Incarto n. 12.2013.31
Lugano 19 novembre 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.10 (appalto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 20 aprile 2012 da
AO 1 rappr. dall’ RA 3
contro
AP 1 rappr. dagli RA 1 e RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2011, nonché di fr. 16'034.- a titolo di interessi conteggiati sino al 14 gennaio 2011 ed il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dal convenuto, il quale ha eccepito l’intervenuta prescrizione, eccezione respinta con decisione incidentale 16 gennaio 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud;
appellante il convenuto con atto di appello 14 febbraio 2013 nel quale chiede di accogliere l’eccezione di prescrizione, subordinatamente di annullare la decisione pretorile e di rinviare gli atti al Pretore per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con la risposta del 3 aprile 2013, propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, protestando anch’essa spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Il 31 marzo 2003, __________ (ora AO 1) ha presentato allo Studio di Architettura e design __________, un’offerta per lavori concernenti l’impianto elettrico dei fondi n. __________, di proprietà di AP 1 (doc. A), per l’importo complessivo di fr. 55'383.-. In seguito il 23 luglio 2003 __________ (ora AO 1) ha formulato un’offerta forfettaria di fr. 50'000.- per i lavori all’impianto elettrico (doc. C). Il committente AP 1 e l’elettricista __________ (ora AO 1) hanno sottoscritto il 23 febbraio 2004 un contratto di appalto per le opere da elettricista contemplate nelle citate offerte per una mercede complessiva forfettaria di fr. 50'000.- (doc. H). Il 17 agosto 2006 __________ (ora AO 1) ha inviato al committente la fattura n. 063527 per l’importo di fr. 127'650.75 quale liquidazione finale per i lavori eseguiti, per l’importo base contrattuale e le aggiunte richieste dalla committenza, dopo deduzione degli acconti ricevuti (fr. 35'000.--) e lo sconto pattuito (20% su fr. 92'650.75), per un saldo finale a favore dell’impresa di fr. 74'120.60 (doc. N). Dal novembre 2007 l’impresa ha sollecitato ripetutamente il pagamento del saldo, senza esito. Il 21 gennaio 2011 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio per la somma di fr. 74'120.60 più interessi, al quale è stata fatta opposizione (doc. R).
B. Dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione (CM.2011.86), AO 1 ha ottenuto l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC il 24 gennaio 2012. Con petizione 20 aprile 2012, AO 1 (in seguito: attrice) si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud, chiedendo la condanna di AP 1 (in seguito: convenuto) al pagamento di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2011, nonché di fr. 16'034.- a titolo di interessi calcolati fino al 14 gennaio 2011 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Nella risposta 25 giugno 2012 il convenuto si è opposto alla domanda dell’attrice, sollevando altresì l’eccezione di intervenuta prescrizione secondo l’art. 128 CO (prescrizione quinquennale). Nella replica del 23 agosto 2012, l’attrice ha contestato l’applicabilità dell’art. 128 CO, sostenendo che alla fattispecie si applicava la prescrizione con termine decennale dell’art. 127 CO. Il convenuto ha ribadito nella duplica 27 settembre 2012 l’applicabilità della prescrizione quinquennale.
C. All’udienza istruttoria del 29 ottobre 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e hanno offerto svariati mezzi di prova, segnatamente l’audizione di testimoni, l’ispezione oculare e una domanda di edizione di documenti, che il Pretore ha accolto. Dopo aver ascoltato due testimoni all’udienza del 10 gennaio 2013, il Pretore ha comunicato alle parti che si sarebbe pronunciato sull’eccezione di prescrizione prima di proseguire l’istruttoria. Le parti hanno accettato tale modo di procedere (act. VI, verbale 10 gennaio 2013, pag. 3). Nella successiva decisione incidentale del 16 gennaio 2013, il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
D. AP 1 è insorto contro tale decisione con appello 14 febbraio 2013, chiedendo l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti al primo giudice per il completamento dell’istruttoria, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 3 aprile 2013 l’attrice propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è una decisione incidentale di prima istanza in una procedura ordinaria con un valore di fr. 74'208.50 oltre interessi al 5%. Il termine per promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è pertanto di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 14 febbraio 2013 è tempestivo, così come le osservazioni 3 aprile 2013.
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
3. Tra le parti era sorto pacificamente un contratto d’appalto relativo a opere da elettricista. In questa sede è litigiosa la questione della prescrizione delle pretese di cui alla fattura 17 agosto 2006 (doc. N) dell’attrice, sollevata in sede di risposta dal convenuto. Il Pretore ha dapprima costatato che le parti non avevano prodotto agli atti la norma SIA menzionata nel loro contratto d’appalto, sicché ha analizzato il caso dal profilo delle norme legali e degli specifici accordi contrattuali. Dopo aver esposto quali sono i principi legali che reggono la prescrizione delle pretese e l’esigibilità dei crediti derivanti dal contratto di appalto, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto non aveva provato l’avvenuta consegna integrale dell’opera nel corso del 2005, come aveva sostenuto in risposta e in duplica. Agli atti figuravano invero due plichi di documenti (doc. 2 e 3), senza però che il convenuto avesse spiegato a quali lavori i documenti si riferissero. Ne derivava, prosegue il Pretore, che l’unica circostanza utile per determinare la consegna dell’opera era l’invio della liquidazione finale, e che pertanto la prescrizione quinquennale, applicabile in concreto a “classici lavori di elettricista” aveva iniziato a decorrere al più presto il 17 agosto 2006 ed era stata validamente interrotta il 21 gennaio 2011 dall’invio del precetto esecutivo doc. R. Da qui la reiezione dell’eccezione di prescrizione.
4. Dopo aver ripercorso la cronistoria della vertenza, l’appellante rimprovera in primo luogo al Pretore una violazione del diritto di essere sentito, per aver emanato la decisione incidentale sulla prescrizione senza assumere tutte le prove ammesse, in particolare senza avere acquisito agli atti l’edizione dei documenti dallo Studio di architettura relativi alle opere contestate (appello, pag. 5). Già solo questa “crassa violazione del diritto di essere sentiti” giustifica, secondo l’appellante, l’annullamento della decisione pretorile contestata. La critica è del tutto infondata. Nella fattispecie il Pretore ha ammesso all’udienza istruttoria del 29 ottobre 2012 (act. V) tutte le prove offerte dalle parti, tra le quali figurava il richiamo della documentazione dallo Studio di architettura. Dopo l’audizione di due testimoni, tra i quali l’architetto titolare del citato Studio di architettura, le parti hanno tuttavia autorizzato il primo giudice a emanare la decisione sull’eccezione di prescrizione “prima di proseguire l’istruttoria”, come risulta dal verbale di udienza del 10 gennaio 2013 (act. VI, pag. 4). L’appello va dunque respinto su questo punto.
5. Nel merito l’appellante ritiene che la decisione del Pretore sia arbitraria, in quanto dai documenti 2 e 3 risulta chiaramente l’avvenuta consegna dell’opera già nel corso del 2005. I documenti prodotti, infatti, attestano il trasloco dei conduttori e l’effettiva presa di possesso delle abitazioni e dei locali commerciali ancora nel 2005. Del resto, prosegue l’appellante, l’attrice non ha mai contestato la documentazione di cui ai doc. 2 e 3, e per le parti era quindi pacifica la consegna dell’opera già nel 2005, senza che il convenuto dovesse ancora provarla. La circostanza, infatti, non era oggetto del contendere, tanto che il Pretore non ha ritenuto di porre ai testimoni interrogati domande su questo punto.
5.1 Nella petizione l’attrice ha indicato di aver eseguito i lavori per i quali chiede il pagamento nel 2004 e nel 2005, producendo i bollettini a regia (doc. I) e i nuovi piani resi necessari dalle opere supplementari (doc. L). Nella risposta il convenuto ha sollevato l’eccezione di prescrizione, prevalendosi della prescrizione quinquennale per lavori di artigiano e indicando che i lavori erano terminati già nell’estate 2005. In replica l’attrice non si è espressa sulla data di consegna dell’opera, né ha contestato le affermazioni del convenuto, ma ha sostenuto che era applicabile la prescrizione decennale e non quella quinquennale. In questa sede l’attrice ha esposto di aver eseguito lavori ancora fino al giugno 2006, come risulta dalla fattura doc. N e sostiene che il convenuto non ha provato l’avvenuta consegna dell’opera già nel 2005.
5.2 Il giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), in ogni stadio della causa. La prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO trova applicazione “per lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di 10 anni previsto dall'art. 127 CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata in modo restrittivo, ritenuto che in caso di dubbio vale il termine ordinario di prescrizione di dieci anni (Pichonnaz, in: Commentaire romand, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). Sono lavori artigianali ai sensi della citata disposizione quelli che adempiono cumulativamente due requisiti: a) deve trattarsi di lavori di natura artigianale, vale a dire di lavoro dove la parte manuale è preponderante o comunque perlomeno uguale alle altre prestazioni; b) il lavoro non deve implicare la necessità di misure di pianificazione - in merito al personale o ai termini di esecuzione - e coordinazione con altri artigiani e come tali deve poter essere eseguito senza dover fare capo a mezzi amministrativi particolari né richiedere misure di pianificazione e di coordinazione con altre imprese (DTF 123 II 120; RtiD I-2009 37c pag. 636; Pichonnaz, op. cit., n. 16 ad art. 128 CO). L'onere della prova circa l'esistenza delle premesse per l'applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe alla parte che se ne prevale (RtiD II-2007 31c 710; Kummer, Berner Kommentar, Berna 1966, n. 165 ad art. 8 CC).
5.3 L’appellante afferma di aver provato la consegna dell’opera nell’estate del 2005, data che comunque non è stata contestata dall’attrice e che era quindi pacificamente ammessa. Il plico di doc. 2 e 3 prodotti dal convenuto con la risposta comprende le fatture di traslochi risalenti al settembre e all’ottobre 2005 e varie fatture di telefonia, elettricità e riscaldamento, dell’aprile 2005, ottobre 2005 e novembre 2005. Come ha rilevato con pertinenza il Pretore, tali documenti, prodotti alla rinfusa e senza spiegazioni precise nell’allegato di risposta, possono lasciar intendere che l’immobile oggetto del contratto è stato abitato sin dall’aprile 2005, ma nulla consentono di provare in merito alla consegna dell’opera in quanto tale. Dai bollettini a regia e dai ricapitolativi prodotti come doc. I dall’attrice, emerge del resto che sono stati eseguiti lavori di montaggio dei motori nel rifugio ancora il 15 febbraio 2006, mentre nel giugno 2006 è stato eseguito un sopralluogo. La conclusione dei lavori sembra dunque essere avvenuta al più tardi nel febbraio 2006, di modo che la prescrizione non sarebbe intervenuta nemmeno prendendo in considerazione il termine quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO ammesso dal Pretore. Se non che, i lavori eseguiti dall’attrice per il convenuto, definiti “classici lavori di elettricista” dal primo giudice, hanno richiesto pianificazione e coordinazione con altre imprese, ciò che esclude l’applicazione dell’art. 128 n. 3 CO. I formulari d’offerta (doc. A) indicano, infatti, che l’attrice ha allestito l’impianto elettrico di uno stabile comprendente un piano cantine e autorimesse (per 10 vetture), un piano terreno con superficie commerciale, 3 appartamenti da 5 ½ locali e servizi e 2 appartamenti da 4 ½ locali e servizi al piano terreno, al primo e al secondo piano. L’esecuzione delle opere ha richiesto la pianificazione (comprensiva di allestimento dei piani per lo schema elettrico destinato alle istallazioni speciali per la farmacia e lo studio medico, doc. L) e la coordinazione con le altre imprese attive sul cantiere (cfr. doc. I, deposizione testimone __________, verbale 10 gennaio 2013). Ne discende che alla fattispecie è applicabile il termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO, che non era pacificamente decorso al momento in cui è stata avviata la causa giudiziaria.
6. Visto quanto precede, la conclusione del Pretore di respingere l’eccezione di prescrizione regge alla critica nel suo risultato. L’appello va dunque respinto. Le spese processuali e le spese ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 74'208.50 oltre accessori seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella determinazione delle ripetibili si tiene conto dei criteri stabiliti dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG ed il Regolamento sulle ripetibili.
decide:
1. L’appello 14 febbraio 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).