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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.08.2014 12.2014.122

28. August 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,338 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Istanza di rettifica

Volltext

Incarto n. 12.2014.122

Lugano 28 agosto 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.30 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 30 novembre 2011 da

AO 1 rappr. da RA 2 sostituita in corso di causa da AO 1, __________ rappr. da RA 3, __________  

contro

AP 1 __________ rappr. da RA 2, __________ e PI 3, __________ rappr. dall’avv. Stefa   rappr. da RA 4, __________

con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di almeno EUR 1'430'000.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2009, al risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dell’EUR rispetto al CHF dal 26 ottobre 2009 alla data dell’effettivo pagamento, il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ del 9 settembre 2010 nei confronti di AP 1, protestate spese e indennità comprensive di quelle della procedura di conciliazione; in via subordinata ha formulato le medesime domande di causa nei confronti della sola AP 1,

premesso che:

- in data 6 febbraio 2012 AO 1, __________, ha comunicato di subentrare a __________, __________, a seguito di cessione del credito vantato nella petizione, sostituzione di parte di cui il Pretore ha dato atto con decisione ordinatoria processuale 24 febbraio 2012, malgrado le opposizioni 22 febbraio 2012 di AP 1 e 23 febbraio 2012 di PI 1;

- RA 3 con risposta 16 marzo 2012 e PI 1 con risposta 20 marzo 2012 hanno sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di PI 2;

- identica contestazione è stata presentata da IS 1, __________, rappresentata dall’RA 1, __________ – quale parte intervenuta in lite a seguito della denuncia di lite da parte di PI 1 – con risposta 2 aprile 2012;

- con decisione incidentale 12 novembre 2012, rettificata con ordinanza 21 novembre 2012, il Pretore ha respinto la predetta eccezione;

- con sentenza 26 giugno 2014, inc. 12.2012.220, questa Camera ha accolto l’appello 17 dicembre 2012 di PI 1, con conseguente riforma della decisione incidentale del Pretore nel senso che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto riferita all’invalidità della cessione del credito litigioso di __________ a PI 2, è stata accolta e quindi respinta la petizione 30 novembre 2011 di __________, con seguito di tassa e spese a carico di PI 2 e la sua condanna a rifondere a PI 1 fr. 39'000.- a titolo di ripetibili, invariati gli altri punti del dispositivo;

e ora sull’istanza 11 luglio 2014 con cui IS 1, __________, chiede di rettificare il dispositivo no. I della sentenza 26 giugno 2014 di questa Camera nel senso di riconoscerle fr. 39'000.- a titolo di ripetibili;

l’istanza di rettifica non è stata notificata per osservazioni alle altre parti coinvolte nel procedimento;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.       Con petizione 30 novembre 2011 __________, __________, ha convenuto AP 1, __________ (in seguito AP 1) e RA 2, direttore della succursale di __________ di AP 1 al momento dei fatti oggetto di causa, chiedendo in via principale che siano condannati in solido a versarle a titolo di risarcimento fr. 1'430'000.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2009, oltre al risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dell’Euro rispetto al franco svizzero dalla citata data, che sia rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________, 9 settembre 2010, dell’UE di __________ nei confronti di AP 1, che le spese e le ripetibili siano poste sempre a carico dei convenuti, ivi comprese quelle della procedura di conciliazione; in via subordinata l’attrice ha proposto le medesime domande di causa solo nei confronti di PI 1. In estrema sintesi l’attrice ha rimproverato ai convenuti una serie di mancanze nell’esecuzione di accordi contrattuali relativi a un’operazione di compravendita di diamanti, in particolare nella fase di verifica e conta del prezzo di EUR 1'430'000.-, avvenuta a __________ e per la quale PI 1 aveva fatto capo a funzionari della società di sicurezza __________, mancanze che avevano condotto l’attrice a consegnare a __________ presso AP 1 i diamanti a un emissario dell’acquirente, mentre PI 1 aveva ricevuto a __________ delle banconote false.

2.       Con scritto 6 febbraio 2012 il legale dell’attrice ha notificato alla Pretura la cessione del credito vantato con la petizione alla società AO 1, __________, sulla base di uno scritto datato 2 febbraio 2012 firmato dalla cedente e dalla cessionaria, ed ha così postulato la sostituzione della parte attrice ai sensi dell’art. 83 CPC. Con osservazioni 22 febbraio 2012 AP 1 si è opposta alla domanda di sostituzione contestando sostanzialmente l’esistenza di una valida cessione di credito. Con scritto 23 febbraio 2012 PI 1 ha fatto valere la medesima contestazione. Con decisione ordinatoria processuale 24 febbraio 2012 il Pretore ha dato atto della sostituzione di __________ con AO 1, rinviando al merito la valutazione della cessione del credito.

3.       In sede di risposta sia PI 1 che PI 3 hanno sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di PI 2 ritenendo non dimostrata la cessione dei diritti vantati da __________. Pure IS 1, già __________, alla quale la lite era stata denunciata da PI 1, nella sua risposta ha contestato la validità della cessione da __________ a PI 2 dell’asserito credito vantato in causa e di conseguenza la legittimazione attiva di quest’ultima. In sede di duplica le citate parti hanno ribadito le loro tesi in merito all’eccezione sollevata.

4.       All’udienza istruttoria del 5 novembre 2012 le parti convenute e la parte intervenuta in lite hanno chiesto di esaminare l’eccezione della carenza di legittimazione attiva prima dell’istruttoria di merito, ribadendo le argomentazioni già esposte negli allegati scritti e informando che __________ era stata posta in liquidazione a seguito del fallimento pronunciato in data 18 settembre 2012. Il Pretore, malgrado l’opposizione di PI 2, ha deciso di procedere preliminarmente alla verifica della legittimazione attiva precisando che non era necessaria ulteriore istruttoria al riguardo. Con decisione incidentale 12 novembre 2012 il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva (v. anche ordinanza di rettifica 21 novembre 2012) in quanto riferita alla validità della cessione di credito da __________ a AO 1, rinviando la fissazione della tassa di giustizia e delle spese al giudizio finale.

5.       Con atto di appello 17 dicembre 2012 AP 1 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute e dalla parte intervenuta in lite e di conseguenza di respingere la petizione presentata da __________, di porre la tassa di giudizio e le spese a carico di AO 1, subentrata in lite, e di condannare quest’ultima a versare alle parti convenute AP 1 e PI 1 fr. 50'000.ciascuna a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. PI 3 non ha presentato osservazioni all’appello. Con scritto 7 gennaio 2013 PI 2 ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale d’appello. Con risposta 30 gennaio 2013 AO 1 ha postulato di respingere integralmente il gravame.

6.       Con sentenza 26 giugno 2014, inc. 12.2012.220, questa Camera ha accolto l’appello di PI 1 e pertanto riformato la decisione incidentale del Pretore nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute e dalla parte intervenuta in lite in quanto riferita all’invalidità della cessione del credito litigioso di __________ a PI 2. Di conseguenza la petizione 30 novembre di __________, alla quale era subentrata PI 2, veniva respinta. La tassa di giudizio della prima sede, fissata in fr. 20'000.-, come le spese, sono state poste a carico di PI 2, condannata a rifondere a PI 1 fr. 39'000.- a titolo di ripetibili. Le spese processuali di appello sono pure state poste a carico di PI 2 con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. In buona sostanza questa Camera ha costatato l’assenza di un valido contratto di cessione in forma scritta, mentre lo scritto 2 febbraio 2012 (versato agli atti dal rappresentante legale di __________ e PI 2) costituiva unicamente la notifica di un’asserita cessione di cui tutto si ignorava. In merito alle ripetibili di prima sede questa Camera ha riconosciuto a PI 1 l’importo di fr. 39'000.-, a fronte di una richiesta di fr. 50'000.-, quindi ha spiegato che a PI 3 e IS 1 non venivano assegnate ripetibili, il primo non avendo presentato appello, né osservazioni all’appello di PI 1, la seconda essendosi limitata a rimettersi al giudizio del tribunale.

7.       In data 11 luglio 2014 IS 1 ha presentato un’istanza di rettifica postulando la modifica del punto 2 del dispositivo no. I della sentenza 26 giugno 2014 di questa Camera nel senso di riconoscerle fr. 39'000.- a titolo di ripetibili. L’istante rileva di aver contestato nei suoi allegati di risposta e duplica la legittimazione attiva di PI 2 che pertanto, a seguito del giudizio di questa Camera, dev’essere considerata soccombente anche nei suoi confronti. Per questo motivo IS 1 ritiene incompleto il dispositivo suddetto dal momento che a causa di una svista non contempla le ripetibili di prima sede a suo favore. L’istanza non è stata notificata alle parti alla procedura d’appello per osservazioni.

8.       Si può porre a titolo preliminare il quesito a sapere se IS 1, quale parte intervenuta in lite che non ha interposto appello contro la decisione incidentale 12 novembre 2012 e che, ricevuto l’appello di PI 1, si è limitata a comunicare in data 7 gennaio 2013 di rimettersi al prudente giudizio del tribunale, sia effettivamente legittimata a proporre un’istanza di rettifica. La questione non necessita di approfondimenti dal momento che, come si vedrà in seguito, l’istanza risulta inammissibile.

9.       Secondo l’art. 334 cpv. 1 CPC, se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Il dispositivo è incompleto se il tribunale omette, ossia dimentica, di inserirvi una conclusione che risulta dai considerandi. La rettifica è volta a rimediare una lacuna non voluta nel dispositivo, non nella volontà del tribunale. In altri termini, se quest’ultimo non ha trattato una questione non è data la via della rettifica. La modifica del contenuto di una decisione può avvenire solo attraverso i normali rimedi giuridici. Per quanto precede si rinvia a: Herzog, in: BSK – ZPO, 2a ed., Art. 334, N 6 e 8; Schweizer, in: CPC commenté, art. 334, N 9; Carcagni Roesler, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 334, N 9; Trezzini, in: CPC comm, art. 334, pag. 1435; Schwander, in: Brunner/Schwander/Gasser, DIKE – Komm – ZPO, Art. 334, N 5; II CCA 8 febbraio 2013, inc. 12.2012.214, pag. 3; I CCA 13 maggio 2013, inc. 11.2011.136, consid. 10.

10.   Ora, come risulta dai fatti qui sopra descritti, nella sua sentenza del 26 giugno 2014 questa Camera ha spiegato al considerando 5 (v. in particolare pag. 10) per quale motivo non riteneva di poter riconoscere ripetibili riferite al primo grado di giudizio né a PI 3, né a IS 1. Coerentemente nel dispositivo di quel giudizio si ritrovano solo le ripetibili a favore di PI 1, sia di prima che di seconda istanza. Contrariamente a quanto sostiene l’istante, la sentenza 26 giugno 2014 della II CCA non contiene pertanto alcuna omissione o dimenticanza. Come spiegato al considerando che precede, la modifica della formazione della volontà di questa Camera, come detto espressa alla pagina 10 del giudizio in esame, potrà avvenire unicamente attraverso i rimedi giuridici ordinari. Ne segue che l’istanza di rettifica risulta inammissibile.

11.   Per quanto riguarda i rimedi di diritto esperibili contro questa pronuncia si osserva che, nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il giudizio inerente la domanda di rettifica di una decisione di secondo grado non è impugnabile mediante reclamo, ma può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale (v. Herzog, op. cit., Art. 334, N 16; Schwander, op. cit., Art. 334, N 17; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger; ZPO Komm., Art. 334, N 13). Le spese processuali seguono la soccombenza dell’istante e sono calcolate sulla base dell’importo di fr. 39'000.-. Identico importo è determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

pronuncia:           I.    L’istanza di rettifica 11 luglio 2014 di IS 1 è inammissibile.

II.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono a carico dell’istante.

III.   Notificazione:

-  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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