Incarto n. 12.2013.189
Lugano 8 settembre 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Walser
vicecancelliera
Canepa Meuli
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.880 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 6 dicembre 2010 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al versamento di fr. 24’092.-, oltre interessi al 5% a partire dal 9 marzo 2010;
domanda avversata dalla convenuta AP 1, che ha postulato la condanna parziale limitatamente a tre rette mensili della scuola da determinare, e parimenti dal convenuto AP 2, che ha chiesto in via principale la reiezione integrale della petizione e in via subordinata il suo accoglimento parziale per l’importo corrispondente alle spese di iscrizione alla scuola e che il Pretore, con sentenza 9 ottobre 2013, ha parzialmente accolto per l’importo di fr. 15'982.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2010;
appellanti i convenuti i quali, con atto di appello congiunto 6 novembre 2013, chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione per l’importo di fr. 8'488.- oltre accessori e di aggiudicare tasse e spese fissate dal Pretore per un terzo all’attrice e per due terzi ai convenuti, con attribuzione di ripetibili a quest’ultimi;
mentre l’attrice con risposta 12 febbraio 2014 postula la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel maggio 2008 AP 1 ha sottoscritto un formulario in inglese di richiesta di ammissione alla scuola AO 1 definito come “Application for elementary school admission” (doc. C) per la figlia __________ S__________, nata il 28 maggio 2004, in cui veniva chiesta l’ammissione per il livello denominato “Pre-K full day” per l’anno scolastico 2008/2009.
La piccola __________ non ha potuto frequentare la scuola materna nell’anno 2008/2009 per carenza di posti (doc. Q). Lo ha invece fatto l’anno scolastico successivo, a partire dal 19 ottobre 2009 (doc. E), quando è stata autorizzata a iniziare i corsi, senza ulteriore formalità da parte dell’istituto scolastico e dopo indicazione via mail al padre AP 2 delle rette da pagare (doc. D).
B. Il 22 ottobre 2009, per l’allora corrente anno scolastico 2009/2010, la scuola ha emesso cinque fatture rateali da pagare a scadenze diverse (doc. D). Più precisamente:
Fr. 8'814.- al 22 ottobre 2009
Fr. 3'584.- al 15 novembre 2009
Fr. 3'584.- al 1. gennaio 2010
Fr. 3'584.- al 1. marzo 2010
Fr. 3'854.- al 1. aprile 2010
Dopo che la bambina aveva già iniziato la scuola materna, a più riprese, l’amministrazione della scuola ha sollecitato il pagamento delle rette scadute al padre (doc. E). Il 29 gennaio 2010 infine AO 1 ha notificato a AP 2 di avere deciso di non più ammettere __________ alle lezioni dall’8 febbraio successivo, se non fossero stati pagati gli scoperti (doc. S). Dopo quella data la bambina non ha più frequentato la scuola.
C. Dopo alcuni tentativi di ottenere il versamento della somma complessiva di fr. 24'092.-, corrispondente alle tasse e spese di un intero anno scolastico (doc. G, I, M, N) il 6 dicembre 2010AO 1 ha promosso una petizione avverso i genitori AP 2 e AP 1 , chiedendo la loro condanna in solido al pagamento del medesimo importo, invocando l’applicazione della clausola di “no refund” contenuta nel formulario di richiesta di ammissione (doc. C) sottoscritto il 12 maggio 2008. La clausola, esposta a tratti in prima persona del richiedente, prevedeva riguardo al pagamento e ai termini di accettazione (“Payment and acceptance terms”) anche quanto segue: “Acceptance and entrance constitute a contract to pay the entire year’s tuition, and I understand that there is no reduction or refund of absence, withdrawal or dismissal”.
D. Con risposta 11 maggio 2011 AP 2 ha postulato in via principale la reiezione della petizione e in via subordinata il suo accoglimento limitatamente alle spese d’iscrizione. Mentre AP 1 con risposta 16 maggio 2010, ha riconosciuto la pretesa creditoria della controparte limitatamente a tre mesi di frequenza effettiva della scuola da parte della figlia, per un importo da stabilire in sede giudiziaria.
L’attrice nelle rispettive repliche ai convenuti ha in sostanza precisato le sue pretese.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e presentato le rispettive conclusioni scritte. L’attrice si è riconfermata nella sua richiesta mentre i convenuti, con un memoriale conclusivo congiunto, manoscritto, hanno allegato nuove circostanze di fatto e chiesto, in caso di condanna, il condono parziale o totale del debito, in considerazione della loro situazione finanziaria.
E. Con decisione 9 ottobre 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando i convenuti AP 1 e AP 2 a titolo solidale al pagamento di fr. 15'982.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2010, ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'240.- a loro carico per 2/3 e a carico dell’attrice per il rimanente, con l’obbligo di rifondere a quest’ultima fr. 2'400.- a titolo di ripetibili. Il primo Giudice ha ritenuto inapplicabile per il periodo il cui la bambina ha frequentato la scuola materna, la clausola contenuta nel doc. C alla voce “payment and acceptance terms” riguardo ai pagamenti dovuti, ma ha ammesso a favore dell’attrice un credito pari alle tre rate fissate dalla scuola il 22 ottobre 2009 e venute a scadere nel periodo di effettiva frequenza.
F. Avverso la sentenza pretorile sono insorti i convenuti congiuntamente con atto di appello 6 novembre 2013, chiedendo la riduzione del credito riconosciuto alla controparte a fr. 8'488.- oltre interessi e una diversa ripartizione di tasse e spese. Tale importo è stato calcolato sulla base di un quota giornaliera ottenuta dalla somma totale delle rate di acconto richieste dall’attrice, divisa per dieci mesi di 30 giorni ciascuno di frequenza scolastica. La retta giornaliera così stabilita è quindi stata moltiplicata per 3 mesi e 20 giorni, pari ai giorni di presenza effettiva di __________ nella scuola materna dell’attrice.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalla nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro un termine di trenta giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 9 ottobre 2013 e ricevuta il giorno successivo. Il gravame del 6 novembre 2013 è senz’altro tempestivo, così come la risposta del 12 febbraio 2013, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 13 gennaio 2014. Ciò posto nulla osta alla trattazione del gravame.
2. AP 1 e AP 2 hanno affidato la loro figlia __________ per il periodo 19 ottobre 2009 - 8 febbraio 2010 all’istituto scolastico dell’attrice. Tra le parti è quindi venuto in essere un contratto di prestazioni di insegnamento. Per quanto le trattative in vista dell’ammissione della bambina alla scuola fossero già state iniziate per l’anno scolastico precedente (doc. C), per il periodo di effettiva frequenza, come rettamente concluso anche dal Pretore, non è stato concluso alcun contratto scritto, dal quale si possano desumere con chiarezza gli accordi intervenuti tra le parti e in particolare gli obblighi dei convenuti riguardo all’ammontare effettivamente dovuto per le prestazioni della scuola, per il cui incasso è stato promossa la causa in esame.
Si deve pertanto concludere che AO 1 e AP 2 e AP 1 si sono accordati per atti concludenti soprattutto facendo seguito a reciproche comunicazioni e-mail, laddove l’attrice ha proposto le sue condizioni, confermando la data di entrata della bambina alla scuola materna e un piano di pagamenti delle rette (doc. E), e i convenuti hanno portato la figlia nell’istituto per seguire le lezioni e hanno preso atto, nella persona del padre, che rappresentava anche la madre in virtù dell’art. 166 cpv. 1 CC, delle rette richieste e dichiarato di volere fare fronte ai relativi pagamenti (doc. F).
2.1. Il contratto di insegnamento non è codificato come tale dal Codice delle obbligazioni, esso è comunque trattato nella dottrina e giurisprudenza, in particolare per la sua affinità con i rapporti di mandato (pierre Wessner, Le contrat d’enseignement: nature juridique et caractéristiques in ZSR I/2013, pag. 153 e segg.). I problemi principali di questo tipo di contratto sussistono quando coloro che offrono prestazioni di insegnamento, organizzati in forma professionale, propongono e impongono contrattualmente delle condizioni generali con delle clausole che in caso di revoca o disdetta anticipata del contratto da parte del fruitore dei loro servizi, lo obbligano al pagamento di tutti i costi in relazione alle prestazioni di insegnamento previste per la durata contrattuale, come se queste fossero state svolte per intero e fino alla data di scadenza contrattuale. Di fatto tali clausole limitano il principio codificato all’art. 404 cpv. 1 CO, applicabile per analogia in virtù dell’art. 394 cpv. 2 CO alle forme contrattuali affini, secondo il quale, il contratto di mandato può avere fine per volontà di ciascuno dei contraenti in ogni tempo senza indicare motivo o versare indennità (pierre Wessner, op. cit., pag. 154). Fatto salvo il caso in cui la disdetta sia avvenuta intempestivamente per la controparte con conseguente danno da risarcire in virtù dell’art. 404 cpv. 2 CO.
Nella fattispecie in esame, siccome difetta un contratto scritto per il periodo in cui sono state impartite le prestazioni scolastiche, l’esame giuridico non necessita di un’analisi approfondita in tal senso, dovendosi escludere, per i motivi già esposti dal primo giudice, che vanno qui riconfermati, l’applicabilità alla fattispecie del doc. C e in particolare della clausola di “no refund” esposta nello stesso.
3. E’ pacifico, e neppure più contestato in appello, che le prestazioni scolastiche impartite alla figlia dei convenuti dovessero essere onorate. Rimane perciò da stabilire sulla base di quale criterio e in che misura e se, a tal proposito, le conclusioni cui è giunto il Pretore sono corrette e reggono alle censure sollevate in appello.
3.1 Gli appellanti lamentano che il Pretore avrebbe erroneamente dedotto dal fatto che i convenuti, prima della causa, non avevano mai eccepito di non dovere pagare le rette scolastiche corrispondenti al periodo di effettiva frequenza della scuola, l’obbligo di farvi fronte.
Tale censura non è fondata e dimentica che il Pretore ha anche rilevato dagli atti che i convenuti hanno fatto “plurime promesse al riguardo”.
Intanto corrisponde al vero che i convenuti prima di entrare in causa non hanno mai contestato né il fatto di dovere pagare gli importi fatturati dalla scuola né l’ammontare da questa richiesto per le prestazioni. Le promesse a cui alludeva il Pretore si rilevano poi chiaramente dagli atti.
Il 22 ottobre 2010 AP 2 riceveva dalla segretaria della scuola via mail cinque fatture, a seguito di una sua precedente e-mail (doc D), in cui aveva richiesto “il piano pagamenti con gli importi concordati secondo gli accordi con il signor __________ E__________”, in “cinque rate”. Dal che si deve dedurre, in assenza di altra documentazione scritta, che la parti si fossero accordate almeno verbalmente sul dovuto e che il convenuto avesse accettato gli importi richiestigli e si fosse assunto l’impegno di farvi fronte. Ma v’è di più. Ai richiami di pagamento egli rispondeva di “avere dato l’ordine di pagamento da banca estera delle fatture n. 1014040 e 101405” (doc. E). E ancora l’8 febbraio 2010, successivamente alla comunicazione della scuola che la figlia sarebbe stata sospesa (doc. S), assicurava l’attrice in questi termini: “la mia banca vi manderà il documento comprovante il pagamento della scuola, come concordato”. Tali dichiarazioni del convenuto, almeno per quelle rate già scadute nel momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, sono assimilabili ad un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO, per il quale il codice non pone alcuna condizione di forma, purché secondo il principio dell’affidamento risulti chiaramente che il debitore si sia assunto l’obbligo di pagare il proprio debito (Thévanez, werro, Commentaire romand, Code des obligations, Basilea, 2012, pag. 129, n. 3, pag. 130 n. 5). Ciò che è qui il caso.
In questa sede gli appellanti hanno spiegato che le predette dichiarazioni rilasciate da AP 2 non dovrebbero essere ritenute valide a titolo di riconoscimento di debito in quanto in quel periodo soffriva di depressione per problemi familiari e finanziari. Tale censura, sollevata per la prima volta in appello, è irricevibile, in quanto non sono date le condizioni di cui all’art. 317 CPC. Comunque, anche se così fosse stato, l’eccezione non sarebbe tale da provare senz’altro un’incapacità di discernimento riguardo ad obbligazioni assunte dal convenuto.
3.2 Gli appellanti ravvisano un’errata applicazione del diritto, genericamente esposta, per il fatto che il Pretore non ha calcolato l’importo effettivo pro-rata in base all’intera retta annuale per il periodo di frequenza effettiva della scuola, ma ha ammesso senz’altro l’addebito ai convenuti delle prime tre rate fissate dall’attrice. In prima istanza tale argomentazione, fatto salvo un accenno nella risposta della convenuta AP 1, senza però quantificazione né proposta di concreti criteri di calcolo, non era stata formulata. Essa non costituisce una valida motivazione d’appello conforme all’art. 311 CPC, perché gli appellanti non criticano nella sostanza la decisione del Pretore, spiegando per quale motivo la stessa sarebbe errata nell’applicazione del diritto e nell’accertamento dei fatti (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; II CCA 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti, CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80). Piuttosto essi propongono un nuovo metodo di calcolo, a loro di fatto più favorevole dal punto di vista economico, che ritengono più corretto di quello adottato dal Pretore, senza spiegare in concreto sulla base di quale fondamento giuridico, non ravvisato dal primo giudice, esso andrebbe applicato. Si tratta perciò di una nuova allegazione proposta irritualmente in questa sede e come tale irricevibile, in quanto non sono dati i presupposti dell’art. 317 CPC.
Si osserva comunque a titolo di complemento che la quantificazione del credito operata dal Pretore è corretta, perché poggia giuridicamente sul principio del riconoscimento del debito per gli importi delle rate scadute al termine della relazione contrattuale e in assenza di prove concludenti non ammette altro, nemmeno nel senso di una eventuale “penale” a favore della scuola per conclusione anticipata del contratto. Diversamente il metodo indicato dagli appellanti non avrebbe nella concreta fattispecie alcun fondamento contrattuale e ancor meno troverebbe una spiegazione giuridica.
3.3 Siccome i convenuti sono integralmente soccombenti nel merito, con conseguente conferma della decisione pretorile, non è necessario esaminare la richiesta di diversa attribuzione di spese processuali e ripetibili di prima sede, pure avanzata in appello.
4. Visto quanto precede, il gravame, nella misura in cui è ricevibile, va respinto e il giudizio di prima istanza confermato (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 7'494.-, ottenuto dalla sottrazione dell’importo riconosciuto dagli appellanti in sede di appello di fr. 8'488.- da quello posto a loro carico in prima sede dal Pretore di fr. 15'982, sono addebitate agli appellanti, risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso stabilito per questa sede risulta pure determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale. I convenuti sono tenuti a rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 7 novembre 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto. Di conseguenza la sentenza 9 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano è confermata.
2. La spese processuali di fr. 1'300.- sono poste a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili d’appello, sempre con vincolo di solidarietà.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).