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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.04.2014 12.2013.63

1. April 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,561 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Contratto di appalto, mercede a corpo, opere supplementari, onere di contestazione

Volltext

Incarto n. 12.2013.63

Lugano 1 aprile 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. __________ della Pretura della Giurisdizione di __________ - promossa con petizione 6 luglio 2011 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al versamento di fr. 35'704.50 oltre interessi, e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

domanda avversata dai convenuti e che il Pretore con giudizio 4 marzo 2013 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 16'768.47, oltre interessi, e rigettando in via definitiva per pari importo le opposizioni ai precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________;

appellanti i convenuti con appello 12 aprile 2013 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione limitatamente a fr. 3'985.59 e conseguentemente di rigettare i precetti esecutivi limitatamente a tale importo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 17 maggio 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AP 1 e AP 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo part. n. __________ RFD di R__________ su cui sorge un capannone industriale (doc. A). Nel corso del mese di luglio 2009 essi hanno contattato la AO 1 per verificare la sua disponibilità ad effettuare dei lavori di manutenzione al capannone di loro proprietà. Il 30 settembre 2009 AP 1 ha firmato la conferma d’ordine n. 1167/2009 della AO 1 riguardante la “fornitura e posa rivestimento struttura in carpenteria” per una somma totale di fr. 170'000.- (doc. B). Lo stesso giorno AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto un’altra conferma d’ordine con il medesimo numero di quella precedente (1167/2009) concernente la “manutenzione vostro fabbricato mappale __________” per un importo totale di fr. 126'400.- (doc. 1).

                                         Nel periodo ottobre 2009 – gennaio 2010 la AO 1 ha inviato a AP 1 e AP 2 diverse fatture concernenti l’esecuzione di lavori che, a suo dire, costituirebbero prestazioni aggiuntive rispetto a quanto contenuto nella conferma d’ordine. Il 22 giugno 2010 AP 1 e AP 2, per il tramite del loro legale, hanno contestato le fatture emesse dalla AO 1, poiché “riferibili ad interventi mai eseguiti e richiesti” (doc. 2). Dopo un sollecito di pagamento rimasto infruttuoso (doc. GG), il 9 dicembre 2010 la AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2 due distinti precetti esecutivi (PE n. __________ e PE n. __________ UE di __________, doc. HH e doc. II) per l’importo complessivo di fr. 37'317.38 oltre interessi, contro i quali è stata interposta opposizione.  

                                   2.   Con petizione 6 luglio 2011 la AO 1 ha postulato la condanna in solido di AP 1 e AP 2 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 35'704.50, oltre interessi, e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio. I convenuti, in risposta, hanno chiesto la reiezione della petizione, contestando le pretese dell’attrice, poiché da una parte non comprese nella conferma d’ordine alla base del rapporto contrattuale e dall’altra concernenti opere mai richieste e mai eseguite. Essi ritengono inoltre che in ogni caso tali pretese sarebbero da porre in compensazione con le richieste da loro avanzate relative a presunti difetti dell’opera. Con replica 2 novembre 2011 l’attrice ha riproposto sostanzialmente le sue richieste creditorie e contestato l’esistenza di difetti, che in ogni caso sarebbero stati segnalati tardivamente. I convenuti con la duplica 5 dicembre 2011 hanno ribadito le loro motivazioni, osservando come nessuna prestazione aggiuntiva fosse mai stata richiesta e i difetti fossero stati segnalati adeguatamente e tempestivamente. Esperita l’istruttoria di causa, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale e nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno in sostanza confermato le proprie antitetiche posizioni.

                                   3.   Con sentenza 4 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato i convenuti, con vincolo di solidarietà, al pagamento dell’importo complessivo di fr. 16'768.47, oltre interessi, rigettato in via definitiva le opposizioni ai PE n. __________-__________ e n. __________ limitatamente all’importo menzionato e posto la tassa di giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili. Preliminarmente il Pretore ha accertato che la conferma d’ordine di cui al doc. 1 (“Manutenzione vostro fabbricato mappale __________” per un importo complessivo di fr. 126'400.-) era da considerare quale documento definitivo che le parti hanno deciso di porre alla base della loro relazione contrattuale. Sulla base di tale documento il primo giudice ha concluso che le parti hanno pattuito una mercede a corpo ai sensi dell’art. 373 CO. Appurato in seguito che tutte le opere descritte in petizione sono state realizzate, il Pretore ha concluso che le stesse non erano oggetto della conferma d’ordine di cui al doc. 1 e che pertanto erano da considerarsi opere supplementari (ad eccezione delle opere di smontaggio delle vecchie lamiere di copertura delle pareti del capannone). Sulla base delle risultanze istruttorie il Pretore ha quindi ritenuto che i convenuti hanno di fatto tacitamente accettato l’esecuzione delle opere supplementari, in particolare per quanto concerne “i lavori più eclatanti, cioè quelli che non si possono – viste le loro dimensioni – ignorare” (sentenza impugnata consid. 7, pag. 9). Per tali opere il Pretore ha riconosciuto quanto richiesto con la petizione, negando la pretesa posta in compensazione dai convenuti per asseriti difetti dell’opera.   

                                   4.   Con appello 12 aprile 2013 AP 1 e AP 2 chiedono la parziale riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione anche per quanto concerne il lavoro relativo alla parete divisoria per un importo complessivo di fr. 12'782.88 (fr. 11'362.56 + fr. 1'420.30, doc. L e doc. M). A loro dire, dagli atti di causa emergerebbe chiaramente come questa prestazione supplementare sia già stata pagata dai convenuti. L’attrice con risposta 17 maggio 2013 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso e per quanto necessario, verranno riprese nei prossimi considerandi.

                                   5.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                                         Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 5 marzo 2013. L’appello del 12 aprile 2013 e la risposta del 17 maggio 2013 sono tempestivi, il termine di 30 giorni essendo stato prorogato per effetto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC).

                                   6.   Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO, che la conferma di ordine di cui al doc. 1 costituisce il documento definitivo che le parti hanno deciso di porre alla base della loro relazione contrattuale e che queste ultime hanno pattuito una mercede a corpo per la realizzazione delle opere di cui al documento citato. Neppure la conclusione del Pretore, secondo cui le opere oggetto della petizione non sono comprese nella conferma d’ordine, e quindi costituiscono opere supplementari, è stata censurata in questa sede. Gli appellanti contestano la decisione del Pretore unicamente per quanto concerne le posizioni di fr. 11'362.56 (doc. L) e di fr. 1'420.32 (doc. M) relative alla costruzione di una parete interna divisoria. Essi sostengono in questa sede di avere già onorato quanto dovuto per l’esecuzione di tale opera supplementare, poiché essi avrebbero versato un importo maggiore rispetto a quanto concordato con la conferma d’ordine di cui al doc. 1 (fr. 138'700.- a fronte di un importo di fr. 126'400.-, appello, pag. 3). La differenza tra quanto versato e quanto concordato corrisponderebbe alla mercede per la costruzione della parete divisoria. Gli appellanti criticano il Pretore per non avere considerato tale circostanza emersa, a loro dire, in maniera chiara e univoca dall’istruttoria.

                                   7.   Preliminarmente occorre precisare che la censura è irricevibile, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 CPC. Con la risposta 29 settembre 2011 (act. III) i convenuti e qui appellanti si sono infatti limitati a contestare le pretese dell’attrice, sostenendo che queste ultime, oltre a non essere comprese nella conferma d’ordine, riguarderebbero opere mai commissionate e mai eseguite. Con la replica 5 dicembre 2011 (act. VI) i convenuti hanno ribadito la loro contestazione, osservando come nessuna opera supplementare fosse mai stata ordinata e realizzata. Con le conclusioni 30 novembre 2012 essi hanno ribadito, per quanto concerne le fatture riferite alla parete interna divisoria (doc. M e L), che dalle audizioni testimoniali non si poteva dedurre che l’esecuzione di tale prestazione potesse essere qualificata come opera supplementare. Gli appellanti hanno inoltre osservato che anche se dall’audizione del convenuto AP 2 risultava che “una porta divisoria aggiuntiva è stata richiesta dai convenuti”, la prestazione sarebbe comunque già stata onorata. Essi sostengono di avere versato l’importo complessivo “di Fr. 130'700.- rispetto ai concordati Fr. 126'400.-“ (conclusioni, act. XX, pag. 5). Sennonché, la circostanza che i lavori relativi alla parete divisoria interna siano opere supplementari la cui esecuzione sarebbe già stata pagata dai convenuti, è stata evocata (peraltro in maniera contraddittoria) per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 229, 232 CPC), solo con le conclusioni di causa e non può così nemmeno essere presa in considerazione in questa sede. Come già sotto l’egida del CPC-TI anche in applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero nuovi fatti, argomentazioni o contestazioni sollevati per la prima volta con le conclusioni sono inammissibili (IICCA 6 febbraio 2014 inc. 12.2012.191, consid. 10). Ne discende l’irricevibilità della contestazione, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC.

                                   8.   Gli appellanti sostengono che il Pretore avrebbe dovuto tenere conto del fatto che le posizioni relative alla costruzione della parete interna divisoria (doc. L e M) sarebbero da loro già state liquidate, poiché tale circostanza emergerebbe in maniera chiara e univoca dalle tavole processuali. Il fatto che essi in prima sede si siano limitati a contestare genericamente le prestazioni dell’attrice in quanto mai commissionate e mai eseguite sarebbe pertanto irrilevante. La tesi degli appellanti, pretestuosa, non può essere seguita.

                                8.1   Il Pretore ha evidenziato come la parte convenuta ha omesso di contestare che quanto eseguito dalla AO 1 non fosse compreso nell’accordo alla base della relazione contrattuale. In applicazione del principio secondo cui tutto ciò che non è contestato è ammesso, il giudice di prime cure ha concluso che tutte le opere oggetto della lite non erano comprese nella conferma d’ordine di cui al doc. 1, ad eccezione delle opere di smontaggio delle vecchie lamiere di copertura delle pareti del capannone. Malgrado l’assenza di una specifica contestazione da parte dei convenuti per tali opere, considerate le univoche risultanze istruttorie (in particolare il testo della conferma d’ordine di cui al doc. 1), il Pretore ha concluso che queste prestazioni fossero comprese nel contratto e ha pertanto respinto la pretesa di una remunerazione supplementare (sentenza impugnata, pag. 7 ad 6b).

                                8.2   Contrariamente a quanto ritengono gli appellanti, è evidente che l’argomentazione pretorile sopra evocata non può essere applicata anche per le pretese relative alla costruzione della parete interna divisoria. Negli atti introduttivi i convenuti si sono infatti sempre limitati a sostenere che le pretese di parte attrice non erano comprese nella conferma d’ordine di cui al doc. 1 e di non avere mai ordinato l’esecuzione di opere aggiuntive, in particolare di una nuova parete divisoria interna (risposta, act. III, pag. 3, pag. 5; duplica, act. VI, pag. 3). A giusta ragione il Pretore, in applicazione dell’art. 150 CPC, ha quindi determinato l’oggetto della prova. Nei procedimenti retti dal principio attitatorio sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è controverso se è stato debitamente allegato e specificato, nonché specificatamente contestato in causa (Trezzini in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg.). Nel caso concreto gli appellanti non possono pretendere di supplire al loro difetto di allegazione, rispettivamente di contestazione, chiedendo l’applicazione dell’argomentazione pretorile per quanto attiene all’oggetto della prova secondo l’art. 150 cpv. 1 CPC. La fase dell’istruttoria non ha quale scopo quello di colmare un’insufficiente allegazione, rispettivamente contestazione, negli atti introduttivi (DTF 108 II 337).

                                         I convenuti, limitando la loro contestazione all’assunto secondo cui le pretese dell’attrice riguardavano lavori non compresi nell’ accordo di cui al doc. 1 e che non erano mai stati ordinati e eseguiti, si sono assunti il rischio di vedersi precludere l’esame di possibili censure, rimaste inesplorate poiché non prese in considerazione neppure a titolo subordinato, rendendo superfluo l'accertamento tramite istruttoria di quegli elementi che avrebbero permesso di esaminare se l’esecuzione della parete interna divisoria era già stata da loro remunerata. La censura degli appellanti deve pertanto essere respinta.

                                   9.   In definitiva, l’appello deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile. Le spese processuali della presente procedura, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 12'782.88 (fr. 11'362.56 + fr. 1'420.32, doc. L e M) sono poste interamente a carico degli appellanti in solido, risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC), che devono inoltre rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                    1.   L’appello 12 aprile 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto per quanto ricevibile. Di conseguenza la sentenza 4 marzo 2013 della Pretura della Giurisdizione di __________, è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte, con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-, -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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