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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.08.2013 12.2013.99

12. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,256 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pagamento del saldo di un contratto di compravendita di esercizio pubblico

Volltext

Incarto n. 12.2013.99

Lugano 12 agosto 2013/sdb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria inc. n. SO.2013.1278 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza (di tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 22 marzo 2013 da

 AP 1  rappr. dall’  RA 1   

contro  

  AO 1    AO 2   

con cui l’istante ha chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano e in via subordinata il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte ai PE;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 5 giugno 2013 ha dichiarato irricevibile;

appellante l'istante con atto di appello 17 giugno 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni 12 luglio 2013 postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 22 marzo 2013 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 1 e AO 2, al fine di ottenere in via principale la loro condanna in solido al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 e spese esecutive di fr. 203.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, e in via subordinata il rigetto in via provvisoria delle opposizioni ai PE. Egli ha evidenziato che con contratto 22 marzo 2012 (doc. B) R__________ __________ Sagl aveva venduto a AO 1 l’inventario dell’esercizio pubblico denominato “Ristorante __________” a __________; che con lettera 18 luglio 2012 (doc. C), controfirmata per accordo da AO 1 e AO 2, il legale della venditrice, in risposta alle rimostranze sollevate dall’acquirente con scritto 27 giugno 2012, aveva acconsentito a una riduzione del prezzo di fr. 30'000.-, a condizione - per quanto qui interessa - che “il signor AO 1 con la riduzione del prezzo di vendita da lui proposta e accettata dalla mia mandante si ritiene tacitato di ogni e qualsiasi pretesa per qualsivoglia titolo o ragione a dipendenza del contratto in oggetto, rinunciando in futuro a sollevare qualsiasi contestazione / obiezioni” e che “la signora AO 2, moglie di AO 1, con la firma della presente si dichiara debitrice solidale con il marito per il pagamento delle 2 ultime rate (fr. 30'000.- e fr. 20'000.-) del prezzo di vendita dell’inventario”, pagabili entro il 30 settembre 2012 rispettivamente entro il 31 dicembre 2012; che il 29 gennaio 2013 (doc. A) la venditrice aveva ceduto a AP 1 il proprio credito di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2012, relativo all’ultima rata del prezzo, tuttora insoluta; e che AO 1 e AO 2, escussi dal cessionario con i PE n. __________ (doc. F) e __________ (doc. G) dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2012, avevano interposto ingiustificata opposizione.

                                   2.   Con osservazioni 12 aprile 2013, trasmesse unicamente per fax - senza per altro che l’originale, sebbene sollecitato, sia mai pervenuto in Pretura -, i convenuti hanno comunicato “che la nostra decisione di fare opposizione alla richiesta del saldo da noi dovuto di fr. 20'000.- per l’inventario del Ristorante __________, è scaturita dal fatto che le questioni sollevate tramite la lettera allegata [ndr. del 27 giugno 2012; cfr. il documento annesso alle osservazioni] da parte del nostro ufficio fiduciario-contabile D__________ SA, si sono effettivamente rivelate negative creandoci notevoli difficoltà economiche e finanziarie”.

                                   3.   Con decisione 5 giugno 2013 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza, caricando all’istante la tassa di giustizia di fr. 350.-, le spese e l’indennità alla controparte di fr. 100.-. Il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie ci si trovava confrontati con una problematica di inadempimento contrattuale, contestato dai convenuti, i quali avevano riproposto le obiezioni insite nello scritto di cui al 27 giugno 2012, servito alla ridefinizione degli accordi contrattuali precedentemente presi (doc. C). A suo giudizio, l’accordo di cui al doc. C sembrava menzionare unicamente la problematica inerente i difetti dell’inventario ceduto, mentre al punto 3 del menzionato scritto del 27 giugno 2012 risultava essere contestata anche una discrepanza tra quanto dichiarato e promesso dalla parte venditrice e quanto direttamente verificato dalla parte acquirente riguardo al volume d’affari del Ristorante __________. Di conseguenza non era possibile affermare con sufficiente certezza che il doc. C avesse regolato tutte le questioni pendenti e che la rinuncia di cui al punto 2 del medesimo fosse stata estesa anche ad eventuali pretese riguardanti l’insufficienza della cifra d’affari prospettata, la questione potendo essere risolta solo mediante più approfondite indagini e attraverso l’interpretazione del contratto e della volontà delle parti; tanto più che giuridicamente gli accordi sottoscritti avrebbero potuto essere ancora messi in discussione invocando eventuali vizi del consenso ex art. 23 segg. CO, non essendo ancora spirati i termini di prescrizione previsti dal CO. Stando così le cose, la richiesta in via principale dell’istante non poteva essere considerata chiara ed immediatamente comprovata ai sensi dell’art. 257 CPC e doveva essere dichiarata irricevibile. Lo stesso valeva per la domanda subordinata di rigetto provvisorio dell’opposizione, che doveva semmai essere esaminata da un’altra sezione della Pretura.

                                   4.   Con l’appello 17 giugno 2013 che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli rimprovera al Pretore di non aver ritenuto che l’accordo transattivo di cui al doc. C, di cui per altro non era contestato il tenore, si riferiva espressamente a tutte le contestazioni sollevate dall’acquirente con lo scritto del 27 giugno 2012, che dunque era ormai stato definitivamente “evaso” e non poteva con ciò essere riproposto tale e quale a mo’ di risposta all’istanza, tanto più che era stato trasmesso irritualmente solo via fax. In ogni caso dal contratto di compravendita dell’inventario non risultava che la venditrice avesse fornito una garanzia del volume d’affari del ristorante e mai i convenuti avevano preteso che il contratto dovesse essere inficiato per eventuali vizi di volontà, che il giudice di prime cure non era pertanto autorizzato a considerare d’ufficio. Di qui il buon fondamento della domanda principale, fermo restando che in base alla dottrina quella subordinata avrebbe a sua volta potuto essere fatta valere innanzi al giudice adito.

                                   5.   Delle osservazioni 12 luglio 2013 con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame e della replica spontanea 22 e 23 luglio 2013 dell’istante si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

                                         In base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175).

                                         Sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190).

                                   7.   Nel caso di specie è indubbio che i fatti addotti nell’istanza, puntualmente suffragati dalle prove documentali versate agli atti a quel momento (cfr. in particolare doc. A, B e C), sarebbero di per sé sufficienti per convincere il giudice del buon fondamento - fatto salvo quanto si dirà più avanti (cfr. infra consid. 11) - della domanda principale fatta valere con l’istanza stessa.

                                         Nei prossimi considerandi si tratterà di esaminare se i convenuti, come imposto dalla giurisprudenza, abbiano nondimeno sostanziato e addotto in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare quel convincimento.

                                   8.   Come si è visto, i convenuti hanno preso posizione sull’istanza con uno scritto di osservazioni trasmesso via fax, senza però che l’originale, sia pure sollecitato, sia mai pervenuto in Pretura.

                                         In questa sede l’istante ritiene che quelle osservazioni sarebbero irrite, dal che, implicitamente, l’inesistenza di qualsiasi contestazione all’istanza. Ora, se di principio è vero che l’art. 130 cpv. 1 e 2 CPC non permette una trasmissione via fax o per e-mail degli atti di causa (Trezzini, Commentario CPC, p. 553), è però altrettanto vero che un tale vizio è sanabile (Trezzini, op. cit., p. 554). Dalla decisione impugnata si evince che il Pretore ha effettivamente offerto ai convenuti la facoltà di rimediare al vizio, sollecitando la presentazione dell’originale, ma non risulta invece se nell’occasione quella richiesta fosse stata munita della comminatoria secondo cui in caso di inadempimento l’atto avrebbe dovuto essere considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 e 147 cpv. 3 CPC). In tali circostanze non è così possibile stabilire se quell’allegato fosse irricevibile. Ad ogni buon conto, visto l’esito della lite, la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita.

                                   9.   Con quelle osservazioni - come detto - i convenuti si erano opposti all’istanza rilevando in sostanza che “le questioni sollevate tramite la lettera allegata [ndr. del 27 giugno 2012] da parte del nostro ufficio fiduciario-contabile D__________ SA, si sono effettivamente rivelate negative creandoci notevoli difficoltà economiche e finanziarie”. In tale formulazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non si ravvisa alcuna contestazione dei fatti dell’istanza, il semplice fatto che le questioni sollevate in un altro scritto allegato possano essersi rilevate negative per i convenuti ed aver creato loro delle difficoltà non potendo essere inteso in tal senso. Non essendovi così stata una valida contestazione dei fatti addotti con l’istanza, di per sé provati, l’istanza doveva essere ammessa già per questo solo motivo.

                                10.   Ma quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere con il Pretore che con quelle osservazioni i convenuti avevano di fatto inteso ribadire le circostanze oggetto dello scritto del 27 giugno 2012, ciò non migliorerebbe in ogni caso la loro posizione.

                              10.1   Nella lettera del 27 giugno 2012 l’acquirente aveva lamentato “la presenza di rilevanti vizi sia dei beni strumentali presenti nell’esercizio che nelle qualità dello stesso promesse da parte venditrice” esposti in 5 punti, tra cui - al punto 3 - la notevole discrepanza nel volume d’affari del ristorante tra quanto promesso e quanto poi riscontrato, invitando la controparte a “provvedere al ripristino dei vizi presenti, a cessare ogni uso illegittimo del logo e del nome del “Ristorante __________”” e comunicando altresì “sin d’ora la necessità di riduzione del prezzo del bene in sede di saldo, visti i numerosi e ingenti vizi presenti sia nei beni strumentali che nelle qualità promesse dell’attività, come previsto dall’art. 197 CO”, con riserva del “conguaglio delle spese già sostenute, oltre al ristorno di ogni altro danno”. Dallo scritto del 18 luglio 2012 (doc. C), si evince che “le rimostranze già contenute nel Suo scritto 27 giugno u.s.” erano poi state ribadite in un incontro tra le parti avvenuto il 17 luglio 2012. Sennonché, nonostante la venditrice avesse contestato recisamente ogni addebito mossole in precedenza, a quel momento essa e i convenuti si sono poi pacificamente accordati per una riduzione del prezzo e per la responsabilità solidale di AO 2 per il pagamento dell’ultima rata, a condizione che “il signor AO 1 con la riduzione del prezzo di vendita da lui proposta e accettata dalla mia mandante si ritiene tacitato di ogni e qualsiasi pretesa per qualsivoglia titolo o ragione a dipendenza del contratto in oggetto, rinunciando in futuro a sollevare qualsiasi contestazione / obiezioni”.

                                         In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è evidente che tutte le rimostranze oggetto dello scritto del 27 giugno 2012, ivi compresa quella relativa alla presunta discrepanza nel volume d’affari del ristorante, sono state superate dalla stipulazione dell’accordo transattivo del 18 luglio 2012. In base a quell’accordo l’acquirente non poteva pertanto più sollevare nuovamente quelle medesime rimostranze, così che le stesse, quand’anche fossero state ribadite con le osservazioni all’istanza, dovevano senz’altro essere disattese.

                                         Lo stesso discorso può essere fatto per i rimproveri fatti valere dai convenuti con le loro osservazioni all’appello, per altro irricevibili già per il fatto che nella procedura ex art. 257 CPC non è possibile addurre in appello nuovi fatti o prove nemmeno qualora fossero per ipotesi adempiute le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC (TF 7 novembre 2012 4A_420/2012 consid. 5; II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175, 26 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.136, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2013.30): nella misura in cui era già stato menzionato nello scritto del 18 giugno 2012 (ai punti 4 e 5) e non costituiva perciò un fatto nuovo e con ciò irrito nemmeno giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, il fatto che l’attore continuasse a fare pubblicità ingannevole e deleteria per il “Ristorante __________” rispettivamente ricevesse corrispondenza raccomandata indirizzata al Ristorante senza darne comunicazione era in effetti stato superato dal più volte menzionato accordo di cui al doc. C; oltretutto questi due fatti nemmeno sono poi stati sufficientemente provati, tanto è vero che su quel tema i convenuti non hanno offerto alcuna prova.

                              10.2   Nella menzionata lettera del 27 giugno 2012 l’acquirente non ha poi assolutamente preteso che il contratto di compravendita dell’inventario fosse allora stato impugnato per eventuali vizi del consenso ex art. 23 segg. CO. Il Pretore non poteva pertanto rilevare d’ufficio che il fatto che gli accordi sottoscritti avrebbero potuto essere ancora messi in discussione invocando eventuali vizi ex art. 23 segg. CO ostava a sua volta all’accoglimento dellistanza, tale contestazione non essendo mai stata sollevata in prima istanza dai convenuti, che allora nemmeno avevano mai dichiarato di impugnare quegli accordi. Poco importa se con le osservazioni all’appello, datate 12 luglio 2013, essi abbiano ora ritenuto di eccepire formalmente questi vizi, nell’ambito della procedura ex art. 257 CPC non essendo - come detto - possibile far valere in appello nuovi fatti e prove (cfr. supra consid. 10.1). Oltretutto, nel frattempo, il termine annuale entro cui far valere l’eventuale annullamento del contratto di compravendita per vizi del consenso (art. 31 CO), decorrente al più tardi dallo scritto del 27 giugno 2012, era oramai scaduto, ciò che comportava la ratifica dello stesso; mentre neppure sono state qui addotte le eventuali ragioni in fatto e in diritto che avrebbero legittimato una valida impugnazione dell’accordo di cui al doc. C, che non può così essere ammessa. Per questo motivo nemmeno si giustifica dar seguito alla non meglio precisata prova testimoniale e peritale offerta dai convenuti con le loro osservazioni d’appello.

                                11.   Alla luce di quanto precede, la domanda principale volta ad ottenere la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE può senz’altro essere accolta (senza che occorra pronunciarsi sull’eventuale buon fondamento della domanda subordinata di rigetto in via provvisoria delle opposizioni ai PE). Essa non può di contro essere integralmente ammessa nella misura in cui mirava ad ottenere la condanna al pagamento rispettivamente il rigetto dell'opposizione per le spese esecutive (spese per il precetto di fr. 103.- e la tassa d'incasso di fr. 100.-, cfr. doc. F e G). Se la domanda di condanna al pagamento delle spese relative al PE rispettivamente di rigetto delle stesse può essere riconosciuta, ciò non vale però per le tasse d'incasso, che al momento dell’emanazione della decisione erano solo eventuali e che in effetti saranno a carico del debitore solo se nei suoi confronti verrà proseguita la procedura forzata (cfr. II CCA 22 gennaio 2002 inc. n. 10.1998.24, 28 marzo 2002 inc. n. 12.2001.100).

                                12.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che l’istanza dev’essere ammessa, tranne per quanto riguarda la richiesta di condanna al pagamento rispettivamente di rigetto dell’opposizione relativa alla tassa d’incasso del PE, che deve essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC).

                                         Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 20'000.-, seguono la pressoché integrale soccombenza dei convenuti (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

                                    I.   L’appello 17 giugno 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 5 giugno 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

                                         1.     L’istanza è parzialmente accolta.

                                         §      AO 2, __________, e AO 1, __________, sono condannati in solido a pagare a AP 1, __________, fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 e spese esecutive di fr. 103.-. 

                                         §§    Limitatamente a questi importi sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano.

                                         §§§  Per il resto, l’istanza è irricevibile.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese, anticipate dalla parte istante, sono poste a carico delle parti convenute in solido, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 400.- sono a carico degli appellati in solido, che rifonderanno all’appellante, sempre in solido, fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

-      -     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere                   

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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