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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.07.2013 12.2013.60

31. Juli 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,730 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Contratto di lavoro, licenziamento abusivo di dipendente sorvegliato dalla direzione in quanto sospettato di passare informazioni al sindacato

Volltext

Incarto n. 12.2013.60

Lugano 31 luglio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2011.324 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 settembre 2011 da

AO 1 rappr. dall'RA 2, __________  

contro

AP 1 rappr. dall'avv. RA 1,   

in materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 23'833,30 netti, quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336a CO;

domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 11 marzo 2013 ha parzialmente accolto per fr. 17’875.- netti;

appellante la convenuta che, con atto di appello 10 aprile 2013, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attore, con osservazioni (correttamente: risposta) 6 maggio 2013, postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è stato assunto dal 16 ottobre 2004 alle dipendenze di AP 1, svolgendo negli anni diverse funzioni per, infine, dal 1° gennaio 2010 assumere quella di Gaming Shift Manager (Supervisor), ovvero un ruolo di responsabilità come membro dei quadri aziendali (doc. B) con un salario mensile lordo di fr. 5'500.-, oltre “Bonus Membri Quadri” e tredicesima (doc. C). Con lettera 8 novembre 2010 (doc. D) la datrice di lavoro ha comunicato al dipendente la disdetta ordinaria del contratto per il 31 gennaio 2011, nel rispetto del termine di preavviso di due mesi.

B.  Con scritto 9 novembre 2010 il dipendente ha contestato il licenziamento poiché ritenuto “ingiustificato e motivato con argomenti senza fondamento” e qualificandolo quale “atto di rappresaglia, conducibile al fatto di essere persona iscritta al sindacato e come tale ritenuto ‘confidente’, attivista del sindacato”, chiedendone quindi l’annullamento, riservandosi di agire a tutela dei suoi diritti (doc. E). In risposta, con lettera 22 novembre 2010, la datrice di lavoro ha confermato il licenziamento respingendo ogni accusa e illazione quale maldestro tentativo del dipendente di travisare il vero motivo della risoluzione del rapporto di impiego, ovvero “il processo di riorganizzazione interna del comparto a cui era assegnato” (doc. F). Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti a seguito dei successivi contatti e tentativi e quindi, in occasione dell’udienza di conciliazione del 22 luglio 2011, la competente Pretura ha autorizzato l’ex dipendente ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC (doc. L).

C. Con petizione 29 settembre 2011 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 23'833,30 netti, pari a quattro mensilità (quota parte della tredicesima compresa), quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336a CO. Con osservazioni scritte 27 ottobre 2011 la convenuta ha contestato le tesi dell’attore chiedendo di respingerne la domanda. Terminata l’istruttoria, con conclusioni 28 e 30 novembre 2012 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.

D.  Con sentenza 11 marzo 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare l’importo netto di fr. 17'875.-, pari a tre mensilità, tredicesima compresa. Esentate le parti dal pagamento di spese processuali, la convenuta è pure stata condannata a versare fr. 1'500.- all’attore, patrocinato dall’organizzazione sindacale a cui è affiliato, a titolo di indennità di rappresentanza. Riepilogate le circostanze che hanno caratterizzato il rapporto di impiego, il Pretore ha anzitutto esaminato la questione delle tensioni sorte tra la convenuta e l’organizzazione sindacale rappresentante i dipendenti della casa da gioco. Accertato il ruolo avuto dall’attore nel far pervenire informazioni al sindacato (segnatamente a proposito di quanto discusso in una riunione aziendale dell’agosto 2010) e considerate in particolare le dichiarazioni fornite dai testi a questo proposito, il giudice di prime cure ha quindi concluso che il motivo pregnante del licenziamento dell’attore sia da intravvedere nel suo ruolo di rappresentante e delegato sindacale, ovvero di quell’organizzazione con la quale la convenuta, e in particolare il suo direttore, aveva in quei tempi un rapporto assai problematico, nonché nella fuga di notizie di cui si era reso autore il dipendente suscitando la disapprovazione della datrice di lavoro. A mente del Pretore le motivazioni economiche invocate dall’azienda, visto il periodo critico per la sua attività, hanno pure giocato un ruolo nel licenziamento, ma a far cadere la scelta sull’attore sono stati soprattutto motivi legati alla sua attività sindacale e alla fuga di notizie a lui rimproverata. Qualificato come lecito l’agire del dipendente, che ha comunicato al sindacato informazioni in merito ad una riunione avvenuta in azienda senza ledere alcun obbligo di confidenzialità, il giudizio pretorile conclude riconoscendo all'attore il diritto ad un’indennità per licenziamento abusivo pari a tre mensilità.

E.   Con appello 10 aprile 2013 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con osservazioni (correttamente: risposta) 6 maggio 2013 l’attore postula la reiezione dell’appello, protestando ripetibili, per motivi di cui, se necessario, si dirà in seguito.

considerando

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data.

2.Esposta una breve ricapitolazione della decisione impugnata, l’appellante premette che le motivazioni esposte dal Pretore non sarebbero condivisibili, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo. Infatti, non sarebbe comprovato, né sostenibile in maniera convincente, che le caratteristiche personali e professionali del dipendente potessero metterlo al riparo dalle misure di licenziamento che hanno colpito nell’insieme un elevato numero di lavoratori. Vengono quindi elencate una serie di considerazioni e fatti che “sarebbero verosimilmente rientrati in linea di conto per la scelta del signor F quale soggetto da licenziare da parte del ” (appello, pag. 4 n. 4). La censura è irricevibile siccome omette di confrontarsi con le motivazioni della sentenza pretorile e nel contempo propone una serie di allegazioni nuove, mai neppure accennate nelle precedenti comparse, quali le varie circostanze che sarebbero entrate in linea di conto per la decisione di licenziare l’attore. Se anche si volesse ritenere la censura ricevibile, così come esposta, con una formulazione che addirittura invoca un’ipotesi definita verosimile, la stessa non sarebbe comunque in grado di scalfire la decisione del Pretore che non ha certo negato che alla base del licenziamento potessero esserci anche motivazioni di ordine generale legate alla situazione aziendale, ma ha altresì indicato precise e riscontrate circostanze che fanno apparire di tutt’altro genere il vero motivo del licenziamento.

3.L’appellante si confronta quindi con la circostanza, qualificata dal Pretore come rilevante ai fini della decisione della convenuta di procedere al licenziamento, che ha visto il dipendente rendersi responsabile di una fuga di notizie. Al Pretore viene rimproverato di non aver considerato le dichiarazioni dei testi OSeHT che, secondo l’appellante, avrebbero confermato come l’iniziale sospetto nei confronti del dipendente sarebbe svanito dopo la sua messa sotto controllo dalla quale non sarebbe emerso alcun elemento utile a conferma del fatto che fosse proprio lui l’informatore del sindacato. Le dichiarazioni contrarie dei testi citati dal giudice di prime cure non sarebbero credibili o risulterebbero comunque contraddittorie, non potendosi situare nel tempo il momento in cui questi avrebbero sentito delle intenzioni di licenziare il dipendente poiché ritenuto la fonte della fuga di notizie. La censura non può essere accolta. Il Pretore ha infatti esaminato la problematica sorta a proposito del sospetto, rispettivamente del rimprovero, sollevato nei confronti del dipendente per la cosiddetta fuga di notizie che avrebbe permesso il sindacato di conoscere il contenuto delle discussioni avvenute in occasione di una specifica riunione aziendale tenutasi nell’agosto 2010. L’istruttoria ha dimostrato tale circostanza, appurando che effettivamente il dipendente si è reso autore della comunicazione deprecata dalla datrice di lavoro che, ancora in sede di appello, ribadisce di non volerla considerare quale attività sindacale legittima (appello pag. 6 n. 5). A mente del primo giudice tale episodio e il sospetto che ne è derivato sono stati determinanti nell’indurre la convenuta a licenziare il dipendente a cui veniva rimproverato un comportamento scorretto. Le tesi dell’appellante non sono atte a sovvertire tale conclusione poiché il fatto che dalla messa sotto sorveglianza del dipendente non sia sortito nulla di concreto, permette al più di ritenere che la datrice di lavoro non abbia trovato la prova che le permettesse di dimostrare un comportamento da essa ritenuto illegittimo, ma non porta automaticamente a concludere che il sospetto fosse stato del tutto fugato. Anzi, proprio la scelta di porre sotto sorveglianza, o per meglio dire spiare il dipendente tramite i colleghi del preposto servizio e usando il circuito interno di videosorveglianza (teste O S, verbale 10 ottobre 2012 pag. 7 e dichiarazioni della convenuta nelle conclusioni 28 novembre 2012 pag. 6), in un clima di acceso conflitto con l’organizzazione sindacale, basta da sola a ritenere come, più che un vago sospetto, vi fosse una precisa convinzione e la volontà di cogliere in flagrante un subordinato considerato scorretto. A fronte di tale circostanza non può quindi essere rimproverato al Pretore di non aver ignorato quale motivo di licenziamento questa accusa nei confronti del dipendente, che l’appellante cerca ora, senza successo, di descrivere come una sorta di episodio minore presto dimenticato da tutti e quindi ininfluente.

4.L’appellante ritiene quindi di dover eseguire in sede di appello l’approfondimento, di cui lamenta l’assenza nella sentenza impugnata, “rispetto alle diverse motivazioni e valutazioni comparative che avevano verosimilmente indotto il  a scegliere l’appellato quale soggetto da licenziare” (appello pag. 6 n. 5 in fine e n. 6). Al proposito rimprovera al giudice di prime cure di non aver esaminato le caratteristiche personali di altri dipendenti per apprezzare se, a pari condizioni, la scelta della persona da licenziare sarebbe stata la medesima. L'argomentazione è nuova e come tale irricevibile. Nelle comparse scritte la convenuta non ha infatti spiegato quali sarebbero stati i criteri seguiti nel concreto per scegliere il dipendente AO 1 tra quelli da licenziare. A seguito della reazione del dipendente, che ha immediatamente qualificato il licenziamento come una rappresaglia (doc. E), la datrice di lavoro non ha fatto altro che confermare la sua decisione contestualizzandola nel quadro del processo di riorganizzazione interna del comparto (doc. F), spiegazione poi riproposta in causa, con accenno alla “finalità di ottimizzare efficienza e qualità operativa del personale, dal punto di vista dell’organizzazione e dei costi generati” e accompagnata da ampi riferimenti alla situazione generale del mercato in cui si sono trovate a operare le case da gioco ticinesi (comparsa scritta 27 ottobre 2011, atto II, pag. 3 e 4). Nessun accenno alla situazione specifica dell’attore è stato fornito, con l’eccezione dell’indicazione in merito ad alcune qualifiche del dipendente che in seguito (ovvero circa un anno dopo il contestato licenziamento) avrebbe occupato la posizione in questione, e sarebbe attivo con un grado di attività dell’80%. Dall’istruttoria sono emerse dichiarazioni dei testi riferite sempre e solamente alla situazione generale aziendale, con addirittura considerazioni di natura macro-economica (teste C M, verbale 10 ottobre 2012 pag. 2). Anche il responsabile delle risorse umane della convenuta all’epoca del licenziamento si è limitato a riferire genericamente di riduzione dei dipendenti e di una riorganizzazione aziendale, con ampi riferimenti alla situazione critica del mercato in cui l’azienda operava (teste O S, verbale 10 ottobre 2012 pag. 3). Perché in quest’ambito si sia deciso di rinunciare alla collaborazione dell’attore non è quindi stato né allegato, né chiarito, e neppure con le conclusioni 28 novembre 2012 la convenuta ha saputo fornire maggiori dettagli. Ritenuto come l’onere della prova, e il corrispondente onere di allegazione, in merito agli asseriti motivi economici del licenziamento incomba alla convenuta (DTF 138 III 359), merita quindi conferma la conclusione pretorile che ha ritenuto la circostanza non provata. Non può infatti bastare a sovvertire tale conclusione il solo riferimento alla situazione aziendale generale, con accenno ai vari licenziamenti operati e alla contrazione della massa salariale complessiva.

5.L’appellante censura in seguito la conclusione pretorile che ha intravvisto nella partenza di due colleghi dell'attore una possibilità per la convenuta di mantenere il dipendente in azienda in luogo di provvedere alla sostituzione con altro personale ancora bisognoso di formazione. Le censure risultano irricevibili poiché l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non si confronta direttamente con i ragionamenti del Pretore, limitandosi ad esporre una sua differente interpretazione dei fatti, poggiata su allegazioni nuove e quindi inammissibili, per contestare la conclusione pretorile, fondata invece sulle dichiarazioni dei dipendenti CNeDA sentiti come testi. Neppure l'esame del merito della censura permette comunque di accogliere le tesi dell’appellante, i cui ragionamenti sembrano ignorare come l’onere della prova le incombesse, a fronte di precise circostanze che rendono verosimile il nesso tra attività sindacale e sospetti sul dipendente e il suo conseguente e concomitante licenziamento. Peraltro, il ragionamento del Pretore va qualificato come argomentazione supplementare, a comprova del fatto che le ragioni economiche non potessero essere definite preminenti rispetto a quelle riconducibili all'attività sindacale e al sospetto nei confronti del dipendente. Se anche questa conclusione, esposta a titolo abbondanziale, non dovesse trovare conferma, le lacune probatorie evidenziate dal Pretore e di cui si è già detto sopra (cfr. considerando n. 4) basterebbero comunque da sole a giustificare l'accoglimento delle tesi dell'attore.

6.L’appellante rievoca infine la riunione dell’agosto 2010, limitandosi in sostanza a ribadire le conclusioni tratte al proposito dal Pretore, senza che in queste allegazioni possa essere intravvista una specifica censura. La convenuta cerca di confutare che vi sia un rapporto di causalità tra l’attività sindacale e il licenziamento e rimprovera al Pretore di non aver statuito in merito al genere di notizie che sarebbero state indebitamente divulgate. A questo proposito, citando ampi stralci di audizioni testimoniali, l'appellante cerca di ricostruire il contenuto e gli argomenti della riunione in questione per concludere come al centro delle preoccupazioni aziendali vi fosse la rivendicazione di indipendenza rispetto alle indebite ingerenze del sindacato nell’organizzazione interna. Le considerazioni dell’appellante non sono atte a scalfire la conclusione pretorile. Oltre ad essere in buona parte nuove e come tali inammissibili, esse sono finalizzate a far considerare come illecita la comunicazione al sindacato dei contenuti della riunione in questione e a qualificare conseguentemente come illegittima l’attività sindacale del dipendente licenziato. Sennonché il Pretore ha tratto altre conclusioni, seguendo ragionamenti con i quali l’appellante neppure si confronta, preferendo contrapporre una soggettiva lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, al fine di confermare una precisa tesi. Così facendo l’appellante non si avvede di ribadire le dure critiche nei confronti del dipendente che considera, ancora in questa sede, reo di violazione del dovere di riservatezza e confidenzialità, contraddicendo espressamente le precedenti tesi di appello che tentavano invece di far apparire la questione della fuga di notizie come superata dopo un iniziale infondato sospetto, ovvero come un episodio immediatamente dimenticato e del tutto ininfluente all’epoca del licenziamento.

7.In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dalla convenuta, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le spese ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 17'875.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono commisurate alla stringatezza delle osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili,

decide

                                   1.   L’appello 10 aprile 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 750.- per ripetibili di appello.

                                    3.   Notificazione:

- __________ - __________      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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