Incarto n. 12.2013.54
Lugano 13 maggio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2013.176 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza (di tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 15 febbraio 2013 da
AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dallo RA 1
volta ad ottenere l’espulsione del convenuto dai locali commerciali al pianterreno dello stabile in __________ a __________ adibiti ad esercizio pubblico (denominato __________ “F__________”), domanda avversata dal convenuto, e che il Pretore aggiunto ha accolto il 21 marzo 2013, ordinando la sua espulsione dall’ente locato con una decisione direttamente ed immediatamente eseguibile;
appellante il convenuto con atto di appello 25 marzo 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, di non autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata nonché di accertare l’annullamento della disdetta 31 dicembre 2012 e con ciò la continuazione del contratto di locazione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli istanti, con osservazioni 19 aprile 2013, postulano, previo ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata, la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 16 dicembre 2011 (doc. A) AP 1, con l’accordo degli allora proprietari e locatori __________ e __________, è subentrato al conduttore __________ nel contratto di locazione no. __________ di durata indeterminata e disdicibile per la prima volta per il 15 ottobre 2015 - relativo ai locali commerciali al pianterreno dello stabile in __________ a __________ adibiti ad esercizio pubblico (denominato __________ “F__________”), ritenuto che le parti si sono a quel momento accordate per una riduzione della pigione ad un importo mensile di fr. 3'000.-, a cui andava aggiunto l’acconto per le spese accessorie di fr. 200.-;
che con istanza 15 febbraio 2013 i nuovi proprietari dell’immobile (dal 13 settembre 2012, cfr. ispezione a RF) AO 1, AO 2 e AO 3, rappresentati dalla succursale __________ di I__________ __________, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona F__________ di AP 1 per ottenerne l’espulsione dai locali in questione, rilevando come il contratto di locazione, dopo l’infruttuosa comminatoria di pagamento ex art. 257d CO (doc. B, relativa alle pigioni e alle spese accessorie di ottobre e novembre 2012), fosse stato da loro disdetto il 31 dicembre 2012 per mora del conduttore con effetto dal 31 gennaio 2013 (doc. C), senza che l’ente locato fosse poi stato liberato;
che in occasione dell’udienza di dibattimento indetta per il 13 marzo 2013 il convenuto ha chiesto di dichiarare irricevibile o di respingere l’istanza e di accertare l’annullamento, la nullità o l’inefficacia della disdetta 31 dicembre 2012 e con ciò la continuazione del contratto di locazione, contestando da una parte il potere di rappresentanza della succursale __________ di I__________ __________ (doc. 2), la legittimazione attiva degli istanti, l’invio rispettivamente il ricevimento della diffida di pagamento e della disdetta, la data di ricezione di quest’ultima ed evidenziando dall’altra l’esistenza di accordi che gli consentivano di rimanere nell’ente locato anche dopo il 31 gennaio 2013 (doc. 3 e 4);
che in data 21 marzo 2013 il Pretore aggiunto, ritenendo dati nella fattispecie i presupposti per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti ex art. 257 CPC, ha accolto l’istanza, ordinando con ciò l’espulsione del convenuto dall’ente locato con una decisione direttamente ed immediatamente eseguibile e caricando allo stesso gli oneri processuali di fr. 100.- nonché l’indennità ripetibile a favore della controparte di fr. 80.-: il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il diritto di rappresentanza della succursale __________ di I__________ __________ si fondava sulle procure versate agli atti (doc. D1 e D2), ha ammesso che i nuovi proprietari fossero senz’altro legittimati ad inoltrare l’istanza, ha rilevato che la diffida di pagamento rimasta infruttuosa era stata regolarmente notificata con un invio raccomandato non ritirato (doc. E), ha osservato che la disdetta era stata consegnata il 31 dicembre 2012 al convenuto che per altro ne aveva confermato in calce il ricevimento (doc. F) ed ha escluso che dagli atti ed in particolare dal doc. 4 si potesse desumere che vi era in seguito stata una modifica o una tacita riconduzione del contratto;
che con l’appello 25 marzo 2013 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di non autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata, di respingere l’istanza nonché di accertare l’annullamento della disdetta 31 dicembre 2012 e con ciò la continuazione del contratto di locazione: egli ritiene che la succursale __________ di I__________ __________ era priva del potere di rappresentanza siccome non disponeva di organi iscritti a RC (doc. 2); lamenta il fatto che la diffida (doc. B), la disdetta (doc. C), l’istanza e la stessa decisione di sfratto fossero state intestate e inviate a “F__________ di AP 1” a __________ anziché - come sarebbe stato corretto - alla sua persona con domicilio ad __________, mentre l’espulsione, in modo contraddittorio, era poi stata decretata nei suoi confronti; contesta nuovamente che la disdetta gli sia stata consegnata “brevi manu” il 31 dicembre 2012; e ribadisce che da alcuni documenti (doc. 3 e 4) risultava che il contratto non era stato disdetto o comunque era stato ricondotto;
che con osservazioni 19 aprile 2013, corredate di alcuni nuovi documenti (cfr. doc. C) inammissibili in questa sede (TF 7 novembre 2012 4A_420/2012 consid. 5), gli istanti, previo ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata, postulano la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che la domanda preliminare degli istanti volta ad ottenere l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione impugnata ex art. 315 cpv. 2 CPC diviene priva d’oggetto in considerazione dell’emanazione del presente giudizio;
che, passando ad esaminare le censure d’appello, si osserva che gran parte di quelle invocate dal convenuto devono essere disattese: quella con cui egli reputa priva di qualsiasi potere di rappresentanza la succursale __________ di I__________ __________ in assenza di organi propri iscritti a RC (doc. 2) è infondata, visto che, in mancanza di ulteriori iscrizioni relative alla succursale, si ritiene che gli organi dello stabilimento principale, in concreto a __________, hanno il diritto di firma anche per quest’ultima (art. 110 cpv. 1 lett. e ORC; Champeaux, SHK-HRegV, n. 9 seg. ad art. 110); quella con cui lamenta il fatto che la diffida (doc. B e E), la disdetta (doc. C e F), l’istanza e la decisione di sfratto fossero state intestate e inviate a “F__________ di AP 1” a __________ anziché alla sua persona con domicilio ad __________ è irricevibile siccome è stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che egli, se non altro per quanto riguarda la notificazione dell’istanza e della decisione, non ha di fatto subito alcun pregiudizio; quella secondo cui l’espulsione sarebbe poi stata decretata in modo contraddittorio nei confronti della sua persona fisica anziché della sua ditta individuale è invece priva di rilevanza, visto e considerato che, nonostante l’apparente diversa denominazione della parte, il convenuto e “F__________ di AP 1” sono la stessa entità; quella con cui contesta che la disdetta gli sia stata consegnata “brevi manu” il 31 dicembre 2012 è infondata, essendo smentita dal doc. F, dal quale risulta, in calce alla disdetta, la firma del convenuto sotto le parole “__________, 31 dicembre 2012 ” e sopra i termini “x ricevuta:”;
che è invece a ragione che il convenuto ribadisce che alcuni documenti da lui versati agli atti (doc. 3 e 4) mettevano seriamente in dubbio che il contratto fosse terminato il 31 gennaio 2013 e ciò in considerazione di non meglio precisati ulteriori “accordi” tra le parti rispettivamente del fatto che i proprietari gli avevano riconosciuto la qualità di “titolare del contratto di locazione” ossia di conduttore anche dopo quella data: da una parte nel verbale di constatazione dello stato dell’ente locato alla riconsegna del 31 gennaio 2013 il convenuto e la rappresentante dei proprietari si erano in effetti dati atto che quel giorno “i locali non vengono consegnati secondo accordi presi tra il signor AP 1 ed i proprietari, accordi presi privatamente” (doc. 3) e dall’altra il 5 febbraio 2013 la rappresentante dei proprietari aveva rilasciato una dichiarazione secondo cui “così richiesti, a nome dei proprietari dell’immobile __________ in __________, __________ - mappale no. __________ - confermiamo che il signor AP 1 titolare del contratto di locazione no. __________ stipulato il 16.12.2011 per il F__________ di __________, ci ha informati di gestire l’esercizio pubblico per il tramite della società __________” (doc. 4), a favore della quale il 7 febbraio 2013 era poi stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa alla gerenza dell’esercizio pubblico (doc. G); in prima sede gli istanti non hanno del resto fornito valide spiegazioni in merito alla sottoscrizione da parte loro di quei due documenti, indicando in replica anzi che “anche su tale documento è stato ribadito che il titolare del contratto di locazione era il signor AP 1” (verbale d’udienza 13 marzo 2013 p. 2), e nemmeno in questa sede hanno dato migliori chiarimenti, limitandosi genericamente a confermare la conclusione del Pretore aggiunto (osservazioni p. 7 seg.);
che, in tali circostanze, non potendosi ritenere sufficientemente liquida in fatto e in diritto la domanda di espulsione formulata dagli istanti sulla base della disdetta per mora con effetto dal 31 gennaio 2013 (doc. C e F), l’istanza deve essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);
che l’ulteriore richiesta d’appello del convenuto di far accertare l’annullamento della disdetta 31 dicembre 2012 e con ciò l’avvenuta continuazione del contratto di locazione è per contro irricevibile, tale richiesta non essendo stata oggetto in prima sede di una specifica e formale domanda riconvenzionale, tanto più che in ogni caso la stessa non sarebbe sufficientemente liquida per poter essere eventualmente accolta;
che l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto così come ai considerandi che precedono, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 115'200.-, seguono la pressoché integrale soccombenza degli istanti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 25 marzo 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 21 marzo 2013 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. L’istanza 15 febbraio 2013 di AO 1, AO 2 e AO 3 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-, da anticipare dagli istanti in solido, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto, sempre in solido, fr. 80.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellati in solido, che rifonderanno all’appellante, sempre in solido, fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).