Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.2013 12.2012.222

5. November 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,560 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro, licenziamento immediato ingiustificato, pagamento dello stipendio fino alla scadenza del termine di disdetta prorogato del periodo di malattia comprovato agli atti

Volltext

Incarto n. 12.2012.222

Lugano 5 novembre 2013/jm  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Pellegrini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.388 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 28 maggio 2010 da

 AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al versamento di fr. 50'433.- oltre interessi e accessori a titolo di pretese salariali e indennità per licenziamento immediato ingiustificato;

domanda avversata dalla convenuta che postula la reiezione dell’istanza, formulando inoltre una domanda riconvenzionale per la somma di fr. 14'580.- oltre interessi e accessori;

domanda parzialmente accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 23'733.- lordi oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2008 su fr. 4'450.-, dal 31 ottobre 2008 su fr. 8'900.-, dal 30 novembre 2008 su fr. 13'500.-, dal 31 dicembre 2008 su fr. 23'733.- e di fr. 8'900.- più interessi al 5% dal 19 novembre 2012 e che ha parzialmente accolto anche l’azione riconvenzionale, condannado l’attrice al pagamento di fr. 1'630.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2008 e alla restituzione dell’orologio __________ e del cinturino __________, in suo possesso;

appellante la convenuta che, con atto di appello 21 dicembre 2012, chiede di respingere la petizione e, subordinatamente, che la petizione sia parzialmente accolta per fr. 19’062.- lordi oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2008 solo su fr. 4'450.- lordi, dal 31 ottobre 2008 solo su fr. 8'900.-, dal 30 novembre 2008 su tutta la somma di fr. 19'062.- e per fr. 8'900.- oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2012, in ogni caso protestando tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;

mentre l’attrice, con osservazioni 28 febbraio 2013, postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile, protestando tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   La società AP 1, attiva nel settore della gioielleria, ha assunto dal 1° maggio 2005 AO 1 come venditrice. Nell’ambito del suo lavoro, per il suo perfezionamento, la dipendente ha frequentato un corso di gemmologia, conseguendo il relativo diploma. Dall’11 settembre 2008 al 21 ottobre 2008 la dipendente è stata in malattia. Il 12 settembre 2008 la datrice di lavoro ha licenziato AO 1 con effetto immediato, ritenendo che la dipendente avesse volontariamente abbandonato il posto di lavoro e volesse rescindere il contratto di lavoro con effetto immediato. Il 2 gennaio 2009, dopo vari scambi di corrispondenza, AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano per la somma di fr. 45'275.- più interessi al 5% a partire dal 1° dicembre 2008, al quale la società in questione ha fatto opposizione. Dal canto suo, la ex datrice di lavoro ha escusso AO 1 con PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 14'840.- più interessi al 5% dall’11 settembre 2008, al quale ella ha interposto opposizione.

                                  B.   Con petizione 28 maggio 2010 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 50'433.-, “oltre al corrispettivo delle ore straordinarie da determinare” e “oltre interessi al 5% su fr. 4'450.- dal 1° al 31 ottobre 2008, su fr. 8'900.- dal 1° al 30 novembre 2008, su fr. 13'350.- dal 1° al 31 dicembre 2008, su fr. 50'433.-, oltre al corrispettivo delle ore straordinarie, dal 1° gennaio 2009”. L’importo complessivo di fr. 50'433.- si compone di fr. 23'733.- relativi allo stipendio e alla tredicesima sino allo scadere del termine di disdetta, cioè il 31 dicembre 2008 (tenendo conto del periodo di malattia) e di fr. 26'700.- quale indennità semestrale per ingiusto licenziamento immediato. Nella risposta del 24 agosto 2010 la convenuta si è opposta alla petizione, formulando inoltre una domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 14'580.- più interessi, di cui fr. 6'650.- corrispondente al valore di gioielli e un orologio che l’attrice avrebbe preso e non pagato, fr. 6'630.- relativi al corso di gemmologia e fr. 1'300.- per la restituzione di due prestiti fatti alla ex dipendente, domanda alla quale l’attrice si è opposta. Nei successivi allegati scritti le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte il 4 maggio 2012, con le quali la convenuta ha ribadito le proprie domande di giudizio, mentre l’attrice ha aggiunto al proprio petitum “da dedursi fr. 1'139.- di cui alla riconvenzionale” e, di conseguenza, ha precisato come segue la propria richiesta di giudizio della domanda riconvenzionale “la domanda riconvenzionale è integralmente respinta, fatta salva la compensazione di cui al punto I° che precede”.

                                  C.   Statuendo il 19 novembre 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto parzialmente sia la petizione, sia la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta al pagamento di fr. 23'733.- lordi oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2008 su fr. 4'450.-, dal 31 ottobre 2008 su fr. 8'900.-, dal 30 novembre 2008 su fr. 13'500.-, dal 31 dicembre 2008 su fr. 23'733.- e, inoltre, di fr. 8'900.- più interessi al 5% dal 19 novembre 2012, e condannando l’attrice al pagamento di fr. 1'630.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2008 e alla restituzione dell’orologio __________ e del cinturino __________, una volta incassati gli importi a lei riconosciuti.

                                  D.   La convenuta è insorta contro la citata decisione pretorile con appello 21 dicembre 2012, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente di accoglierla limitatamente alla somma di fr. 19'062.- lordi oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2008 solo su fr. 4'450.- lordi, dal 31 ottobre 2008 solo su fr. 8'900.-, dal 30 novembre 2008 su tutta la somma di fr. 19'062.- e di fr. 8'900.- oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2012, protestando, in entrambi i casi, tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza. Con la risposta del 28 febbraio 2013, l’attrice propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è una decisione finale di prima istanza in una vertenza con valore litigioso di fr. 50'433.-, contro la quale è proponibile l’appello (art. 308 cpv. 1 CPC). Il termine per promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). Tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 let. c CPC), il gravame 21 dicembre 2012 è tempestivo, così come la risposta 28 febbraio 2013 allo stesso.

                                   2.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore, dopo aver brevemente ricordato la giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento immediato, è giunto alla conclusione che la convenuta non aveva provato l’avverarsi del licenziamento immediato a opera della dipendente, né l’abbandono del posto di lavoro da parte di costei. Ha ritenuto privo di valore probatorio il doc. 1 e respinto le contestazioni della convenuta sul valore probatorio dei certificati medici agli atti, completi ed oggettivi, giungendo alla conclusione che non vi era stato abbandono del posto di lavoro, visto lo stato di malattia della dipendente, e che il licenziamento immediato era ingiustificato. Di conseguenza il primo giudice ha riconosciuto alla ex dipendente lo stipendio sino al termine del periodo di disdetta ordinario, fissato al 31 dicembre 2008 in ragione del comprovato stato di malattia dall’11 settembre 2008 al 21 ottobre 2008, e un’indennità per ingiusto licenziamento immediato pari a due mesi di stipendio. In seguito ha accertato il diritto al pagamento di 10 giorni di vacanze non godute e ha respinto la pretesa relativa alla ore straordinarie, poiché non provate. Per quel che concerne l’azione riconvenzionale della ex datrice di lavoro, il Pretore ha respinto le pretese per il rimborso del corso di gemmologia e di asseriti prestiti, mentre ha ammesso la restituzione di alcuni oggetti in possesso dell’attrice, riconoscendone il diritto di ritenzione di quest’ultima fino al pagamento di quanto a lei dovuto.

                                   4.   In questa sede l’appellante non contesta l’indennità per ingiustificato licenziamento immediato (fr. 8'900.-). Essa rimprovera al Pretore di aver erroneamente negato l’esistenza di una disdetta orale con effetto immediato della dipendente, che è provata dalla deposizione della testimone V__________ e dalla lettera di licenziamento 11 settembre 2008 inviata a conferma della disdetta orale data dall’allora dipendente. Ne deriva, prosegue l’appellante, che nulla è più dovuto all’attrice dopo l’11 settembre 2008. Ma in ogni caso, afferma l’appellante, la sentenza sarebbe errata anche a prescindere da tale fatto. Il licenziamento notificato dalla dipendente, infatti, rendeva inapplicabile la protezione nel periodo di malattia, e di conseguenza il termine di preavviso contrattuale di due mesi scadeva già il 30 novembre 2008. Le pretese salariali dell’attrice devono dunque, secondo i calcoli dell’appellante, essere ridotte a fr. 19'062.- lordi, di cui fr. 13'500.- per due mesi di stipendio, fr. 4’079.15 per prorata di tredicesima e fr. 1'483.per vacanze non godute. Infine anche il dispositivo sulle tasse di giustizia e le ripetibili, sostiene l’appellante, deve essere modificato per tenere conto della reciproca soccombenza delle parti, con l’obbligo per l’attrice di versarle un’indennità per ripetibili in proporzione, sulla base dell’importo di fr. 6'300.- per ripetibili integrali.

                                   5.   In via principale l’appellante sostiene che la dipendente si era licenziata con effetto immediato l’11 settembre 2008, sicché nulla le era più dovuto dopo tale data. A torto. La deposizione della teste V__________ (verbale del 4 ottobre 2011, pag. 2) non giova infatti all’appellante. La testimone, infatti, ha riferito di una telefonata avuta dall’attrice “la mattina del suo licenziamento”, nel corso della quale la dipendente le aveva detto di “aver litigato e che si era licenziata”, affermando di essere sicura che “l’attrice in quella telefonata mi disse che si era licenziata”. La testimone non ha però potuto dire se il licenziamento era con effetto immediato o per la scadenza del termine di preavviso. Né la lettera 11 settembre 2008 (doc. S) soccorre la tesi dell’appellante, in quanto si tratta di una semplice affermazione di parte, senza alcun supporto probatorio. Anzi, alla teste V__________, l’amministratore unico della convenuta riferì che l’attrice aveva abbandonato il posto di lavoro. A giusta ragione pertanto il Pretore ha escluso che la dipendente si fosse licenziata con effetto immediato l’11 settembre 2008. Al riguardo l’appello è dunque infondato.

                                   6.   Assodata l’esistenza di una disdetta ordinaria data dalla dipendente e di un licenziamento immediato ingiustificato dato dalla datrice di lavoro, si tratta di verificare fino a quando quest’ultima è tenuta a corrispondere lo stipendio all’attrice. È pacifico che il termine di preavviso contrattuale era di due mesi, come ammette l’appellante medesima. Il Pretore ha accertato che l’11 settembre 2008 la dipendente aveva lasciato precipitosamente il posto di lavoro in seguito a un attacco acuto di dolori addominali, prima manifestazione della malattia che l’ha resa inabile al lavoro al 100% dall’11 settembre 2008 al 21 ottobre 2008, come attestato dai certificati medici agli atti (doc. P, Q, R, BB, CC). L’appellante non contesta più in questa sede il valore probatorio dei certificati medici, né riprende la tesi dell’abbandono del posto di lavoro. Sostiene nondimeno, in via subordinata, che il termine di preavviso non poteva essere sospeso durante il periodo di malattia, visto che era stata la dipendente a licenziarsi. Sennonché, l’appellante trascura il fatto che essa medesima ha licenziato l’11 settembre 2008 con effetto immediato l’attrice. Il licenziamento in tronco, come rilevato con pertinenza dal Pretore, non era giustificato visto che l’attrice aveva lasciato il posto di lavoro in preda a un attacco acuto di malattia. In tal caso, dunque, il periodo di protezione dell’art. 336c CO va considerato nel calcolo dell’indennità dovuta giusta l’art. 337c cpv. 1 CO (Wyler, Droit du travail, 2a ed., 2008 pag. 566; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7a ed., N2 pag. 1068). Lo stipendio è dunque dovuto fino alla scadenza del termine contrattuale di preavviso di due mesi, prorogato durante il periodo di malattia, indipendentemente dal fatto che la dipendente aveva notificato il proprio licenziamento ordinario. La conclusione del Pretore, secondo il quale lo stipendio lordo deve essere versato fino al 31 dicembre 2008, è dunque corretta e l’appello va respinto anche su questo punto.

                                   7.   Visto quanto precede, l’appello va respinto. Si rivela quindi superfluo esaminare la critica dell’appellante relativa alla ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in base ai criteri fissati dagli art. 2, 7 e 13 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG). L’appellante rifonderà inoltre all’appellata un’equa indennità per ripetibili di appello, stabilita secondo i criteri dell’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).

                                         In questa sede il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è di complessivi fr. 32'633.-.

Per questi motivi,

richiamata la LTG e il Rtar,

decide:

                                   1.   L’appello 21 dicembre 2012 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1’200.- a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici                                                                              

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).

12.2012.222 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.2013 12.2012.222 — Swissrulings