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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.01.2017 12.2014.167

31. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,797 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Tassazione della nota professionale

Volltext

Incarto n. 12.2014.167

Lugano 31 gennaio 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna  

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire sul reclamo 7 ottobre 2014 presentato dall’

RA 1,  

contro la decisione 25 settembre 2014 di tassazione delle note professionali (del 10 marzo 2008 e 27 marzo 2014) da parte del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa inc. n. OA.2005.168 promossa con petizione 25 agosto 2005 da

RE 1,   rappr. dall’avv. RA 1,   contro

CO 1, rappr. dall’avv. dott. RA 2,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                             1.  Con petizione 25 agosto 2005 RE 1 ha convenuto in causa CO 1 (ora A__________) per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1'458'152.70 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno subito in seguito a un infortunio della circolazione avvenuto il 12 novembre 1995. Nella risposta 23 novembre 2005 la convenuta si è opposta alle domande di giudizio. Con sentenza 7 dicembre 2007 (inc. 12.2007.115) questa Camera ha ammesso la domanda di assistenza giudiziaria dell’attore con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, riformando il decreto pretorile 2 maggio 2007 che aveva invece respinto la richiesta considerando la causa priva di possibilità di buon esito. Con sentenza di medesima data (inc. 12.2007.126) questa Camera ha altresì annullato la sentenza pretorile 2 maggio 2007 e la relativa ordinanza sulle prove del 27 febbraio 2007, ritornando gli atti al Pretore per la continuazione della procedura, con specifiche indicazioni in merito agli atti istruttori necessari ai fini del giudizio.

                                  Dopo vicissitudini giudiziarie che non è necessario esporre in questa sede (cfr. incarto di questa Camera 12.2007.127), il Pretore ha statuito il 18 ottobre 2013, condannando la convenuta a versare all’attore fr. 44'763.10 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005.

                                  In sintesi, il Pretore ha accertato che l’infortunio subito dall’attore aveva avuto ripercussioni sulla capacità lavorativa per il periodo dal 12 novembre 1995 al 30 marzo 2001 e ha conseguentemente determinato il risarcimento per la perdita di guadagno relativa a tale periodo, respingendo invece le ulteriori pretese dell’attore, rilevando la simulazione messa in atto da costui con l’aiuto della moglie e di alcuni amici, smascherata in corso di causa dalle indagini della convenuta, allo scopo di ottenere dall’assicurazione prestazioni non dovute. Per quel che concerne le spese giudiziarie, il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese peritali a carico dell’attore e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato e ha stabilito le ripetibili dovute dall’attore alla convenuta, non coperte dall’assistenza giudiziaria.

L’appello 18 novembre 2013 con il quale l’attore ha chiesto la riforma del giudizio è stato respinto con sentenza 28 febbraio 2014 da questa Camera, confermata con sentenza 6 maggio 2014 del Tribunale federale.

                             2.  Con decisione 25 settembre 2014 il Pretore ha statuito in merito alla tassazione delle note d’onorario del 10 marzo 2008, di fr. 56'450.-, e del 27 marzo 2014, di fr. 15'210,85, accogliendo solo parzialmente la richiesta del patrocinatore, al quale è stato riconosciuto un onorario di fr. 4'500.-, oltre spese per fr. 500.- e IVA. Con una succinta motivazione il giudice di prime cure ha ritenuto di poter ammettere unicamente il lavoro svolto dal patrocinatore ai fini dell’ottenimento della somma di circa fr. 45'000.- riconosciuti al suo rappresentato a titolo di risarcimento danni. A mente del Pretore la pretesa azionata eccedente tale importo sarebbe stata priva di probabilità di esito favorevole, con riferimento specifico al comportamento simulatorio dell’attore emerso in corso di causa.

                             3.  Con reclamo 7 ottobre 2014 l’avv. RA 1 impugna la citata decisione di cui chiede in via principale la riforma nel senso di riconoscere integralmente le note d’onorario presentate e, subordinatamente, di rinviare l’incarto al Pretore per nuova tassazione. Il reclamante, rievocate le fasi essenziali della procedura con particolare riferimento alle decisioni che hanno condotto alla concessione dell’assistenza giudiziaria al suo patrocinato, rimprovera al Pretore un erroneo accertamento dei fatti e un errore nell’applicazione del diritto. A suo parere l’estensione del beneficio dell’assistenza giudiziaria va confermata alla luce del principio della res judicata, essendo già stata oggetto di una sentenza della scrivente Camera (sentenza del 7 dicembre 2007 inc. 12. 2007.115) che ha concesso il gratuito patrocinio senza alcuna limitazione con riferimento all’ammontare della pretesa oggetto della causa. Il reclamante rileva inoltre come il Pretore non possa ora invocare l’abuso nella richiesta di gratuito patrocinio, con riferimento all’esito del rapporto investigativo attestante un comportamento simulatorio dell’attore, siccome non avrebbe ritenuto di procedere tempestivamente ad una revoca ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett c Lag (nella versione allora in vigore). Il Pretore non avrebbe inoltre considerato il fatto che la petizione è stata introdotta allorquando l’attore era inabile al lavoro già da cinque anni e l’assicuratore Lainf aveva riconosciuto una rendita intera di durata indeterminata per i postumi dell’incidente subito, ciò che permetteva di ritenere le richieste verso la convenuta tutt’altro che pretestuose. A quel momento, a fronte di una chiara inabilità, non era infatti per nulla agevole e scontata la valutazione di una serie di aspetti medici di dettaglio, che già sono di difficile comprensione e constatazione per uno specialista, che permettessero di distinguere in quale misura l’incapacità al lavoro con una forte connotazione psichica e una pluriennale assenza dal lavoro fosse di natura posttraumatica e in quale misura.

                             4.  Il reclamo merita accoglimento parziale e il giudizio pretorile impugnato non può trovare conferma. Anzitutto il Pretore è venuto meno all’obbligo di motivazione, limitandosi ad esporre una conclusione in termini estremamente succinti senza indicare gli elementi su cui si basa tale giudizio, rimasti perlopiù sottintesi. In modo lapidario e infondato il giudizio pretorile nega a posteriori ogni possibilità di esito favorevole alla domanda di causa per la parte eccedente la somma effettivamente riconosciuta di fr. 45'000.- circa. Tale conclusione, oltre che immotivata, si scontra con le considerazioni già emerse dal giudizio del 7 dicembre 2007 (inc. 12.2007.115) con il quale questa Camera aveva accolto la domanda di gratuito patrocinio annullando la decisione in senso contrario emessa il 2 maggio 2007 dal primo giudice. Con riferimento alla questione del “comportamento simulatorio” dell’attore, peraltro appena accennato nella decisione ora impugnata, nell’ottica della sicurezza giuridica non può trovare conferma la scelta del Pretore di non aver provveduto a suo tempo e senza indugio ad emanare una decisione di revoca della concessione del gratuito patrocinio, attendendo invece la conclusione della procedura per invocare tale circostanza ai fini di negare il diritto del patrocinatore alla remunerazione (ICCA 9 ottobre 2009 inc. n. 11.2009.119, pag. 6 consid. 6 e). Si rileva peraltro come nel caso concreto debbano valere per analogia i principi esposti dalla giurisprudenza in materia di revoca del beneficio del gratuito patrocinio, qualora in corso di causa emergano elementi atti a far riconsiderare il primo giudizio su questo aspetto. Essa pone infatti limiti a fronte dell’evidente esigenza di tutelare la buona fede che il patrocinatore ha riposto nello Stato in merito alla remunerazione del lavoro prestato e al rimborso delle spese sostenute. Infatti, il comportamento scorretto del patrocinato non può essere semplicemente imputato al patrocinatore, a maggior ragione con effetti retroattivi, se a quest’ultimo non è possibile rimproverare un comportamento scorretto o in malafede (TF 11 aprile 2016 4D_19/2016).

La deduzione pretorile che nega la possibilità di esito favorevole della causa alla luce dell’ingannevole simulazione messa in atto dall’attore è peraltro contraddetta dalle chiare indicazioni contenute nel giudizio 7 dicembre 2007 di questa Camera (inc. 12.2007.115). Già in quel frangente infatti, emersa la simulazione sulla base del rapporto investigativo assunto agli atti, questa Camera ha comunque indicato come il comportamento simulatorio fosse di rilievo in relazione alle condizioni di salute dell’attore a quel momento e all’agire compiacente di parenti e persone vicine, senza per questo che venisse meno l’esigenza di assumere mezzi di prova utili a provare o escludere il pregiudizio e l’esistenza di un nesso di causalità naturale, in particolare con l’audizione dei medici e l’allestimento di una perizia tecnico-meccanica e di una perizia medica (pag. 10 consid. 7.2). Già allora il giudizio pretorile che aveva invece negato l’assunzione delle prove e respinto la pretesa di risarcimento a seguito dell’agire simulatore dell’attore era quindi stato annullato.

Non può altresì essere di sostegno alla conclusione del Pretore la menzionata sentenza del 28 febbraio 2014 con la quale questa Camera aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria relativa all’appello del 18 novembre 2013. In quelle circostanze infatti, ai fini del diniego, non hanno avuto alcuna rilevanza le questioni della possibilità di esito positivo dell’ingente pretesa risarcitoria inizialmente formulata con la petizione, rispettivamente del comportamento simulatorio emerso in corso di istruttoria. Quel giudizio si era limitato ad esaminare la possibilità di esito favorevole di un appello circoscritto alla questione subordinata del computo degli interessi sulla somma di danno riconosciuta in prima sede, rispettivamente ad una pretesa formulata per la prima volta in appello e come tale di primo acchito improponibile (sentenza cit. pag. 6 consid. 7).

                             5.  Visto quento precede, il giudizio pretorile non potendo trovare conferma, l’avvocato reclamante ha diritto a vedersi riconoscere l’onorario per il lavoro svolto tenuto conto dell’intero effettivo valore litigioso e non solo di un valore litigioso ridotto alla parte riconosciuta con il giudizio di merito. Tenuto conto delle particolari circostanze, dell’esigenza di celerità visto il lungo tempo trascorso, nonché la scelta del primo giudice di rinunciare ad esporre un’adeguata motivazione per un giudizio tanto categorico quanto rilevante finanziariamente per il richiedente (al quale è stato riconosciuto un importo di soli fr. 5'000.- più IVA a fronte di una pretesa di oltre fr. 70'000.-), questa Camera ritiene di poter procedere direttamente alla tassazione delle note d’onorario esposte dal reclamante, senza rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio.

                             6.  6.1. Il reclamante ha chiesto la tassazione delle due note d’onorario emesse per il patrocinio relativo alla medesima procedura. Egli aveva infatti emesso una prima nota datata 10 marzo 2008 per il patrocinio della fase di procedura sfociata nel giudizio pretorile del 2 maggio 2007 che aveva respinto la petizione (sentenza poi annullata con il summenzionato giudizio di questa Camera, inc. 12.2007.126, che aveva ritornato gli atti al primo giudice per l’istruttoria e il nuovo giudizio, poi emesso il 18 ottobre 2013). Il Pretore aveva risposto con lo scritto 11 marzo 2008 al patrocinatore di non ravvisare motivi per una tassazione intermedia della nota e che vi avrebbe dato seguito solo una volta terminata la procedura. La seconda nota d’onorario presentata dal patrocinatore il 28 marzo 2014 si riferisce quindi alla successiva fase di patrocinio, a partire dal 24 aprile 2008 fino alla conclusione della procedura in prima sede.

6.2. Con riferimento alla nota d’onorario del 10 marzo 2008, di complessivi fr. 56'450.- (spese e IVA comprese), va rilevato come il patrocinatore abbia esposto un onorario di fr. 51'035,35 pari al 5% del valore di causa calcolato in fr. 1'458'152,70, ridotto del 30%. Il patrocinatore ha quindi sostanzialmente applicato i parametri di calcolo secondo la formula ad valorem dell’allora vigente tariffa (TOA), senza fornire un dettaglio esplicito del tempo impiegato per lo svolgimento del mandato, peraltro descritto solo per sommi capi.

Pur evitando di incorrere nell’erroneo schematismo applicato dal Pretore, bisogna comunque considerare come l’elevata pretesa complessivamente formulata con la petizione fosse esagerata e sia stata massicciamente ridotta in sede di conclusioni. L’attore, senza fornire una precisa ricapitolazione e omettendo di formulare un petitum con una cifra definita, ha chiesto che venisse “giudicato come richiesto nella petizione con gli aggiornamenti di cui al presente allegato, redatto alla luce dell’istruttoria” (conclusioni del 6 novembre 2012, pag. 24, Atto XIII). Nell’allegato conclusivo egli ha quindi elencato le varie poste per una somma complessiva di circa fr. 758'000.-, ovvero pressappoco la metà di quanto inizialmente preteso, pur negando la rilevanza delle emergenze istruttorie che hanno fatto emergere una situazione sostanzialmente diversa da quella posta alla base della quantificazione delle pretese iniziali. Lo stesso attore ha riconosciuto con le conclusioni di aver avuto un comportamento scorretto atto ad accentuare con l’inganno la reale portata del pregiudizio alla salute subito, salvo non accettare che questo potesse avere influsso sulla valutazione del danno effettivo e la conseguente quantificazione della pretesa risarcitoria. Ne discende che il valore di fr. 1'458'152,70 risulta manifestamente sproporzionato al valore di causa effettivo, anche nell’ipotesi migliore per le tesi esposte dall’attore con le conclusioni.

                                  Va inoltre evidenziato come la causa non presentasse particolari complessità dal punto di vista giuridico, rilevanti essendo soprattutto gli accertamenti medici peritali che si sono resi possibili senza difficoltà particolare di patrocinio. Si rileva inoltre come il mandato sia stato svolto dal legale anche a favore della moglie e dei figli dell’attore, per procedure analoghe e in parte congiunte (si veda il giudizio unico finale del Pretore del 18 ottobre 2013 inc. OA.2005.168/169/170). Benchè il patrocinatore sottolinei espressamente che il compenso per quelle prestazioni non è stato compreso nelle note esposte, si può comunque tener conto dei vantaggi per il patrocinatore derivanti dalle evidenti sinergie sorte tra le varie cause promosse, in particolare per l’elaborazione degli allegati fondati sullo stesso complesso di fatti e per l’istruttoria vertente sugli stessi aspetti. Ne discende che, pur considerando come riferimento per il calcolo dell’onorario l’abrogata TOA, in particolare le percentuali indicate all’art. 9 (dal 4 al 7%), tenuto conto della riduzione al 70% in applicazione dell’art. 36 cpv. 1 LTG, si giustifica di riconoscere un onorario complessivo di fr. 30'000.- per l’intera procedura.

6.3. Con riferimento all’onorario di fr. 12'816,65 esposto nella nota del 27 marzo 2014 (di complessivi fr. 15'210,85.- IVA compresa) non vi sono motivi per riconoscerlo in aggiunta a quanto già calcolato con la tassazione della nota del 10 marzo 2008. Il patrocinatore non ha indicato per quali motivi dovrebbe avere diritto, oltre all’onorario complessivo calcolato in applicazione dell’art. 9 TOA sulla base del valore di causa, a vedersi riconoscere pure un ulteriore onorario di fr. 12'816,65 sulla base del preteso dispendio orario effettivo e di una tariffa oraria di fr. 200.- per la fase finale del medesimo mandato. La fase di lavoro in questione è infatti già stata considerata nel calcolo dell’onorario riconosciuto sulla base della prima nota (consid. 6.2).

6.4. Con riferimento alle spese esposte (di fr. 1'427,50 nella nota d’onorario del 10 marzo 2008 e ulteriori fr. 1'279.- in quella del 27 marzo 2014) non vi sono motivi per non riconoscerne l’ammontare complessivo di fr. 2'706,50.

6.5. Con riferimento all’imposizione ai sensi della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) va considerato come il tasso del 7,6% risulti applicabile solo per le prestazioni precedenti il 1° gennaio 2011, data a partire dalla quale è in vigore un tasso pari a 8%. Sulla base delle informazioni fornite dal reclamante appare pertanto adeguato riconoscere il tasso IVA aumentato su un onorario di fr. 7'500.- e su spese di fr. 850.-.

                             7.  In conclusione, per entrambe le note d’onorario soggette a tassazione viene riconosciuta al reclamante la somma di fr. 30'000.- per onorari oltre a fr. 2'706,50 per spese e IVA calcolata come al considerando precedente.

                             8.  Viste le circostanze si prescinde dal prelievo di spese processuali. Al reclamante si riconoscono ripetibili ridotte ritenuto che il reclamo è stato accolto sul principio, ma solo parzialmente accolto sull’importo richiesto.

Per questi motivi,

decide:                   

                             1.  Il reclamo 7 ottobre 2014 dell’avv. RA 1 è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 25 settembre 2014 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono così riformati:

1. A favore del patrocinatore è riconosciuto un onorario di fr. 30'000.-, oltre ad un rimborso spese di fr. 2'706,50.

2. Al patrocinatore viene rimborsata l’IVA, calcolata sull’onorario netto più le spese, al tasso dell’8% su fr. 8'350.- e al tasso del 7,6% sulla parte rimanente.

                             2.  Non si prelevano spese giudiziarie. Lo S__________ rifonderà al reclamante fr. 800.- a titolo di ripetibili parziali.

                             3.  Notificazione:

- - -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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