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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.08.2014 12.2013.64

25. August 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,615 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Estromissione delle conclusioni per mancata comparsa della parte al dibattimento? i.c negato; apprezzamento delle prove in mancanza di prova peritale

Volltext

Incarto n. 12.2013.64

Lugano 25 agosto 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.722 della Pretura __________ - promossa con petizione 12 ottobre 2010 da

AO 1 rappr. dall’avv. RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'335.45, oltre interessi al 5% dal 5 luglio 2010;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 febbraio 2013 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 15 aprile 2013 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 15 maggio 2013 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Nel corso dei mesi di maggio e giugno 2010 la società AO 1 ha partecipato alla ristrutturazione dell’immobile sito sul fondo part. n. __________ RFD di B__________, di proprietà di __________ A__________. Quest’ultimo ha appaltato i lavori edili di ristrutturazione alla ditta AP 1, la quale a sua volta ha subappaltato i lavori inerenti la ristrutturazione del bagno, l’isolazione e la formazione del betoncino del balcone alla ditta AO 1 (petizione, pag. 2; risposta pag. 2 e 4, doc. A e B). Il 25 giugno 2010 la AO 1 ha inviato alla AP 1 una fattura di fr. 14'335.45 pari al saldo ancora dovuto per l’esecuzione delle opere “di demolizione e sgombero e ricostruzione” eseguite a regia per il periodo 6 maggio - 21 giugno 2010 (doc. C). Dopo un sollecito di pagamento rimasto infruttuoso (doc. D), AO 1 ha chiesto e ottenuto l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 14'335.45, oltre interessi, a carico della part. n. __________ RFD di B__________, di proprietà di __________ A__________ (decisione 11 maggio 2011 inc. OA.2010.520 della Pretura di Lugano, sez. 3, richiamato).

                            B.  Con petizione 12 ottobre 2010 AO 1 ha postulato la condanna della ditta AP 1 al pagamento di fr. 14'335.45, oltre spese e interessi del 5% dal 5 luglio 2010, quale corrispettivo delle opere eseguite in subappalto. La convenuta, in risposta, ha chiesto la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 19'764.08, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni dovuti per i difetti dell’opera. Tale domanda è stata in seguito stralciata dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo richiesto. All’udienza preliminare del 26 settembre 2011 le parti si sono confermate nelle rispettive antitetiche posizioni di fatto e di diritto. Esperita l’istruttoria esse sono state citate il 29 novembre 2012 al dibattimento finale indetto per il 23 gennaio 2013. Le parti hanno prodotto dei memoriali conclusivi scritti, l’attrice il 14 dicembre 2012 e la convenuta il 18 gennaio 2013. Contestualmente al dibattimento finale del 23 gennaio 2013 la convenuta, unica parte comparsa, ha chiesto l’estromissione delle conclusioni del 14 dicembre 2012 dell’attrice, non avendo quest’ultima rinunciato allo stesso (verbale udienza 23 gennaio 2013, act. XXII).   

                            C.  Con sentenza 26 febbraio 2013, qui impugnata, il Pretore ha integralmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all’attrice fr. 14'335.45, oltre interessi al 5% dal 5 luglio 2010, e ad assumere l’onere delle spese e delle ripetibili. Il giudice di prime cure ha dapprima respinto la richiesta di estromissione delle conclusioni prodotte dall’attrice a seguito della sua mancata comparsa al dibattimento finale. Egli ha poi concluso che l’istruttoria non aveva permesso di fare chiarezza sull’effettiva responsabilità degli asseriti difetti né sull’entità degli stessi. Il Pretore ha per contro ritenuto comprovata la pretesa dell’attrice in rapporto alle opere eseguite ed alla congruità della fatturazione ed ha accolto integralmente la petizione. 

                            D.  Con l’appello 15 aprile 2013 la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con accollo alla controparte degli oneri processuali e dell’indennità ripetibile di primo e secondo grado. L’appellante rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 143 CPC/TI per non avere estromesso le conclusioni del 14 dicembre 2012 di parte attrice, malgrado la stessa non si sia presentata alla successiva udienza del dibattimento finale. Nel merito solleva un errato apprezzamento delle prove e una violazione degli art. 97 e 368 CO. Contesta la valenza probatoria conferita dal Pretore ai bollettini di lavoro e ribadisce l’assunto secondo cui i difetti dell’ opera eseguita dall’attrice sarebbero stati confermati dalle testimonianze raccolte durante l’istruttoria. Incombeva pertanto a quest’ultima l’onere di dimostrare l’assenza di colpa per i difetti riscontrati. L’integrale ricusa dell’opera sarebbe pertanto pienamente legittima.

                            E.  Con osservazioni (correttamente: risposta) all’appello 15 maggio 2013 AO 1 postula la reiezione del gravame con argomenti che, se e per quanto necessario, verranno ripresi nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                                  Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 26 febbraio 2013 e ricevuta il giorno successivo. Tenuto conto della sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), il gravame del 15 aprile 2013 è tempestivo, così come lo è la risposta del 15 maggio 2013, essendo stata inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 25 aprile 2013. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                             2.  L’appellante rimprovera il Pretore per non avere sanzionato la mancata comparsa dell’attrice al dibattimento finale con l’estromissione delle sue conclusioni in applicazione dell’art. 143 CPC/TI. Nella decisione impugnata il Pretore, in applicazione dell’art. 280 cpv. 3 e 4 CPC/TI e dell’art. 135 cpv. 1 CPC/TI, ha spiegato che nell’ambito di procedimenti soggetti alla procedura ordinaria appellabile, in caso di assunzione di prove, vi è la facoltà per ogni parte di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento finale un allegato conclusionale. La successiva mancata comparsa di una delle parti comporta l’applicazione dell’art. 135 cpv. 1 CPC/TI, in base al quale il giudice deve tenere conto delle precedenti allegazioni della parte non comparsa. Il giudice di prime cure ha quindi escluso che la mancata comunicazione dell’assenza dell’attrice potesse essere sanzionata con l’estromissione dagli atti delle conclusioni scritte prodotte tempestivamente, non essendo una tale sanzione contemplata dal CPC/TI. Egli ha altresì considerato che lo scopo del termine previsto per la produzione degli allegati conclusionali è di permetterne la notifica prima del dibattimento finale affinché le parti possano poi prendere compiutamente posizione in merito contestualmente al dibattimento finale e che in quest’ottica l’assenza di una parte va unicamente a suo discapito, “non essendo più possibile per essa prendere posizione sulle argomentazioni addotte in sede conclusionale dall’avversario, che si trova quindi avvantaggiato“ (decisione impugnata ad 9 pag. 5). L’appellante non si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi a contrapporre la sua personale opinione in merito, senza nemmeno spiegare in che maniera la mancata estromissione delle conclusioni di controparte gli avrebbe causato un pregiudizio irreparabile come richiesto dall’art. 143 cpv. 1 CPC/TI. Su questo punto l’appello, non rispettando le esigenze di motivazione previste dall’art. 311 cpv. 1 CPC, è irricevibile. La censura dovrebbe in ogni modo essere disattesa. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il memoriale conclusivo in forma scritta non è “un atto condizionato anche dalla personale comparizione al dibattimento finale” (appello, ad 7, pag. 7). Ciò rappresenta una semplice conclusione dell’appellante non supportata da norme di procedura, che si pone in contrasto con il tenore, lo scopo e la sistematica dell’art. 280 cpv. 3 e 4 CPC/TI. Con l’allegato conclusivo scritto viene data alla parte l’occasione di esprimersi, in ossequio al suo diritto di essere sentita, sulle risultanze dell’istruttoria, per cui, privandola di tale possibilità, la controparte non le sottrae un’arma processuale di particolare rilevanza, né migliora in alcun modo la propria posizione sostanziale o processuale, di modo che la mancata estromissione di tale allegato non arreca alla convenuta alcun pregiudizio, a maggior ragione nel caso di specie, in cui l’attrice non ha provveduto ad estendere o modificare le proprie domande. Ne discende che il Pretore non ha violato l’art. 143 CPC/TI.

                             3.  L’appellante rimprovera al Pretore una violazione degli artt. 367 segg. CO per avere considerato che le carenze esecutive riscontrate non potevano nel caso concreto essere ricondotte all’operato della sola attrice, non potendo escludere errori o direttive errate da parte di altri artigiani o del committente stesso. La convenuta ritiene sufficiente, affinché si attivi il regime della garanzia per i difetti, che il committente ne dimostri l’esistenza senza tuttavia dover provare la loro origine. Così come espressa l’osservazione è di per sé pertinente. Tuttavia l’appellante confonde l’origine del difetto (inteso come causa che può risiedere in un errore di costruzione, in un difetto nell’uso dei materiali, in un errato metodo di lavoro, in un’errata cronologia degli interventi, ecc.) dalla responsabilità per il difetto (vale a dire chi deve rispondere per il difetto). Il regime della garanzia per i difetti dell’opera ai sensi degli artt. 367 segg. CO presuppone infatti che gli stessi siano la causa di circostanze imputabili all’appaltatore, rispondendo quest’ultimo unicamente per i difetti riscontrati nell’opera da lui eseguita sulla base del contratto stipulato con il committente e non per quelli che esulano da tale contratto o inerenti a opere di altri artigiani (cfr. Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 8 ad art. 368 CO). La censura dell’appellante risulta pertanto infondata.

                             4.  L’appellante rimprovera al Pretore una errata valutazione delle prove.

                           4.1  A suo dire dalle testimonianze di __________ P__________, __________ B__________, __________ D__________ e __________ A__________ risulterebbe in modo univoco e coerente che i lavori eseguiti dall’attrice erano viziati da difetti che rendevano l’opera inutilizzabile e inaccettabile, rendendo superflua pertanto una perizia giudiziaria.

                                  Preliminarmente si rileva che la censura, esposta in maniera del tutto generica, non adempie ai requisiti di motivazione previsti dall’art. 311 cpv. 1 CPC risultando pertanto irricevibile. Essa non distingue infatti tra le varie conclusioni a cui è giunto il Pretore in merito alle condizioni poste per poter porre in compensazione i diritti di garanzia secondo gli artt. 367 segg. CO. Il Pretore, nel giudizio impugnato, ha respinto le contestazioni dell’appellante concludendo che l’istruttoria non aveva permesso di stabilire se le carenze esecutive emerse dalle testimonianze fossero da ricondurre all’operato della sola attrice o se vi fossero state a monte direttive errate o errori da parte di altri artigiani (sentenza consid. 13.1). Il primo giudice ha poi ritenuto che, anche volendo ammettere una piena responsabilità della ditta appaltatrice, il committente non aveva in ogni caso dimostrato né la necessità di un rifacimento totale di tutte le opere né l’ammontare del minor valore dell’opera, mancando agli atti qualsiasi prova atta a suffragare la stima fatta valere dal committente sulla base del doc. 4 (sentenza consid. 13.2). L’appellante non si confronta compiutamente con le diverse conclusioni pretorili, alle quali viene più che altro contrapposta una diversa e generica tesi, nel tentativo di ovviare al suo atteggiamento processuale avuto in merito all’assunzione della prova peritale. In occasione dell’udienza preliminare del 26 settembre 2011 la convenuta (act. IX) aveva chiesto di esperire una perizia giudiziaria sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla congruità della mercede e dei costi di materiale per il rifacimento delle opere, prova ammessa dal Pretore con ordinanza 6 marzo 2012 (act. XI), salvo poi rinunciare a farsi parte attiva e lasciando trascorrere infruttuoso il termine assegnatole dal Pretore per presentare i propri quesiti peritali (cfr. ordinanza 24 aprile 2014 act. XII). La convenuta non ha quindi intrapreso nulla per ottenere un referto peritale a sostegno delle sue allegazioni, in particolare in riferimento all’esistenza e all’entità dei difetti. Nella fattispecie l’unico supporto probatorio consiste nei documenti agli atti e nelle testimonianze assunte. Contrariamente a quanto vuol fare intendere l’appellante, le audizioni testimoniali non permettono di dedurre né l’esistenza di difetti imputabili all’attrice, né l’entità degli stessi. L’appellante non indica peraltro in quale modo il Pretore, pur in assenza di un referto peritale, potesse disporre di quegli elementi tecnici che consentissero di decidere in merito alla questione a sapere se i difetti erano di una gravità tale da rendere inaccettabile o inservibile l’opera, rispettivamente di quantificare l'ammontare della riduzione della mercede (sulla necessità di fare capo ad una perizia quando il giudice non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, cfr. DTF 132 III 83 consid. 3.5). Come accertato dal Pretore, e non contestato in questa sede dall’appellante, dalle varie testimonianze dei diversi artigiani che hanno lavorato sul medesimo cantiere, emerge come la convenuta, impresa edile esperta del ramo, ha regolarmente seguito il cantiere, impartendo agli artigiani le direttive sui lavori da eseguire (audizione testi __________ V__________, __________ B__________, __________ D__________, verbale di udienza 23 novembre 2011, pag. 2, 5 e 8). Dalle testimonianze degli artigiani, come accertato dal Pretore medesimo, emerge che i muri e i pavimenti del bagno risultavano fuori squadra e fuori piombo, le quote dei pavimenti non rispettavano i piani, il muretto divisorio del bagno era troppo largo e rivestito di cartongesso e non rispettava le pendenze e che l’impermeabilizzazione del balcone non era stata eseguita a regola d’arte. Nessun teste si esprime invece sulla gravità di tali carenze esecutive, rispettivamente sulla necessità di un rifacimento totale delle opere, sui costi necessari per la riparazione o su un eventuale minor valore dell’opera. Nemmeno il doc. 4 prodotto dalla convenuta a sostegno dell’importo fatto valere in compensazione ha valore probatorio. Tale documento è la fattura che la convenuta avrebbe inviato al proprietario del fondo per il rifacimento delle opere in questione. L’importo citato non è tuttavia stato dimostrato né dal proprietario (teste __________ A__________, verbale di udienza 5 giugno 2012), né dall’artigiano che avrebbe eseguito le opere da piastrellista (teste __________ B__________, verbale di udienza 23 novembre 2011, pag. 4 e segg.), che nulla riferiscono in merito. Nel caso di specie, in considerazione dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure nell’ambito della valutazione delle prove (art. 90 CPC/TI), il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che non era possibile, in base alle prove agli atti, pronunciarsi né sulle effettive responsabilità delle parti né sull’entità degli asseriti difetti, non può assolutamente essere considerato errato e come tale deve pertanto essere confermato.

                           4.2  L’appellante contesta inoltre il Pretore per avere ritenuto che la sottoscrizione dei bollettini a regia da parte del committente comportava la presunzione di fatto che i lavori fossero stati accettati (appello, ad 8, pag. 7). La censura, benché fondata, non è rilevante per l’esito della lite, vista la lacuna probatoria accertata che riguarda l’origine dei difetti e la loro entità. Il Pretore ha infatti fondato la sua decisione sulla mancanza di elementi istruttori, dai quali si potesse evincere l’effettiva responsabilità e l’entità dei difetti.

                             5.  L’appellante contesta al Pretore un’errata applicazione del diritto per avere disatteso il principio dell’onere probatorio secondo l’art. 8 CC. A suo dire incombeva alla convenuta/committente l’onere di provare i difetti, mentre all’attrice/appaltatrice incombeva l’onere di dimostrare l’assenza di colpa per i difetti riscontrati. Ritenuto che ciò non è avvenuto, il Pretore avrebbe dovuto respingere integralmente la petizione “conformemente ai principi sulla responsabilità contrattuale degli art. 97 e 367 segg. CO” (appello, ad 9, pag. 10).

                                  La censura, oltre che priva di rilievo, avendo l’appellante fallito la prova inerente l’entità dei difetti (consid. 5), è manifestamente infondata. I diritti del committente per i difetti dell’opera secondo l’art. 368 CO (ricusa, riparazione o riduzione della mercede) non presuppongono una colpa dell’appaltatore. La responsabilità per i difetti dell’opera è una responsabilità causale: l’appaltatore non può infatti liberarsi dalla responsabilità dimostrando di non avere colpa (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1503 segg.).

                             6.  Abbondanzialmente si rileva che la decisione del Pretore andrebbe comunque confermata nell’esito anche per il fatto che la notifica dei difetti risulta tardiva.

                           6.1  Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti.

                                  La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176, 118 II 147; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.; Zindel/Pulver, op. cit., n. 32 ad art. 367 CO), committente che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, m. 46 ad art. 183; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; II CCA 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.111 in: NRCP 2007 pag. 357, 14 agosto 2008 inc. n. 12.2007.178).

                           6.2  Per quanto concerne la consegna dell’opera non vi è contestazione sul fatto che i lavori eseguiti dall’attrice sono terminati il 21 giugno 2010 (risposta ad 5, pag. 4; replica, pag. 5) e che l’attrice dopo tale data non ha più eseguito alcun lavoro sul cantiere in questione (doc. A). Mancando agli atti qualsiasi altro elemento, ben si può ritenere che questa data equivalga pure alla consegna dell’opera ai sensi dell’art. 367 cpv. 1 CO. Dal fascicolo processuale emerge inoltre che al più tardi il 21 giugno 2010 il committente era a conoscenza degli asseriti difetti (doc. 1). Resta pertanto da esaminare se la notifica dei difetti è avvenuta tempestivamente. La prima prova documentale agli atti è la lettera datata 2 luglio 2010 del legale della ditta committente alla AO 1 (doc. 2), non potendo valere il doc. 1 quale valida notifica ai sensi dell’art. 367 cpv. 1 CO, essendo stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica e ad una persona di cui tutto si ignora, in particolare circa i suoi rapporti con la ditta appaltatrice (sul contenuto della notifica cfr. Gauch, op. cit. n. 2128 segg., 2145). L’allegazione della convenuta, secondo cui il messaggio è stato inviato al direttore della ditta attrice non è infatti supportata da alcun riscontro probatorio. Ne discende che la notifica dei difetti del 2 luglio 2010 (doc. 2) non può essere ritenuta tempestiva, essendo intervenuta oltre 10 giorni da quando il committente ha preso conoscenza dei difetti (sulla questione della tempestività cfr. decisione del TF 4D_4/2011 del 1°aprile 2011 consid. 4.1, II CCA del 4 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.157, Gauch, op. cit., n. 2141 segg.). 

                             7.  In definitiva, dunque, la sentenza del Pretore regge alle critiche dell’appellante e deve essere confermata. L’appello della AP 1, per quanto ricevibile, va respinto. Gli oneri processuali per la procedura di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 14'335.45, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente, con l’obbligo di rifondere a AO 1 un’equa indennità per ripetibili. Le spese processuali sono stabilite in base ai criteri degli artt. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata in applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  L’appello 15 aprile 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             2.  Gli oneri processuali di fr. 500.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 750.- per ripetibili d’appello.

                             3.  Notificazione:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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