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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.07.2015 12.2013.183

14. Juli 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,110 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Donazione - errore - dolo

Volltext

Incarto n. 12.2013.183

Lugano 14 luglio 2015/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.22 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 15 novembre 2010 da

AP 1 rappr. dall'avv. RA 1

  contro  

AO 1 rappr. dall'avv. RA 2  

chiedente di constatare la nullità del contratto di donazione, stipulato con atto notarile del 23 novembre 2009, con il quale l'attore ha ceduto al convenuto una quota di proprietà immobiliare e di fare ordine all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno di conseguentemente rettificarne l'iscrizione;

pretese che il convenuto ha proposto di respingere e ribadite nelle successive comparse scritte, sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 27 settembre 2013, con la quale ha integralmente respinto la petizione, ponendo tassa e ripetibili a carico della parte soccombente;

appellante l'attore che, con appello 30 ottobre 2013, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'appellato, con risposta 10 gennaio 2014, postula la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:                A.  Con atto pubblico rogato il 23 novembre 2009 dal notaio __________ D__________ (doc. B) AP 1 e __________ R__________, comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, nonché coniugi separati (sentenza 29 gennaio 2009 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, inc. OA.2008.170, doc. A), hanno donato il fondo mappale n. __________ RF di __________ (ora Comune __________) al figlio AO 1. La firma del rogito per conto del donatore AP 1 è stata apposta da A__________ __________ __________, moglie del donatario e dunque nuora del donante, come da procura allegata quale inserto all'atto notarile. La procura in questione, datata 4 novembre 2009, così come il rogito del 23 novembre 2009, sono stati sottoscritti in un periodo in cui AP 1 era degente e in cura presso una Clinica del Locarnese per le conseguenze di una dipendenza da alcool e relativi disagi psichici (doc. richiamato n. V, rapporto d'uscita 9 aprile 2010).

B.    Con lettera 8 settembre 2010 AP 1 ha notificato al figlio AO 1 di non voler mantenere il contratto di donazione immobiliare poiché "viziato da errore e/o dolo, ai sensi degli art. 23 seg. CO" (doc. E). Dei motivi invocati, contestati dal donatario (doc. G), così come delle divergenze sorte in merito alla gestione dei beni del donante si dirà, per quanto rilevante ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.

C.    Con petizione 15 novembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo al Pretore di constatare la nullità del contratto di donazione 23 novembre 2009 con il quale ha ceduto al convenuto la quota di un mezzo del fondo part. mappale n. __________ RF di __________ (ora Comune __________). L'attore ha nel contempo chiesto al giudice di prime cure di ordinare all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno una conseguente rettifica dell'iscrizione, protestando spese e ripetibili. A mente dell'attore, la donazione sarebbe stata viziata da errore poiché, in occasione della sottoscrizione della procura conferita alla nuora, circostanza di cui non avrebbe peraltro ricordo, egli non sarebbe stato capace di discernimento. Egli non si sarebbe pertanto accorto che l'atto di donazione non conteneva un diritto di usufrutto a suo favore sull'intero immobile, "contropartita" che avrebbe preteso in cambio della donazione della sua quota al figlio (petizione pag. 3 n. 6). L'attore ha parimenti contestato di aver conferito telefonicamente con il notaio durante il periodo decorso tra la sottoscrizione della procura e la sua autenticazione da parte del pubblico ufficiale. L'attore ha quindi preteso che, tenuto conto delle circostanze, l'atto di donazione sarebbe nullo per più di un motivo. Anzitutto in virtù dell'art. 18 CC e secondariamente poiché viziato da dolo (art. 20 CO) siccome il donatario avrebbe agito ben cosciente dell'incapacità di discernimento del donante al momento della sottoscrizione della procura.

D.    Con risposta 24 gennaio 2011 il convenuto ha chiesto di respingere le domande dell'attore. Con replica e duplica, così come con gli allegati conclusivi, al termine dell'istruttoria di causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle antitetiche tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto rilevanti, ai seguenti considerandi.

E.    Con giudizio 27 settembre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ponendo tasse e spese e ripetibili a carico dell'attore. Il Pretore, accertata preliminarmente la tempestività (art. 31 CO) della dichiarazione del donante di non voler mantenere il contratto a seguito di errore e dolo, ha proceduto ad esaminare se l'atto notarile in questione risultasse in qualche modo viziato. Con riferimento alla capacità di discernimento del donante, il primo giudice ha ritenuto che al momento della sottoscrizione della procura egli non fosse privo della facoltà di agire ragionevolmente, come risulterebbe dagli atti del ricovero in clinica e da quanto riferito al proposito dai medici curanti. A mente del Pretore questa deduzione trova altresì conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e in particolare dall'avvocato che ha curato le pratiche di separazione dell'attore e dal notaio che ha rogato l'atto contestato, così come dal medico che ha avuto in cura il paziente durante il ricovero in clinica (audizione 28 ottobre 2011 dr. med. __________, pag. 5). Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che l'attore sia venuto meno all'onere della prova che gli incombeva a riguardo degli elementi atti a sovvertire la presunzione legale in merito alla capacità di discernimento in relazione alla donazione effettuata. Riepilogata la dottrina e il tenore degli art. 24 e 28 CO, il Pretore ha quindi esaminato le tesi dell'attore a questo riguardo, concludendo che neppure le circostanze invocate per sostenere l'errore e il dolo sarebbero dimostrate. Nulla emergerebbe dagli atti a sostegno della tesi del donante che pretende di aver firmato una procura nella convinzione che l'accordo comprendesse pure la costituzione di un diritto di usufrutto a suo favore sull'intero immobile. A mente del primo giudice le risultanze istruttorie attesterebbero piuttosto la tesi contraria, ovvero l'intenzione di entrambi i coniugi comproprietari, indicata già al momento della procedura di separazione dinanzi alla competente Pretura, di trasmettere le rispettive quote del fondo in questione al figlio comune, senza accenno alcuno alla costituzione di diritti di usufrutto sul bene immobile. Il Pretore ha altresì passato in rassegna le circostanze emerse in relazione ai rapporti tra le parti e la cerchia dei loro familiari. Pur sottolineando elementi dei quali risulterebbe difficile cogliere la logica, il giudice di prime cure ha ritenuto che tali circostanze non siano comunque atte a mettere in discussione la validità di un contratto redatto da un pubblico ufficiale e munito di chiara procura, firmata dal donante e autenticata dal notaio stesso, concludendo che nulla potesse essere censurato, né in merito alle formalità di sottoscrizione e pubblicazione del rogito, né a proposito delle modalità di espressione del consenso da parte del donante. Rilevato come nulla muti al riguardo della capacità di discernimento del donante il suo ricovero in clinica e la successiva richiesta di tutela volontaria, il Pretore ha concluso confermando la validità del contratto di donazione immobiliare. Il giudizio pretorile ha infine rilevato come l'asserito pregiudizio subito di fr. 14'000.-, ripetutamente ribadito dall'attore, non sia neppure oggetto della vertenza avendo questi omesso di formulare una formale richiesta in tal senso in sede di petitum. Tasse, spese e ripetibili sono quindi state poste a carico dell'attore soccombente.

F.    Con appello 30 ottobre 2013 l'attore è insorto contro il giudizio pretorile chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 10 gennaio 2014 l'appellato postula la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                             2.  Riepilogate le circostanze che hanno condotto alla stipulazione dell’atto di donazione e alla sua contestazione (pag. 3, 4 e 5) l'appellante critica il Pretore per aver valutato la sua capacità di discernimento sulla base "della semplice capacità di sostenere un colloquio con i medici della clinica" invece che "alla luce delle capacità necessarie per comprendere contenuti e portata di un atto dalle rilevanti e irrevocabili conseguenze" (appello pag. 6 n. 13). La censura è infondata. Anzitutto la conclusione pretorile in merito alla capacità di discernimento del donante non risulta affatto supportata da questo solo elemento probatorio. A torto l'appellante insiste poi nel dare rilievo a circostanze che, a suo dire, dimostrerebbero la complessità dell'atto notarile stipulato. La donazione immobiliare in questione può infatti essere ritenuta semplice, sia per la forma, sia per la sostanza, così come per le conseguenze che ne derivano per l'alienante. La tesi è peraltro viziata, come gran parte delle successive censure d'appello, da un'esposizione errata della realtà fattuale e giuridica, tendente a qualificare la cessione immobiliare come la rinuncia alla "propria abitazione", bene immobile definito come indispensabile per il sostentamento, quale fonte di sicurezza e protezione e parimenti quale luogo di rilevante valore affettivo. Sennonché l'alienante omette così di considerare di aver in realtà donato solo una quota di comproprietà di un mezzo dell'immobile, come ha peraltro contemporaneamente fatto la moglie separata con l'altra quota di un mezzo. Nulla è stato allegato, e gli atti attestano semmai il contrario, in merito al diritto dell'appellante di utilizzare anche quest'altra quota non di sua proprietà. Detto altrimenti, anche solo con il perfezionamento della donazione immobiliare della quota di un mezzo della moglie, l'attore comproprietario non avrebbe comunque potuto vantare diritto alcuno su questa nei confronti del figlio nuovo proprietario. A torto le tesi d'appello insistono pertanto sulle gravose conseguenze di una pretesa rinuncia a vivere nel rustico in questione, invocando ripetutamente un diritto che comunque non sarebbe stato garantito anche nel caso di mancata donazione della quota di comproprietà litigiosa. Il regime di comproprietà (art. 646 segg. CC) non avrebbe infatti consentito all'appellante di pretendere un uso e un godimento esclusivo dell'abitazione, dovendo egli aver riguardo del pari diritto del figlio comproprietario dell'altra quota (art. 648 CC). Irrilevanti risultano pertanto gli ampi riferimenti alle discussioni e alle pretese intenzioni e aspettative dei coniugi nell'ambito della procedura di separazione giudiziale, procedimento che peraltro non ha visto coinvolto il donatario convenuto. L'aspettativa di poter continuare a vivere nel rustico anche dopo la donazione risulta pertanto irrilevante per l’esito del presente giudizio; evocata a più riprese con riferimento anche alle discussioni in tal senso tra i parenti durante il periodo di degenza (come riferito dalla teste Y__________ R__________, verbale deposizione del 28 ottobre 2011 pag. 4), riguardano semmai l'ambito delle disponibilità d'aiuto volontario tra familiari, il figlio avendo peraltro prospettato pure l'intenzione di accogliere il padre in un appartamento appositamente ristrutturato all'interno della casa d'abitazione familiare di __________ (comune di __________), come riferito dalla teste __________ R__________ (verbale audizione 28 ottobre 2011 pag. 4) e precisato dal convenuto (risposta a domanda n. 2 dell’interrogatorio formale, verbale 17 aprile 2012, Atto XVII). Invano l’appellante cerca quindi a questo proposito di attribuire alle affermazioni rese dal convenuto (in merito all’assenza di un progetto preciso per la soluzione abitativa) il significato di esplicito riconoscimento dell’incapacità di discernimento del donante. Se ne deve concludere che, già per questo evidente equivoco alla base del ragionamento dell'appellante, oltre che irricevibile per carente motivazione (non confrontandosi adeguatamente con la tesi pretorile), la censura risulta pertanto infondata.

                             3.  L'appellante, seguendo la stessa logica che tende a contrapporre alla tesi pretorile una diversa lettura degli eventi e soprattutto una serie di elementi soggettivamente ritenuti rilevanti, insiste nel ribadire di non aver avuto adeguate spiegazioni in merito alle conseguenze della cessione della sua proprietà al figlio e lamenta il fatto di non aver più incontrato il legale che si era occupato della pratica di separazione, dal quale si attendeva “la necessaria consulenza di un avvocato in merito all’eventuale trasferimento del rustico al figlio” (appello pag. 6 n. 16). Oltre ad essere irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC) la censura affronta semmai la questione delle valutazioni personali alla base della decisione di donare o meno un bene immobile al figlio, e non indica quale sarebbe la rilevanza in relazione alla capacità di discernimento al momento della firma della procura o all’invocato errore. L’appellante non pretende di essere stato in qualche modo impedito dal chiedere spiegazioni o consulenze al legale in questione o ad altre persone di sua fiducia durante i dieci mesi trascorsi dalla sentenza pretorile di separazione al momento della donazione litigiosa. In tali circostanze aver sottoscritto la procura, pur persistendo simili soggettive esigenze di chiarimento, non costituisce un vizio di volontà ai sensi degli art. 23 e 28 CO, risultando addirittura contraria alla buona fede l’invocazione di tale vizio da parte del donatore che ha coscientemente omesso di approfondire le questioni che ora pretende di rilievo.

                             4.  Irricevibili, per carente motivazione (art. 311 CPC) e poiché in parte addirittura nuove (art. 317 CPC), risultano una serie di lamentele, appena accennate dall’appellante sotto forma di elenco schematico (appello pag. 8), in merito alla mancata conoscenza personale del firmatario della procura da parte del notaio, alla data di sottoscrizione della procura e della relativa conferma telefonica del 4 novembre 2009, al preteso “conflitto di interesse fra l’attore e la nuora, moglie del beneficiario della donazione”, alla mancata precauzione da parte dell’avvocato che aveva curato la procedura di divorzio e del notaio rogante che avrebbero omesso di chiedere al donante “se fosse veramente convinto di donare al figlio il rustico senza conservare il benché minimo diritto sulla propria abitazione”, al pericolo che il rustico potesse finire in mano di terze persone creditrici a seguito di pignoramento, e infine alla mancata “consueta ed obbligatoria lettura del rogito da parte del notaio” (appello pag. 8 n. 21).

                             5.  L’appellante prosegue lamentandosi del fatto di essere stato ingannato per trarre vantaggio dalla sua degenza per problemi di salute e rimprovera al Pretore di non aver considerato tale circostanza. Il rimprovero è carente dal punto di vista della motivazione, e finanche irricevibile, poiché invoca un inganno senza indicare quali sarebbero le singole personali responsabilità in questa azione, tra una pluralità di soggetti coinvolti. In ogni modo è l’appellante stesso ad affermare che la preparazione del rogito a cura del notaio rogante è avvenuta ben prima della degenza in clinica, come si deduce dall'invio alle parti di una bozza del contratto il 27 ottobre 2009 (incarto richiamato dal notaio avv. __________ __________ __________ doc. n. II ). Le circostanze del ricovero in clinica, che l’appellante riconosce di aver accettato in occasione della riunione di famiglia del 3 novembre 2009 (appello pag. 3 n. 5), già bastano peraltro a smentire la tesi secondo la quale già al momento del conferimento dell'incarico al notaio il donatario, o gli altri familiari coinvolti, potessero contare sul fatto che a partire dal 3 novembre 2009 l'attore si sarebbe sottoposto alle cure stazionarie e potesse in qualche modo essere di conseguenza limitato nelle sue facoltà di disporre, in particolare a seguito delle "precarie condizioni psicologiche (grave sindrome di dipendenza da alcool, sindrome cognitiva persistente su base alcolica e disturbo di personalità evitante), e in uno stato di umiliazione nei confronti della famiglia" (appello pag. 9 n. 23). Risultano pertanto semplici affermazioni di parte, non sorrette da riscontri probatori, le categoriche dichiarazioni riproposte in appello secondo le quali “al momento della firma della procura e del brevissimo colloquio telefonico con il notaio, la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà dell’attore facevano difetto, in relazione ad un atto di tale natura e importanza”, circostanza questa nota al convenuto che ne avrebbe appunto tratto vantaggio facendo in modo “che il padre, nel momento di massima confusione, debolezza e umiliazione, firmasse in fretta e furia una procura e parlasse per pochi secondi con il notaio, evitando così ogni necessario approfondimento e l’aggiunta di condizioni che avrebbero garantito i diritti del padre in relazione alla propria abitazione” (appello, pag. 9 e 10 n. 24). Ne consegue che il giudizio pretorile relativo alla capacità di discernimento del donante merita conferma e le censure dell’appellante a questo riguardo (capitolo “Capacità di discernimento” da pag. 5 a pag. 10, n. 11-24) non sono atte a scalfire la conclusione del giudice di prime cure che ha ritenuto non provati gli elementi invocati per sovvertire la presunzione legale in merito alla capacità di discernimento in relazione alla donazione controversa.

                             6.  L’appello prosegue con una serie di censure, raggruppate sotto il capitolo denominato “Errore e dolo” (da pag. 10 a pag. 15, n. 25-38), che a ben vedere, malgrado la sistematica scelta, sono in buona parte la ripetizione delle medesime considerazioni esposte in precedenza. L’appellante rimprovera sostanzialmente al Pretore di non averne colto la duplice rilevanza, sia nell’ottica del giudizio sulla capacità di discernimento, sia in merito all’accertamento di un vizio di volontà.

                             7.  L’appellante rimprovera anzitutto al Pretore di aver erroneamente dedotto la volontà di donare il rustico al figlio senza condizioni da due elementi, ovvero dall’accordo di separazione dei coniugi e dalle dichiarazioni rese dal notaio. In relazione a questi elementi le censure d’appello lamentano una serie di mancati accertamenti pretorili, segnatamente in merito a pretesi errori ed inadempienze del legale che ha curato la procedura di separazione e del notaio rogante. Il giudice di prime cure avrebbe quindi omesso di accertare “che secondo la normale esperienza della vita e il corso ordinario delle cose nessun essere umano, per di più in situazione di estrema difficoltà, si priverebbe incondizionatamente della propria abitazione” (appello pag. 11 n. 30). Sennonché questa asserzione non ha che il valore di una convinzione personale, poggiata come detto su premesse fattuali in parte errate (considerando n. 2), e come tale non è in grado di sovvertire le conclusioni pretorili. Il primo giudice ha infatti anzitutto imputato all’attore la mancata dimostrazione delle circostanze invocate per sostenere l'errore e il dolo. Già questa lacuna probatoria, correttamente rilevata nel giudizio pretorile e in questa sede neppure adeguatamente contestata, basta infatti da sola a giustificare il mancato accoglimento della domanda attorea. Le ulteriori criticate deduzioni sono state invocate dal Pretore a titolo abbondanziale per sottolineare come le risultanze istruttorie attestino addirittura la tesi contraria.

                             8.  A sostegno dell’errore e del dolo, che avrebbero viziato l’agire del donatore, l’appellante invoca circostanze da questi scoperte dopo la sottoscrizione della procura e che il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare. Anche su questo punto l’appello risulta irricevibile siccome in parte invoca fatti nuovi (art. 317 CPC) e per carente motivazione (art. 311 CPC), poiché la serie di lamentele si riduce nuovamente ad un elenco succinto e schematico (appello pag. 11 e 12 n. 31) senza un minimo confronto con il giudizio impugnato. Si tratta peraltro di circostanze senza evidente rilevanza, non fosse che per il fatto di essersi verificate dopo la cessione immobiliare contestata e situabili nell’ambito del conflitto personale sorto tra le parti e in relazione alle complesse e problematiche dinamiche familiari, coinvolgenti i parenti e gli affetti personali.

                             9.  L’appellante ritiene che il Pretore sarebbe giunto ad altra conclusione in merito all’esistenza di un errore essenziale se solo avesse correttamente valutato le circostanze e applicato il diritto, chiedendosi in particolare “se l’attore, in possesso di tutti gli elementi di cui disponeva il 4 novembre 2009 in relazione a contenuto e conseguenze di una donazione incondizionata, avrebbe comunque firmato quella procura” (appello pag. 12, n. 34). Sennonché anche in questa sede gli elementi invocati non hanno valore probatorio al riguardo, limitandosi l’appellante sostanzialmente a ribadire di non aver ricevuto le necessarie spiegazioni da parte del legale dopo la separazione, e di aver firmato la procura nella convinzione “di poter tranquillamente continuare ad abitare nel rustico”, trovandosi così “in una situazione di errore essenziale al momento della firma della procura e del brevissimo colloquio con il notaio“ (appello pag. 13 n. 34). Ancora una volta la censura si fonda sull’erronea convinzione in merito alla facoltà di disporre dell’immobile sulla base del suo titolo di proprietà (considerando n. 2), tesi ben riassunta nell’eloquente espressione secondo la quale “a prescindere da chiacchiere, documenti e procure, per l’attore casa sua era sempre stata, e rimaneva, il rustico di __________”.

Come correttamente concluso dal Pretore non risulta quindi provata l’esistenza di un vizio di volontà (errore e dolo ai sensi degli art. 23 e 28 CO) o di circostanze atte a mettere in discussione la validità di un contratto redatto da un pubblico ufficiale e munito di chiara procura, firmata dal donante e autenticata dal notaio stesso, nulla potendo essere censurato in merito alle formalità di sottoscrizione e pubblicazione del rogito o a proposito delle modalità di espressione del consenso da parte del donante.

                           10.  Irricevibile, poiché invocata per la prima volta (art. 317 CPC) a sostegno dell’errore essenziale al momento della sottoscrizione della procura, risulta l’erronea valutazione che il padre donatore avrebbe fatto a proposito della personalità del figlio, risultato inaspettatamente fare parte di una specie di "cerchio magico" di persone che si sarebbero arrogati il diritto di disporre a piacimento sulla sua vita (appello pag. 13 n. 34). A mente dell’appellante tale sconosciuta personalità del convenuto avrebbe giustificato l’invocazione di un errore essenziale anche nel caso in cui la donazione immobiliare avesse previsto la costituzione dell’auspicato diritto di usufrutto e avrebbe addirittura rimesso in discussione pure l’ipotesi di una trasmissione del bene immobile per via testamentaria.

                           11.  L’appellante conclude le sue lamentele con un terzo capitolo denominato “Dolo” (pag. 15 n. 39-43). Senza un vero e proprio significato autonomo rispetto a quanto già rilevato in precedenza a proposito del dolo ai sensi dell’art. 28 CO, l’appellante invoca il medesimo istituto in relazione al fatto che il convenuto avrebbe “sottaciuto all’attore che in caso di donazione senza condizioni si sarebbe riservato la facoltà di sbatterlo fuori casa senza nemmeno due righe scritte di disdetta, come in effetti è accaduto” (appello pag. 15 n. 40). La censura è irricevibile già per carente motivazione, omettendo di confrontarsi con quanto indicato dal Pretore a proposito degli sforzi profusi in tal senso dal convenuto e del mancato accordo tra membri della famiglia in merito ad aspetti rilevanti come quello dell’alloggio in una fase delicata della vita personale e familiare delle persone coinvolte. A torto l’appellante ritiene peraltro scontata una simile tutela qualora la donazione immobiliare al convenuto si fosse limitata alla quota di comproprietà della di lui madre (considerando n. 2).

                           12.  In conclusione l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 60’000.- come calcolato dal Pretore. La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

                             1.  Nella misura in cui è ricevibile l’appello 30 ottobre 2013 di AP 1 è respinto e di conseguenza la decisione 27 settembre 2013 del Pretore del Distretto di Vallemaggia è confermata.

                             2.  Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico dell’appellante che verserà all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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