Incarto n. 12.2013.157
Lugano 27 gennaio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.99 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2012 da
AP 1 (I) rappr. dall’RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 18'428.05, a titolo di salario, per il periodo dal 22 novembre 2010 al 31 dicembre 2011, pretesa poi ridotta in sede di replica a fr. 14'225.55 limitatamente al periodo dal 22 novembre 2010 al 19 giugno 2011,
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 27 agosto 2013 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 2’917.- oltre interessi,
appellante l’attore che con appello 2 ottobre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta non ha presentato alcuna risposta,
letti ed esaminati i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1, in qualità di “operaio edile carpentiere” a partire dal 22 novembre 2010. Il contratto, di durata determinata, giungeva a scadenza il 31 dicembre 2011 e prevedeva uno stipendio di fr. 56'290.- annui (oltre agli assegni famigliari) per indicativamente 42 ore lavorative settimanali (doc. F). Diversamente da quanto indicato in questo documento, che fungeva da facciata, AP 1 ha pattuito con tale L__________ (“il caporale”) uno stipendio netto di Euro 11.- all’ora e la presa a carico da parte della datrice di lavoro delle spese di trasporto, del vitto e dell’alloggio (cfr. sentenza impugnata pag. 3 e atto V verbale di AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 1).
B. Sino a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio (di 11.- Euro l’ora) in contanti dapprima dalle mani del precitato Lorenzo ed in seguito da M__________ e G__________ che ne hanno ripreso il ruolo di “caporale”. A partire da marzo 2011 lo stipendio è invece stato versato sul conto aperto dal dipendente presso la __________; il mese di aprile 2011 sul conto di AP 1 è stato accreditato l’importo di fr. 3'600.-, somma che egli non ha restituito ritenendo che la stessa gli fosse dovuta (cfr. sentenza impugnata pag. 3 e atto V verbale di AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 2 in fine). AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 13 maggio 2011 quando è stato licenziato verbalmente dalla datrice di lavoro; alcuni giorni dopo egli ha inoltrato le proprie dimissioni scritte.
C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.714), il 12 marzo 2012 AP 1, patrocinato dal sindacato __________,ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 18'428.05 a titolo di salario, da intendersi quale differenza tra quanto dovutogli secondo il CNM (Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera) e il CCL (Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino) e quanto realmente percepito. Più precisamente l’attore ha affermato di aver ricevuto, per il periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011 unicamente fr. 15’429.70 netti in luogo dei fr. 22'074.05 netti a lui spettanti mentre per il periodo dal 14 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 gli sarebbero dovuti fr. 11'783.70 netti importo di cui non avrebbe però ricevuto nulla.
A sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato l’attribuzione alla classe A ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1 ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata. Delle altre argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato. Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze e delle contraddizioni nel conteggio salariale allestito dall’attore. Essa ha pure sostenuto di nulla dovere al lavoratore per il periodo successivo al 13 maggio 2011 avendo questi dato le dimissioni e non essendosi più presentato al lavoro.
In sede di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni giuridiche ed ha ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate da controparte erano da ricondurre al pagamento dello stipendio in parte in Euro e in parte in franchi svizzeri. L’attore ha quindi modificato le proprie affermazioni precedenti ed ha allegato di aver percepito a titolo di stipendio unicamente fr. 14’771.- (cfr. doc N). Nel contempo egli ha limitato la pretesa fatta valere in giudizio al periodo dal 22 novembre 2010 al 19 giugno 2011 ed ha quantificato la stessa in complessivi fr. 14'225.55, di cui fr. 10'576.95 per il periodo sino al 13 maggio 2011 e fr. 3'648.60 per il periodo dal 14 maggio al 19 giugno 2011 (cfr. replica pag. 4 e 5).
Per sua parte la convenuta, in duplica, ha riconfermato le proprie allegazioni.
Esperita l’istruttoria le parti sono state convocate per la discussione finale; entrambe hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 27 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2’917.- netti oltre agli interessi al 5% dal 13 maggio 2011.
E. Con appello 2 ottobre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e di condannare la controparte al pagamento di fr. 14'125.24 oltre interessi, protestate tasse, spese e ripetibili. La convenuta non ha presentato risposta all’appello.
e considerato,
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Preliminarmente, al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente procedimento, è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato formalmente unicamente l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr. petizione pag. 6 e verbale dibattimentale dell’8 ottobre 2012 pag. 2), non invece quelli indicati dall’appellante nel proprio appello (pag. 2 in fine). Questi ultimi non hanno fatto oggetto di un’ordinanza pretorile di richiamo ma sono stati congiunti al presente incarto unicamente per fini istruttori. Ne discende che il loro contenuto non può essere considerato nel procedimento qui in esame; si constata nondimeno che gli atti dei singoli incarti sono completi.
3. Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore ha accertato che per il periodo in cui è stato alle dipendenze di AO 1 il lavoratore ha percepito meno di quanto a lui spettante in base al CCL. Il magistrato ha ritenuto valida la disdetta del 13 maggio 2013 (corretto: 2011; cfr. sentenza cit pag. 4) ed ha di conseguenza giudicato che il rapporto lavorativo è giunto a termine in quella data. Il Pretore ha quindi affrontato la questione della qualifica salariale del dipendente giusta il CCL giungendo alla conclusione che l’inserimento nella classe C fosse corretto. Per quanto attiene alla determinazione delle ore lavorative svolte dal dipendente e dello stipendio a lui spettante, il giudice ha giudicato inaffidabili i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non provato il monte ore preteso dal lavoratore. Per il periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011, il Pretore ha fatto capo ai parametri del CCL ed ha quantificato le ore effettuate in 951; ritenuto però che nei documenti da lei prodotti parte attrice ha quantificato le ore lavorative in 899 il magistrato ha considerato quest’ultimo dato e l’ha moltiplicato per lo stipendio orario previsto dal CCL (cfr. sentenza cit. pag. 5). Da questo importo, al netto delle deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo stipendio già pagato dalla convenuta e le spese sostenute dalla stessa per vitto e alloggio; l’importo spettante all’attore è stato quantificato in complessivi fr. 2'917.- netti. Da ultimo, il magistrato ha riconosciuto alla patrocinatrice dell’attore un’indennità di rappresentanza di fr. 1'000.-.
4. Con l’appello AP 1 contesta la propria attribuzione alla classe salariale C ai sensi dell’art. 42 CNM e chiede l’inserimento nella classe salariale B. L’appellante sostiene di avere una grande esperienza professionale in campo edile, settore in cui avrebbe lavorato sin dall’età di 18 anni, circostanza che a suo dire giustificherebbe la sua attribuzione alla classe superiore (cfr. atto di appello pagg. 4, 7 e 8).
4.1. Dagli atti di causa si evince che in prima sede il ricorrente ha postulato sempre e solo l’attribuzione alla classe salariale A, mentre in appello egli ha formulato per la prima volta la richiesta di venire inserito nella classe salariale B. Nel proprio allegato ricorsuale egli ha infatti indicato “infine vi è l’inquadramento nella categoria salariale che a nostro giudizio deve corrispondere perlomeno alla classe B (mutazione della pretesa)”(cfr. pag. 4 a metà). Trattasi con ogni evidenza di una mutazione dell’azione - circostanza riconosciuta dall’appellante stesso - ammissibile in appello solo alle restrittive condizioni poste dall’art. 317 CPC (cfr. anche Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1390 segg). Nel caso concreto le stesse non sono con ogni evidenza adempiute. È palese che l’attore avrebbe potuto far valere dette conclusioni, quantomeno a titolo sussidiario, già in prima sede, ciò che non è però stato fatto; la censura è pertanto irricevibile.
5. Nel proprio allegato AP 1 ha quindi criticato il calcolo effettuato dal Pretore per stabilire le ore lavorative effettuate da novembre 2010 a maggio 2011. A detta dell’appellante le ore da conteggiare assommerebbero a 1079 e non a 899 come accertato dal magistrato.
5.1. Preliminarmente è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore si è rivelata particolarmente complessa. Da un canto, in prima sede parte attrice ha prodotto dei conteggi che, per sua stessa ammissione, sono errati (cfr. atto di appello pag. 4 punto 3 “purtroppo conteneva un errore nella somma finale”); dall’altro non è stato possibile ricostruire dalla sentenza impugnata il ragionamento soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore, calcolo che ad ogni buon conto pare inesatto in quanto basato sul risultato di una somma (come detto errata) estrapolata dalla documentazione attorea. In assenza di indicazioni attendibili fornite dalle parti in relazione alle ore effettuate dal dipendente, ci si può attenere per la determinazione delle stesse, ai parametri del CCL e al calendario sezionale dell’edilizia. Agli atti figura il calendario sezionale base per l’anno 2011 (doc. G), documento dal quale è possibile estrapolare i giorni e le ore lavorative mensile per l’anno 2011. Per quanto attiene al periodo da inizio gennaio al 13 maggio 2011 si ricava un monte ore pari a 746. Per la determinazione invece delle ore prestate dal 22 novembre a fine dicembre 2010 si constata la mancata produzione del calendario sezionale per l’anno 2010; poiché il contenuto di detto documento non può essere considerato notorio, in assenza di altre indicazioni, ci si può riferire anche per questo periodo al calendario 2011. Se ne ricava un monte ore di 206 ore. Le ore complessive prestate dal dipendente nel periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011 possono pertanto essere quantificate, in equità, in 952, cifra che ricalca sostanzialmente quella di 951 ore inizialmente determinata dal Pretore (cfr. sentenza cit. pag. 5). L’importo lordo è pertanto pari a fr. 23’752.- a cui vanno aggiunti fr. 713.per i festivi infrasettimanali, fr. 2’593.- per le vacanze e fr. 2'254.- per la tredicesima, per un totale complessivo di fr. 29'312.-. Da detto importo devono quindi essere dedotte le trattenute sociali, corrispondenti complessivamente al 21.83% (pari a fr. 6'398.-; cfr. doc. 3) e lo stipendio già pagato dalla datrice di lavoro assommante a fr. 14'771.-. All’appellante sono quindi dovuti ancora fr. 8'143.-.
6. L’appellante contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle spese per il vitto e per l’alloggio operata dal Pretore.
6.1. L’istruttoria ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 4 e 5). Queste spese sono effettivamente state sostenute dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge dagli atti, lo stipendio previsto da contratto (fr. 24.95 all’ora) era da intendersi al netto di detti costi, e ne consegue che la deduzione della quota per vitto e alloggio (pari a fr. 3'273.50) operata dal Pretore si rivela in contrasto con gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la sentenza di primo grado non può pertanto essere confermata.
Così stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011 ammonta pertanto a fr. 8’143.- netti (fr. 29'312 – fr. 6’398 – fr.14'771, cfr. consid. 5.1).
7. Da ultimo l’appellante critica la ripartizione delle ripetibili operata dal Pretore e postula il riconoscimento in favore del sindacato __________ di un importo equivalente a quello usualmente assegnato in caso di patrocinio per il tramite di un legale iscritto al registro degli avvocati.
7.1. Come traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha fissato le ripetibili secondo equità ed ha determinato le stesse in fr. 1’000.- (art. 107 CPC; sentenza cit. pag. 6). Nel caso concreto detto modo di agire pare corretto e l’importo attribuito generoso tenuto conto delle circostanze.
Al riguardo si rileva che il patrocinatore di AP 1 non ha prodotto né una nota da cui sia possibile desumere il dispendio orario connesso alla causa in oggetto né una lista delle spese sostenute, ciò che sarebbe invece stato auspicabile a fronte di una simile richiesta (art. 105 cpv. 2 CPC). A questo vada aggiunto che l’art. 15 Rtar riconosce la facoltà di accordare un’indennità al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati “se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio”. In concreto però l’attività di patrocinio svolta dal sindacato __________ è appena sufficiente, in particolare per quel che concerne la redazione degli allegati e l’allestimento della documentazione prodotta, come visto oggetto di vari e ripetuti errori che hanno reso particolarmente laboriosa la ricostruzione dei fatti e il conseguente accertamento delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1). Da un rappresentante professionale – o che tale vuole essere – ci si può aspettare ben altro, nell’interesse della persona patrocinata.
Premesso quanto sopra, si giustifica nondimeno accordare un adeguamento dell’importo riconosciuto quale indennità di rappresentanza in considerazione del maggior grado di soccombenza della convenuta. Le ripetibili di prima sede possono quindi essere fissate, in equità, in fr. 1’500.-.
8. Visto quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti.
Per il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 11'208.-.
Per i quali motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC e 15 RTar,
decide:
I. L’appello 2 ottobre 2013 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione di AP 1 è parzialmente accolta e, di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 8’143.- netti oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia, mentre la convenuta è condannata a versare all’attore l’importo di fr. 1’500.- a titolo d’indennità di rappresentanza.
3. invariato
4. invariato
II. Non si prelevano né tasse né spese di appello. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).