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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.07.2014 12.2013.47

7. Juli 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·664 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Stralcio di appello diventato privo di oggetto, pretesa ammessa in graduatoria nel fallimento della debitrice

Volltext

Incarto n. 12.2013.47

Lugano 7 luglio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

visto l'appello 14 marzo 2013 presentato da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

la decisione 7 febbraio 2013 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura semplificata SE.2011.93 promossa dall'appellante contro

AO 1 già rappr. dall’ RA 2 e ora, in seguito a fallimento, dall’Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'643.- oltre interessi e spese e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano, domande alle quali si è opposta la convenuta che a sua volta ha proposto azione riconvenzionale per ottenere la condanna dell’attore al pagamento di fr. 9'454.70 oltre interessi e spese, e sulle quali il Pretore ha statuito il 7 febbraio 2013 respingendo la petizione e accogliendo l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 9'454.70 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011, e ponendo le tasse e spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla controparte un importo complessivo di fr. 3'900.- a titolo di ripetibili;

appellante l’attore con atto di appello 14 marzo 2013, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 13'643.25 oltre interessi e spese, con protesta di spese e ripetibili; 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che la procedura di appello è stata sospesa, allo stadio della fissazione del termine per la risposta all’appello, in seguito al fallimento della convenuta, pronunciato il 18 aprile 2013;

                                  che il 2 luglio 2014 l’Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano ha comunicato che nessun creditore aveva richiesto la cessione del diritto di continuare la causa ai sensi dell’art. 260 LEF, che il credito dell’attore era stato inserito in via definitiva nella graduatoria ed accettato e che la causa era pertanto priva di oggetto;  

                                  che l’appellante ha dichiarato il 4 luglio 2014 di non opporsi allo stralcio della causa;

                                  che l’appello, ormai diventato senza oggetto, va pertanto stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);

                                  che le spese processuali, contenute al minimo della tariffa, vanno prelevate dall’anticipo a suo tempo versato (art. 111 cpv. 1 CPC) e sono poste a carico della parte appellata, in definitiva soccombente, visto che il credito dell’appellante è stato accettato e ammesso in graduatoria;

                                  che altrettanto vale per le ripetibili, da porre a carico della società fallita, ancora iscritta a registro di commercio;

Per questi motivi,

vista, per le spese, la vigente LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

                             1.  L’appello 14 marzo 2013 di AP 1 è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 200.-, già anticipate dall’appellante, restano a carico della massa fallimentare di AO 1, la quale rifonderà ad AP 1 fr. 800.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- - Ufficio dei Fallimenti di Lugano

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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