Incarto n. 12.2014.123
Lugano 19 agosto 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto l'appello 9 luglio 2014 presentato da
AP 1
contro
la decisione 25 giugno 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria SO.2014.2479 (espulsione di ex conduttore in mora) promossa nei suoi confronti da
AO 1
premesso che con decisione 25 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza di espulsione e ha accertato che il convenuto, conduttore in mora nel pagamento delle pigioni, non aveva riconsegnato i locali alla scadenza del contratto e gli ha fatto ordine di mettere a libera disposizione della parte istante la superficie commerciale di 70 mq (due depositi) sul fondo n. __________ sito in __________ disponendone l’esecuzione effettiva in caso di mancato adempimento e ponendo le spese giudiziarie di fr. 100.- a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili;
preso atto che il 9 luglio 2014 AP 1 ha presentato appello, facendo in sostanza valere di aver nel frattempo pagato gli arretrati;
constatato che l’appellante è stato invitato il 16 luglio 2014 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- entro il 4 agosto 2014 l’importo di fr. 100.- in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 6 agosto 2014 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 18 agosto 2014 per versare l’anticipo di fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso il 18 agosto 2014 e che pertanto la Camera, statuendo nella composizione di giudice unico, non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
rilevato che le spese processuali vanno poste a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato assegnato il termine per presentare una risposta all’appello;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 12'600.-, come accertato dal Pretore;
ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
decide: 1. L'appello 9 luglio 2014 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
(giudice Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).