Incarto n. 12.2013.182
Lugano 31 luglio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2008.90 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 13 maggio 2008 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 23'840.- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2007;
domanda avversata dalla controparte che ne ha postulato la reiezione e che con sentenza 27 settembre 2013 il Pretore ha accolto;
appellante la convenuta che con appello 29 ottobre 2013 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta delle spese giudiziarie;
mentre con risposta 28 novembre 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese processuali e ripetibili di seconda sede;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 marzo 2005 __________ __________ ha acquistato da __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________, il motoveicolo __________ __________ corrispondendo complessivi fr. 23'840.- (doc. A). La motocicletta, messa in circolazione nello stesso mese, è poi stata trasferita nel 2006 al di lui figlio, AO 1, che il 16 giugno 2006 ha stipulato un contratto di assicurazione per veicoli a motore con AP 1, __________ __________ __________, __________ (doc. C).
B. Il 13 aprile 2007 AO 1 ha denunciato il furto della motocicletta in questione e, dieci giorni dopo, ha avvisato la compagnia assicurativa di tale circostanza. Dopo aver consegnato tre chiavi del motoveicolo all’assicurazione, il 2 luglio 2007 egli ha compilato il questionario di sinistro. Alla domanda n. 12 di sapere “Quante chiavi della moto rubata aveva ricevuto al momento dell’acquisto”, egli ha affermato “3 chiavi” e a quella n. 16 del tenore seguente: “Ha fatto eseguire dei duplicati o copie delle chiavi? In caso affermativo quante e quando e presso quale negozio” egli ha risposto “no”. Alla domanda n. 17 gli è stato inoltre domandato: “Sa se qualcuno altro (p. es. il signor __________ __________) ha fatto eseguire dei duplicati della moto? In caso affermativo sa quante chiavi e quando e da chi?” l’assicurato ha asserito: “di mia conoscenza nessuno ha fatto eseguire dei duplicati” e alla domanda n. 18: “Dall’esame delle chiavi risulta che la chiave n. 1 è stata utilizzata per creare almeno una copia. Cosa ci può dire in merito?” egli ha risposto: “non so spiegare assolutamente la copiatura da voi riscontrata” (doc. I, primi tre fogli).
C. Con missiva 27 luglio 2007 la compagnia assicurativa ha informato AO 1 che non avrebbe erogato alcuna prestazione assicurativa per quanto concerne il sinistro in questione. Riferendosi all’art. A 7.3 delle CG per l’assicurazione veicoli – disposizioni comuni 1.2006, nonché all’art. 39 LCA, essa ha spiegato che questi non avrebbe comunicato “tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro (…)”, le quali devono essere trasmesse “spontaneamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta”. Essa ha altresì osservato che l’onere di provare le circostanze da cui si evinca l’effettiva realizzazione del rischio coperto spetta all’assicurato (doc. I, foglio 4). Con scritto 25 marzo 2008 il legale dell’assicurato, RA 2, ha trasmesso per conoscenza all’assicurazione copia di uno scritto 19 marzo 2008 dell’importatore generale __________ __________, dal quale a suo avviso emergerebbero “elementi chiari” che chiarirebbero il motivo per cui vi sono tracce sulla chiave duplicata (doc. L, primo foglio).
D. Con petizione 13 maggio 2008 AO 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona la compagnia assicurativa AP 1, chiedendo di condannarla al versamento di fr. 23'840.- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2007. Con risposta 28 agosto 2008 AP 1, ha postulato la reiezione della petizione. Negli ulteriori allegati preliminari le parti hanno ribadito le proprie richieste. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale. Con conclusioni 15 aprile 2013 la convenuta ha confermato il proprio punto di vista. Il 27 settembre 2013 il Pretore ha deciso di accogliere integralmente la petizione.
E. Con appello 29 ottobre 2013 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con risposta 28 novembre 2013 l’attrice postula, invece, la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. AO 1 ha convenuto AP 1. Tale sede concerne, tuttavia, il __________ __________ __________ della società AP 1 (cfr. doc. C, intestazione prima pagina). Che l’attore si riferisse a quest’ultima società e che questa fosse senz’altro identificabile risulta già dalla risposta della controparte, presentata da AP 1, seppur con l’indicazione della precedente sede di __________ anziché quella di __________, successivamente indicata con l’appello (memoriale, pag. 2 in mezzo). Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. Il primo giudice ha spiegato, in sintesi, che l’assicurazione non era riuscita a dimostrare l’esistenza di una reticenza dell’assicurato, ossia che questi fosse a conoscenza dell’esistenza di una o più copie delle chiavi e che avesse scientemente sottaciuto tale circostanza. Di conseguenza, egli ha accolto la petizione.
4. La compagnia assicurativa critica anzitutto il Pretore per aver vagliato la questione della reticenza nell’ipotesi che essa risiedesse nell’aver comunicato solo in un secondo tempo la sostituzione di una delle chiavi da parte della società __________ __________. Essa sostiene di aver invece sempre chiaramente affermato che l’omissione risiede nella mancata dichiarazione dell’assicurato circa l’esistenza di copie delle chiavi del motoveicolo, sia al momento della comunicazione del sinistro, sia allorquando questi ha compilato il questionario sottopostogli dall’assicurazione (memoriale, pag. 5 in mezzo e 13 seg.). Effettivamente, sebbene dallo scritto 27 luglio 2007 con il quale la compagnia assicurativa ha negato la prestazione assicurativa alla controparte (doc. I, foglio 4) non emerga chiaramente ove risiede la reticenza in questione, non vi è dubbio che l’assicurato fosse a conoscenza che si trattava della mancata comunicazione, al più tardi al momento della compilazione del formulario, dell’esistenza di una o più copie delle chiavi. Ciò risulta, infatti, dal contenuto della missiva 7 agosto 2007 di questi alla __________ __________ __________ __________ (doc. L, foglio 5). Anche con la risposta 28 agosto 2008 la convenuta ha affermato che la reticenza risiedeva nella mancata comunicazione dell’esistenza di tale/i copia/e (pag. 6 in mezzo). Sia come sia, va detto che l’analisi pretorile è stata eseguita in maniera alternativa a quella inerente all’asserita reticenza testé menzionata. L’appellante non ne ha quindi avuto pregiudizio, nel senso che essa è stata vagliata dopo aver negato che vi fosse reticenza nel non aver dichiarato l’esistenza di una o più copie delle chiavi.
5. L’appellante reputa, poi, che dall’istruttoria, in particolare dalla perizia giudiziaria, è emerso – come già risultante dalla perizia di parte – che una delle tre chiavi consegnate all’assicurazione era stata copiata (appello, pag. 5, 8, 10, 14 e 15).
5.1 Il primo giudice ha spiegato, su questo punto, che unica prova in tal senso è la perizia giudiziaria, che peraltro si limita a vagliare la possibilità che una chiave sia stata copiata, a causa dei segni presenti sulla parte metallica, ma che nulla rileva in merito all’attivazione di un’eventuale copia in quanto per verificarlo occorrerebbe una perizia sul motoveicolo. Il Pretore ha inoltre precisato che a comprova dell’impossibilità, allegata dall’attore, di eseguire una copia funzionante delle chiavi vi è la corrispondenza da questi intrattenuta con diversi negozi che gli avrebbero confermato che è necessario rivolgersi al venditore della __________ a causa della presenza della componente elettronica (doc. G), rispettivamente la testimonianza 5 marzo 2009 di __________ __________ (che conosce da diversi anni l’attore) che avrebbe a sua volta chiesto alla ditta __________ se fosse possibile eseguire una copia in tal senso, ricevendo analoga risposta. Il primo giudice ha altresì sottolineato che dall’istruttoria è emerso che unica ditta di riferimento ufficiale per tale tipo di lavori è la società __________ __________, che risponde esclusivamente alla richiesta di un concessionario, non interfacciandosi direttamente coi privati (doc. D, H, J e audizione per rogatoria 11 dicembre 2009 del teste __________ __________, quesito 5 di parte attrice) (decisione impugnata, pag. 7 seg.).
5.2 Al quesito 6 della convenuta di sapere “se una o più delle tre chiavi di cui al doc. 2 sono state utilizzate quale modello per creare una copia. In particolare dica il perito se su una delle tre chiavi sono visibili i segni lasciati dall’inserimento della stessa in una macchina che l’ha usata quale modello per creare una copia”, il perito giudiziario ha risposto: “la chiave no. 1 (parte nera)”, perché “esaminando la parte fresata della chiave no. 1 (parte segnata in nero), ho constatato dei chiari segni di copiatura” (perizia giudiziaria 27 marzo 2012). Il referto allestito dalla società __________ __________, __________ __________, __________, indica che sulla chiave no. 1 vi sono “Spuren, die aus werkzeugspurenkundlicher Sicht die Feststellung zuliessen, dass dieser Schlüssel als Vorlage zur Fertigung weiterer Schlüssel auf einer mechanischen Kopierfräsmaschine gedient hatte (…). Es müsste mindestens ein Nachschlüssel vorhanden sein” (doc. 2, pag. 8); “zusammenfassend wird somit aus werkzeugspurenkundlicher Sicht festgestellt, dass der mit Nr. 1 gekennzeichnete Schlüssel Spuren eines mechanischen Abtastvorganges aufwies. Es müsste mindestens ein Nachschlüssel vorhanden sein” (doc. 2, pag. 9). Alla domanda 7 di parte convenuta: “Dica il perito se conferma i risultati della perizia di parte di cui al doc. 2 in particolare per quanto concerne le affermazioni conclusive e riassuntive contenute negli ultimi tre capoversi della pagina 9”, il perito giudiziario ha risposto: “Lo confermo integralmente”, spiegando che “I segni sulla chiave no. 1 (parte nera) risultano chiaramente di una copiatura meccanica”. Anche alla contro-domanda peritale dell’attore volta a sapere se “le conclusioni della perizia doc. 2 possono essere ritenute assolutamente certe”, il perito ha risposto “Sì” con la motivazione che “Dagli esami effettuati nel mio laboratorio sono arrivato alle medesime conclusioni; vedi quesito/risposta peritale no. 6 dell’avv. RA 1” (perizia giudiziaria 27 marzo 2012). Come preteso dall’appellante (memoriale, pag. 10 e 12 in alto), quindi, dalla perizia giudiziaria emerge che la chiave 1 agli atti è stata usata quale modello per produrre una o più copie. Da tali referti non è invece dato di sapere se la/le copie sono state attivate.
6. L’appellante ribadisce che il Pretore si è scostato senza alcuna motivazione dalla risultanza testé illustrata (memoriale, pag. 10). Tuttavia, come indicato dalla convenuta medesima nel proprio gravame, il primo giudice ha invece spiegato la ragione per cui non ha ritenuto decisiva la perizia giudiziaria. Invero, egli ha spiegato che dalla stessa non si rileva alcunché – come accertato sopra (consid. 5.2) – in merito all’attivazione o registrazione di altre chiavi (procedimenti inerenti alla parte elettronica delle chiavi e necessari per azionare il motoveicolo) rispetto a quelle depositate agli atti, dato che per verificare questo aspetto occorrerebbe una perizia sul motoveicolo (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). L’appellante sostiene che tale esame è evidentemente impossibile perché la moto non è a disposizione e reputa che la circostanza che la chiave 1 sia stata oggetto di copiatura meccanica è determinante ai fini di causa. Essa censura, infatti, la motivazione pretorile secondo la quale – pur non escludendo che la produzione di chiavi sofisticate come quelle in oggetto (quindi anche con l’attivazione) possa essere eseguita da altre ditte oltre a quella ufficiale (____________________) – non vi sarebbe “qualsivoglia elemento volto ad accertare l’esistenza di una (4°) chiave funzionante messa in circolazione dall’assicurato” (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). Come detto, il Pretore fa riferimento, al riguardo, alla corrispondenza intercorsa tra l’attore e diversi negozi che eseguono copie di chiavi (doc. G), i quali hanno spiegato che è necessario rivolgersi al venditore della __________ a causa della presenza della componente elettronica (doc. G). Egli menziona, poi, anche la testimonianza 5 marzo 2009 di __________ __________ (che conosce da diversi anni l’attore) che avrebbe a sua volta chiesto alla ditta __________ di eseguire una copia della sua chiave, ricevendo la medesima risposta di quelle indicate sopra, e che avrebbe poi provato ad azionare il proprio motoveicolo con tale copia senza buon esito. Tuttavia, il Pretore ha fondato il proprio giudizio, su questo punto, unicamente su tali risultanze, omettendo di tenere in debito conto la testimonianza di __________ __________. Questi – a quel tempo meccanico di motoveicoli per la società __________ __________, importatrice in esclusiva per la Svizzera – ha sì confermato che se “verliert man einen Originalschlüssel oder ist er defekt, kann nur der Importeur, also wir, bei __________ einen neuen Schlüssel beziehen. Wir liefern diese danach an den Händler”, ma ha anche precisato che “wir haben festgestellt, dass es noch andere Quellen gibt, die offenbar im Ausland solche Schlüssel beziehen können. Dies erfolgt via einen anderen Importeur von einem anderen Land. Dies haben wir kürzlich feststellen müssen (…)” (testimonianza in via rogatoriale 11 dicembre 2009, risposta 5). Ciò è stato confermato dal teste anche alla domanda 10, del tenore seguente: “Kann der Besitzer – in diesem Fall Herr AO 1 – eine Kopie des Schlüssels ausführen lassen, ohne sich an Sie zu wenden? Warum?”. Egli ha infatti risposto: “bis vor kurzem waren wir der Meinung, dass dies nicht geht. Es gibt jedoch Quellen, die ebenfalls Schlüssel nachmachen ohne sich an uns zu wenden. Wir liefern keine Schlüsselrohlinge aus. Es gibt jedoch Firmen, die offenbar von ausländischen Importeuren Rohlinge ausgeliefert erhalten” (verbale, pag. 3 in fondo). Va rilevato, alla luce di quanto testé indicato, che dev’essere recisamente disattesa l’osservazione dell’attore secondo la quale tale teste avrebbe affermato che non è possibile duplicare una chiave funzionante poiché alla domanda 10 avrebbe risposto “dies nicht geht” (risposta, pag. 7). In presenza di tracce meccaniche di copiatura così come risultanti dalla perizia giudiziaria e da quella di parte (doc. 2) nonché dell’esistenza di canali non ufficiali che permettono di ottenere chiavi funzionanti del motoveicolo, al contrario di quanto reputa il Pretore si può ritenere che qualora l’attore fosse stato a conoscenza dell’esecuzione di una copia egli avrebbe taciuto dei fatti senz’altro idonei a influenzare l’esistenza o l’estensione dell’obbligazione dell’assicuratore. A nulla muta l’allegazione dell’attore secondo la quale dall’istruttoria sarebbe emerso che il motoveicolo poteva funzionare unicamente con l’aiuto della chiave di ri-registrazione del codice (chiave a corpo rosso) detenuta dell’acquirente (risposta, pag. 3 e 6). Tale circostanza emerge sia dal doc. F sia dalla testimonianza di __________ __________ (verbale di testimonianza rogatoriale 11 dicembre 2009, risposta 4, pag. 2 seg.). Infatti, ciò non esclude che la/le copia/e sia/no stata/e programmate in tal senso con la chiave che, come detto, era detenuta dall’attore. Va rilevato, al riguardo, che il teste __________ __________ ha precisato che “Es können nur zwei schwarze Schlüssel gleichzeitig für den Einsatz auf dem Fahrzeug programmiert werden, einen dritten kann man nicht programmieren”. Ciò sembrerebbe escludere che una terza chiave nera possa funzionare sul motoveicolo. Egli ha esemplificato la propria asserzione nella maniera seguente: “Verliert man z. B. einen, dann wird der übriggebliebene und der neue neu programmiert, so dass der frühere nicht mehr funktioniert” (loc. cit.). Sennonché quanto asserito dal teste concerne le modalità messe in atto dalla società __________ __________ e non può estendersi ad altre ditte che, come indicato sopra, risultano eseguire anch’esse copie delle chiavi. Ciò posto occorre verificare se dal carteggio processuale emerge che l’assicurato fosse a conoscenza dell’esecuzione di una o più copie della chiave 1 e, quindi, esaminare se si è in presenza della reticenza allegata dalla convenuta.
7. Prima di vagliare l’aspetto della reticenza, tuttavia, bisogna valutare se i segni presenti su tale chiave possano essere riconducibili all’effettuazione di un duplicato eseguito il 30 marzo 2005 dalla ditta __________ __________ su richiesta della società __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________. Tale circostanza è stata annunciata all’assicurazione dall’attore un mese dopo aver ricevuto dall’assicurazione il rifiuto della prestazione (teste __________ __________, verbale 5 marzo 2009, pag. 6 in mezzo). Va precisato, su questo punto, che l’appellante ribadisce di non reputare quale seconda ipotesi di reticenza la circostanza che tale comunicazione è avvenuta solo in un secondo tempo e critica il Pretore per aver invece vagliato tale questione (memoriale, pag. 13). Essa sottolinea, per l’appunto, che la reticenza invocata è sempre stata quella circa l’esecuzione di una copia della chiave.
Il teste __________ __________ ha confermato che la società __________ __________ ha chiesto alla ditta __________ __________ l’esecuzione di due chiavi il 30 marzo 2005. Tuttavia, egli spiega di non essere in misura di confermare che si trattava del motoveicolo in questione poiché a quel tempo non erano ancora registrati i numeri di telaio (verbale di audizione rogatoriale 11 dicembre 2009, risposta 6, pag. 3). Il teste ha altresì dichiarato che “wenn der Originalschlüssel für ein Kopie eingelesen wird, können Spuren auf dem Originalschlüssel sichtbar sein. Auf dem duplizieren Schlüssel sind sicher Spuren sichtbar, dass er dupliziert worden ist. Einerseits sieht man durch Frässpuren, dass er dupliziert ist, andererseits ist auf dem Duplikat eine Typennummer eingraviert, die besagt, dass es sich nicht um einen original mit dem Fahrzeug mitgelieferten Schlüssel handelt“ (verbale, risposta 9). Al quesito 15 di sapere se “Ist es möglich, dass auf dem von Ihnen kopierten Schlüssel, den Sie funktionierend der __________ geschickt haben, Zeichen von einem Werkzeug vorhanden sind, welche beweisen, dass dieser Schlüssel als Vorlage zur Herstellung weiterer Schlüssel benutzt worden ist”, il teste ha risposto: “Allgemein kann ich sagen, dass, wenn ein kopierter Schlüssel als Vorlage zur Herstellung weiterer Schlüssel dient, auf der Vorlage weitere Spuren entstehen. Hierbei handelt es sich um mikroskopisch kleine Spuren. Dies gilt, wie gesagt, allgemein, nicht spezifisch bezogen auf den erwähnten Schlüssel, da ich nicht weiss, ob dieser weiterkopiert worden ist” (verbale, pag. 5).
Al contro-quesito peritale 3 dell’attore del tenore seguente: “Tra le chiavi in esame vi è un duplicato, si può escludere che sulla chiave «sorgente» o sul duplicato siano visibili tracce del gruppo morsetto della macchina duplicatrice (vedi doc. H)? Su una delle chiavi vi sono tali tracce? ”, il perito giudiziario ha risposto “sì”, precisando: “A mia disposizione vi era unicamente la chiave «originale» no. 1 sulla quale sono visibili delle tracce di copiatura e segni di fissaggio, il che significa che è stata prodotta una copia”. Egli ha soggiunto che “dall’esame del profilo della chiave no. 1, parte nera, effettuato nel mio laboratorio, ho constatato chiari segni di copiatura (…)”. L’attore ha poi chiesto al perito di delucidare la sua risposta affermativa, nel senso che gli erano state poste due domande. Di conseguenza, egli ha chiesto: “si può escludere che sul duplicato vi siano tracce del gruppo morsetto?” e il perito giudiziario ha risposto: “no”, precisando che “solo la chiave no. 1 presenta dei segni di morsetto”. Alla domanda, poi, di sapere se “su una delle chiavi vi sono tali tracce?”, con riferimento alle tracce di morsetto, il perito ha risposto “sì”, ribadendo che la “chiave no. 1 presenta dei segni di copiatura” (delucidazione peritale 31 ottobre 2012). Al contrario di quanto sostenuto dall’attore (risposta, pag. 8 seg. e 15), dalle risultanze testé illustrate emerge che una cosa sono i segni del morsetto della macchina duplicatrice della ditta __________ __________, presenti sulla chiave 1, e un’altra sono quelli inerenti a un altro procedimento di copiatura di tale chiave, chiaramente riscontrabili anche dall’esame del materiale fotografico prodotto con la perizia giudiziaria. Ne consegue che come affermato dall’appellante (pag. 14) i segni sulla chiave 1 indicano l’esistenza di un ulteriore procedimento di copiatura. Resta da esaminare, come già evidenziato, la questione di sapere se l’attore fosse a conoscenza dell’esecuzione di un’ulteriore copia della chiave.
8. L’appellante sostiene che l’assicurato doveva essere forzatamente a conoscenza dell’ulteriore procedimento di copiatura, dato che la chiave in questione era usata regolarmente da quest’ultimo oppure tenuta in cassaforte e l’esecuzione di una o più copie avrebbe richiesto del tempo (memoriale, pag. 9, 11, 14 in basso e 15 in alto). Dal formulario assicurativo (doc. I) emerge quanto segue. Alla domanda 13 di sapere se “per condurre la moto utilizzava sempre la stessa chiave”, l’assicurato ha risposto “sempre la stessa” indicando che si trattava “probabilmente no. 1 con manico nero” (risposta 14). Che questa sia la chiave che egli normalmente utilizzava per avviare il motoveicolo emerge anche dal referto di cui al doc. 2: “Die Schlüssel Nr. 2 und 3 wiesen schwache und der Schlüssel Nr. 1 wies starke Gebrauchsspuren auf” (pag. 8 in basso). Si aggiunga che egli ha dichiarato di usare lo stesso “tutte le stagioni ma non tutti i giorni” (doc. I, risposta 1) e “sia per andare al lavoro che per tempo libero” (doc. I, risposta 2). Le risposte non corroborano la tesi dell’appellante. La copiatura della chiave potrebbe infatti aver avuto luogo nel periodo tra il marzo 2005 e il marzo 2006 (doc. B), quando il motoveicolo non era detenuto dall’attore. Nel questionario di sinistro (doc. I), alla domanda “Sa se qualcuno altro (p. es. il signor __________) ha fatto eseguire dei duplicati della moto? In caso affermativo sa quante chiavi e quando e da chi?”, l’attore ha risposto: “di mia conoscenza nessuno ha fatto eseguire dei duplicati”. Ora, per negare prestazioni assicurative prevalendosi di una reticenza dell’assicurato, l’assicurazione doveva provare non solo l’esistenza di una copia della chiave, ma anche e soprattutto che l’attore ne era a conoscenza e che aveva fornito una risposta errata nel questionario di sinistro. Nulla dall’istruttoria consente tuttavia di giungere a tale conclusione.
9. Alla luce di quanto illustrato nei considerandi precedenti si deve ritenere che l’assicurato non ha omesso di informare l’assicurazione di un fatto a lui noto che poteva servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro era accaduto o a determinare le conseguenze di questo. In applicazione dell’art. A 7.3 delle CG (doc. C) e dell’art. 39 cpv. 2 cfr. 2 LCA l’assicurazione non può quindi validamente rifiutare le prestazioni richieste dall’attore.
10. La sentenza del Pretore regge quindi alla critiche dell’appellante e può essere confermata. L’appello deve dunque essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono commisurate al valore di causa di fr. 23'840.-, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellato è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati per le spese giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 29 ottobre 2013 di AP 1, è respinto.
2. Le spese processuali di appello di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).