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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.05.2013 12.2013.56

8. Mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,494 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Mora del conduttore - espulsione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti

Volltext

Incarto n. 12.2013.56

Lugano 8 maggio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2013.874 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 25 febbraio 2013 da

  AO 1    AO 2    AO 3  tutti rappr. da RA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall’  RA 1   

volta ad ottenere lo sfratto immediato (recte: l’espulsione immediata) della convenuta dall’appartamento di 3 locali al 1° piano nello stabile sito in __________ a __________, domanda sulla quale la convenuta, non comparsa all’udienza di dibattimento, non si è espressa, e che il Pretore con decisione 22 marzo 2013 ha accolto, facendole ordine di lasciare libero l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione del suo giudizio;

appellante la convenuta con atto di appello 29 marzo 2013, con cui, previa concessione del gratuito patrocinio, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e in subordine di aumentare da 10 a 60 giorni il periodo di tempo entro cui dover lasciare l’ente locato, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli istanti non hanno presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con contratto di locazione 23 maggio 2012 (doc. A), di durata indeterminata e disdicibile per la prima volta per il 31 maggio 2013, la comproprietà __________ ha concesso in locazione a AP 1 l’appartamento di 3 locali al 1° piano nello stabile sito in __________ a __________, per una pigione mensile, comprensiva dell’acconto per spese accessorie, di fr. 920.-;

                                         che con istanza 25 febbraio 2013 AO 1, AO 2 e AO 3, membri della comproprietà __________, hanno chiesto direttamente al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, lo sfratto immediato (recte: l’espulsione immediata) di AP 1 dall’appartamento in questione, rilevando come il contratto di locazione tra le parti, dopo l’infruttuosa comminatoria di pagamento ex art. 257d CO (doc. B, relativa alle pigioni di agosto-ottobre 2012), fosse stato da loro disdetto il 10 dicembre 2012 per mora della conduttrice con effetto dal 31 gennaio 2013 (doc. C), senza che l’ente locato fosse poi stato liberato;

                                         che all’udienza di dibattimento indetta per il 20 marzo 2013 gli istanti si sono riconfermati nella loro domanda, mentre la convenuta non è comparsa;

                                         che con decisione 22 marzo 2013 il Pretore, ritenendo adempiuti nella fattispecie i presupposti per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC, ha accolto l’istanza, ordinando con ciò alla convenuta di lasciare libero l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione del suo giudizio e caricando alla stessa gli oneri processuali di fr. 100.-  nonché l’indennità a favore della controparte pure di fr. 100.-;

                                         che con l’appello 29 marzo 2013 che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione del gratuito patrocinio per la sede ricorsuale, la convenuta, dopo aver evidenziato di non aver potuto ritirare, per un presunto disservizio postale, le varie raccomandate contenenti la diffida di sfratto (da lei poi comunque ricevuta per posta B), la disdetta, la citazione all’udienza di dibattimento e la stessa decisione impugnata (poi consegnatale direttamente dalla controparte), chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, rimproverando in sintesi al Pretore di aver deciso la sua espulsione nella procedura sommaria ex art. 257 cpv. 1 CPC nonostante gli istanti avessero presentato una scarna “istanza di sfratto” e non un’“istanza a tutela giurisdizionale dei casi manifesti”, dimostrando così di aver voluto avviare una procedura semplificata, per la quale era necessaria la preventiva procedura di conciliazione, mai avvenuta, donde l’irricevibilità della loro domanda, rispettivamente sostenendo che gli istanti non avevano comunque comprovato di averle inoltrato la disdetta del contratto; in subordine chiede di aumentare da 10 a 60 giorni il periodo di tempo entro cui dover lasciare l’ente locato;

                                         che gli istanti non hanno presentato osservazioni al gravame;

                                         che in questa sede la convenuta, pur avendo evidenziato di non aver potuto ritirare a seguito un presunto disservizio postale, da lei comunque nemmeno reso verosimile in modo preponderante (TF 5 giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1; II CCA 30 settembre 2009 inc. n. 12.2008.230, 28 giugno 2011 inc. n. 12.2011.89, 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.226) - tra gli altri invii la raccomandata contenente la citazione all’udienza di dibattimento, non censura in ogni caso una carente notificazione di quell’atto giudiziario, che aveva legittimato il giudice di prime cure, nonostante essa non fosse comparsa alla successiva udienza, a decidere in base agli atti (art. 234 CPC);

                                         che il rimprovero mosso al Pretore di aver sottoposto l’incarto alla procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti di cui all’art. 257 CPC, anziché a quella semplificata di cui agli art. 243 segg. CPC, in concreto a suo dire irricevibile siccome non preceduta dalla necessaria preventiva conciliazione, è al limite del temerario, atteso che l’atto inoltrato dagli istanti il 25 febbraio 2013 era stato espressamente intitolato “istanza di sfratto ex art. 257 CPC” (cfr. pure TF 10 aprile 2012 4A_87/2012 consid. 3.1.1, secondo cui dall’istanza si deve poter intendere la volontà di far capo alla procedura a tutela dei casi manifesti); del resto una domanda di “sfratto immediato” come quella in parola può solo essere ragionevolmente intesa come una domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC (II CCA 1° giugno 2012 inc. n. 12.2012.71); 

                                         che parimenti infondata è poi la censura secondo cui gli istanti non avrebbero comunque comprovato di averle effettivamente inoltrato la disdetta, che essa sosteneva di non aver ricevuto, tale censura essendo stata da lei evocata per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC);

                                         che non ha migliore sorte nemmeno la richiesta subordinata di aumentare da 10 a 60 giorni il periodo di tempo entro cui dover lasciare l’ente locato per la pretesa “oggettiva impossibilità di trovare entro i termini imposti una nuova soluzione abitativa e provvedere allo sgombero dell’abitazione”, la convenuta non essendosi nell’occasione prevalsa di circostanze che impedivano l’esecuzione della decisione di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC; II CCA 1° giugno 2012 inc. n. 12.2012.71, 11 giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n. 12.2012.133, 8 marzo 2013 inc. n. 12.2013.32); tanto più che una domanda di proroga è improponibile in sede giudiziaria dopo la scadenza del contratto e che una decisione di espulsione non può essere ritardata dall’autorità d’appello, un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata dalla parte istante (II CCA 11 giugno 2012 inc. n. 12.2012.88, 6 luglio 2012 inc. n. 12.2012.93, 13 agosto 2012 inc. n. 12.2012.133);

                                         che l’appello, del tutto infondato, deve così essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

                                         che l’istanza della convenuta volta all’ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale deve a sua volta essere disattesa, e meglio per il fatto che il rimedio da lei inoltrato appariva privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);

                                         che in considerazione della precaria situazione economica della convenuta qui soccombente - debitamente comprovata dai documenti allegati alla sua richiesta di gratuito patrocinio -, si può tuttavia soprassedere eccezionalmente dal prelevare oneri processuali per la procedura di secondo grado e per quella di concessione del gratuito patrocinio (quest’ultima per altro di regola gratuita, cfr. art. 119 cpv. 6 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili agli istanti, i quali - come detto - non hanno presentato osservazioni in questa sede;

                                         che, per un’eventuale impugnazione al Tribunale federale, fa stato il valore litigioso di almeno fr. 28'800.- indicato dal Pretore nella sua decisione; 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide

                                   1.   L’appello 29 marzo 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata AP 1 è respinta.

                                   3.   Non si prelevano oneri processuali. Non si attribuiscono indennità ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-       -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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