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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2013 12.2013.14

8. März 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,392 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, negata in concreto per assenza di fatto incontestato (insinuazione di credito in procedura di beneficio di inventario)

Volltext

Incarto n. 12.2013.14

Lugano 8 marzo 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Simoni

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ex art. 257 CPC) - inc. n. SO.2012.5303 - della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 4 dicembre 2012 da

AP 1,  

contro  

AO 1  rappr. dall’ RA 3   

con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'371.30 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;

domanda sulla quale il convenuto non si è espresso nel termine impartitogli e che il Pretore, con decisione 8 gennaio 2013, ha accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'371.30, importo per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;

appellante il convenuto con atto di reclamo (correttamente: appello) 21 gennaio 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare la sentenza pretorile, protestando tasse, spese e ripetibili d’appello;

mentre l’istante con risposta 15 febbraio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.   A seguito della richiesta 11 novembre 2004, __________ ha rilasciato a __________ due carte di credito: una VISA e una MASTER (doc. A). Al momento del decesso di __________ (8 giugno 2010), risultava un importo scoperto di fr. 12'371.30, come si evince dal conteggio mensile __________card maggio-giugno 2010 (doc. B). Gli eredi del defunto hanno presentato al Pretore del Distretto di Lugano una domanda di beneficio d’inventario. Con decreto 20 agosto 2010 l’avv. __________ è stato nominato notaio delegato dell’inventario, con l’incarico di procedere alla chiusura dello stesso entro un mese dalla conferma delle grida (doc. C). Il 6 ottobre 2010 il notaio ha invitato __________ a volergli comunicare l’esistenza di eventuali crediti nei confronti del defunto, dopo aver rilevato che essa non ne aveva ancora insinuati, nonostante le grida apparse sul Foglio Ufficiale cantonale del 24 agosto, rispettivamente del 7 settembre 2010 (doc. D). L’11 ottobre 2010 __________ ha notificato la propria pretesa di fr. 12'371.30 (doc. E). Il 12 agosto 2011 la Pretura di Lugano, sezione 4, rispondendo a __________, ha informato quest’ultima che l’unico erede di __________ era il di lui figlio, __________ M__________, il quale aveva accettato l’eredità con il beneficio d’inventario (doc. F). Con scritti 29 dicembre 2011 e 16 febbraio 2012 l’istituto bancario ha ingiunto all’erede di pagare l’importo scoperto (doc. G e H) e, visto il mancato adempimento da parte di quest’ultimo, ha promosso un’esecuzione nei suoi confronti, alla quale è stata interposta opposizione (doc. I).

B.   Con istanza 4 dicembre 2012, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, __________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ M__________ per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 12'371.30, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. Con ordinanza del 5 dicembre 2010, il Pretore ha assegnato un termine di 15 giorni al convenuto per presentare le proprie osservazioni. Questi non ha però inoltrato alcuna presa di posizione.

C.   Statuendo l’8 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha accolto l’istanza, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'371.30, importo per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE.

D.   Con reclamo (correttamente: appello) 21 gennaio 2013 il convenuto ha chiesto l’annullamento del giudizio pretorile, protestando altresì tasse, spese e congrue ripetibili di seconda istanza. Nella risposta del 15 febbraio 2013, l’appellata ha proposto di respingere il gravame e di confermare integralmente la decisione pretorile, protestando pure tasse, spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria  (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata l’8 gennaio 2013 in una procedura sommaria con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello è tempestivo, così come la risposta allo stesso.

                                1.1   L’appellante ha presentato il proprio ricorso, denominandolo “reclamo”, basandosi sull’errata indicazione dei rimedi giuridici da parte del Pretore. Di principio, se da un esame dei presupposti di ammissibilità di un mezzo d’impugnazione risulta che questo è inammissibile (fra gli altri, ad esempio a causa del non adempimento del valore litigioso nelle controversie patrimoniali), lo stesso va evaso con una decisione di non entrata in materia. In alcuni casi è tuttavia prevista un’eccezione, che consente di convertire l’errato mezzo d’impugnazione in quello corretto. Ciò a condizione che anche i presupposti di ammissibilità del corretto (ma appunto non utilizzato) mezzo d’impugnazione siano soddisfatti e che sia possibile escludere che i diritti della controparte sono stati o saranno pregiudicati (Reetz in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013, pag. 2069 ad art. 308-318 CPC). Con scritto 4 febbraio 2013 questa Camera ha notificato l’atto alla controparte denominandolo, in modo corretto, appello e indicando le disposizioni legali di questo specifico mezzo d’impugnazione. Ne consegue che l’appellata (pure rappresentata da propri legali) è stata resa attenta dell’errore di controparte ed ha pertanto avuto la possibilità di inoltrare la propria risposta a norma dell’art. 312 CPC. A prescindere da tutto ciò, non si vede in ogni caso per quali motivi essa avrebbe subito un pregiudizio dei suoi diritti. Ne discende che l’appello è da considerarsi inoltrato e ricevibile in quanto tale.

                                   2.   Ai sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Lo scopo della tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di avvalersi di una procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una procedura ordinaria (Hofmann in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 1190, n. 1 ad art. 257 CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese puramente finanziarie, anzi è pensata appositamente per la tutela dei creditori (Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17; Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).

                                2.1   Affinché i fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti. Torna quindi applicabile l’art. 153 cpv. 2 CPC, sia in caso di mancate osservazioni scritte della convenuta, sia in caso di mancata comparsa al dibattimento (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257 CPC). Per quanto riguarda invece i fatti immediatamente comprovabili (art. 257cpv. 1 lett. a CPC), la causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie all’amministrazione di prove immediatamente esperibili da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art. 257 CPC; Sutter-Somm/Lötscher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schultess, 2010, pag. 1468 ad art. 257 CPC). Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa (Sutter-Somm/Lötscher in op- cit., pag. 1468 ad art. 257 CPC; Göksu in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann in op. cit., pag. 1193, n. 15 ad art. 257 CPC).

                                2.2   Per quel che concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006 6593, pag. 6724; Hofmann in op. cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre parole vi è situazione giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale e processuale conduce ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà generalmente il caso se l’applicazione della norma esige una decisione di equità o un apprezzamento da parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2, pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12 ad art. 257 CPC).

                                   3.   Nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto adempiute le condizioni poste per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Egli è quindi entrato nel merito della vertenza, dando per scontato che l’importo vantato dall’istante fosse stato tempestivamente notificato al notaio delegato nell’ambito della procedura di beneficio d’inventario della successione del defunto Mauro Raoul Mariani (sentenza impugnata pag. 2). Questa conclusione risulta affrettata, se si considera che si fonda su documenti (doc. E, D e C) dai quali appare invece il contrario. Lo scritto del notaio - incaricato di allestire l’inventario - alla Cornèr Banca SA del 6 ottobre 2010 (doc. D), aveva quale scopo quello di permettere all’istituto bancario di notificare l’esistenza di eventuali crediti nei confronti del defunto. Come giustamente rilevato dall’appellante, dalla missiva traspare però inoltre la constatazione del notaio che la banca non aveva insinuato suoi eventuali crediti, “nonostante le grida apparse sul Foglio Ufficiale cantonale il 24 agosto 2010 e il 7 settembre 2010.” Tale indicazione avrebbe semmai dovuto far dubitare il Pretore sull’esistenza di una tempestiva notifica del credito. Ciò, come spiegato in precedenza, a prescindere dal fatto che il convenuto aveva omesso di presentare le proprie osservazioni e non aveva quindi contestato i fatti esposti nell’istanza. Il giudice di prime cure avrebbe potuto far uso della facoltà assegnatagli dall’art. 153 cpv. 2 CPC, verificando nella raccolta del Foglio Ufficiale (reperibile in rete), il termine pubblicato nei FU cantonali con le grida del 24 agosto, rispettivamente del 7 settembre 2010. In tal caso, avrebbe potuto accertare che lo stesso era decorso il 24 settembre 2010. Considerato inoltre che agli atti non vi erano altre prove (quali ad esempio l’inventario della successione) in grado di apportare la prova piena dell’avvenuta insinuazione del credito nel termine impartito per mezzo del FU, il Pretore non avrebbe dovuto entrare nel merito della causa. Con i soli documenti prodotti, infatti, non poteva giungere alla conclusione che l’istante aveva tempestivamente notificato il suo credito.

                                   4.   È quindi a torto che l’appellata rimprovera al convenuto di non aver mai sostenuto dinnanzi al primo giudice che l’insinuazione fosse tardiva. Come già spiegato, non è sufficiente l’assenza di contestazione per rendere un fatto “incontestato” a norma dell’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC. I fatti, come addotti e documentati dall’istante, benché non contestati, non potevano non far sorgere dubbi sulla tempestività della notifica. Il Pretore non poteva quindi, su tali basi, considerare adempiuti i presupposti per concedere la tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura prevista dall’art. 257 CPC.    

                                   5.   L’appellata sostiene inoltre che la controparte non ha dimostrato e/o prodotto in prima istanza un documento attestante la data esatta di scadenza del termine per l’insinuazione delle pretese nella procedura di inventario dell’eredità relitta dal defunto __________. Essa dimentica però che spetta proprio all’istante provare le proprie allegazioni e che incombeva a lei dimostrare di avere un credito inventariato (poiché tempestivamente notificato) nell’atto pubblico redatto dal notaio. Di principio infatti, affinché l’erede risponda, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, è necessario che i debiti del defunto figurino nell’inventario (Steinauer, Le droit des successions, Berna, 2006, pag. 495, n. 1036; Wissmann, Basler Kommentar, ZGB II, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 589 CC). In caso contrario, i creditori che hanno omesso di notificare i propri crediti non hanno azione né contro l’erede personalmente, né contro l’eredità, fatta riserva per alcune eccezioni (art. 590 CC), qui non verificatesi.

                                   6.   Ne discende che in mancanza delle condizioni previste per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, l’istanza deve essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC). L’appello va quindi accolto. Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella determinazione delle ripetibili d’appello si tiene conto del valore litigioso di fr. 12'371.30 e dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

                                    I.   L’appello 21 gennaio 2013 di __________ M__________ è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione 8 gennaio 2013 inc. SO.2012.5303 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

                                   1. L’istanza 4 dicembre 2012 di __________ è inammissibile.

                                   2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.-, da anticipare come di rito, restano a carico dell’istante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali di appello in complessivi fr. 400.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 800.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

                                           Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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