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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.09.2013 12.2013.101

11. September 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,365 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Contratto di lavoro, appello irricevibile per carenza di valida motivazione

Volltext

Incarto n. 12.2013.101

Lugano 11 settembre 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (contratto di lavoro) inc. n. OR.2013.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 13 febbraio 2013 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 169'245.95 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno provocato dall’ex dipendente, il quale non si è costituito in giudizio, avendo omesso di rimediare nei termini imposti alla carenze formali della sua risposta 20 marzo 2013;

domanda accolta dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud con decisione 8 giugno 2013, con la quale ha condannato AP 1 a versare all’attrice fr. 169'245.95 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 93'550.95, dal 29 agosto 2012 su fr. 50'000.- e dal 13 febbraio 2013 su fr. 25'695.-;

appellante il convenuto, il quale con atto redatto in lingua francese del 17 giugno 2013 comunica di opporsi alla decisione del Pretore aggiunto, preannunciando di mantenere le proprie pretese per almeno fr. 1'411'949.90 nei confronti dell’attrice;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che con petizione 13 febbraio 2013 AO 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud l’ex dipendente AP 1, chiedendone la condanna al versamento di fr. 169'245.95 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno provocato dall’ex dipendente;

                                  che AP 1, dopo aver ricevuto la petizione, ha inviato il 20 marzo 2013 una lettera scritta in francese nella quale manifestava la sua opposizione all’azione;

                                  che con ordinanza 26 marzo 2013 il Pretore aggiunto ha assegnato a AP 1 un termine di 10 giorni per produrre una risposta di causa conforme agli art. 130 e seguenti CPC in lingua italiana, ribadendo la richiesta il 15 aprile 2013 e ancora il 27 maggio 2013, con l’avvertenza che in caso di mancata presentazione di una risposta conforme in lingua italiana lo scritto 21 maggio 2013 sarebbe stato considerato come non presentato;

                                  che decorso infruttuoso anche l’ultimo termine assegnato, il Pretore aggiunto ha accertato la preclusione del convenuto e ha convocato le parti per il dibattimento di prime arringhe, tenutosi il 5 giugno 2013 alla sola presenza della parte attrice, la quale ha confermato la domanda di giudizio;

                                  che dopo aver proceduto il giorno stesso all’audizione di una testimone e al dibattimento finale, il Pretore aggiunto ha emanato il 6 giugno 2013 una decisione con la quale ha accolto la petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese della procedura decisionale in fr. 4'250.- e quelle della procedura di conciliazione in fr. 1'000.-a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di versare all’attrice fr. 10'000.- per ripetibili;

                                  che AP 1 ha inviato a questa Camera il 17 giugno 2013 un atto redatto in lingua francese nel quale comunica di opporsi alla decisione del Pretore aggiunto, preannunciando di mantenere le proprie pretese per almeno fr. 1'411'949.90 nei confronti dell’attrice;

                                  che con lettera raccomandata del 19 giugno 2013 la Presidente della Camera ha invitato il convenuto a comunicare se lo scritto del 17 giugno 2013 era da considerare un appello contro la decisione del Pretore aggiunto, e, nell’affermativa, a presentare un atto di appello motivato conformemente all’art. 311 CPC e redatto nella lingua ufficiale del cantone Ticino, vale a dire in lingua italiana;

                                  che il 26 giugno 2013 AP 1 ha scritto, sempre in lingua francese, per comunicare che avrebbe fatto tradurre la lettera 19 giugno 2013, chiedendo una proroga del termine fino al 15 luglio 2013;

                                  che con messaggio di posta elettronica in lingua francese del 28 giugno 2013 la Presidente della Camera ha informato il convenuto che il termine di 30 giorni per l’appello non poteva essere prorogato;

                                  che con lettera 30 luglio 2013, sempre in lingua francese, AP 1 ha spiegato quali erano i rapporti contrattuali con l’attrice, ripercorrendo la cronistoria del contratto dal 1996, mentre il 26 agosto 2013 ha inviato un nuovo scritto, in lingua francese, nel quale espone le rivendicazioni nei confronti dell’ex datrice di lavoro, alla quale imputa di non aver mantenuto promesse contrattuali;

                                  che gli scritti del convenuto non sono stati notificati alla controparte;  

                                  che contro una decisione emanata in procedura ordinaria e il cui valore è di fr. 169'245.95 come accertato dal Pretore aggiunto, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                  che oltre a essere motivato un appello deve inoltre contenere le conclusioni di giudizio, vale a dire che dallo scritto deve risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne è chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti).

                                  che nel caso concreto AP 1 ha ricevuto la decisione impugnata il 7 giugno 2013, motivo per cui il termine per presentare l’appello con una motivazione completa scadeva l’8 luglio 2013;

                                  che di conseguenza il solo scritto presentato tempestivamente è quello del 17 giugno 2013;

                                  che si può prescindere dall’assegnare all’interessato un termine per tradurre lo scritto in italiano, lingua ufficiale del cantone Ticino (art. 129 CPC), in considerazione del fatto che in ogni modo l’atto non può essere esaminato nel merito per carenza di motivazione e di conclusioni;

                                  che in tale scritto, infatti, l’interessato dichiara di opporsi alla decisione del Pretore aggiunto, si riferisce a sue pretese nei confronti dell’attrice che non sono state oggetto della causa qui in esame e non indica in che modo dovrebbe essere modificata la decisione contestata;   

                                  che di conseguenza lo scritto 17 giugno 2013 di AP 1 non può essere considerato un appello motivato e contenente valide conclusioni di giudizio, come previsto dall’art. 311 CPC;

                                  che neppure gli altri scritti dell’interessato, giunti dopo la scadenza del termine di appello e quindi tardivi, contengono valide conclusioni di giudizio;

                                  che di conseguenza l’opposizione non motivata del convenuto è manifestamente irricevibile e la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte; 

                                  che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono ripetibili all’attrice, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;

                                  che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 169'245.95 come accertato dal Pretore aggiunto;

                                  che nella commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 7 e 13 LTG visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di diritto;

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:                   

                             1.  L’appello 17 giugno 2013 di AP 1 è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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