2, replica pag. 2) sulla scorta del doc. 5 da essa prodotto. Agli atti figura inoltre l’incarto richiamato dalla banca concedente del leasing (fascicolo I°).

                             7.  La fattispecie si incentra sulla titolarità ad agire in causa della carrozzeria attrice, alla quale l’assicurata ha ceduto il credito nei confronti della compagnia di assicurazioni convenuta con atto del 24 dicembre 2009 (doc. D). Il Pretore aggiunto, come detto, ha accertato che l’utilizzatrice del leasing aveva ceduto alla banca concedente del leasing, a norma delle condizioni generali (CG punto 7.4), “tutti i diritti derivanti dall’assicurazione con __________” (cfr. sentenza, punto 2.1, pag. 3), di modo che non poteva più validamente cederli all’attrice. In questa sede l’appellante contesta l’esistenza di una valida cessione di credito al momento della sottoscrizione del contratto di leasing, rilevando che tra i documenti prodotti dalla convenuta non figurava la cessione di credito e che l’atto denominato “cessione d’assicurazione” contenuto nel fascicolo richiamato dalla banca concedente del leasing era privo di data, non conteneva alcuna indicazione sul numero della polizza e della compagnia di assicurazione e non utilizzava mai il termine di cessione di credito. L’utilizzatrice del leasing, prosegue l’appellante, non ha potuto validamente cedere i propri crediti presenti e futuri verso qualsiasi compagnia di assicurazioni e di conseguenza in difetto di una valida cessione non ha perso il potere di disporre del proprio credito assicurativo verso la convenuta. La censura è infondata.

                                  Nell’incarto richiamato dalla banca concedente del leasing (fascicolo I°) figura il contratto __________ sottoscritto il 16 febbraio 2006 dall’utilizzatrice di leasing . Poco sopra la firma di quest’ultima figura la clausola con la quale l’utilizzatrice conferma di aver preso conoscenza delle condizioni generali di leasing stampate sul retro. In calce alle CG di leasing per veicoli, poi, l’utilizzatrice ha ancora una volta apposto la propria firma il 3 marzo 2006. Ora, l’art. 7.3 delle citate CG prevede l’obbligo per l’utilizzatrice di leasing di concludere un contratto di assicurazione casco totale per il valore a nuovo del veicolo e l’art. 7.4 dispone testualmente “l’utilizzatore cede al __________ [banca concedente del leasing] ogni pretesa presente e futura, derivante da detta assicurazione di casco totale nonché eventuali pretese nei confronti di persone responsabili e/o risultanti da contratti di assicurazione stipulati da terzi”. Oltre al verbale di consegna del veicolo, sottoscritto il 20 febbraio 2006, l’utilizzatrice di leasing ha firmato in data imprecisata una cessione d’assicurazione relativa al contratto di leasing n. __________, menzionante in dettaglio il veicolo assicurato e il suo valore a nuovo (CHF 50'945.- IVA inclusa) e una conferma dei dati personali/elementi di verifica della capacità creditizia. Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, la cessione delle eventuali e future pretese assicurative così stipulata è valida (Nebel, in Basler Kommentar VVG, n. 25 ad art. 100). La cessione avvenuta nel 2006, infatti, adempie tutte le condizioni richieste dall.rt. 165 CO: è firmata dalla cedente, riguarda prestazioni assicurative future ben determinate (valore a nuovo del veicolo indicato con precisione nella cessione) con menzione del contratto di assicurazione e del leasing e indica il cessionario (la banca concedente il leasing) e la circostanza che questi diventa il creditore della compagnia di assicurazione. Come accertato dal Pretore aggiunto, la cessione delle pretese assicurative future da parte dell’utilizzatrice del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria del veicolo) è dunque valida. Di conseguenza l’utilizzatrice del leasing ha perso ogni potere di disporre nuovamente delle pretese assicurative in favore dell’attrice e la cessione di cui quest’ultima si prevale in causa (doc. D) non ha alcuna efficacia.

                             8.  È pertanto superfluo entrare nel merito delle questioni relative alla validità della cessione in favore dell’attrice, firmata in nome dell’utilizzatrice del leasing a opera della figlia. In particolare non è necessario esaminare le circostanze in cui è avvenuta la cessione alla carrozzeria, poiché a ogni modo la cedente non aveva a quel momento alcun potere di disporre validamente delle pretese assicurative. Le argomentazioni dell’appellante sulla validità della cessione 24 dicembre 2009 (doc. D) sono di conseguenza inutili ai fini del giudizio, così come erano inutili le prove offerte, rifiutate a giusta ragione dal Pretore aggiunto. L’appellante sembra invero sostenere in questa sede che la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in violazione delle norme sulla buona fede, commettendo un abuso di diritto, e riepiloga con dovizia di particolari i contatti avuti tra le parti per la riparazione del veicolo, che sarebbe stata autorizzata dalla convenuta. Se non che, tutte le argomentazioni esposte al riguardo (da pag. 14 a pag. 18 dell’appello) sono la ricopiatura fedele delle conclusioni di causa (punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8) e pertanto non costituiscono una valida motivazione d’appello (cfr. consid. 3). Le censure sono dunque irricevibili.

                             9.  Si deve pertanto giungere alla conclusione che l’utilizzatrice del leasing non poteva validamente cedere alla carrozzeria attrice le pretese assicurative vantate nei confronti della convenuta, di cui non era titolare. A titolo abbondanziale si può aggiungere che non vi è agli atti la benché minima prova di un’eventuale procura di incasso conferita dall’utilizzatrice del leasing o dalla di lei figlia, sulla scorta di un’autorizzazione ricevuta dalla società di leasing, circostanza nemmeno addotta dall’attrice in prima sede. All’attrice difettava quindi la legittimazione attiva per far valere in giudizio qualsivoglia pretesa oggetto della presente causa (cfr. DTF 115 II 264, sentenza della II CCA 6 novembre 2003, inc. 12.2002.207). La sentenza del Pretore aggiunto resiste pertanto alle critiche dell’appellante e di conseguenza l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

                           10.  Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso ammonta a fr. 23'500.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 94, 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  L’appello 24 novembre 2014 di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 2'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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