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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.04.2013 12.2013.53

16. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,373 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, appello improponibile per carenza di motivazione

Volltext

Incarto n. 12.2013.53

Lugano 16 aprile 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Simoni

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.518 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 1° febbraio 2013 da

 AO 1   

contro

 AP 1   AP 2   

chiedente lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento di 5 ½ locali in via __________ con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 6 marzo 2013;

appellanti i convenuti, che con atto congiunto datato 22 marzo 2013 chiedono di poter posticipare la decisione;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 (locatore) ha concesso in locazione ai coniugi AP 1 (conduttore) ed AP 2 dal 1° giugno 2012 un appartamento di 5 ½ locali oltre cucina, sala da bagno, doppio servizio di complessivi 147 mq, per un canone di locazione mensile di fr. 2’175.oltre spese accessorie, al primo piano interno 1 dello stabile in via ai __________ (doc. A);

                                         che il 22 novembre 2012 il locatore ha diffidato entrambi i coniugi, con lettera separata, a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione di agosto, settembre, ottobre e novembre 2012 per un ammontare complessivo di fr. 8'700.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. B, C, D e E);

                                         che non avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida, il 27 dicembre 2012 il locatore ha inviato a ognuno dei coniugi la disdetta del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 gennaio 2013 (doc. F, G, I);

                                         che i coniugi non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto e si sono rivolti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, non presentandosi tuttavia all’udienza di conciliazione;

                                         che la procedura di conciliazione è stata stralciata dai ruoli il 1° febbraio 2013;

                                         che con istanza 1° febbraio 2013 il locatore ha convenuto entrambi i coniugi davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;

                                         che all’udienza del 6 marzo 2013 il locatore ha confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva per entrambi i coniugi, e AP 1 si è opposto allo sfratto, pur riconoscendo di non aver pagato le pigioni per difficoltà finanziarie, mentre la moglie non è comparsa benché regolarmente citata;

                                         che con decisione 6 marzo 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda, facendo ordine ai coniugi di mettere a libera disposizione dell’istante i locali occupati entro il 5 aprile 2013, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei coniugi convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.a titolo di indennità;

                                         che con appello congiunto datato 22 marzo 2013 AP 1 ed AP 2 chiedono la posticipazione della data di riconsegna del 5 aprile 2013, non avendo trovato un’altra sistemazione;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 78'300.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

                                         che nella fattispecie ci si potrebbe interrogare sulla tempestività dell’appello, spedito il 21 marzo 2013 (cfr. busta di spedizione) contro una decisione del Pretore notificata il 7 marzo 2013;

                                         che a ogni modo, quand’anche l’appello fosse tempestivo, esso si rivelerebbe irricevibile per mancanza di motivazione;

                                         che l’appello, infatti, deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che i coniugi appellanti non muovono critiche alla decisione del Pretore né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto e si limitano a ribadire di non avere una sistemazione alternativa e a chiedere la posticipazione del termine di riconsegna;

                                         che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che a ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello, l’opposizione allo sfratto (correttamente: all’espulsione) si rivelerebbe infondata;

                                         che nel caso concreto, infatti, sono incontestati la mora dei conduttori, la disdetta straordinaria e la mancata riconsegna alla scadenza, e la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO;

                                         che a ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto la domanda di espulsione disponendone l’esecuzione diretta solo dal 5 aprile 2013 per tener conto della situazione familiare (genitori e due bambini di 7 e 6 anni);

                                         che gli appellanti chiedono la posticipazione del termine di riconsegna, non avendo trovato un’altra sistemazione né un aiuto per trovarla; 

                                         che la scadenza fissata dal Pretore (quasi un mese) può apparire breve agli appellanti, ma è già a loro favorevole, visto che la protrazione del contratto di locazione è esclusa se la disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO);

                                         che una decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga del termine di riconsegna potendo tuttavia essere accordata dall’istante;

                                         che gli appellanti non possono prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

                                         che visto quanto sopra l’appello è manifestamente infondato e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che gli oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti, mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è nemmeno stato notificato;

                                         che nella determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze economiche precarie in cui affermano di trovarsi gli appellanti.

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 21 marzo 2013 di AP 1 ed AP 2 è improponibile e la decisione 6 marzo 2013 nella causa SO.2013.518 è confermata.

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti, rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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