Incarto n. 12.2013.94
Lugano 10 giugno 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per contratto di lavoro, inc. n. DI.2010.239 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con istanza 15 settembre 2010 da
AP 1 rappr. dall' RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 30'000.-, oltre interessi, a titolo di indennità per disdetta abusiva, indennità di partenza e torto morale, pretesa alla quale in sede di conclusioni si è aggiunta la richiesta di rifusione di fr. 2'999,45 per trattenute salariali indebitamente operate dalla datrice di lavoro;
domanda avversata dalla convenuta e che la Pretora aggiunta con sentenza 6 maggio 2013 ha parzialmente accolto per fr. 2'999,45 oltre interessi, ripartendo spese e ripetibili sulla base della rispettiva soccombenza;
appellanti entrambe le parti: l'istante che con atto di appello del 4 giugno 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 32'999,45. oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta che con atto di appello 6 giugno 2013 chiede per contro di respingere integralmente l'istanza e di obbligare la controparte a rifonderle fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di prima istanza, pure con protesta di spese e ripetibili di appello;
mentre con risposta 14 e 27 agosto 2013 entrambe le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Nel 1975 AP 1 è stata assunta alle dipendenze di AO 1 in qualità di impiegata d'ufficio. La società, attiva nel settore dei trasporti e delle spedizioni, ha aderito all'Associazione ticinese imprese di spedizione e logistica (ATIS) firmataria del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 1° dicembre 2008, valido dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 (doc. A, art. 36 CCL). Con lettera 21 gennaio 2010 i collaboratori di AO 1 hanno ricevuto una comunicazione scritta con la quale la datrice di lavoro li informava di non essere più membro della summenzionata associazione professionale e che "di conseguenza, per la regolamentazione dei contratti di lavoro, verranno applicate le disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge federale sul Lavoro nell'industria e l'artigianato", preannunciando nel contempo come ad ogni dipendente sarebbe stato consegnato "un nuovo contratto di lavoro, con le nuove disposizioni che entreranno in vigore nel rispetto dei termini di disdetta previsti dal vecchio CCL ed in caso di firma del nuovo contratto di lavoro" (doc. 2). Con scritto di medesima data indirizzato alla dipendente AP 1 e denominato "Modifica contrattuale assortita di disdetta in caso di mancata accettazione" la datrice di lavoro elencava le condizioni contrattuali così come riviste, ne preannunciava l'entrata in vigore per il 1° aprile 2010, rilevando come, "in caso di mancato accordo, il contratto di lavoro sarà automaticamente disdetto per il 31 marzo 2010" (doc. 3). La comunicazione in questione, sebbene dal tenore interlocutorio, predisponeva uno spazio per l'apposizione in calce della firma della dipendente (a lato di quella già apposta dalla rappresentante della società) a valere quindi quale formalizzazione del contratto, il contenuto dello scritto essendo ritenuto appunto tale dalla proponente, come precisato con la frase conclusiva del seguente tenore: "il presente contratto e ogni contenzioso a esso relativo è retto dal diritto svizzero" (doc. 3). Il 23 gennaio 2010 AP 1 inviava una richiesta scritta di chiarimenti (doc. 6) alla quale la datrice di lavoro ha risposto con scritto 27 gennaio 2010 consegnato brevi manu (doc. 7), in merito al quale la dipendente ha preso posizione il giorno stesso con scritto raccomandato (doc. 8). Del tenore di questo scambio di corrispondenza si dirà, per quanto rilevante, nei seguenti considerandi. Il 28 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha redatto una lettera di licenziamento (doc. 9 e doc. G) e un separato scritto che comunicava come la proposta di nuovo contratto 21 gennaio 2010 (doc. 2) fosse da ritenere come "mai avvenuta e comunque rescissa" (doc. 10). Entrambe le missive, indirizzate a AP 1 e indicanti l'intenzione della mittente di recapitarle nella forma di "raccomandata a mano" (doc. 9 e 10), non sono state ritirate dalla destinataria in occasione di un colloquio tenutosi il 29 gennaio 2010. Queste sono quindi state spedite il giorno stesso con invio postale raccomandato (doc. 11 e doc. F, G e H) accompagnate da uno scritto (doc. 11) che, riferendosi a tale colloquio avvenuto alla presenza di altri dipendenti, ricordava tale circostanza ("come da lei richiesto, e visto il suo rifiuto a ritirare la disdetta e a rilasciare la ricevuta per notificare la consegna della stessa, Le trasmettiamo anche per posta la lettera 'Raccomandata a mano' del cui contenuto è già stata informata verbalmente"). L'invio postale in questione è stato ritirato dalla destinataria il 3 febbraio 2010 (doc. 14). In precedenza, ovvero il 1° febbraio 2010, la dipendente si era rivolta al medico curante che ne aveva certificato l'inabilità lavorativa a partire da tale data (doc. P e doc. 12). Il certificato medico attestava altresì trattarsi di una ricaduta della malattia pregressa ovvero di una sindrome ansioso depressiva in relazione alla quale la dipendente era stata assente dal lavoro per malattia dal 30 settembre 2009 al 4 gennaio 2010 (doc. P e doc. 12).
Con scritto 4 febbraio 2010 (doc. 14) l'organizzazione sindacale rappresentante AP 1 ha contestato la disdetta, ritenuta nulla siccome recapitata il 3 febbraio 2010 ovvero durante il periodo di malattia della dipendente, rilevando altresì come la disdetta fosse un atto di rappresaglia siccome notificata in relazione al disaccordo sorto tra le parti dopo il tentativo di imporre un nuovo contratto di lavoro gravemente lesivo degli interessi della lavoratrice e a seguito dei chiarimenti da questa richiesti in merito.
B. La successiva corrispondenza intercorsa tra le parti non ha permesso di appianare le divergenze e con istanza 15 settembre 2010 AP 1 ha quindi convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 30'000.-, oltre interessi, a vario titolo, e segnatamente quale indennità per disdetta abusiva, indennità di partenza e torto morale, riservandosi peraltro di chiedere pure il pagamento di non meglio definite pretese salariali non corrisposte. All'udienza di discussione la convenuta si è opposta integralmente alle domande contestando le critiche mosse nei suoi confronti e ribadendo la validità della disdetta del 21 gennaio 2010 (doc. 2), subordinatamente della seconda disdetta del 28 gennaio successivo (doc. 9 e 11), precisando come non vi sarebbero comunque stipendi arretrati. Ribadite le loro tesi con allegati di replica e duplica, conclusa l'istruttoria le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande rinunciando a comparire alla discussione finale, ribadendo il proprio punto di vista in un memoriale scritto. In tale occasione l'istante ha altresì formulato una richiesta aggiuntiva di condanna della convenuta alla rifusione di fr. 2'999,45 per trattenute salariali indebitamente operate dalla datrice di lavoro.
C. Con sentenza del 6 maggio 2013, la Pretora aggiunta ha parzialmente accolto l'istanza e condannato la convenuta al pagamento di fr. 2'999,45 oltre interessi, importo riconosciuto a titolo di rifusione delle eccessive trattenute della datrice di lavoro sul salario dovuto, ripartendo le spese di complessivi fr. 3'500.- sulla base della reciproca soccombenza (1/10 a carico della convenuta e la rimanenza a carico dell'istante) facendo inoltre obbligo all'istante di rifondere alla controparte fr. 3'600.- a titolo di ripetibili. Ricordato come il contratto di lavoro venuto in essere tra le parti sia regolato dal CCL, la Pretora aggiunta ha ritenuto che la disdetta 28 gennaio 2010 (doc. G) sia stata data nel rispetto dell'art. 9.1. del CCL, che prevede l'invio della disdetta per lettera raccomandata, siccome notificata il 29 gennaio 2010 in occasione del colloquio tra le parti durante il quale la consegna brevi manu della disdetta scritta è stata rifiutata dalla dipendente. In tale frangente la dipendente era abile al lavoro e pertanto, a mente della giudice di prime cure, il licenziamento non può essere ritenuto nullo ai sensi dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, rispettivamente dell'art. 9.3. del CCL di analogo tenore, applicandosi alla disdetta unicamente un termine di protezione scadente il 14 aprile 2010, con conseguente effetto al 30 giugno successivo. Ricapitolati dottrina e giurisprudenza in merito all'art. 336 cpv. 1 lett. d CO e in particolare alla "disdetta sotto riserva di modifica" la Pretora aggiunta ha negato l'abusività della disdetta, tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata decisa, caratterizzate da un rapporto difficile tra le parti e da difficoltà legate all'ambiente lavorativo sfociate in un ingiustificato atteggiamento della dipendente nel richiedere delucidazioni superflue a proposito del prospettato nuovo contratto di lavoro. La prima giudice ha intravvisto nell'agire dell'istante una puntigliosità non giustificata dalla situazione e concluso confermando come la relazione conflittuale instauratasi, a scapito dell'attività aziendale e del clima lavorativo, sia stato il motivo determinante del licenziamento, non riconducibile pertanto ad alcun motivo riprovevole. Negato il diritto ad un'indennità di partenza (art. 339b-d CO), la Pretora aggiunta ha quindi accolto la pretesa di fr. 2'999,45, oltre interessi, a seguito di eccessive trattenute operate dalla datrice di lavoro sugli stipendi, come confermato dalla perizia giudiziaria esperita, ponendo tassa, spese e ripetibili a carico delle parti secondo la rispettiva soccombenza.
D. Con i rispettivi atti di appello le parti postulano entrambe la riforma del giudizio pretorile. Con appello 4 giugno 2013 l'istante chiede di condannare l'appellata a versarle "l'importo di CHF 30'000.- oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva comprensivo del torto morale oltre alla somma di CHF 2999,45 indebitamente trattenuti dalla convenuta oltre interessi al 5% su fr. 719,15 dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2280,30 dal 31 dicembre 2010", protestando ripetibili di entrambe le istanze. Con appello 6 giugno 2013 la convenuta chiede invece di respingere integralmente le domande dell'istante e la rifusione di fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di prima istanza, protestando inoltre spese e ripetibili di appello.
Delle tesi e domande d'appello e delle risposte con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, per quanto rilevante, nei successivi considerandi.
e considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Appello di AP 1
2.L'appellante rimprovera alla Pretora aggiunta l'errato accertamento dei fatti e l'errata applicazione del diritto. Riepilogate le circostanze salienti relative alla proposta di un nuovo contratto di lavoro e alle relative richieste di chiarimento formulate dalla dipendente alla datrice di lavoro, l'appellante rimprovera alla prima giudice di non aver rilevato la nullità della disdetta del 29 gennaio 2010 (doc. F) per vizio di forma, siccome la forma dell'invio raccomandato prescritta dall'art. 9.1 del CCL (doc. A) non sarebbe rispettata. La censura è irricevibile poiché l'appellante, venendo meno all'obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non trae conclusioni concrete e non formula alcuna domanda di giudizio chiara in merito alle conseguenze di tale asserita nullità. Anzi, con le stesse domande di appello essa chiede invece in via principale di accertare l'esistenza di una disdetta abusiva ai sensi dell'art. 336 CO e di condannare la datrice di lavoro al versamento di un'indennità in applicazione dell'art. 336a CO. Su questo punto l'appello è irricevibile.
3.Alla Pretora aggiunta viene poi rimproverato di non avere riconosciuto l'abusività della disdetta ai sensi dell'art. 336 CO, non avendo tratto le debite conclusioni dopo aver correttamente accertato come la datrice di lavoro rimanesse comunque sottoposta al CCL fino alla sua scadenza di validità (a fine 2012), a prescindere dal fatto di aver nel frattempo lasciato l'organizzazione padronale firmataria. A mente dell'appellante il carattere abusivo del licenziamento sarebbe già dato dal solo fatto che la disdetta sia stata la conseguenza diretta della mancata accettazione di un contratto di lavoro a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle del CCL applicabile, già la semplice imposizione ad un dipendente di condizioni di lavoro meno favorevoli essendo in tale circostanza un atto abusivo della datrice di lavoro. La censura è fondata. Infatti, che la nuova proposta di contratto comportasse un peggioramento delle condizioni contrattuali per tutti i dipendenti dell'azienda e dunque anche per l'appellante è circostanza riconosciuta dalla Pretora aggiunta (sentenza pag, 15: "Era infatti già chiaro che le nuove condizioni salariali erano meno vantaggiose rispetto alle precedenti ed era altresì manifesta l'entità del peggioramento") e peraltro rimasta incontestata. La datrice di lavoro ha indicato in modo esplicito che la continuazione del rapporto di lavoro risultava possibile solo in caso di adesione alla nuova proposta contrattuale e quindi di accordo sulle nuove condizioni (lettere 21 gennaio 2010 doc. 2 e 3). Con tale imposizione unilaterale di una modifica dei termini contrattuali la datrice di lavoro ha però commesso una violazione delle condizioni contrattuali alle quali aveva deciso di sottoporre il rapporto d'impiego con i suoi dipendenti in qualità di membro dell'organizzazione padronale firmataria di un CCL (doc. A), applicabile fino alla sua scadenza di validità, ovvero fino alla fine del 2012. La Pretora aggiunta ha quindi tratto una conclusione errata e contraddittoria, avendo dapprima correttamente accertato come la scelta dell'azienda convenuta di lasciare anzitempo l'organizzazione padronale firmataria del CCL non poteva avere effetto in merito agli obblighi derivanti da tale impegno (sentenza pag. 12 e 13), ma considerando poi però come legittima l'imposizione unilaterale di un contratto di lavoro non rispettoso di quel CCL ancora in vigore. Già per questo motivo, tenuto conto delle circostanze concrete, la disdetta del contratto di lavoro conseguente alla mancata adesione alle nuove condizioni contrattuali proposte ai dipendenti, e quindi all'istante, deve essere qualificata come abusiva ai sensi dell'art. 336 CO. La dipendente si è infatti concretamente rifiutata di concludere un nuovo contratto in contrasto con le disposizioni del contratto collettivo ancora in vigore (Wyler, Droit du travail, 2a ed., .p. 537). Su questo punto l'appello merita pertanto accoglimento.
4.L'appellante rimprovera inoltre alla prima giudice di non aver rilevato l'atteggiamento nuovamente abusivo tenuto dalla datrice di lavoro nei suoi confronti a seguito delle richieste di spiegazioni formulate. Oltre ad aver cercato di far credere alla dipendente che non vi fossero cambiamenti rilevanti (teste __________ __________ deposizione 1 febbraio 2012, Atto XVII) la convenuta non avrebbe fornito i necessari chiarimenti e, a torto, la Pretora aggiunta ha quindi qualificato l'insistenza della dipendente come superflua, rimproverandole così un atteggiamento scorretto e riconducendo di conseguenza la decisione di interrompere il rapporto d'impiego al "rapporto professionale e di lavoro non più soddisfacente" (sentenza pag. 15).
4.1. Anche questa censura risulta fondata. La Pretora aggiunta ha infatti erroneamente ritenuto che le ripetute richieste di chiarimento configurassero un comportamento inadeguato della dipendente e tale da giustificare un licenziamento, essendo di conseguenza venuto meno il necessario rapporto di fiducia. Sennonché le richieste in questione sono state rivolte dalla dipendente in tempi e modi adeguati, ovvero con una prima lettera del 23 gennaio 2010 con una serie di quesiti e il riferimento alle informazioni fornite nella riunione del 21 gennaio 2010 (doc. 6) e in seguito con lettera 27 gennaio 2010 (doc. 8) con la quale esponeva le perplessità presenti anche dopo le spiegazioni scritte ricevute il giorno stesso (doc. 7). A tale lamentata mancanza di informazioni facevano pure riferimento gli scritti 29 gennaio 2010 (doc. 13) e 4 febbraio 2010 (doc. 14) dell'organizzazione sindacale che ha assunto la rappresentanza della dipendente. Dagli atti emerge come le nuove condizioni contrattuali fossero tutt'altro che evidenti, contrariamente a quanto a torto preteso dalla convenuta. Per nulla chiarita nei citati scambi di corrispondenza risulta anzitutto la questione del valore vincolante tra le parti del CCL in vigore (doc. A), circostanza questa del tutto ignorata dalla datrice di lavoro, addirittura ancora nelle tesi esposte con gli allegati di causa, malgrado la patrocinatrice della dipendente abbia chiaramente rivendicato l'applicazione del CCL a prescindere dall'appartenenza all'associazione di categoria già con lo scritto 29 gennaio 2010 (doc. 13). Evidente e facilmente comprensibile per la lavoratrice risultava certo il mancato versamento di una tredicesima mensilità, già lo scritto 21 gennaio 2010 (doc. 3) risultando esplicito al riguardo. Non si può dire altrettanto per le informazioni disponibili in merito alla questione assicurativa. Nessuna indicazione è stata spontaneamente fornita dalla convenuta a proposito delle modifiche assicurative temute dalla dipendente e, pur dopo le richieste di quest'ultima (lettera 23 gennaio 2010, doc. 6) la risposta scritta 27 gennaio 2010 si è limitata ad indicare come "per quanto riguarda il pagamento dello stipendio in caso di impedimento ad eseguire il lavoro per malattia o infortunio, la società ha stipulato delle assicurazioni collettive secondo le disposizioni legali che garantiscono il versamento dell'80% dello stipendio durante il periodo di inabilità lavorativa, compreso il periodo di attesa" (doc. 7 e doc. L). L'informazione così fornita risulta tutt'altro che completa, non potendo essere sciolto il dubbio a sapere se la copertura assicurativa fosse da intendere quale soluzione equivalente ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO, per semplicemente rispettare i minimi legali imposti dalle norme imperative del CO, oppure continuasse ad essere garantita una prestazione di livello superiore a tali requisiti minimi di legge, analoga appunto a quella prevista dall'art. 27 CCL (doc. A) ispirata alle più ampie prestazioni garantite da contratti collettivi di assicurazione per la perdita di guadagno ai sensi della LAMal, di cui meglio si dirà in seguito (considerando n. 10). La questione delle coperture assicurative, quindi delle tutele in caso di impedimento al lavoro, è oggettivamente rilevante per qualsiasi dipendente, al pari della più evidente questione della remunerazione mensile. Tale interesse risultava a maggior ragione nel caso specifico dell'istante che aveva da poco ripreso il lavoro dopo un'assenza per malattia di alcuni mesi conseguente ad una sindrome ansioso depressiva (doc. P e 12). In tali circostanze, le reiterate richieste di chiarimenti da parte della dipendente risultano pertanto oggettivamente appropriate e finanche necessarie e l'atteggiamento della datrice di lavoro che, come peraltro ribadisce in questa sede (appello pag. 3), pretendeva invece che l'unica modifica contrattuale di rilievo consistesse nel mancato versamento della tredicesima mensilità, risulta invece contrario agli obblighi di informazione che le incombevano nei confronti della controparte contrattuale e una sua reazione infastidita risulta pertanto ingiustificata. La conclusione della prima giudice è quindi contraddetta da quanto emerge dagli atti, non potendosi giustificare un licenziamento della dipendente in relazione alle sue giustificate richieste di informazioni su aspetti del rapporto contrattuale rimasti, allora come in parte tutt'ora, non meglio chiariti. La Pretora aggiunta non poteva fare astrazione dalle circostanze concrete e dalle giustificate motivazioni alla base delle richieste di chiarimento della dipendente. Sulla base di questi elementi era pertanto tenuta per le stesse considerazioni esposte nella sentenza (pag. da 10 a 13, con ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza alle quali si rimanda e che non occorre in questa sede riproporre), a constatare il carattere abusivo del licenziamento ai sensi dell'art. 336 CO, segnatamente in applicazione del cpv. 1 lett. d di tale norma che qualifica come abusiva la disdetta data perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro e tenuto conto altresì delle modifiche contrattuali proposte risultanti fortemente penalizzanti e come tali inique e irragionevoli.
4.2. La convenuta ha peraltro cercato di accreditare la tesi che il rapporto professionale e di collaborazione tra le parti non fosse più soddisfacente. A torto la Pretora aggiunta ha ritenuto tale circostanza provata (giudizio impugnato pag. 15). Infatti la stessa proposta di continuare il rapporto d'impiego sulla base del nuovo contratto lascia piuttosto dedurre il contrario e non appare neppure verosimile che i rimproveri mossi alla dipendente fossero fondati, se solo si considera come questa sia stata assente dal lavoro, poiché impedita per malattia fino al 4 gennaio 2010 (doc. P e doc. 12) e come nei pochi giorni effettivi di lavoro trascorsi (da quella data sino al momento delle contestate vicende connesse con il licenziamento) non risultano sue manchevolezze rilevanti o altre inadempienze contrattuali. Per nulla concludenti al riguardo risultano inoltre le dichiarazioni rese dai testi, riportate a pagina 13 del giudizio impugnato, che attestano, in modo peraltro assai generico, cambiamenti intervenuti a proposito dell'ambiente lavorativo, ma senza permettere di identificare una causa imputabile prevalentemente all'istante. Anzi, a ben vedere le dichiarazioni rese dal teste __________ __________ (audizione 1° febbraio 2012 pag. 2) permettono piuttosto di concludere in senso contrario, indicando come più di un dipendente, istante compresa, si siano trovate a disagio a seguito di cambiamenti sopraggiunti a livello di conduzione amministrativa della ditta. Anche su questo punto il giudizio impugnato non può pertanto trovare conferma.
4.3. Abbondanzialmente va inoltre rilevato come, a prescindere dall'abusività della disdetta in oggetto per i motivi summenzionati, già in termini più generali dottrina e giurisprudenza qualificano come abusiva ai sensi dell'art. 336 CO la disdetta data al dipendente a seguito del rifiuto di sottoscrivere un contratto non rispettoso delle condizioni fissate in un CCL non ancora giunto a scadenza e come tale esplicante i suoi effetti, l'uscita anzitempo dall'organizzazione padronale non potendo in alcun modo permettere al datore di lavoro di sottrarsi agli effetti della convenzione collettiva, pena un indebito vantaggio verso le altre imprese firmatarie vincolate fino alla prevista scadenza ( Wyler, op. cit., p. 537 n. 1.3.3 e giurisprudenza ivi menzionata).
4.4. In conclusione, ritenuto il carattere abusivo della disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 336 CO, l'appello va accolto anche su questo aspetto e la decisione impugnata di conseguenza riformata.
5.L'appellante ribadisce la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento di una somma pari a sei mensilità, per complessivi fr. 24'000.- (pag. 9 appello). Ammessa la ricevibilità della pretesa, occorre ora quantificare l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 336a cpv. 1 CO, ritenuto che l’autorità d’appello, anziché rinviare la causa alla giurisdizione inferiore ex art. 318 cpv. 1 lett. c. n. 1 CPC, può eccezionalmente statuire anche nel caso in cui come qui - il giudice di prime cure non abbia giudicato una parte essenziale dell’azione (Mathys, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9 ad art. 318 CPC). La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare viene stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1 CO), che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e riparatrice del torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità (art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un ampio margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di salario del lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in particolare la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e una eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805). L'istante non ha indicato in modo preciso e compiuto quali sarebbero gli elementi puntuali invocati a giustificazione di una pretesa pari al massimo legale di sei mensilità previsto dall'art. 336a cpv. 2 CO, limitandosi sostanzialmente a invocare le circostanze del licenziamento e la grave malattia che l'avrebbe colpita a seguito dell'accaduto (istanza pag. 4 n. 5). Va rilevato come neppure la convenuta abbia profuso particolari sforzi per allegare circostanze utili ai fini della commisurazione dell'indennizzo, limitandosi sostanzialmente a contestare la pretesa, rivendicando la legittimità della disdetta e le circostanze in cui si è vista costretta ad adottare tale decisione. L'appellante non è stata comunque in grado di dimostrare di aver subito un "forte trauma" a seguito alle modalità del licenziamento (appello pag. 9). Sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie emergono comunque quali circostanze rilevanti a favore della richiesta dell'istante la lunga durata del rapporto di impiego (dal lontano 1975 al 2010), il licenziamento abusivo giunto in una fase delicata della vita professionale della dipendente (caratterizzata da problemi di salute che ne hanno pregiudicato l'abilità lavorative per alcuni mesi, dal 30 settembre 2009 al 4 gennaio 2010, e in seguito a partire dal 1° febbraio 2010: doc. P e doc. 12) e le modalità sbrigative con le quali è stato negato il diritto a informazioni rilevanti. D'altro canto va però tenuto conto delle circostanze in cui ha agito la convenuta, ovvero nell'ambito di scelte aziendali di carattere generale che la prima giudice ha ritenuto essere un "processo di riassetto contrattuale dei rapporti di lavoro in essere con i propri dipendenti" (sentenza pag. 5 pto H). Per quanto rivelatasi abusiva, la disdetta notificata alla dipendente appellante non può pertanto essere considerata come frutto di cattiva volontà nei suoi confronti, ma risulta piuttosto conseguenza di una decisione aziendale di ordine più generale che ha portato a disdire i contratti di tutti i dipendenti, con precedente abbandono dell'associazione di categoria firmataria del CCL in vigore per quel settore. Appare pertanto adeguato, tenuto conto delle circostanze concrete e facendo uso dell'ampio margine di apprezzamento conferito a questa Camera nel decidere in base all'equità (art. 4 CC), riconoscere un'indennità per disdetta abusiva pari a fr. 14'000.-, in luogo dei 24'000.richiesti dall'istante. Per i motivi già evocati nel giudizio impugnato (pag. 15 n. 5 in fine), non vi è per contro spazio alcuno per il riconoscimento di una pretesa dell'istante a titolo di torto morale, non essendo ravvisabile una lesione della personalità distinta rispetto a quella risultante dalla disdetta abusiva imputata alla convenuta. L'appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, omette peraltro di indicare le ragioni di una simile richiesta aggiuntiva (DTF 135 III 405).
6.L'appellante contesta infine la decisione pretorile di prelevare tasse di giustizia, asserendo che si sarebbe trattato di una procedura gratuita, siccome le pretese fatte valere non avrebbero superato la soglia di fr. 30'000.- stabilita dalla norma di procedura cantonale applicabile in prima sede (art. 416 CPC-TI). La censura è infondata. Infatti sebbene il petitum dell'istanza 15 settembre 2010 indicasse una somma di fr. 30'000.-, già con tale comparsa l'appellante si riservava di formulare una pretesa aggiuntiva a titolo di salari e mercedi, cosa che ha poi effettivamente fatto con le conclusioni scritte 19 aprile 2013 (atto XXXIII) esponendo l'ulteriore domanda di condanna al versamento di fr. 2'999,45 con riferimento alle indebite trattenute sullo stipendio operate dalla convenuta, così come emerso dal referto peritale fatto allestire in sede di istruttoria. Peraltro ancora in questa sede l'appellante ribadisce analoga pretesa, chiedendo che ai fr. 30'000.- postulati quale indennità per licenziamento abusivo e torto morale si aggiungano pure fr. 2'999,45, oltre interessi al 5% su fr. 719,15 dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2'280,30 dal 31 dicembre 2010, a titolo di stipendi arretrati conseguenti a deduzioni eccessive operate dalla datrice di lavoro su quanto corrisposto alla dipendente. La decisione della Pretora aggiunta di non considerare gratuita la procedura è pertanto da confermare, riservate le modifiche in merito all'accollo di tasse e spese a dipendenza dell'effettiva soccombenza.
7.In conclusione, l'appello dell'istante, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto e la convenuta è condannata a versare complessivi fr. 16'999,45 (di cui fr. 14'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva e fr. 2'999,45 quale rifusione di indebite trattenute sullo stipendio) oltre interessi al 5% su fr. 719,15 dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2'280,30 dal 31 dicembre 2010.
Appello di AO 1
8.La convenuta censura a sua volta il giudizio pretorile lamentando l'errato accertamento dei fatti e l'errata applicazione del diritto, in particolare in merito alla determinazione dell'ammontare dei crediti salariali. L'appellante censura altresì la violazione di norme procedurali, siccome la Pretora aggiunta avrebbe indebitamente acconsentito a un'illecita mutazione dell'azione, subordinatamente a un'inammissibile estensione della domanda di causa in sede di conclusione. A mente dell'appellante la domanda formulata con le conclusioni relativa al versamento di crediti salariali era da considerare come nuova e la mancata presentazione di una domanda processuale di mutazione dell'azione ai sensi dell'art. 74 CPC-TI avrebbe quindi impedito alla convenuta di esercitare il diritto al contradditorio. Subordinatamente l'appellante ritiene che, se anche si volesse considerare la pretesa di versamento in questione un'estensione della domanda ai sensi dell'art. 75 CPC-TI presentata solo con le conclusioni di causa, questa sarebbe un atto di procedura da annullare in applicazione dell'art. 143 CPC-TI. In via ancor più subordinata l'appellante contesta che tale somma fosse dovuta, rimproverando alla Pretora aggiunta di aver acriticamente fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario senza considerare il tenore del contratto di lavoro e del CCL che prevedevano un pagamento del salario limitato
assicurativa stipulata in deroga al regime statuito dall'art. 324a
cpv. 1 CO.
9.Come detto, con l’appello la convenuta esclude di dover rifondere alla controparte la somma di fr. 2'999,45, oltre interessi, come deciso dalla Pretora aggiunta, che ha ritenuto eccessive le trattenute sugli stipendi da parte della datrice di lavoro. L'appellante rimprovera innanzitutto alla prima giudice di aver esaminato la pretesa, nonostante la stessa fosse stata formulata dall’attrice per la prima volta, con un’inammissibile mutazione dell’azione, solo in sede conclusionale. La censura è infondata. E' vero che con l'istanza la dipendente si è riservata in modo assai generico di formulare una richiesta di pagamento di pretese salariali a seguito di asseriti errori nel calcolo degli stipendi versati, senza però quantificare la cifra, che a suo dire avrebbe dovuto essere "valutata in sede di procedura dopo aver richiesto in edizione alla convenuta tutti i documenti necessari" (istanza 15 settembre 2010, punto. 6). Il petitum di causa risulta inoltre silente al riguardo, il titolo della pretesa essendo esplicitamente qualificato come "indennità per disdetta abusiva ed indennità di partenza" (istanza 15 settembre 2010). Con la risposta, in occasione dell'udienza 15 novembre 2010, la convenuta ha comunque contestato l'esistenza di errori nel calcolo degli stipendi, pur dicendosi disponibile ad un accertamento al riguardo nel senso che "evidentemente se dall'istruttoria di causa dovessero emergere delle differenze, esse andranno sanate tanto a favore che a sfavore della signora AP 1 " (atto II, pag. 6). Con la replica 10 dicembre 2010 l'istante ha ribadito la lamentela in merito agli importi a lei non ancora versati, con riferimento a sospetti suscitati dall'estratto AVS ricevuto che avrebbe lasciato intendere il mancato versamento di contributi. In occasione dell'udienza 2 marzo 2011 è poi stata la stessa convenuta a chiedere l'allestimento di una perizia giudiziaria al fine di "verificare la correttezza delle deduzioni operate sullo stipendio lordo" (atto III) e l'istruttoria ha approfondito questi aspetti, sia con l'audizione dei testimoni, sia facendo allestire un referto peritale (atto XXV). Con le conclusioni scritte 19 aprile 2013 (atto XXXIII) l'istante ha riformulato la domanda di causa esponendo la pretesa di fr. 2'999,45 con riferimento alle indebite trattenute sullo stipendio operate dalla convenuta. Quest'ultima ha pure formulato conclusioni scritte chiedendo di respingere ogni pretesa, comprese quelle di natura salariale che a suo parere neppure sarebbero state oggetto della procedura (atto XXXIV, pag. 12). Visto quanto sopra, le censure dell'appellante non possono essere accolte. Infatti, può rimanere indecisa la questione a sapere se la formulazione di una nuova pretesa con il petitum delle conclusioni scritte (sia pure inerente ad una tematica già oggetto di allegazioni nelle comparse scritte preliminari e pure di approfondimenti in sede di istruttoria), com’è nel caso di specie quella relativa alla rifusione delle trattenute indebitamente operate sul salario versato, costituisca o meno una mutazione dell’azione ex art. 74 CPC/TI. Benché una domanda di mutazione non possa di principio essere inserita semplicemente nell’allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI e CPC-TI App., m. 5, 7, 10 seg., 14-16, 19-22 e n. 248 seg., 251 e 253 ad art. 74; II CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255), la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di rispetto del principio del contraddittorio la mutazione dell’azione non può essere sanzionata d’ufficio dal giudice, ma solo su istanza di parte (TF 3 novembre 1994 5P.362/1994 consid. 3; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 76 e n. 134 ad art. 78), sempre che in prima sede quella parte non avesse aderito esplicitamente o almeno implicitamente a un tale modo di procedere (ciò che è pure il caso qualora essa non abbia eccepito l’irregolarità in occasione del dibattimento finale, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 266 ad art. 76 e n. 115 ad art. 75; II CCA 24 luglio 1995 inc. n. 12.95.5, 3 settembre 1996 inc. n. 12.96.36, 20 agosto 1999 inc. n. 12.99.102, 15 febbraio 2000 inc. n. 12.1999.116, 25 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.161, 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 29 novembre 2011 inc. n. 12.2009.227, 9 maggio 2012 inc. n. 12.2010.61, 23 agosto 2012 inc. n. 12.2011.29, 3 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.7). Nel caso concreto si è verificata per l’appunto quest’ultima eventualità, visto e considerato che la convenuta ha deciso di limitarsi alla produzione di un riassunto scritto delle conclusioni, rinunciando ad un contraddittorio. Non può infatti sopperire alla mancata contestazione in occasione dell'udienza finale, alla quale come detto la convenuta ha rinunciato a comparire, neppure il tentativo da questa messo in atto il giorno stesso in cui il primo giudice ha intimato la sentenza, con l'invio di una comunicazione via fax alla Pretura (doc. C prodotto con l'appello del quale non occorre esaminare oltre la ricevibilità) nelle circostanze esposte dall'appellante che qui non necessitano di essere ulteriormente esaminate. Su questo punto le censure d'appello, con riferimento all'applicazione delle norme di procedura dell'art. 74 e, conseguentemente pure dell'art. 75 CPC-TI, sono pertanto respinte.
10. Medesima sorte tocca alle censure di merito presentate dall'appellante in via subordinata. Le tesi della convenuta non sono infatti in grado di scalfire la conclusione della prima giudice. Oltre ad essere irricevibile (art. 311 CPC) poiché si limita sostanzialmente ad opporre la soggettiva interpretazione dei fatti della convenuta a quella diversa della Pretora aggiunta e alle conclusioni del referto peritale, la critica è pure infondata nel merito. Dapprima poiché il perito giudiziario non ha affatto omesso di considerare il tenore del contratto di lavoro e del CCL, come risulta dalla risposta fornita su specifica richiesta in occasione dell'udienza di audizione del perito del 6 marzo 2013 (atto XXXII). La tesi dell'appellante, secondo la quale il CCL e il contratto di lavoro prevedevano un pagamento del salario limitato all'80% in caso di malattia è inoltre contraddetta dal chiaro tenore dell'art. 27 CCL (doc. A) che, al suo secondo capoverso, prevede appunto il versamento di un salario ridotto (nella percentuale dell'80%) solo una volta esaurito il periodo indicato al capoverso uno della stessa norma ovvero, in caso di un rapporto di impiego ultraventennale come nel caso in questione, dopo sei mesi di corresponsione dello stipendio. Anche su questo punto l'appello, oltre ad essere irricevibile, è pure infondato.
11. In conclusione l'appello della convenuta, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Per entrambi gli appelli
12. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC) e sono calcolate su di un valore litigioso complessivo di fr. 32'999,45 come ritenuto dalla Pretora aggiunta, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale. Tenuto conto dell'accoglimento delle pretese dell'istante limitatamente a fr. 16'999,45, a fronte di una pretesa complessiva pari grossomodo al doppio, tenuto conto delle circostanze concrete e secondo un criterio di equità, appare opportuno, per la prima sede, suddividere le spese in parti uguali e compensate le ripetibili. In sede di appello le spese processuali seguono la soccombenza, così come le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
I. L’appello 4 giugno 2013 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2013 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza, AO 1 è tenuta a corrispondere a AP 1 l'importo di fr. 16'999,45, oltre interessi al 5% su fr. 719,15 dal 31 dicembre 2009 e su fr. 2'280,30 dal 31 dicembre 2010.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 2'000.- sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le ripetibili.
Le spese processuali di appello di fr. 900.-, parzialmente anticipate, sono poste a carico dell'appellante per fr. 500.- e la rimanenza a carico dell'appellata, alla quale l'appellante verserà fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
II. L'appello 6 giugno 2013 di AO 1, per quanto ricevibile, è respinto.
Le spese processuali di appello di fr. 400.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).