Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.2013 12.2012.96

22. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,330 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Testamento (dichiarazione di ultima volontà); prescrizione dell'azione, sospensione della prescrizione; crescita in giudicato; riconoscimento ed esecuzione di una sentenza italiana in Svizzera (exequatur); violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà da parte di una banca

Volltext

Incarto n. 12.2012.96

Lugano 22 agosto 2013/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.197 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 marzo 2010 da

AO 1 rappr. dallo studio legale RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’avv. dott. RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al versamento di fr. 865'509.85 oltre interessi e accessori,

richiesta avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 7 maggio 2012 ha accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 865'509.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2008,

appellante la convenuta che con atto di appello 12 giugno 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,

mentre l’attore con risposta 6 agosto 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

in fatto:

                                  A.   In data 3 febbraio 1983 __________ ha preso in locazione presso AP 1 (poi divenuta AP 1), filiale di __________, la cassetta di sicurezza n. 679 (doc. D). Il 2 giugno 1984 la locataria è deceduta lasciando due testamenti olografi. Nel primo, pubblicato il 28 settembre 1984, ella ha istituito un esecutore testamentario affinché “curi la consegna” dei beni mobili e immobili “ad un’opera di bene che si impegni a mantenere in ordine la loro cappella in cimitero” (allegato a doc. E). Il secondo testamento è stato pubblicato in data 12 luglio 1996 e dava in legato a __________ i beni depositati nella cassetta di sicurezza n. 679 presso AP 1 (doc. I e 9). Entrambi i testamenti sono stati impugnati dagli eredi legali di __________ (prima da __________ e in seguito al suo decesso dai nipoti __________ e __________). Le due dichiarazioni di ultima volontà sono state oggetto di lunghe vertenze giudiziarie in Italia.

                                  B.   Per quanto qui interessa, relativamente all’iter giudiziario, il primo testamento è stato dichiarato valido in prima istanza dal Tribunale di Varese con sentenza del 12 giugno 1992, il quale ha pure dichiarato il beneficio ereditario di spettanza del AO 1 (doc. F). Detta sentenza è però stata riformata dalla Corte di appello di Milano in data 6 marzo 1996 che ne ha sancito la nullità, aprendo così la successione legittima di __________ in favore di __________ (doc. G). Il AO 1 ha quindi interposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione italiana la quale ha accolto il gravame ed ha rinviato la causa per nuovo esame ad un’altra sezione della Corte di appello di Milano (doc. K). In seguito al decesso di __________ gli eredi __________ e __________ sono subentrati nella causa (doc. 11). Con sentenza del 31 marzo 2001 la Corte di rinvio ha rigettato il ricorso avverso la decisione di primo grado (doc. L e F). __________ e __________ hanno quindi interposto ricorso contro questa decisione. Statuendo con sentenza definitiva del 25 ottobre 2005 la Corte Suprema di Cassazione italiana ha infine ammesso la validità del testamento (doc. M). In breve, la Corte Suprema ha riconosciuto il AO 1 quale unico erede della defunta __________ e la signora __________ quale legataria del contenuto della cassetta di sicurezza n. 679.

                                  C.   Nel frattempo, in data 15 febbraio 1995, AP 1 aveva proceduto all’apertura forzata della cassetta di sicurezza a causa del mancato pagamento del canone di locazione. Il contenuto era poi stato depositato nella relazione n. 0247/518320 intestata alla defunta __________, appositamente aperta d’ufficio dalla banca in data 21 marzo 1995 (doc. AA).

                                 D.   Dopo l’emanazione della sentenza del 6 marzo 1996 della Corte di appello di Milano che attestava la nullità del testamento olografo e riconosceva __________ quale unica erede (doc. G), il patrocinatore di __________ e __________ ha chiesto di entrare immediatamente in possesso degli averi depositati presso AP 1. Il legale ha fondato la richiesta sulla sentenza del 6 marzo 1996, di cui ha sottolineato il carattere immediatamente esecutivo, e sul contenuto dell’atto notorio del 11 aprile 1997, che indicava i suoi clienti come unici eredi della defunta __________ (doc. 10, 11, 12 e 13). Sulla base di questi documenti AP 1 ha dato seguito alla richiesta restituendo gli averi senza valore e liquidando al meglio il deposito titoli per fr. 865'509.85 (doc. T, U, V, W, X, Y, Z). A seguito della sentenza del 25 ottobre 2005 della Corte Suprema di Cassazione, che indicava il AO 1 quale unico erede della defunta __________, il patrocinatore legale dello stesso si è rivolto ad AP 1 reclamando la restituzione, rispettivamente il risarcimento, dei beni che si trovavano sul conto della defunta e che nel frattempo la banca aveva liberato a favore di __________ e __________ (doc. BB). La banca non ha però dato seguito alla richiesta contestando gli addebiti a lei mossi.

                                  E.   Con petizione del 15 marzo 2010 il AO 1 si è pertanto rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 865'509.85 oltre interessi ed accessori. A sostegno della propria pretesa l’attore ha invocato una violazione dell’obbligo di diligenza contrattuale ed ha rimproverato alla banca di non aver effettuato le dovute verifiche per sincerarsi dell’effettiva crescita in giudicato della sentenza sottopostale da __________ e __________ e per accertare oltre ogni ragionevole dubbio la loro qualità di eredi. Il trasferimento dei beni intestati a __________ a __________ e __________ sarebbe stato indebito essendo questi ultimi estranei alla successione. Il AO 1  ha pertanto preteso il rimborso del danno subito a seguito dell’indebita estinzione della relazione bancaria intestata alla defunta __________.

                                  F.   Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando integralmente le pretese creditorie. In breve, AP 1 ha argomentato di essere stata legittimata a consegnare l’importo depositato sulla relazione della defunta ai signori __________ e __________ e questo in virtù del carattere immediatamente esecutivo della sentenza del 6 marzo 1996. A detta della banca la verifica della crescita in giudicato della sentenza non sarebbe stata necessaria. Essa ha inoltre rimproverato al patrocinatore del AO 1 di non averla informata del ricorso in cassazione presentato contro predetta sentenza e della relativa pendenza. Da ultimo la convenuta ha opposto la prescrizione del credito fatto valere in giustizia.

                                         Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni.

                                         Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le proprie argomentazioni.

                                  G.   Con sentenza del 7 maggio 2012 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 865'509.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2008.

                                  H.   Con appello del 12 giugno 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 6 agosto 2012 l’attore postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 7 maggio 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto retta dal CPC.

                                   2.   I fatti così come riportati sono incontestati, controversa è invece l’applicazione del diritto. Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver accertato l’applicabilità al caso di specie delle norme sul mandato, ha ritenuto che la banca avesse violato i propri doveri di diligenza e fedeltà nei confronti dell’attore, erede legittimo, consegnando i beni della defunta __________ depositati presso di lei a __________ e __________. In particolare il magistrato ha respinto la tesi della convenuta secondo cui questi ultimi erano legittimati a disporre dei beni in virtù della sentenza della Corte di appello di Milano che li indicava quali eredi legali. Il primo giudice ha infatti sottolineato che detto giudizio, essendo stato emanato da un’autorità giudiziaria italiana, avrebbe necessitato una procedura di exequatur per poter essere esecutivo sul territorio elvetico. Egli ha inoltre evidenziato che solo una decisione cresciuta in giudicato avrebbe potuto essere dichiarata esecutiva, condizione che in concreto non era data. Il magistrato ne ha concluso che il conto non era stato estinto dalle persone legittimate a farlo. In seguito il Pretore ha accertato che il AO 1 ha subito un pregiudizio derivante dall’estinzione della relazione bancaria intestata alla defunta, corrispondente alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e l’importo che avrebbe raggiunto se l’evento dannoso non si fosse realizzato, ed ha quantificato lo stesso in fr. 865'509.85. Da ultimo il magistrato ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta rilevando che solo con l’emanazione della sentenza definitiva della Corte Suprema del 25 ottobre 2005 la pretesa è divenuta esigibile, in precedenza era infatti impossibile far valere il credito verso la banca poiché vi era incertezza su chi fosse l’erede legittimo. Il Pretore ha inoltre precisato che comunque la prescrizione sarebbe stata sospesa in quanto oggettivamente non era possibile far valere la pretesa innanzi ai tribunali svizzeri fintanto che la vertenza giudiziaria in Italia non fosse giunta a termine.

                                   3.   L’appellante inizia contestando le conclusioni pretorili che negano la prescrizione dell’azione e rimprovera al magistrato di avere interpretato e applicato in modo errato gli art. 130 e 134 CO. In particolare, AP 1 sostiene che in presenza di una causa risarcitoria e di un conto chiuso nel maggio 1997 la prescrizione contrattuale prevista dall’art. 127 CO era già intervenuta al momento dell’avvio del procedimento, risalente al marzo 2010; secondo la banca la prescrizione va infatti calcolata dal momento della violazione contrattuale. Essa nega inoltre che vi sia stata una sospensione della prescrizione.

                               3.1.   Giusta l’art. 130 CO la prescrizione comincia quando il credito è esigibile, vale a dire dal momento in cui il creditore può agire contro il debitore (cfr. anche Tercier, Le droit des obligations, 4a ed. Zurigo, n. 1564).

                                         Nel caso concreto il AO 1 fa risalire la violazione contrattuale al momento in cui la banca ha liberato gli averi di __________ in favore di __________ e __________, ovvero al maggio 1997, circostanza questa che, a prima vista, potrebbe indurre a ritenere prescritta la pretesa avanzata giudizialmente nel 2010. Prima dell’avvio della causa non risultano infatti altri atti interruttivi di prescrizione. La tesi sostenuta dell’appellante è però errata. Dall’incarto si evince infatti che sino all’emanazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 25 ottobre 2005 non vi era chiarezza su chi fosse l’erede legittimo della defunta e pertanto neppure su chi fosse legittimato a far valere il credito verso la convenuta. Solo in seguito a questo pronunciato definitivo il AO 1 ha avuto conferma della sua qualità di unico erede di __________ e di riflesso del suo diritto a disporre dei beni della stessa. E’ palese che prima di questa data l’attore non avrebbe potuto far valere le proprie pretese. Ritenere che il termine di prescrizione abbia cominciato a decorrere prima di questo momento stride col più elementare sentimento di giustizia.

                                         Alla luce di quanto precede, le conclusioni pretorili secondo cui il credito è diventato esigibile solo a seguito della sentenza definitiva della Corte Suprema sono conformi al diritto e meritano di essere confermate.

                               3.2.   La giurisprudenza menzionata dall’appellante a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. atto di appello pag. 7 seg.) non può essere applicata per analogia alla fattispecie in esame in quanto riferita a casistiche di natura diversa. In particolare, per quel che concerne la DTF 137 III 16 si dà atto ad AP 1 che questa sentenza ribadisce il principio secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla violazione degli obblighi contrattuali, essa si riferisce però ad un caso di intossicazione da amianto in cui era il danno in quanto tale a non essere conosciuto e non invece, come nella fattispecie in esame, il titolare del diritto. Per quanto attiene all’altra sentenza citata, DTF 136 IV 73 (recte: 136 V 73; atto di appello pag. 7) concernente un caso di LPP, nella stessa il Tribunale federale si discosta sensibilmente dall’applicazione rigorosa del principio evocato sopra e formula delle riserve nell’ammettere la decorrenza della prescrizione quanto la momentanea non conoscenza del proprio diritto creditorio da parte del creditore è da imputare al debitore. Ora, a prescindere dalle valutazioni sull’eventuale responsabilità di AP 1 per aver tenuto il AO 1 all’oscuro dell’estinzione del conto, è necessario precisare che nel caso analizzato dall’Alta Corte l’indeterminazione concerne il credito e non la titolarità dello stesso. Già solo per questo la fattispecie si discosta da quella qui in esame. Ne discende che le allegazioni dell’appellante non trovano conforto nelle sentenze citate.

                               3.3.   Neppure possono essere condivise le censure sollevate da AP 1 in relazione alla sospensione della prescrizione. L’art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO prevede che la prescrizione non comincia, o se comincia, resta sospesa finché sia impossibile promuovere l’azione davanti ad un tribunale svizzero (cfr. anche Tercier, op. cit., n. 1574 seg.).

                                         Nel caso concreto è evidente che anche volendo ammettere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere nel 1997, come sostenuto dall’appellante, lo stesso sarebbe stato sospeso. Infatti, con ogni evidenza, non sarebbe stato oggettivamente possibile far valere la pretesa in parola dinnanzi ai tribunali svizzeri fintanto che la vertenza giudiziaria in Italia non fosse giunta a termine. A questo proposito è utile ricordare che la competenza della giurisdizione italiana per dirimere le controversie legale all’accertamento e all’impugnazione del testamento della defunta __________ non è contestata e discende dall’art. 91 cpv. 1 LDIP che attribuisce la stessa all’ultimo domicilio della defunta (doc. E). Solo con l’accertamento definitivo della propria legittimazione attiva, ovvero della propria qualità di erede, il AO 1 ha potuto agire contro AP 1.

                                         Le argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio allegato ricorsuale sono manifestamente prive di fondamento. Inconferenti ai fini della problematica si rivelano inoltre le allegazioni relative alla possibilità di chiedere provvedimenti assicurativi e di salvaguardia della devoluzione, peraltro in concreto non data.

                                   4.   L’appellante nega di essere venuta meno al proprio obbligo di diligenza per aver dato seguito all’ordine dei fratelli __________ e __________ di estinguere la relazione intestata alla defunta senza effettuare ulteriori verifiche sulla loro legittimità. AP 1, riproponendo in sostanza quanto sostenuto in prima sede, ribadisce la correttezza del proprio agire e sottolinea di aver liberato gli averi sulla base del contenuto della sentenza della Corte di appello di Milano, dichiarata immediatamente esecutiva, e dell’atto notorio. La banca prosegue relativizzando la portata della crescita in giudicato della sentenza e sostiene che la sentenza in questione non necessitava di exequatur.

                               4.1.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha già ampiamente esposto i principi che reggono l’obbligo di diligenza della banca nei confronti del cliente, facendo in particolare riferimento al caso della morte del titolare e a quello in cui la banca non abbia più notizie (cfr. sentenza impugnata pag. 4 seg.). In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare l’obbligo della banca di conservare i beni in suo possesso in luogo sicuro e di gestirli al meglio nell’interesse del cliente. Questo dovere risulta accresciuto in caso di morte del titolare; al realizzarsi di questa eventualità la banca deve dare prova di maggiore impegno per assicurarsi che i beni siano conferiti ai legittimi eredi. Essa dovrà dimostrarsi particolarmente scrupolosa allorquando si è in presenza di una disputa successoria (cfr. per tutte sentenza TF del 12 gennaio 2000 4C.234/1999 con riferimenti).

                               4.2.   AP 1 sostiene che i fratelli __________ e __________ erano legittimati a disporre dei beni depositati presso di lei in forza dei documenti in loro possesso. A torto. Quanto prodotto dagli stessi non era infatti sufficiente per attestare la loro qualità di eredi legittimi. Da un canto, la sentenza della Corte di appello di Milano non era definitiva, potendo essere impugnata alla Corte Suprema (ciò che è poi avvenuto), dall’altro essa non aveva fatto oggetto di una procedura di exequatur ai sensi degli art. 25 segg. LDIP, condizione questa indispensabile affinché una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva sul territorio elvetico. Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante questa regola vale anche per la sentenza in oggetto. Invano la banca pone l’accento sull’attestazione di esecutività (doc. 13) indicata sulla sentenza e sul suo carattere vincolante. A non averne dubbio la portata di questa dichiarazione è limitata allo Stato in cui la decisione è stata emessa ma non ha valore diretto in Svizzera e non dispensa pertanto dal seguire la procedura prevista per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.

                                         Di fronte ad un simile stato di cose, la banca avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche per sincerarsi della reale legittimazione dei fratelli __________ a disporre dei beni, e questo a maggior ragione ritenuto che la stessa sapeva della disputa successoria tra gli eredi. E’ evidente che omettendo queste verifiche e dando comunque seguito alle istruzioni ricevute dai fratelli __________, AP 1 è venuta meno al suo dovere di diligenza nei confronti dell’erede legittimo, ovvero del AO 1.

                                         Va inoltre rimarcato l’atteggiamento contradditorio tenuto da AP 1 in questa vicenda, la quale, da un canto, ha ripetutamente indicato al patrocinatore dell’attore la necessità di una sentenza cresciuta in giudicato per poter liberare i fondi (doc. O e P) ma, dall’altro, ha dato seguito all’ordine dei fratelli __________ di estinguere il conto senza sincerarsi del carattere definitivo della sentenza trasmessa dagli stessi.

                                         Per quanto attiene inoltre alle critiche mosse dall’appellante all’allora patrocinatore del AO 1 per non averla informata del ricorso alla Corte Suprema, le stesse non possono che essere ritenute pretestuose. In primo luogo, l’eventuale immobilismo del rappresentante legale di controparte non influisce sui doveri di diligenza della banca nei confronti del cliente, secondariamente, il legale non era tenuto ad informare la banca sullo stato della procedura e, terzo, egli poteva legittimamente confidare sul fatto che, conformemente alle indicazioni dategli, AP 1 avrebbe atteso una sentenza cresciuta in giudicato prima di liberare i beni.

                                   5.   Alla luce dei considerandi precedenti la decisione del Pretore deve essere confermata. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio allegato si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare inevase.

                                   6.   In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 865'509.85.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

decide:

                                   1.   L’appello 12 giugno 2012 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese d’appello di complessivi fr. 10'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 20'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2012.96 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.08.2013 12.2012.96 — Swissrulings