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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.06.2015 12.2013.143

19. Juni 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,431 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Mutuo o donazione per versamenti eseguiti nel corso di una relazione sentimentale

Volltext

Incarto n. 12.2013.143

Lugano 19 giugno 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Camponovo (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 24 novembre 2011 da

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’avv. RA 2  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di CHF 6'200.-, EUR 88'000.- e £ 83'674.- oltre interessi al 5% dal 26 agosto 2011, domande alle quali la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con decisione 5 agosto 2013;

appellante l’attore, che con atto di appello del 16 settembre 2013 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione e di porre la tassa di giustizia di fr. 3'000.- a carico della parte convenuta, tenuta inoltre a rifondere all’attore un’indennità di fr. 15'000.- per ripetibili;

mentre la convenuta nella risposta del 4 novembre 2013 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                  

                            A.  AP 1, cittadino di origine greca residente a __________ e AO 1, con cittadinanza svizzera e portoghese, residente nel Canton Ticino, hanno intrattenuto una relazione sentimentale, in parte a distanza e in parte convivendo – per più mesi – a __________. Durante tale relazione AP 1 ha effettuato diversi versamenti a AO 1 per l’acquisto di un’abitazione (PPP) in Ticino. Nella convenzione di riservazione del 20 maggio 2008, così come nel rogito di acquisto del 20 giugno 2008, figura quale acquirente la sola AO 1. In seguito AP 1 ha versato a AO 1 ulteriori importi per il pagamento degli oneri condominiali e di manutenzione. Terminata la relazione, AP 1 ha chiesto a AO 1 la restituzione degli importi a suo tempo versati, sostenendo che si trattava di un mutuo. AO 1 si è opposta alla restituzione, sostenendo che i versamenti erano avvenuti a titolo di donazione. Di conseguenza AP 1 ha avviato il 13 settembre 2011 nei confronti di AO 1 una procedura conciliativa, rimasta senza esito, ottenendo l’autorizzazione ad agire il 24 ottobre 2011 (inc. CM.2011.532).

                            B.  Con petizione del 24 novembre 2011 AP 1 ha convenuto in causa AO 1 chiedendo il pagamento di CHF 6'200.-, Euro 88'000.- e £ 83'674.-, oltre interessi al 5% dal 26 agosto 2011 e con protesta di tasse, spese e ripetibili, a titolo di restituzione del mutuo. Sussidiariamente, la pretesa è stata sostanziata pure a titolo di indebito arricchimento. Nella risposta del 26 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione (pure con protesta di tasse, spese e ripetibili), sostenendo di avere ricevuto gli importi a titolo di donazione e non di mutuo; essa ha contestato pure la tesi di un indebito arricchimento, e in merito a quest’ultima causale ha sollevato l’eccezione di prescrizione. In replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro tesi. Esperita l’istruttoria, incentrata essenzialmente sull’audizione di tre testimoni, le parti hanno concluso per la conferma delle rispettive domande. Nelle sue conclusioni l’attore ha indicato di qualificare prioritariamente il rapporto tra le parti come fiduciario, e solo sussidiariamente quale mutuo, e ancora più sussidiariamente quale indebito arricchimento. La convenuta ha confermato le proprie tesi di donazione e di eccezione di prescrizione per un’obbligazione da indebito arricchimento.

                            C.  Con sentenza del 5 agosto 2013 (inc. OR.2011.145) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto la petizione, caricando all’attore fr. 3'000.- per tassa di giustizia e fr. 15'000.- per ripetibili.

                            D.  Contro il giudizio pretorile l’attore è insorto con atto di appello del 16 settembre 2013. Nella risposta all’appello del 4 novembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere l’appello. Essa ha sostenuto che le dichiarazioni dei testi deporrebbero invece a favore di una donazione e che l’e-mail citata dall’appellante sarebbe priva di forza probante. Essa ha contestato pure l’esistenza di un rapporto fiduciario. Delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

                             1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). La decisione pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile (art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).

                             2.  Il Pretore ha ritenuto in sostanza che l’attore non aveva fatto fronte al proprio onere probatorio in relazione all’esistenza di un contratto di mutuo (con conseguente obbligo di restituzione): non vi sarebbero atti scritti che menzionino quale causale un mutuo, o che indichino una volontà di acquisto della PPP in comproprietà; anzi le dichiarazioni dei testi verbalizzati, oltre all’esistenza di un legame sentimentale, farebbero propendere per una volontà di donazione, non revocabile nella fattispecie. Neppure vi sarebbe un indebito arricchimento. Il primo giudice non si è espresso sull’esistenza di un rapporto fiduciario.

                             3.  L’appellante rimprovera al Pretore un errato apprezzamento delle prove e un’errata applicazione del diritto. Egli ha contestato al primo giudice la sua lettura delle dichiarazioni dei testi, gli ha rimproverato di non avere apprezzato una e-mail della convenuta nella quale essa si sarebbe dichiarata disposta a restituire quanto ricevuto, ha portato elementi che sosterrebbero l’ipotesi di un accordo di mutuo, e ha fatto valere infine che nel dubbio non si potrebbe presumere l’esistenza di una donazione bensì di un contratto di mutuo. Gli importi reclamati sarebbero quindi da rimborsarsi, che sia per la fine di un rapporto fiduciario o di mutuo.

                             4.  Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno fruttifero di interessi (art. 313 CO). L’obbligo di restituzione costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, necessaria per poter ammettere una simile qualifica (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3028 pag. 443; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, OR-I, 5a ed. 2011). Colui che agisce in restituzione di un mutuo deve portare la prova non solo della consegna dei fondi ma soprattutto della conclusione del contratto di mutuo, ciò che presuppone un accordo sull’obbligo di restituzione a carico del mutuatario (DTF 83 II 209 consid. 2 pag. 210; Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 11b ad art. 312 CO).

                                  La donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).

                                  Il contratto fiduciario infine è un accordo per il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti di ogni natura al fiduciario, che ne diventa proprietario con l’obbligo di restituirli al fiduciante secondo i loro accordi, ma al più tardi con la fine del rapporto fiduciario; esso discende dal contratto di mandato ai sensi dell’art. 394 CO (DTF 117 II 430). I suddetti tre contratti possono essere stipulati – per beni mobili – anche verbalmente (art. 11 cpv. 1 CO). Si tratta quindi di qualificare il rapporto giuridico intervenuto tra le parti, per pronunciarsi sull’esistenza o meno di una pretesa creditoria (restituzione dell’importo).                      

                             5.  L’attore, in sede di appello, non ha ripreso la tesi dell’indebito arricchimento sostenuta in prima istanza. Resta da valutare quindi quale rapporto, forzatamente contrattuale, sia intercorso tra le parti. Un acquisto da parte della convenuta a titolo fiduciario (perlomeno della quota di comproprietà di un mezzo) non risulta in alcun modo sostanziato, ancor meno reso verosimile e tanto meno provato. In questa sede l’appellante si è limitato a riprendere le scarne affermazioni esposte nelle conclusioni di causa, senza spiegare per quale motivo sarebbe errata la conclusione del Pretore, che ha escluso la tesi della volontà di acquisire la comproprietà dell’immobile (pag. 4 della sentenza impugnata), per il motivo che nulla risultava agli atti di tale asserita volontà. Sulla questione del contratto fiduciario l’appello si rivela dunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 CPC). A ogni modo anche nel merito l’attore non ha saputo minimamente sostanziare da quali elementi risulterebbe un suo rapporto fiduciario con la convenuta, la tesi essendo rimasta a livello di pura allegazione di parte.

                             6.  Non resta quindi che stabilire se le parti abbiano stipulato un contratto di mutuo o di donazione. Esse non hanno pattuito alcunché in forma scritta. Occorre quindi valutare quale volontà risulti dagli atti e dalle tavole processuali, o perlomeno quale sia deducibile dalle circostanze, partendo dagli elementi di fatto incontestati. È pacifico che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, anche se la convivenza (a __________) è durata solo qualche mese, e per il rimanente esse si sono frequentate restando ciascuno residente in nazioni diverse. È altrettanto incontestato che i versamenti dell’attore alla convenuta erano finalizzati all’acquisto di un appartamento, concretizzatosi poi nella compera della PPP __________ del fondo-base part. __________ RFD __________ al prezzo di fr. 520'000.-.

                           6.1  Incontestati sono tre versamenti precedenti al rogito d’acquisto, uno di Euro 88'000.- e due di £ 20'027.-, per compressivi fr. 240'816.-, che rappresentano la “sostanza” della pretesa creditoria dell’attore. Pure incontestati sono i seguenti versamenti, successivi al suddetto rogito:

                                  - £ 2'520.- versati il 3 ottobre 2008 su un conto comune presso la __________;

                                  - £ 8'000.- versati il 9 febbraio 2009 su un conto comune presso __________;

                                  - £ 1'000.- versati il 9 marzo 2009 su un conto comune presso __________;

                                  - £ 2'500.- versati il 3 luglio 2009 su un conto comune presso __________;

                                  - £ 15'000.- versati il 14 dicembre 2009 su un conto comune presso la __________;

                                  - £ 250.- versati il 12 luglio 2010 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

                                  - £ 1'000.- versati il 4 ottobre 2010 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

                                  - £ 500.- versati il 15 novembre 2010 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

                                  - £ 1'500.- versati il 25 novembre 2010 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

                                  - £ 1'000.- versati il 3 dicembre 2010 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

                                  - £ 2'350.- versati in data 10 gennaio 2011 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

                                  - £ 500.- versati il 4 febbraio 2011 su un conto no. __________ intestato alla convenuta.

                                  Tutti i versamenti citati sono avvenuti per il pagamento di oneri condominiali o di manutenzione, come risulta dalla deposizione del teste R__________, che si occupava dell’amministrazione dell’immobile.  

                           6.2  Controversi risultano essere i seguenti versamenti a mezzo cassa (i primi due precedenti, il terzo susseguente al rogito di acquisto):

                                  - CHF 1'000.- versati in data 26 maggio 2008 su di un conto detenuto in comune presso la __________;

                                  - £ 7'500.- versati in data 9 agosto 2010 su di un conto detenuto in comune presso la __________

                                  - CHF 5'200.- versati in data 3 ottobre 2008 su un conto comune presso __________.

                                  Detti importi possono e devono in realtà essere considerati come ulteriori versamenti (a cassa) dell’attore alla convenuta. Avantutto egli ha prodotto la relativa ricevuta usualmente rilasciata a chi effettua il versamento. Inoltre la convenuta non ha portato in merito la prova di alcuna altra persona che avrebbe potuto fare tale versamento, né una causale alternativa.

                             7.  L’effettuazione dei versamenti sopra descritti non permette però di concludere in maniera certa né per l’esistenza di un accordo di futuro rimborso, né per l’esistenza di un accordo contrario. Neppure figura su di essi indicazione alcuna in relazione a loro eventuali accordi, né precedenti né seguenti la firma del rogito, come già accertato dal Pretore. Nemmeno la causale “for buying house” indicata nel versamento di Euro 87'950.- (doc. V) permette di dedurre altro se non che l’importo serviva, ed è servito, all’acquisto di un fondo (letteralmente: di una casa). Né apporta chiarimenti il fatto che il suddetto importo sia giunto dalla sorella dell’attore (doc. DD), e che egli glielo debba restituire (in parte o totalmente): trattasi di rapporto interno tra l’attore e la propria sorella, decisivo invece qui (oltre che pacifico) essendo il fatto che il versamento è avvenuto per conto dell’attore. Nuovamente, non ne deriva dunque alcun indizio rilevante in merito all’esistenza di un obbligo di rimborso.

                             8.  È da ammettersi inoltre (e, parzialmente, è ammesso pure dall’attore, cfr. conclusioni, pag. 5, punto 10) che il rogito di acquisto fosse da sottoscriversi dalla sola convenuta: così già indicava la convenzione di riservazione (doc. S, base di indicazione per il prezzo), e così è stato accettato dall’attore. La circostanza, pacifica, che l’attore abbia finanziato il pagamento di parte del prezzo di compravendita e delle spese condominiali, mentre la convenuta abbia sottoscritto un mutuo ipotecario di fr. 350'000.- per detto acquisto, non consente di dedurre alcunché, contrariamente a quanto sostiene la convenuta. In effetti, non è necessario che l’attore abbia finanziato l’intero acquisto, o abbia garantito (solidalmente) il debito ipotecario, perché vi sia stato un mutuo tra le parti; tale fatto però neppure esclude il contrario, e ciò che vi sia stata liberalità.

                             9.  L’istruttoria non ha fornito elementi decisivi per l’una o l’altra tesi in presenza. Ogni parte ha tentato di dedurre dalla testimonianza di R__________, fiduciario che aveva curato i loro interessi, aveva procura sul loro conto bancario e si occupava dell’amministrazione dell’abitazione (verbale 28 novembre 2012) degli elementi a favore della propria tesi. Invano. Il teste infatti ha riferito di proprie supposizioni (“credo che sia stato tenuto in considerazione dell’attore…”), che non hanno valore probatorio, o elementi in negativo (“Non si è mai parlato che questi importi fossero dei prestiti”) che non escludono però neppure il contrario (cioé che fossero dei prestiti). Nemmeno l’asserita (dal teste) volontà dell’attore di garantire alla convenuta “una certa sicurezza, un punto di riferimento sicuro quando rientrava in Ticino“ depone in maniera decisiva per una o l’altra ipotesi. Stessa sorte pertocca al fatto che l’attore abbia parlato al teste di restituzione solo dopo che la relazione sentimentale era finita, non potendosi da ciò escludere che tra le parti se ne fosse parlato, e meglio dette parti si fossero accordate, in precedenza, per quanto informalmente. Certo, la dichiarazione del suddetto teste prodotta agli atti (doc. 4) avrebbe potuto permettere di fornire un indizio a favore di un animus donandi, perché in essa si indica che gli importi versati dall’attore alla convenuta erano una sorta di indennizzo per avere lasciato il Ticino per raggiungerlo a __________, lasciando pure affetti ed opportunità professionali. Sennonché, tale passaggio della propria dichiarazione è stato relativizzato dal teste in occasione della sua audizione.

                                  La teste P__________ (verbale 28 novembre 2012) pure ha fornito informazioni interpretabili a sostegno di entrambe le tesi: così è, ad esempio, per il fatto che la convenuta le ha indicato di dovere lavorare per pagare l’ipoteca dell’immobile. In realtà, vi è un’affermazione di peso, e cioè quella di avere sentito l’attore dire, alla presenza della teste medesima, “di aver regalato una casa” alla convenuta. La testimone ha invero relativizzato la frase riferita, aggiungendo “almeno così ho capito io”.

                                  L’appellante attribuisce molta importanza al contenuto del messaggio di posta elettronica del 3 marzo 2010, inviatogli dalla convenuta (doc. LL), e rimprovera al Pretore di non averlo adeguatamente considerato nel giudizio. Sennonché, la convenuta contesta non solo il contenuto del messaggio, ma finanche di averlo inviato. La contestazione è corroborata dalla testimonianza di D__________ (verbale 18 aprile 2013), informatico di fiducia della convenuta, per il quale vi è stato un accesso esterno alla corrispondenza informatica di quest’ultima. Ne risulta che il messaggio di posta elettronica contestato, per sua essenza sprovvisto di firma, non costituisce una prova, contrariamente a quanto sostiene l’appellante.

                           10.  Spettava all’attore, conformemente alle regole sull’onere della prova poste dall’art. 8 CC, provare l’esistenza del mutuo e dell’obbligo di rimborso. Come detto, non vi sono agli atti indicazioni certe, né le deposizioni testimoniali consentono di ritenere provata la circostanza della pattuizione di un obbligo di restituzione. L’appellante rileva invero che la donazione non è presunta e che spetta alla persona che ha ricevuto una somma di denaro provare l’animus donandi, in difetto del quale l’esistenza di un mutuo è presunta, invocando la dottrina e la giurisprudenza al riguardo. A detta dell’appellante l’insieme delle circostanze, quali l’esistenza di una relazione sentimentale mentre egli stava divorziando, l’entità dell’importo da egli finanziato, pari a circa la metà del valore dell’immobile acquistato, il suo obbligo di restituire tale importo alla propria sorella, il versamento su un conto intestato a entrambe le parti, le ristrettezze economiche in cui versava la convenuta, sprovvista di un alloggio in Ticino, che per altro non aveva informato nessuno dei propri amici di aver ricevuto una donazione, l’assenza di dichiarazioni al fisco e il coinvolgimento nella compravendita dell’abitazione, costituirebbero indizi convergenti per provare l’esistenza di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione. Tale lettura degli atti istruttori, invero soggettiva, non ha trovato riscontro oggettivo. Come si è detto, non vi sono agli atti prove dell’esistenza del mutuo e dell’obbligo di restituzione, come accertato già dal Pretore. Anzi, talune circostanze evocate anche dall’appellante, come la relazione sentimentale con il trasferimento della convenuta a __________ e la ripetitività dei versamenti in favore di quest’ultima, anche dopo l’acquisto dell’abitazione (in totale 13 versamenti), lasciano piuttosto supporre l’esistenza di un animus donandi. Dagli atti emerge piuttosto un quadro in cui non è per nulla provata l’esistenza di un muuto con obbligo di restituzione ed è plausibile l’esistenza di una donazione. È ben vero che una donazione non è presunta e che il negozio giuridico deve essere interpretato a favore del donatore (sentenza II CCA 27 gennaio 2015 inc. 12.2013.152, consid. 5.2; Baddeley, CR-CO I – n. 20 ad art. 239 CO). Spettava tuttavia all’attore provare l’esistenza del mutuo e dell’obbligo di restituzione (cfr. consid. 4), ciò che gli non ha potuto fare. Ne deriva che a giusta ragione il Pretore ha deciso in suo sfavore, conformemente alle regole sull’onere della prova (art. 8 CC).

                           11.  In definitiva, dunque, nel suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 240'816.- (petizione, pag. 4; risposta, pag. 4).

Per questi motivi,

decide:

                             1.  L’appello 16 settembre 2013 di AP 1 è respinto e la decisione 5 agosto 2013 (OR.2011.145) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

                             2.  Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 5'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 7'000.- per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- avv. - avv.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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