Incarto n. 12.2013.146
Lugano 18 maggio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.672 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27 ottobre 2009 da
AP 1 rappr. dallo: RA 1,
contro
AO 1 già
rappr. dallo: RA 2
con cui l’attore ha chiesto di condannare __________ SA - dal 20 ottobre 2010 AO 1 – a versargli l’importo di CHF 505'797,50 oltre interessi del 5% dal 1. aprile 2008 su CHF 224'000.-, dal 1. aprile 2009 su CHF 112'000.-, dal 1. novembre 2008 su CHF 28'333,35, dal 1. dicembre 2009 su 28'333,35, dal 6 ottobre 2008 su CHF 13'130,80, dal 27 ottobre 2009 su CHF 100'000.-, protestate tasse, spese e congrue ripetibili; pretesa modificata con le conclusioni nel senso di condannare la banca convenuta a versargli l’importo di CHF 509'797,50 oltre interessi del 5% dal 1. aprile 2008 su fr. 228'000.-, dal 1. aprile 2009 su CHF 112'000.-, dal 1. novembre 2008 su CHF 28'333,35, dal 1. dicembre 2008 su CHF 28'333,35, dal 6 ottobre 2008 su CHF 7'608,35, dal 1. settembre 2008 su CHF 5'522,35, dal 27 ottobre 2009 su CHF 100'000.-;
domande alle quali si è opposta la convenuta e, che con domanda riconvenzionale ha chiesto di condannare l’attore a versarle l’importo di CHF 215'000.- oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2010, l’importo di GBP 23'500.- oltre interessi al 5% dalla medesima data e l’importo di CHF 156'717,65 oltre interessi al 5% sempre dalla medesima data, protestate tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attore ha chiesto l’integrale reiezione della domanda riconvenzionale con protesta di tasse, spese e congrue ripetibili;
domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 30 luglio 2013 accogliendo parzialmente la petizione, con conseguente condanna di AO 1 a pagare a AP 1 l’importo di fr. 2'766,35 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2008, fr. 9'284,45 oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2008, fr. 110'000.- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2009 e fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2009, e respingendo l’azione riconvenzionale;
appellante l’attore che, con atto di appello 16 settembre 2013, postula in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione, con gli importi precisati in sede di conclusioni, di porre la tassa di giustizia e le spese interamente a carico della parte appellata e condannare quest’ultima a versargli fr. 32'000.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili della procedura di appello; e in via subordinata il rinvio della causa al Pretore per completazione dei fatti sulla base dei considerandi, protestate tassa, spese e ripetibili della procedura di appello;
mentre con risposta 4 novembre 2013 la convenuta propone l’integrale reiezione dell’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili e con appello incidentale di medesima data chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione con la condanna di AO 1 a pagare all’attore fr. 2'766,35 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2008 e fr. 9'284,45 oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2008, di porre la tassa di giustizia e le spese stabilite dal Pretore a carico dell’attore per il 97,5% e della convenuta per il 2,5%, quindi di condannare l’attore a versarle fr. 30'000.- a titolo di ripetibili; di accogliere parzialmente l’azione riconvenzionale con la condanna di AP 1 a pagare alla banca convenuta l’importo complessivo di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2010 e GBP 23'500.- oltre interessi al 5% pure dal 15 febbraio 2010, di porre la tassa di giustizia e le spese stabilite dal Pretore a carico del convenuto riconvenzionale e condannare quest’ultimo a versarle fr. 10'000.- a titolo di ripetibili, pretestate tasse, spese e ripetibili di appello;
con risposta all’appello incidentale 13 dicembre 2013 il convenuto riconvenzionale ha chiesto in via principale che il gravame di parte avversa sia respinto in quanto rivolto ai dispositivi 1 e 1.1 mentre sia dichiarato inammissibile in quanto rivolto ai dispositivi 2 e 2.1, in via subordinata che il gravame di parte avversa sia respinto, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamate la replica (limitata alle questioni d’ordine) presentata il 14 gennaio 2014 dall’appellante incidentale e la duplica (limitata alle questioni d’ordine) presentata il 23 gennaio 2014 dalla parte appellata in via incidentale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto,
in fatto:
A. AP 1 ha iniziato la sua attività presso __________ SA __________ in data 1° ottobre 1998, parallelamente all’inizio dell’attività della banca, in qualità di private banker e membro di direzione. Ad AP 1, dopo poco tempo nominato direttore e sostituto del direttore generale, è stata affidata la conduzione dell’area Clienti e Mercati, comprendente i settori Private Banking, Intermediazione, Tesoreria e Asset Management (v. doc. D). Il salario, inizialmente di fr. 240'000.-, è stato portato a fr. 300'000.- dal 1° gennaio 2001 e a fr. 340'000.- dal 1° luglio 2006 (v. doc. C, E e F). Dal 1998 al 2006 AP 1 ha percepito ogni anno importanti bonus (v. doc. F).
B. In data 19 novembre 2007 la Commissione __________, dando seguito a una richiesta di assistenza amministrativa da parte della Financial __________ (__________, autorità indipendente del Regno Unito con compiti di vigilanza sui mercati finanziari), ha chiesto a __________ SA di fornire una serie di informazioni relative a transazioni effettuate dall’istituto bancario tra il 28 settembre e il 5 ottobre 2007 sul titolo B__________, al fine di verificare l’eventuale utilizzo di un’informazione privilegiata e l’abuso di mercato (v. doc. O). Interpellato nell’ambito dell’indagine interna condotta dal direttore generale (DG) __________, AP 1 ha spiegato i dettagli dell’operazione, a partire dalla richiesta rivoltagli da un cliente esperto del settore petrolifero di seguire il citato titolo nell’estate 2007. Riguardo alla sua posizione personale ha esposto che parte della transazione era transitata su un suo conto, su un conto di sua madre e su quello di una persona ad essa collegabile, con la precisazione che tali conti erano stati aperti e amministrati nel pieno rispetto della normativa interna nonché della legislazione in vigore (v. doc. R). Il 26 novembre 2007 la banca ha fornito alla __________ le informazioni richieste, concludendo nel senso che non vi era alcun indizio né tantomeno alcuna evidenza sull’esistenza di una relazione tra le persone che avevano effettuato le operazioni e la B__________ (v. doc. T). Nel corso della riunione del 13 dicembre 2007 il consiglio di amministrazione (CdA) della banca ha approvato una serie di misure proposte dal suo presidente aventi quale scopo di identificare eventuali carenze o margini di miglioramento nell’adeguatezza della normativa interna riguardante l’attività di private banking e della relativa operatività, inclusa quella riguardante i conti detenuti presso la banca da dipendenti e loro familiari, in generale e relativamente alla fattispecie B__________, come pure per consentire l’adozione puntuale da parte della banca di ogni adeguata misura, a livello normativo, operativo e di controllo, eventualmente necessaria/opportuna per la tutela prudenziale dei suoi interessi, in particolare sotto il profilo dei rischi legali e reputazionali (v. doc. U). Con lettera del giorno successivo il presidente del CdA informava AP 1 che il settore Intermediazione veniva separato dall’area Clienti e Mercati e che relativamente all’operatività di quest’ultima, inclusa l’attività svolta dalla stessa con riferimento ai titoli B__________, era stata disposta un’approfondita verifica interna, da completarsi entro il 31 gennaio 2008, coordinata dal consigliere __________, assistito dalla revisione interna. La missiva concludeva segnalando che il CdA aveva rilevato seri indizi di una conduzione della Gestione Patrimoniale non sempre coerenti con le sue aspettative e chiedeva di intraprendere ogni misura adeguata affinché sia garantito il costante ed integrale rispetto delle normative interne e delle procedure che regolano quel settore (v. doc. V). Con lettera del 27 dicembre 2007 AP 1 rassicurava il presidente del CdA nel senso “che, come sempre, mi atterrò scrupolosamente alle istruzioni ricevute e continuerò a svolgere i compiti a me affidati con il massimo impegno e serietà professionale, nell’interesse dell’istituto.” (v. doc. 10). Il 21 febbraio 2008 il revisore interno E__________ SA rilasciava il suo rapporto su una verifica approfondita della C__________ e di specifiche operatività nell’area Private Banking, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (v. doc. 11-2). Il 26 febbraio 2008 il consigliere __________ allestiva la sua relazione evidenziando, riguardo al caso B__________, da un lato che dall’inchiesta interna non erano emerse circostanze o indizi tali da avvalorare l’ipotesi di violazioni di norme legali o regolamentari pertinenti all’utilizzazione di informazioni privilegiate, d’altro lato che il revisore interno aveva espresso considerazioni molto critiche sull’operato del responsabile dell’area Clienti e Mercati, a causa di comportamenti ritenuti inconciliabili con lo scrupoloso rispetto delle norme legali, interne, deontologiche o di autoregolamentazione in materia, con conseguente suggerimento di un’ancor più marcata separazione delle funzioni mediante scorporo dalla citata area dell’Asset Management e della Treasury (v. doc. 11-1, in particolare pt. 5.1, 5.3 e 6.2). Il 27 febbraio 2008 il CdA decideva importanti modifiche organizzative: la funzione di sostituto del direttore generale passava da AP 1 a un altro direttore mentre le aree Asset Management e Treasury erano scorporate dall’area Clienti e Mercati di modo che a AP 1 rimaneva la responsabilità dell’area Private Banking (v. doc. 12, in particolare pag. 24 e 26, v. anche doc. X).
C. In una lettera del 7 marzo 2008 il DG, richiamando quanto emerso dal rapporto del revisore interno, ha rivolto a AP 1 una serie di critiche di natura professionale e personale e comunicato che le debolezze evidenziate avrebbero avuto quale conseguenza la mancata conferma quale membro del rinnovando consiglio di amministrazione di __________ (v. doc. Y). Nella sua risposta 20 marzo 2008 AP 1 ha espresso il proprio dissenso riguardo alle diverse critiche indirizzategli, dichiarando nondimeno di accettare la mancata conferma nel CdA di __________ benché non comprensibile (v. doc. AA). In data 28 aprile 2008 AP 1 ha espresso al direttore generale il suo disappunto, tra l’altro, per le ingiustificate accuse e addirittura sanzioni di cui riteneva essere stato bersaglio dal dicembre 2007 nonché per “una crescente emarginazione ed isolamento all’interno della Banca nonché quello che percepisco come un mirato svilimento della mia persona e della mia posizione, perseguito, tra l’altro, tramite aggressioni verbali davanti al personale della Banca”, quindi ha chiesto che gli fosse comunicato se la __________ aveva sollevato riserve o obiezioni in merito al suo operato, se tali riserve o obiezioni erano state sollevate dal revisore e se gli venivano rimproverate violazioni di obblighi professionali e/o dei suoi doveri quale dipendente della banca (v. doc. BB). Con lettera del giorno successivo il DG respingeva i rimproveri alla banca, definiti infondati, e chiedeva a AP 1 di astenersi dalla presenza sul posto di lavoro, restando a disposizione, astenersi da ogni contatto con la clientela, lasciare i locali della banca e riconsegnare le chiavi (v. doc. CC). Con lettera 4 giugno 2008 __________ comunicava al suo dipendente la disdetta in via ordinaria del contratto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2008 (v. doc. GG). Il legale di AP 1 comunicava quindi al legale della banca di ritenere nulla la disdetta siccome notificata durante un periodo di inabilità lavorativa causa malattia (v. doc. II e MM). In data 6 giugno 2008 AP 1 ha promosso un’azione giudiziaria tesa al rilascio di un certificato di lavoro, sfociata nella sentenza 30 giugno 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, cresciuta in giudicato (v. doc. PP e inc. DI.2008.736 richiamato). In data 6 ottobre 2008 AP 1 ha notificato all’istituto bancario di rescindere con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi (v. doc. NN) ed è poi stato assunto alle dipendenze della __________ dal 1° dicembre 2008 (v. documentazione prodotta in edizione dalla parte attrice a seguito dell’ordinanza 20 dicembre 2010 del Pretore).
D. Con petizione 27 ottobre 2009 AP 1, dopo aver descritto il suo ruolo in seno ad __________, ha sostenuto che i suoi rapporti con il datore di lavoro hanno cominciato ad incrinarsi allorquando, nell’autunno 2007, aveva espresso delle critiche riguardo al trasferimento presso la banca di importanti somme di denaro riconducibili agli ambienti della criminalità organizzata della vicina penisola. La banca avrebbe così trovato un facile pretesto di critica gratuita nei suoi confronti a seguito della richiesta di informazioni della __________ riguardanti transazioni effettuate sul titolo B__________, e ciò malgrado dall’indagine condotta dal direttore generale prima, e dal revisore interno poi, non siano emerse violazioni di norme legali o regolamentari da parte sua. I vertici della banca avrebbero nondimeno messo in atto una strategia volta a delegittimarlo, dapprima esautorandolo da funzioni e competenze, in seguito isolandolo e screditandolo fino alla sospensione dal lavoro, quindi al licenziamento mentre era in malattia. L’attore ha quindi ritenuto riuniti tutti gli elementi che caratterizzano il mobbing, nella variante in cui è il datore di lavoro ad esercitare pressioni sul lavoratore affinché questo sia leso nella sua personalità e sia indotto a lasciare il posto di lavoro (cosiddetto bossing). Egli ha considerato di meridiana evidenza la violazione dell’art. 328 CO, con conseguente responsabilità contrattuale della banca per il pregiudizio materiale e il torto morale da lui subito. AP 1 ha pertanto chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 505'797,50 e così suddiviso: fr. 224'000.- per il bonus 2007, fr. 112'000.- per il bonus 2008, fr. 56'666,70 per la perdita di salario ottobre - novembre 2008, fr. 1'080.- per gli assegni di famiglia non versati, fr. 2'746.- per le deduzioni spese auto ritenute ingiustificate, fr. 6'538,45 per una penale ritenuta ingiustificata, fr. 2'766,35 per deduzioni sociali ritenute ingiustificate, fr. 50'000.- per torto morale e fr. 50'000.- per spese legali preprocessuali, oltre interessi sui citati importi da date diverse.
E. Con risposta 15 febbraio 2010 __________ SA ha contestato tutte le allegazioni e pretese di AP 1 e chiesto pertanto l’integrale reiezione della petizione. In particolare la convenuta ha definito falsa e calunniosa la tesi dell’attore secondo la quale egli avrebbe espresso perplessità sulle attività di trasporto transfrontaliero di valori con conseguenti vessazioni da parte dei vertici della banca nei suoi confronti, le cause del contenzioso essendo invece imputabili al rifiuto dell’ex dipendente di accettare il rafforzamento dell’assetto istituzionale della banca e alla ripetuta violazione da parte sua di norme essenziali in tema di separazione delle funzioni, di operatività su conti propri o di familiari, come pure a una significativa diminuzione dell’impegno lavorativo e a un progressivo aumento di comportamenti scorretti, fonte di turbativa per il buon funzionamento dell’intera struttura. Nulla avrebbero pertanto a che vedere con il mobbing, secondo la banca, i provvedimenti adottati allo scopo di tutelare l’azienda, in particolare dal profilo della prudente gestione dei rischi operativi, legali e di reputazione nonché quelli necessari per richiamare il dipendente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali e a comportamenti convenienti. Con la domanda riconvenzionale di medesima data __________ ha postulato la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 215'000.- quale pregiudizio derivante dal trasferimento di clienti presso il nuovo datore di lavoro durante il periodo di teorica disdetta ordinaria del contratto di lavoro, di __________ 23'500.- (corrispondenti a circa fr. 40'000.-) a titolo di pena convenzionale prevista dal Regolamento sul contratto di lavoro, importo pari all’utile personale conseguito dall’ex dipendente dalle negoziazioni irregolari sul titolo B__________, infine fr. 156'717,65 a titolo di risarcimento dei costi degli interventi necessariamente affidati a terzi per l’assistenza legale conseguente in particolare alla fattispecie B__________, su tutti questi importi oltre interessi.
F. Nelle successive comparse scritte e, esperita l’istruttoria, in sede di conclusioni, le parti hanno confermato le rispettive antitetiche tesi e domande (l’attore con la sola modifica dell’importo rivendicato a titolo di bonus 2007). Con sentenza 30 luglio 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza condannato AO 1 a pagare a AP 1 fr. 2'766,35 (relativi a deduzioni sociali ingiustificate), fr. 9'284,45 (relativi a deduzioni per spese auto e una penale ritenute ingiustificate), fr. 110'000.- (per il bonus 2007) e
fr. 12'000.- (per spese legali preprocessuali), ossia in totale fr. 134'050,80, oltre interessi da date diverse, e ripartito tasse e spese in ragione del 73,5% a carico dell’attore e del 26,5% a carico della convenuta, con l’obbligo al primo di versare alla controparte fr. 15'000.- a titolo di ripetibili; mentre ha respinto l’azione riconvenzionale con seguito di tasse e spese secondo la soccombenza nonché l’obbligo per l’attrice riconvenzionale di rifondere al convenuto riconvenzionale fr. 24'319.- a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha avantutto negato che l’attore sia stato oggetto di bossing, la riduzione delle sue competenze essendo da ricondurre a una riorganizzazione in seno alla banca e non a un disegno di svilirlo e/o emarginarlo: di conseguenza non vi era spazio per riconoscere le pretese salariali e la richiesta di un importo a titolo di torto morale. In seguito il Pretore ha affrontato il tema del bonus qualificandolo come vera e propria gratifica (non quindi quale elemento variabile dello stipendio), per poi osservare che il potere discrezionale del datore di lavoro non poteva estendersi fino alla sua negazione, malgrado le critiche sull’aspetto normativo/comportamentale, e ciò a fronte dell’incontestato raggiungimento degli obiettivi economici. Alla luce degli elementi agli atti il Pretore ha fissato equitativamente il bonus 2007 a fr. 110'000.-. Il bonus 2008 è invece stato negato già in ragione del fatto che gli obiettivi economici non erano stati raggiunti, inoltre il contratto non prevedeva la possibilità di concederlo in caso di interruzione del rapporto d’impiego nel corso dell’anno. Il primo giudice ha poi ritenuto indebite la deduzione dallo stipendio per spese auto (fr. 2'746.-), quella a titolo di penale per rescissione del contratto ex art. 337d CO (fr. 6'538,45), infine quella di fr. 2'766,35 dallo stipendio di agosto 2008. Da ultimo le spese legali preprocessuali sono state riconosciute per fr. 12'000.- in considerazione del grado di soccombenza dell’attore. Il Pretore ha invece integralmente respinto l’azione riconvenzionale: il risarcimento per i costi vivi e le spese sostenute nella pratica B__________ è stato negato già in ragione del fatto che all’indirizzo della __________ la banca aveva negato la commissione di irregolarità da parte di AP 1; la “pena convenzionale” non è stata ammessa in assenza di una perdita in capo alla banca; l’importo vantato quale pregiudizio per illecita distrazione di clienti non è stato riconosciuto in assenza sia di un danno che di un divieto di concorrenza a livello contrattuale.
G. Con atto di appello 16 settembre 2013 AP 1 ha chiesto in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione e condannare AO 1 al pagamento di fr. 509'797,50, oltre interessi da date diverse su differenti importi, di porre la tassa di giudizio e le spese a carico della convenuta e condannare quest’ultima a versargli fr. 32'000.- a titolo di ripetibili, in via subordinata di rinviare la causa al Pretore affinché, limitatamente al punto 1 del dispositivo della sentenza 30 luglio 2013, completi i fatti sulla base dei considerandi, in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili di appello. Con risposta 4 novembre 2013 AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e con appello incidentale contenuto nel medesimo allegato ha postulato la riforma del primo giudizio nel senso di: 1. accogliere parzialmente la petizione riconoscendo all’attore fr. 2'766,35 e fr. 9'284,45, oltre interessi, 1.1 porre la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore per il 97,5% e della convenuta per il 2,5% e condannare l’attore a rifonderle fr. 30'000.- a titolo di ripetibili, 2. accogliere parzialmente l’azione riconvenzionale nel senso di condannare il convenuto a rifonderle fr. 100'000.- e __________ 23'500.-, oltre interessi, 2.1 porre la tassa di giustizia e le spese a carico del convenuto e condannarlo a rifonderle fr. 10'000.- a titolo di ripetibili; protestate tasse, spese e ripetibili di appello.
Con risposta all’appello incidentale 13 dicembre 2013 AP 1 ha chiesto in via principale di respingere l’appello incidentale in quanto rivolto ai dispositivi 1 e 1.1 e di dichiararlo inammissibile/irricevibile in quanto rivolto ai dispositivi 2 e 2.1, in via subordinata di respingere l’appello incidentale, in ogni caso con protesta di tassa, spese e ripetibili. In data 14 gennaio 2014 AO 1 ha inoltrato una replica limitata alle questioni d’ordine, ossia sulla proponibilità dell’appello incidentale anche nei confronti dei dispositivi riferiti all’azione riconvenzionale, mentre con la duplica limitata alle questioni d’ordine del 23 gennaio 2014 AP 1 ha confermato la sua contestazione riferita al citato tema. Degli argomenti posti a sostegno dei rispettivi gravami e delle relative contestazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Sull’appello di AP 1
2. L’atto di appello dev’essere proposto all’autorità superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). La sentenza 30 luglio 2013 è stata notificata alle parti durante la sospensione dei termini prevista dall’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC di modo che il termine per proporre l’appello scadeva lunedì 16 settembre 2013 (anche in virtù di quanto dispone l’art. 142 cpv. 3 CPC), come peraltro correttamente indicato dall’appellante (v. atto di appello, pag. 2). Ritenuto che il tracciamento degli invii forniva quale prima indicazione la data del 17 settembre 2013, la presidente di questa Camera ha chiesto all’appellante di provare la tempestività dell’appello. Nel termine assegnato il patrocinatore dell’appellante ha trasmesso copia del libretto delle ricevute dal quale risulta che il pacco no. __________ è stato consegnato per la spedizione alla Posta di __________ in data 16 settembre 2013. La tempestività dell’atto di appello risulta così dimostrata.
3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve quindi spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119, 16 dicembre 2014 inc. 12.2013.64, 12 febbraio 2015 inc. 12.2014.206; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., Art. 311, N. 36; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, Art. 311, N. 92). Ciò premesso si osserva che la prima parte dell’atto di appello (pag. 2-12) è costituito da un soggettivo riassunto dei fatti, oggetto di puntuali osservazioni in sede di risposta, privo tuttavia di qualsiasi critica al primo giudizio e pertanto inammissibile in questa sede.
4. Nel capitolo “Motivazione”, dopo una “Premessa” in cui l’appellante esprime in buona sostanza la sua personale opinione riguardo all’insorgere dei problemi con il datore di lavoro, nuovamente senza confronto con il giudizio impugnato, esso fa avantutto valere, nel sottocapitolo “La tesi della Banca”, una violazione del suo diritto di essere sentito, censura che, se fondata, implicherebbe l’annullamento del primo giudizio e il rinvio della causa al Pretore per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (v. a titolo di esempio II CCA 16 maggio 2014, inc. 12.2013.204, consid. 3 e riferimenti). L’appellante lamenta la mancata audizione di A__________, coestensore del “Rapporto su una verifica approfondita” del revisore interno __________ SA, datato 21 febbraio 2008 (v. doc. 11-2), prova effettivamente proposta all’udienza preliminare del 7 settembre 2010 e rifiutata dal Pretore con ordinanza del 20 dicembre successivo. Il teste, secondo l’appellante, dovrebbe chiarire la discrepanza che quest’ultimo intravvede tra quanto esposto al p.t . 7.1.1 del “Rapporto” 11 settembre 2007 di __________ (v. doc. 13) e quanto proposto al pt. 5.1.2, pag. 8 del doc. 11-2. Il Pretore ha a giusta ragione respinto la richiesta di sentire A__________ in qualità di teste. Quest’ultimo non è avantutto estensore del doc. 13 per cui mal si comprende cosa potrebbe riferire in merito. Ma soprattutto, il rapporto di cui al doc. 13 si riferisce al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007, e non doveva rispondere alle domande oggetto della verifica di cui al doc. 11-2 (v. pag. 2). In altre parole, questa verifica è stata richiesta dopo la cosiddetta vicenda B__________ (v. doc. U = doc. 8, pag. 23 e 24), e pertanto, a seguito delle analisi esperite, è perfettamente chiaro che sono scaturite raccomandazioni differenti da quelle contenute in un rapporto semestrale steso sulla base di un mandato ben diverso (v. doc. 13, pag. 2). L’appellante effettua poi una lettura parziale del doc. 13 e omette di considerare che già quel rapporto suggeriva la modifica della normativa “Il Private Banking” (v. pt. 7.2.1). L’audizione del teste richiesta dall’appellante è inutile anche in ragione del fatto che le diverse modifiche organizzative messe in atto dalla banca, tra cui la separazione fisica e funzionale dei diversi settori raggruppati nell’area Clienti e Mercati - raccomandata nel doc. 11 - è stata valutata positivamente dal revisore esterno __________ che le ha considerate in sintonia con quanto previsto dalla Circolare 06/6 della __________ (v. doc. 29). Nel prosieguo del punto 8 l‘appellante sostiene, alla luce del doc. 8, che la riduzione delle sue competenze e responsabilità era già stata decisa il 13 dicembre 2007 e quindi il rapporto del revisore interno era servito a dare una veste a decisioni già prese ciò che conduceva a ritenere errata la considerazione in senso opposto espressa dal Pretore alla pag. 9 del suo giudizio, sub. ii. Anche volendo ammettere che quanto sostenuto dall’appellante sia corretto, la censura è priva di portata pratica. Si osserva infatti che l’appellante non critica il ragionamento del Pretore, sostanzialmente esposto alle pagine 3 (in alto) e 4 del suo giudizio nonché, e solo a titolo complementare, alla pagina 9, con riferimento ad alcuni argomenti delle conclusioni dell’attore. In altri termini l’appellante estrae una frase del primo giudizio per sorreggere una sua tesi di carattere generale, ciò che ovviamente non è ammissibile. In ogni modo dagli atti emerge che le modifiche nell’organizzazione dell’Area Clienti e Mercati non rispondono a un disegno di marginalizzarlo, ma si fondano da un lato sulle esigenze dettate dall’autorità di controllo (v. riferimenti alla Circolare __________ 06/6, contenuti nel doc. 29), d’altro lato sulla volontà di porre rimedio ai limiti di una struttura venuti alla luce proprio nel caso B__________, come risulta da una lettura completa dei doc. U (= doc. 8: estratto seduta del CdA del 13 dicembre 2007), 11-1 (Relazione del consigliere __________), 11-2 (Rapporto su una verifica approfondita del revisore interno), 12 (estratto seduta del CdA 27 febbraio 2008) e ancora 29 (Riassunto dei risultati dell’audit del revisore esterno), di modo che l’opinione del primo giudice, secondo il quale “tutto quanto messo in atto dalla convenuta sino al mese di aprile 2008 era fondato su giustificazioni oggettive di natura aziendale” (v. sentenza impugnata, pag. 4, secondo periodo), appare perfettamente corretta. Non va poi dimenticato, come pure evidenziato a giusta ragione dal Pretore (v. sentenza impugnata, pag. 3, secondo periodo, pag. 4, secondo periodo), che alla lettera 7 marzo 2008 del direttore generale (doc. Y), AP 1 aveva risposto con scritto del 20 marzo successivo esprimendo contestazioni generiche, dichiarando di accettare la mancata conferma nel CdA di __________ ed esprimendo un atteggiamento conciliativo e collaborativo, in particolare per quanto attiene all’impegno al rispetto scrupoloso delle nuove e accresciute esigenze di compliance (v. doc. AA). Sostenere l’esistenza di mobbing (o bossing) contrasta pertanto ampiamente con quanto qui evidenziato.
5. Il punto 9 dell’appello contiene un’analisi critica del già citato rapporto del revisore interno al quale l’appellante rimprovera di aver “deliberatamente “gonfiato” la vicenda B__________, così da consentire ai vertici della Banca di attuare i loro propositi di emarginazione di AP 1.” (v. pag. 26 in alto). Detta analisi conduce l’appellante a sostenere che il Pretore avrebbe erroneamente concluso che quanto messo in atto dalla convenuta sino al mese di aprile 2008 era fondato su giustificazioni di natura aziendale (v. sentenza impugnata, pag. 4, secondo periodo). L’appellante rimprovera inoltre al Pretore di aver rifiutato l’audizione del teste A__________ come pure l’edizione dalla banca e da E__________ SA di tutta la documentazione riferita all’allestimento del menzionato rapporto onde poter dimostrare che questo era stato allestito su basi incomplete, senza il suo coinvolgimento e con il preciso scopo di legittimare la sua emarginazione in seno alla banca (v. appello pt. 10). La critica del rapporto del revisore nei termini indicati al punto 9 dell’appello è nuova e pertanto irricevibile (v. art. 317 CPC, ove per nuovi fatti occorre intendere anche nuovi argomenti inerenti a fatti già noti), come correttamente evidenziato dalla parte appellata nella sua risposta (v. pag. 42). Le censure vanno comunque respinte. Già è stato spiegato al considerando che precede per quali motivi il Pretore aveva a ragione concluso, in base all’insieme dei documenti esaminati, che quanto messo in atto dalla banca sino al mese di aprile 2008 si fondava su ragioni di natura aziendale. Occorre poi ribadire che il doc. 11-2 contiene un’approfondita analisi di numerosi aspetti critici in seno alla banca, non confinata al solo caso B__________, con conseguente formulazione di una serie di proposte volte al miglioramento di diversi settori dell’istituto e non solo quindi dell’Area Clienti e Mercati. Per la verità, che quest’ultima fosse sovradimensionata appare evidente e anche senza la nota vicenda si sarebbe ben presto dovuti addivenire a un suo ridimensionamento, come emerge chiaramente dal “Riassunto dei risultati dell’audit” del revisore esterno (v. doc. 29, in particolare pt. 2.4.1.2 - Attività di controllo e separazione delle funzioni – e pt. 2.10.9 – Gestione patrimoniale/intermediazione: separazione delle funzioni; con la precisazione che l’adeguata separazione delle funzioni al fine di evitare l’attribuzione di responsabilità conflittuali corrisponde a un’esigenza dell’autorità di sorveglianza: v. Circ. CFB 06/6, in particolare cfr. 86). Per questi motivi, e richiamato nuovamente quanto esposto al considerando che precede, non si vede a cosa avrebbe servito l’audizione di A__________, rispettivamente l’esame della documentazione richiesta in edizione. L’appellante sostiene che la problematica della gestione dei versamenti per cassa, evidenziata dal revisore interno alle pag. 13 e 19 del suo rapporto, sarebbe all’origine dell’accanimento della parte appellata nei suoi confronti (v. appello, pt. 9.4, 9.11 e 9.15). Sennonché la tesi risulta priva di riscontro probatorio, come d’altronde già concluso dal Pretore (v. sentenza impugnata, pag. 9, secondo periodo). Il pt. 11 dell’appello non merita particolare disamina dal momento che il doc. 13, sulla cui diversa finalità rispetto al doc. 11-2 già si è detto ampiamente, è citato a titolo marginale dal primo giudice ed in alcun modo è posto a fondamento delle sue conclusioni.
6. Il punto 12 dell’appello risulta di difficile comprensione dal momento che l’appellante mescola aspetti di fatto e di diritto, alcuni inerenti il diritto di essere sentito, altri all’onere della prova. Giova comunque precisare che il Pretore non ha sovvertito l’onere della prova in violazione dell’art. 8 CC. Spetta infatti al lavoratore provare la violazione del contratto, ossia la violazione della sua personalità (v. Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, ed. 2010, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, Art. 328 OR, N. 22). Il Pretore non ha quindi in alcun modo creato “la presunzione che quando un datore di lavoro, ……., delegittima o emargina i propri dipendenti incombe a questi ultimi dimostrare che essi non hanno commesso nulla per meritarselo” (v. appello, pag. 35). Erra inoltre l’appellante nel sostenere che “la parte appellata non ha in alcun modo dimostrato che all’appellante potessero essere rimproverate violazioni di norme legali e regolamentari nell’ambito della sua attività in seno alla banca” (v. appello, pag. 30 in fine). A parte il fatto che l’argomento non costituisce una censura del primo giudizio, l’appellante dimentica che incombeva a lui medesimo di provare l’asserito mobbing/bossing per sostanziare le sue pretese patrimoniali e non alla banca di provare la violazione di norme legali e regolamentari per contrastarle. L’appellante considera incontestato che nei mesi di marzo e aprile 2008 il direttore generale aveva ordinato ai suoi collaboratori e subordinati di impedirgli di avere contatti con la clientela, aveva organizzato a sua insaputa almeno una riunione con il suo team su tematiche di sua competenza, lo aveva criticato a più riprese di fronte ai suoi collaboratori (v. appello, pag. 32). In realtà, a queste affermazioni, già contenute nella petizione (v. pag. 13), la convenuta ha dato ampio riscontro, contestandole, in sede di risposta (v. pag. 21). La convenuta ha in particolare spiegato che il direttore generale aveva adottato un comportamento corretto e adeguato alle circostanze onde far fronte al comportamento definito scomposto e imprevedibile del dipendente. In altri termini, non si può certamente parlare di mancata contestazione nel senso di un’ammissione di ingiustificati atti di isolamento e critica gratuita nei confronti dell’appellante, come quest’ultimo pretende. Su questo tema a ragione il Pretore ha rimproverato all’attore qui appellante di non aver provato, né offerto mezzi di prova al proposito, che l’ulteriore peggioramento dei suoi rapporti con il datore di lavoro sarebbe da ascrivere a comportamenti anticontrattuali di quest’ultimo (v. sentenza impugnata, pag. 4, secondo periodo). Stupisce infatti che l’attore, proprio al fine di provare le affermazioni qui sopra riassunte, si sia opposto all’audizione dei dipendenti della banca proposta da quest’ultima, con motivazioni invero poco comprensibili (v. verbale udienza preliminare, pag. 5 in alto e pag. 10, ultima parte), rispettivamente non abbia proposto l’audizione di altri testi su detta tematica. Pure a torto l’appellante rimprovera al Pretore di aver negato la prova dell’interrogatorio formale del presidente del consiglio di amministrazione della convenuta. L’art. 271 cpv. 1 CPC-TI prevedeva che ogni parte può domandare l’interrogatorio formale dell’altra mediante istanza, indicando le circostanze sulle quali l’interrogatorio deve vertere. Ora, dall’elenco dei mezzi di prova allegato al verbale dell’udienza preliminare non si può che costatare il mancato rispetto di queste esigenze. In ogni modo, a ragione il primo giudice ha rinunciato a questa prova dal momento che il pensiero del presidente del CdA emerge molto chiaramente dai doc. 7, 8 (pag. 23 in fine e 24), 9 e 12 (pag. 26), mentre che le decisioni riguardanti le modifiche organizzative in seno alla banca sono state adottate dal consiglio di amministrazione all’unanimità, come giustamente sottolineato dalla parte appellata (v. risposta pag. 50 in fine). Pure a ragione, ed in particolare alla luce di quanto sopra esposto, il Pretore ha rifiutato di sentire quali testi il dr. med. C__________ e il dr. med. R__________: non si vede in effetti come la loro audizione avrebbe consentito di dimostrare la tipologia di atti messi in opera dai vertici della banca, il loro carattere anticontrattuale e le conseguenze (ossia il nesso di causalità) sulla salute dell’attore (v. appello, pag. 36, pt. 12.4 in fine). I medici avrebbero riferito in merito alle opinioni del paziente sulla vicenda, in concreto già note, ma evidentemente nulla avrebbero potuto dire sugli aspetti oggettivi (sui limiti dei certificati medici nell’ambito del mobbing v. Aubert, Commentaire Romand, CO I, 2a ed., art. 328, n. 8).
7. Il mancato riconoscimento dell’esistenza di una grave violazione della personalità del lavoratore nella forma del mobbing/bossing, a torto invocata dall’appellante, ha come conseguenza la reiezione delle pretese riferite al salario per i mesi di ottobre e novembre 2008 nonché al torto morale, così come già concluso in prima sede.
8. Il tema del bonus 2007 (e in seguito quello del bonus 2008) merita di essere esaminato dal momento che l’appellante ne pretende il riconoscimento indipendentemente dall’esistenza di mobbing. In sede di petizione AP 1 ha lamentato il mancato versamento del bonus 2007 e quantificato la pretesa in fr. 224'000.-, analogamente a quanto percepito nel 2006, e ciò in relazione all’ottimo risultato conseguito dalla banca. Nella risposta di causa __________ ha negato di dovere questo bonus, da un lato visto il suo carattere discrezionale in virtù dell’art. 36 del Regolamento sul contratto di lavoro (v. doc. 2/2), d’altro lato a causa delle inadempienze/scorrettezze, non da ultimo quelle relative al caso B__________, emerse in capo all’attore. All’udienza preliminare l’attore ha chiesto l’assunzione di una perizia sulla quantificazione del bonus 2007 e l’edizione dalla convenuta di tutta la documentazione riferita alla quantificazione e definizione dei bonus dei collaboratori di __________. A queste domande di prova la convenuta si è opposta. Con ordinanza 20 dicembre 2010 il Pretore ha fatto ordine a quest’ultima di produrre la documentazione (interna ed esterna) utilizzata per la definizione del bonus 2007, rispettivamente le schede di calcolo dell’attore principale dal 2000 al 2006. Nel termine fissato dal giudice la banca ha prodotto una lettera 14 luglio 2006 di __________ al Presidente di __________ relativa alla retribuzione annua lorda per l’anno 2006 a favore di AP 1 e gli importi minimo e massimo del bonus di quell’anno (all. 1 = doc. ZZ), una lettera 17 dicembre 2007 del DG __________ a AP 1 con annessa scheda per il calcolo del bonus 2007 (all. 2), nonché altri tre allegati contenenti dei dati dal 1998 al 2002. Nella lettera accompagnatoria 28 gennaio 2011 la convenuta ha tra l’altro spiegato che non sussisteva alcun altra scheda MBO, oltre a quella prodotta sub. all. 2 e che non esistevano schede di valutazione dell’operato e di calcolo dell’eventuale bonus derivanti dai processi di gruppo __________. Con lettera 17 febbraio 2011 alla Pretura l’attore ha evidenziato l’incompletezza della documentazione prodotta e richiesto in edizione la documentazione relativa al bonus attribuito al direttore generale, ritenuto che solo il confronto con questa informazione avrebbe permesso di determinare - per analogia - quale sarebbe stato il bonus a suo favore. Con lettera alla Pretura del 4 marzo successivo la convenuta si è opposta alla domanda ritenendo non sussistere alcuna analogia fra i bonus percepiti dall’attore e quelli spettanti al DG. Con ordinanza 15 giugno 2011 il Pretore, rilevato che “la documentazione prodotta dalla convenuta appare sorprendentemente di poco conto e mette l’attore in una situazione di emergenza probatoria relativamente a questa tematica del bonus”, ha considerato legittima la richiesta di estendere l’edizione nel senso auspicato dall’attore ed ha assegnato ad __________ un termine per osservazioni. Con scritto 5 luglio 2011 quest’ultimo ha formulato opposizione alla richiesta, in via subordinata ha chiesto che la produzione di documenti considerati confidenziali avvenga in busta sigillata di modo che la visione sia riservata esclusivamente al giudice. Con ordinanza 3 gennaio 2012 il Pretore ha respinto l’opposizione e ordinato alla convenuta di produrre le schede di calcolo del bonus di A__________ per il 2007 nonché il certificato di salario, se del caso oscurando le parti non pertinenti al bonus/gratifica. In data 24 gennaio 2012 la convenuta ha così prodotto la lettera 9 aprile 2008 con cui l’amministratore delegato di __________ S.p.A. aveva comunicato al presidente di __________ SA l’ammontare del bonus 2007 a favore di __________ con allegata scheda MBO non compilata e il certificato di salario 2007. Nella lettera di trasmissione la convenuta precisava che il direttore generale era stato penalizzato per l’insufficiente supervisione attuata sull’operato di AP 1 e che non avendo a parere della banca diritto l’attore ad alcun bonus, vi era stata unicamente una comunicazione orale al riguardo all’indirizzo dell’interessato. Con ordinanza 8 febbraio 2012 il Pretore ha deciso di non ammettere la prova peritale relativa alla quantificazione del bonus 2007 e 2008 e ha dichiarato l’istruttoria terminata. Nelle conclusioni l’attore, respinti i rimproveri mossigli e sottolineando il raggiungimento degli obiettivi quantitativi fissati, ha rivendicato il riconoscimento del bonus 2007 quantificandolo in fr. 228'000.-, riducendo del 14% l’importo a suo dire ricevuto dal direttore generale in base al certificato di salario e in base ai dati contenuti nel doc. ZZ. La convenuta nelle conclusioni ha ribadito la discrezionalità della prestazione, l’improponibilità di paragoni con il bonus ricevuto dal DG e l’inesistenza dei presupposti per riconoscere all’attore il bonus a causa del suo comportamento anticontrattuale. Come già esposto al considerando F il primo giudice ha considerato che il regime del bonus non lasciava al datore di lavoro uno spazio di apprezzamento illimitato, quindi ha rilevato, alla luce della scheda degli obiettivi, che l’attore aveva raggiunto quelli economici ma non quelli normativi e comportamentali. Non potendosi annientare la prima componente il Pretore ne ha valutato equitativamente il valore fissando il bonus a fr. 110'000.- (corrispondenti a EUR 70'000.- al cambio dell’epoca), importo minimo della forchetta prevista per i bonus 2006, non essendo nota quella del 2007.
9. L’appellante ritiene che nella quantificazione del bonus 2007 il Pretore abbia manifestamente abusato del suo potere di apprezzamento. In primo luogo egli definisce arbitraria la deduzione del primo giudice secondo cui la posizione III della scheda MBO sarebbe funzionale a logiche comportamentali. L’appellante omette però di considerare il ragionamento del Pretore nel suo insieme. A fronte di una documentazione sorprendentemente di poco conto prodotta dalla banca, e pertanto di emergenza probatoria, il Pretore ha dapprima fissato in via equitativa il bonus 2007 a fr. 110'000.- sulla base di un libero apprezzamento degli elementi di fatto emergenti dall’incarto, citati a pag. 5 in fine del suo giudizio. Solo in un secondo momento, sostanzialmente a titolo di verifica, il primo giudice ha fatto riferimento alla scheda di valutazione di cui all’allegato 2 della prima edizione documenti per ritenere che l’attore avesse raggiunto il punteggio complessivo di 80, ciò che dava accesso al bonus seppure al suo limite inferiore. Ne deriva, da un lato che l’appellante non spiega per quale ragione la valutazione equitativa sarebbe errata, limitandosi a definirla frutto di un manifesto errore di apprezzamento, d’altro lato sostiene a torto che il primo giudice avrebbe dato il punteggio zero alla posizione III della scheda di valutazione mentre in realtà si è limitato a precisare che “sarebbe errato valutare a zero la III e la IV posizione, siccome almeno a quest’ultima va dato il punteggio di 10” (v. giudizio impugnato, pag. 6, secondo periodo), ciò che però non significa che alla posizione III non andava assegnato neanche un punto. Con la seconda parte del suo ragionamento il primo giudice ha voluto unicamente ribadire che anche a fronte di un giudizio negativo riguardo agli obiettivi normativi e comportamentali da parte del superiore diretto (v. lettera 17 dicembre 2007 del DG a AP 1, all. 2 della prima edizione documenti), all’attore avrebbero comunque dovuto essere riconosciuti 80 punti con conseguente diritto al bonus. In altri termini, e più semplicemente, il Pretore ha risolto a favore dell’attore la situazione di emergenza probatoria anche in base alle informazioni che potevano essere desunte da una scheda di valutazione non compilata. L’appellante sostiene poi che il Pretore sarebbe incorso in un errore di calcolo per non aver tenuto conto della necessità di ponderare i punti in base ai dati contenuti nella colonna denominata “Targets” della scheda MBO. Espone quindi una sua ipotesi di calcolo in base alla quale avrebbe ottenuto 96 punti ponderati, corrispondenti ad un bonus di EUR 98'000.-, lamenta il fatto che il Pretore non ha accolto la sua richiesta di una perizia che si sarebbe imposta proprio per la tecnicità della scheda e conclude affermando che qualora questa Camera non ritenga di assumere la perizia richiesta in prima sede il raffronto con il bonus percepito da __________ consentirebbe di ottenere un risultato affidabile e ribadisce pertanto la richiesta volta al riconoscimento di fr. 228'000.-. Anche queste ulteriori censure dell’appellante vanno respinte. La proposta di calcolo sopra indicata, con le valutazioni dei punti da attribuire in base al raggiungimento dei “Targets” è nuova e già per questo motivo inammissibile. Giova comunque precisare che il Pretore non è incorso in alcun errore di calcolo dal momento che non ne ha effettuati, limitandosi a considerare raggiunto il punteggio minimo in capo all’appellante, come già spiegato sopra. Occorre ricordare che non sono state prodotte schede di valutazione di AP 1, né per il 2007, né per gli anni precedenti, per i motivi indicati dalla banca nel suo scritto 28 gennaio 2012 all’indirizzo del Pretore. Agli atti è stata versata unicamente la scheda non compilata di __________, che sarebbe identica a quella di AP 1 (v. all. 2 della prima edizione documenti). Ciò premesso, non si comprende su cosa avrebbe dovuto esprimersi il perito, una sua spiegazione riguardo alle possibili modalità di calcolo essendo ai fini del giudizio inutile, senza contare che la valutazione degli aspetti qualitativi non avrebbe potuto essere oggetto della sua analisi. In queste circostanze il Pretore a ragione non ha accolto la richiesta di una perizia ed ha apprezzato gli elementi disponibili mediante il ragionamento sopra indicato. Il raffronto con il bonus percepito da __________ così come proposto dall’appellante non può essere condiviso: in ragione dei diversi compiti e delle diverse responsabilità non risulta possibile calcolare il bonus del secondo semplicemente sulla base di una percentuale di quello percepito dal primo. Da ultimo, per completezza si dirà che a torto l’appellante ritiene che non avendo violato norme legali e regolamentari l’accesso al bonus pieno non sarebbe pregiudicato. Come con pertinenza indicato dal Pretore (v. giudizio impugnato, pag. 5 in fine) il rapporto del revisore interno contiene critiche importanti all’indirizzo dell’appellante che anche in assenza di violazione di norme legali e regolamentari non potevano rimanere prive di incidenza nella determinazione del bonus. Inoltre, con la sua argomentazione l’appellante non tiene conto del margine di apprezzamento concesso al datore di lavoro per la fissazione dell’ammontare della gratifica. L’appellante ritiene che la data di decorrenza degli interessi indicata nel dispositivo, ossia il 1° aprile 2009, sia frutto di una svista, la data corretta essendo a suo avviso il 1° aprile 2008 dato che il bonus era sempre stato pagato entro i primi mesi dell’anno successivo all’anno di competenza. La data del 1° aprile 2009 è effettivamente errata, come lo è però anche quella del 1° aprile 2008. Dal momento che il termine dell’adempimento non risulta chiaramente stabilito (v. art. 102 cpv. 2 CO), un’interpellazione è necessaria (v. art. 102 cpv. 1 CO), come rettamente sostenuto dalla parte appellata. Ne deriva che gli interessi decorrono dalla data del precetto esecutivo, ossia dal 17 giugno 2008 (v. doc. LL). Il dispositivo sarà corretto di conseguenza.
10. L’appellante rimprovera al Pretore il mancato riconoscimento del bonus 2008, ritenendo arbitrario il rimprovero del mancato raggiungimento degli obiettivi comportamentali e sostenendo che se non fosse stato oggetto di vessazioni avrebbe sicuramente raggiunto gli obiettivi fissati dalla datrice di lavoro per maturarne il pieno diritto. Non occorre invero entrare nel merito di queste contestazioni. In effetti, qualora la sentenza impugnata si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le motivazioni addotte e l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle motivazioni risultano fondate: infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni si ridurrebbero a semplici e inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., Art. 308-318, N. 43; Hungerbühler, in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 311, N. 38 seg.; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; per molte II CCA 3 ottobre 2014, inc. n. 12.2013.29, consid. 6). Ora, anche volendo prescindere dal ricordare che l’esistenza di vessazioni non è stata provata, l’appellante ha omesso di contestare l’ultimo argomento esposto dal Pretore, secondo cui “se il rapporto d’impiego è terminato prima della scadenza del bonus, il dipendente può pretenderlo - pro rata temporis – soltanto se è stato così convenuto tra le parti: convenzione che invece difetta nel caso concreto” (v. giudizio impugnato, pag. 7, primo periodo in fine). Questo concetto emerge peraltro chiaramente dall’art. 322d cpv. 2 CO. In quanto rivolto contro il mancato riconoscimento del bonus 2008 l’appello risulta pertanto inammissibile.
11. Per quanto concerne le spese legali preprocessuali l’appellante ne rivendica la rifusione piena partendo tuttavia dall’errato presupposto dell’esistenza di una violazione della sua personalità, sicché la richiesta va respinta. In via subordinata l’appellante rimprovera al Pretore di aver considerato, per il calcolo delle predette spese, solo la sua soccombenza nell’azione principale ma non quella della banca nell’azione riconvenzionale. La censura è inammissibile per carenza di motivazione: l’appellante non spiega infatti quale relazione ci sia tra i doc. SS – TT e la domanda riconvenzionale. Da ultimo l’appellante ritiene che “le ripetibili dovute ammontano a CHF 12'500.--“ (v. appello, pag. 50, pt. 20.2 in fine), in ragione della sua soccombenza in prima sede pari al 73,5%. In verità non è dato comprendere se l’appellante auspica un aumento delle spese legali preprocessuali a suo favore (in questo caso il termine ripetibili potrebbe essere un errore) o una riduzione delle ripetibili da lui dovute. In entrambe le ipotesi l’appello, oltre che incomprensibile, risulta comunque inammissibile per carenza di motivazione.
12. In conclusione le censure dell’appellante, laddove ricevibili, sono tutte respinte ad eccezione della richiesta di modifica della data di decorrenza degli interessi sull’importo di fr. 110'000.-, che è parzialmente accolta (v. considerando 9 in fine). Questo aspetto non comporta una modifica del grado di soccombenza dell’attore in prima sede mentre in questa sede egli dev’essere considerato integralmente soccombente (art. 106 CPC). La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore e della complessità dell’atto (art. 2 cpv. 1 LTG), ossia delle numerose censure che questa Camera ha dovuto esaminare, ed è calcolata in base ai criteri stabiliti dagli art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 e 39). Le ripetibili sono fissate in base ai criteri previsti agli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar. Il valore litigioso in questa sede, valido anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 375'746,70, pari alla differenza tra la pretesa fatta valere dall’appellante (fr. 509'797,50) e quanto riconosciuto dal Pretore (fr. 134'050,80).
Sull’appello incidentale di AO 1
13. Con l’appello incidentale AO 1 ha chiesto la riforma del primo giudizio, da un lato nel senso di accogliere parzialmente la petizione di AP 1, ossia limitatamente agli importi di fr. 2'766,35 e fr. 9'284,45, oltre interessi, con conseguente differente riparto di tassa e spese di giudizio nonché differente fissazione delle ripetibili, d’altro lato nel senso di accogliere parzialmente l’azione riconvenzionale con la condanna di AP 1 a rifonderle fr. 100'000.- oltre interessi oltre a GBP 23'500.- oltre interessi, di porre la tassa e le spese a carico del convenuto riconvenzionale e condannarlo a versarle fr. 10'000.- a titolo di ripetibili. In sede di risposta l’appellato in via incidentale ha sostenuto che l’appello incidentale poteva essere indirizzato solo contro la decisione sull’azione principale e non contro la decisione sull’azione riconvenzionale. Di conseguenza ha chiesto di respingere l’appello incidentale in quanto rivolto contro i dispositivi 1. e 1.1 del primo giudizio e di dichiararlo inammissibile/irricevibile siccome tardivo in quanto rivolto contro i dispositivi 2. e 2.1. In sede di replica limitata alle questioni d’ordine l’appellante incidentale ha sostenuto che il gravame era ammissibile anche per la parte diretta contro la decisione pretorile sull’azione riconvenzionale e ciò anche se l’appello principale era indirizzato esclusivamente contro i dispositivi inerenti la petizione. La tesi dell’appellato incidentale, ribadita con una duplica limitata alle questioni d’ordine, è errata. In effetti, la parte appellata può formulare il suo appello incidentale su qualsiasi punto del primo giudizio, senza essere limitata ai punti del dispositivo oggetto dell’appello principale (v. Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., Art. 313, N. 17; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2a ed., Art. 313, N. 2; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, art. 313, N. 6).
14. L’appellante incidentale ritiene avantutto che il Pretore abbia riconosciuto incomprensibilmente in via equitativa a favore dell’attore un bonus di fr. 110'000.- per l’anno 2007 quando nulla andrebbe ammesso, da un lato in ragione del fatto che la concessione del bonus riveste carattere meramente discrezionale, d’altro lato poiché comunque AP 1 non ne avrebbe avuto diritto in considerazione del suo comportamento anticontrattuale. La censura è invero irricevibile, l’appellante incidentale limitandosi a ribadire la sua soggettiva opinione sul tema in esame senza confrontarsi con il giudizio impugnato (sulle esigenze dell’appello, e quindi anche dell’appello incidentale, v. sopra considerando 3). In ogni modo, AO 1 erra nel ritenere che il ragionamento equitativo del Pretore non sia giuridico. A fronte di una situazione di emergenza probatoria (v. ordinanze 15 giugno 2011 e 3 gennaio 2012), data dal fatto che in buona sostanza la banca aveva prodotto unicamente una lettera del direttore generale al suo subalterno con annessa una scheda di valutazione in lingua inglese non compilata, uno scritto contenente minimo e massimo del bonus 2006 riferito a AP 1 nonché il dato riferito al bonus percepito nel 2007 dal DG (v. quanto esposto al considerando 8), il Pretore ha apprezzato liberamente i citati elementi di fatto, nell’ambito di un’applicazione per analogia dell’art. 42 cpv. 2 CO (v. Trezzini, CPC Comm, art. 152, pag. 661 e 662; Hrubesch-Millauer in: Berner Kommentar, Band I, Einleitung und Personenrecht, ed. 2012, Art. 4 ZGB, N. 397 e 398), concludendo a giusta ragione che l’attore aveva raggiunto nel 2007 gli obiettivi quantitativi richiesti, aspetto peraltro non contestato, ciò che consentiva di assegnargli un bonus, fissato in fr. 110'000.- con riferimento agli unici parametri conosciuti (v. doc. ZZ = all. 1 della prima edizione documenti). In tal modo il primo giudice ha così tenuto conto sia della componente economica presente nella scheda di valutazione, sia di quella discrezionale che concorre alla fissazione della gratifica. Giova aggiungere che se il riconoscimento del bonus avesse un carattere unicamente discrezionale, come sostenuto dalla banca, non avrebbe senso allestire una scheda comprendente obiettivi che sfuggono al diretto controllo del valutatore (v. all. 2 della prima edizione documenti). In ogni modo, come già sopra rilevato, l’appellante incidentale non ha spiegato per quale ragione sarebbe errata la conclusione del Pretore secondo cui il potere discrezionale del datore di lavoro non può estendersi nelle circostanze concrete fino alla negazione del bonus, né ha spiegato in che misura il primo giudice avrebbe abusato del suo potere di apprezzamento. L’appellante incidentale sembra invero condividere detta conclusione laddove riconosce che anche con zero punti sul 30% dei fattori sarebbe possibile ottenere 84 “weighted points” e con ciò l’accesso al bonus (v. appello incidentale pag. 68). È pure utile ricordare che la concessione del bonus per un periodo prolungato e ininterrotto (in casu 9 anni: v. doc. F) ne fa di principio decadere il carattere facoltativo, la libertà del datore di lavoro sussistendo unicamente per la determinazione dell’importo, salvo specifica riserva espressa annualmente, nel presente caso assente (sul tema v. Danthe in: Dunand/Mahon (Editeurs), Commentaire du contrat de travail, art. 322d CO, n. 22, 23 e 24).
15. La banca contesta in seguito l’attribuzione a favore dell’attore di fr. 12'000.- a titolo di spese legali preprocessuali. L’appello incidentale si limita su questo punto ad una trascrizione delle conclusioni (pt. 7 alle pag. 36 e 37) ed è pertanto inammissibile (v. Trezzini, CPC-Comm, art. 311, pag. 1367; per molte: II CCA 27 marzo 2015, inc. 12.2014.205, consid. 2; 19 gennaio 2015, inc. 12.2014.19, consid. 5).
16. La richiesta di condannare AP 1 a versare alla banca l’utile conseguito nell’investimento sul titolo B__________, pari a __________ 23'552,36 (circa fr. 40'000.-) dev’essere dichiarata irricevibile per assenza di motivazione dal momento che l’appello incidentale non contiene alcuna critica al giudizio impugnato. Piuttosto dev’essere rilevata la contraddizione in cui incorre la banca che in questa sede (come dinnanzi al Pretore) definisce irregolari le negoziazioni sul titolo B__________, mentre nulla emerge in tal senso dall’”Indagine condotta in riferimento alla richiesta di assistenza amministrativa pervenuta a __________ nella causa B__________. – Versione Preliminare –“ (v. doc. S), dalla comunicazione 26 novembre 2007 della banca medesima alla __________ (v. doc. T) e dalla relazione sul tema resa dal DG al CdA nel corso della seduta del 13 dicembre 2007 (v. doc. U, in particolare pag. 23, a metà pagina).
17. Con la domanda riconvenzionale la banca aveva chiesto la condanna del suo ex dipendente al risarcimento di fr. 156'717,65, importo corrispondente al costo degli interventi affidati a terzi in relazione alla fattispecie B__________. Il Pretore ha respinto questa pretesa dal momento che la banca non aveva segnalato alla __________ irregolarità in relazione a quella fattispecie e che il rapporto del revisore interno concerneva anche l’esame di svariati temi che non riguardavano per nulla l’attore (v. sentenza impugnata, pag. 8, terzo periodo). In questa sede l’appellante incidentale, dopo aver riproposto quanto sostenuto in sede di risposta e domanda riconvenzionale (v. pag. 49 in fine e 50), riduce la pretesa per gli asseriti pregiudizi subiti a fr. 50'000.-. L’appello incidentale anche su questo punto è irricevibile per assenza di confronto con il giudizio impugnato, in particolare la banca limitandosi ad affermare di non condividere il giudizio pretorile senza spiegarne il motivo. L’appello è pure irricevibile per carenza di motivazione dal momento che non è dato comprendere a quali posizioni dei doc. 30 e 31 sarebbero riferiti i pretesi fr. 50'000.-. Da ultimo, nessuna contraddizione può essere intravista nel riconoscimento a favore dell’attore di fr. 12'000.- quale partecipazione alle spese legali preprocessuali dal momento che la petizione è stata parzialmente accolta mentre la domanda riconvenzionale è stata integralmente respinta.
18. In sede di domanda riconvenzionale la banca aveva sostenuto che la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte di AP 1 era ingiustificata per mancanza di cause gravi e di tempestività. Essa aveva quindi rimproverato all’ex dipendente di aver provocato il trasferimento di fr. 43'000'000.- presso il nuovo datore di lavoro durante il periodo di teorica disdetta ordinaria del contratto di lavoro, ossia fino al 31 marzo 2009. L’attrice riconvenzionale aveva poi calcolato in fr. 215'000.- il pregiudizio economico derivatole dai mancati ricavi sull’importo complessivo distolto. Detta tesi era stata confermata nell’allegato conclusivo (v. pag. 39 seg., in particolare pag. 43). In questa sede la banca rimprovera al primo giudice di aver respinto la pretesa facendo riferimento all’assenza di un divieto di concorrenza in capo all’attore (v. sentenza impugnata, pag. 9 in alto). L’appellante incidentale rileva di non aver invocato un divieto di concorrenza, bensì la circostanza che AP 1 avrebbe dato le dimissioni con effetto immediato in modo ingiustificato, ciò che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto. Essa riduce quindi a fr. 50'000.l’importo rivendicato a titolo di risarcimento del danno causatole dall’ex dipendente per il trasferimento illecito di conti correnti durante il periodo di teorica disdetta ordinaria del contratto di lavoro. La censura, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinta. Non è avantutto vero che il Pretore ha considerato ingiustificate le dimissioni di AP 1. Il primo giudice ha spiegato che da queste dimissioni il datore di lavoro non aveva subito alcun danno e che il suo orientamento era chiaramente quello di rinunciare alle prestazioni del dipendente sin dall’aprile 2008. Il Pretore ha pure aggiunto che mancando in ogni modo un rapporto di causalità adeguata, la perdita di clientela non costituiva un danno ai sensi dell’art. 337d CO (v. sentenza impugnata, pag. 7 in fine). Privo di confronto con l’argomentazione pretorile l’appello incidentale risulta inammissibile. La censura dell’appellante incidentale andrebbe respinta anche esaminandone il merito. Per quanto concerne le dimissioni di AP 1, analogamente a quanto sostanzialmente indicato dal primo giudice, occorre evidenziare il comportamento contraddittorio della banca che dapprima chiede al dipendente di astenersi dal presentarsi sul posto di lavoro (v. doc. CC), quindi gli notifica la disdetta del contratto (v. doc. GG), per poi dolersi del fatto che sia stato il dipendente a voler concludere il rapporto lavorativo (v. doc. NN). Nelle descritte circostanze la banca non può validamente sostenere che il dipendente abbia abbandonato senza preavviso un posto di lavoro che in realtà non occupava già più (sul concetto di abbandono senza preavviso del posto di lavoro v. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., Art. 337d, pag. 1176 in alto). Per quanto concerne il danno poi, anche senza addentrarsi nella problematica del nesso causale adeguato ricordata dal Pretore, si osserva che l’importo di fr. 43'000'000.-, che AP 1 avrebbe distolto dall’ex datore di lavoro nel teorico periodo di disdetta, oltre che contestato (v. replica e risposta riconvenzionale, pag. 32; conclusioni, pag. 26), non è sorretto da alcuna prova. Infine, non è dato sapere sulla base di quali elementi l’importo originariamente chiesto pari a fr. 215'000.- è stato ridotto in questa sede a fr. 50'000.-.
19. In conclusione l’appello incidentale, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto. La tassa di giustizia, calcolata in base agli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 e 39), e le ripetibili, fissate in base agli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso in questa sede, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 262'000.- [fr. 110'000 + fr. 12'000.- + fr. 40'000.- (GBP 23'552,36) + fr. 50'000.- + fr. 50'000.-].
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 16 settembre 2013 di AP 1, __________, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza del Pretore è così modificato:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1, __________, è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 2'766,35 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2008 + fr. 9'284,45 oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2008 + fr. 110'000.- oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2008 + fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2009.
II. Le spese processuali di appello di complessivi fr. 15'000.-, in parte già anticipate, sono poste a carico di AP 1 che rifonderà a AO 1 fr. 13'000.a titolo di ripetibili.
III. L’appello incidentale 4 novembre 2013 di AO 1, __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
IV. Le spese processuali dell’appello incidentale di complessivi fr. 9'000.-, in parte già anticipate, sono poste a carico di AO 1 che rifonderà ad AO 1 fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.
V. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).