Incarto n. 12.2012.189
Lugano 25 giugno 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.52 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 23 dicembre 2011 da
AO 1
contro
AO 1, rappr. dall' RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 13'312.netti, oltre interessi, a saldo delle pretese derivanti dal contratto di lavoro a titolo di salario e indennità;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza 2 ottobre 2012 ha parzialmente accolto;
appellante la convenuta che, con atto di appello 2 novembre 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitando a fr. 4'761,45 in luogo di fr. 8'991,94 quanto ancora dovuto, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attore non ha presentato risposta all'appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 2010 AP 1 è stato assunto, con la mansione di manovale, alle dipendenze di AO 1, ditta attiva nel settore edile specializzata in lavori di gessatura e isolazione termica. Il contratto, concluso a tempo indeterminato, indicava un grado di occupazione del 50%, specificato in 22 ore settimanali, e prevedeva uno “stipendio mensile base” di fr. 2'500.-, con rimando, per quanto non specificato, al CCL del ramo gessatura (doc. A).
B. La datrice di lavoro ha disdetto il contratto con scritto 25 ottobre 2010, con effetto al 30 novembre 2010 (doc. B). Dal precedente mese di settembre 2010 il dipendente era inabile al lavoro a seguito di malattia.
C. Con scritto 26 ottobre 2010 il rappresentante sindacale, a cui il lavoratore aveva conferito procura di rappresentanza, ha interpellato la datrice di lavoro. Senza contestare il licenziamento, a nome del lavoratore sono state avanzate pretese salariali, con particolare riferimento all’asserito lavoro a tempo pieno svolto sui cantieri durante tutto il periodo d’impiego, in chiaro contrasto con l’indicazione contrattuale di un tempo parziale e alla remunerazione versata conseguentemente ridotta in modo illecito.
D. Il successivo scambio di corrispondenza tra le parti non ha permesso di raggiungere un accordo, rimanendo entrambe convinte del ben fondato delle antitetiche tesi. Nel frattempo, riacquistata piena abilità lavorativa a partire dal 22 novembre 2010 (doc. 7 e 8), il lavoratore non si è più presentato per lo svolgimento delle sue mansioni fino al termine del periodo di impiego (doc. 9).
E. Con petizione 23 dicembre 2001, preceduta da una procedura di conciliazione rimasta senza esito, AP 1 ha chiesto alla competente Pretura di condannare AO 1 al pagamento di complessivi fr. 13'312.- netti, oltre interessi, rivendicando in sostanza il salario per la “differenza ore di lavoro per il periodo 1. marzo/settembre 2010” (petizione pag. 3). La convenuta si è integralmente opposta alla domanda avversaria.
F. Con sentenza 2 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare l’importo netto di fr. 8'991.-, oltre interessi. Esentate le parti dal pagamento di spese processuali, la convenuta è stata condannata a versare ripetibili all'attore, tenuto conto del rispettivo grado di soccombenza. Il Pretore ha dapprima ritenuto che, a prescindere dalla terminologia utilizzata, la pretesa dell’attore non sia da esaminare quale richiesta di remunerazione di ore supplementari (“Ueberstunden”) o lavoro supplementare (“Ueberzeit”), ma bensì quale pretesa di veder riconosciuto il contratto effettivamente stipulato e svolto a tempo pieno, in contrasto con le differenti indicazioni risultanti dall’atto formalmente sottoscritto (doc. A). Sulla base delle testimonianze raccolte tra i colleghi di lavoro, ritenute collimare con le distinte giornaliere allestite dal dipendente in tempi ritenuti non sospetti (doc. L) e corroborate da quanto emerso da un rapporto della Commissione Paritetica Cantonale (doc. N), il Pretore ha raggiunto la convinzione che l’attore abbia effettivamente svolto il lavoro a tempo pieno. Ha quindi ritenuto illegittime le decurtazioni unilaterali dallo stipendio operate dalla datrice di lavoro, come una sorta di compensazione, sulla base di una asserita carente prestazione del lavoratore, circostanza rimasta peraltro non dimostrata. Sottolineato come le pretese salariali non fatte valere immediatamente non sono soggette a perenzione, il primo giudice ha quindi quantificato le ore svolte dal dipendente sulla base dei conteggi da questi compilati (doc. L) e ritenuti fedefacenti, concludendo per l‘inutilizzabilità a questo scopo dei conteggi rielaborati dalla datrice di lavoro a sua totale discrezione, vantando un inesistente diritto a correggere gli effetti dell’asserita lentezza e minor resa del lavoratore. Al monte ore così calcolato è stata quindi applicata la tariffa oraria minima prevista dal CCL, con l’aggiunta dei relativi supplementi per festività infrasettimanali, vacanze e tredicesima. Operate le deduzioni di legge, ne è scaturito un saldo di fr. 20'624,40 dovuto al dipendente per il periodo di lavoro svolto. A fronte di contestazioni su quanto da questi già ricevuto dalla datrice di lavoro, il Pretore ha ritenuto dimostrata la tesi di quest’ultima che, avendo già pagato fr. 19'979,55, è stata dichiarata debitrice di un saldo residuo di soli fr. 644,69. Il Pretore ha pure accolto, poiché sostanzialmente ammessi dalla convenuta, sia la pretesa indennità per il pranzo pari a fr. 1'164,45 netti, sia il riversamento al dipendente dell’indennità per malattia di fr. 8'662.- che la datrice di lavoro aveva percepito dall’assicurazione per il periodo di inabilità sopraggiunto. Delle somme che la convenuta ha preteso di poter mettere in deduzione il Pretore ha quindi riconosciuto unicamente fr. 900.- a seguito di un prestito tra le parti, di cui il dipendente debitore non ha saputo dimostrare l’avvenuto rimborso (doc. 5). Per contro sono state respinte, poiché non sarebbe stata fornita la prova delle circostanze invocate, le pretese di fr. 1'216,40 per l’acquisto di un computer e relative spese amministrative, di fr. 750.- per uso dell’automobile aziendale e di fr. 1'200.- per cosiddette “Altre spese” (doc. 2). Per concludere il giudice di prime cure, esaminate le circostanze, ha ritenuto giustificata la richiesta della datrice di lavoro di un’indennità di fr. 579,20 per abbandono senza preavviso dell’impiego ai sensi dell’art. 337d cpv. 1 CO.
G.Con appello 2 novembre 2012 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere limitatamente a fr. 4'761,45 la domanda di parte attrice, con protesta di spese e ripetibili.
L’appellato non ha inoltrato una risposta.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data.
2.A titolo di premessa l'appellante rileva di non condividere, perché non corrispondente alla realtà, la valutazione pretorile in merito alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo pieno, ma di rinunciare, conscia della portata delle risultanze istruttorie, a contestare la decisione che riconosce all’attore uno stipendio pieno, riservata la censura del calcolo delle ore lavorative per i mesi di marzo e settembre 2010.
3.L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver dedotto il numero di ore lavorate di marzo 2010, ovvero il primo mese di impiego, estrapolandole dalla media mensile, in assenza della distinta elaborata dal dipendente come avvenuto per gli altri mesi (doc. L). Sennonché l’appellante non si confronta con il ragionamento pretorile, limitandosi a tacciarlo di arbitrario e a invocare la tabella riassuntiva delle ore da essa allestita (doc. 2) senza ulteriore spiegazione. La censura, irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC), è comunque infondata poiché non può certo assurgere a elemento fedefacente per il calcolo delle ore effettivamente svolte il conteggio unilateralmente allestito dall’attrice con modalità, ben illustrate nel giudizio pretorile, che hanno comportato drastiche riduzioni ingiustificate. I conteggi della convenuta (doc. M) non fornendo alcun valido aiuto, non può essere rimproverato al Pretore di aver valutato gli altri elementi esistenti, ovvero la presenza costante a tempo pieno del lavoratore sui cantieri di cui hanno riferito i testi e una sostanziale regolarità, con l’unica eccezione di festività infrasettimanali, vacanze o malattia, deducibile dai conteggi mensili doc. L. Nessun elemento è stato allegato e dimostrato dalla convenuta per far dubitare che anche nel primo mese di impiego il dipendente sia stato attivo con medesime modalità e non è di alcuna utilità l’ipotesi, sollevata con l’appello e priva di supporto probatorio, che intende far corrispondere all’inizio del secondo mese di impiego la modifica contrattuale con passaggio ad un impiego a tempo pieno. Merita pertanto conferma la conclusione del Pretore in merito alle ore svolte nel mese di marzo 2010.
4.Non produce esito diverso la pretesa di veder ridurre anche il numero di ore lavorate nel corso del mese di settembre 2010. L’appellante produce un nuovo documento (indicato quale doc. 11) e pretende che questo possa sconfessare la deduzione pretorile in merito al numero di ore svolte dal dipendente quel mese. La censura è irricevibile, venendo meno in modo evidente al dovere di motivare le proprie allegazioni (art. 311 CPC). Anche un esame di merito non sarebbe comunque più favorevole, senza che ci si debba chinare sull’ammissibilità della produzione di un documento nuovo (art. 317 cpv. 1 CPC), di cui la convenuta non poteva misconoscere il contenuto dal momento stesso in cui è stato compilato, essendone la destinataria. Una lettura in buona fede del documento ora prodotto non può certo condurre alla conclusione che implicitamente trae l’appellante, ovvero che si tratterebbe del rapporto allestito dallo stesso dipendente per l’intero mese di settembre 2010 con conseguente autoattestazione dello svolgimento di sole 44,5 ore in luogo delle 52 dedotte dal Pretore. Quel documento presenta infatti una particolarità di meridiana evidenza: riguarda solo la prima metà del mese, interrompendosi le registrazioni il giovedì 16 settembre 2010 a mezzogiorno. Si rileva come, fino a quel preciso momento, quanto riportato nel documento ora prodotto è in tutto e per tutto identico al contenuto del medesimo formulario compilato a mano dal dipendente e facente parte del plico doc. L, ovvero al documento considerato dal Pretore come fedefacente. Tale incompletezza non può certo essere sfuggita all’appellante che, a sua volta, ha allestito un conteggio per l’intero mese (doc. M). La censura, chiaramente temeraria, è respinta.
5.L'appellante rimprovera al Pretore di non aver ammesso la deduzione di fr. 1'216,40 corrispondente al prezzo di acquisto di un computer di cui all'accordo (doc. 6) stipulato tra l'attore e l'amministratore unico della convenuta. La censura è irricevibile poiché non si confronta con l'argomentazione pretorile, esaurendosi in perentorie conclusioni secondo le quali, pur a fronte di un contratto "non del tutto chiaro" (appello pag. 4 n. 7) non vi sarebbero dubbi in merito alla sua interpretazione: la funzione di amministratore unico di chi ha sottoscritto il contratto basterebbe a legittimare la deduzione del prezzo di acquisto del computer e relative spese amministrative dallo stipendio. Il Pretore aveva per contro concluso per l'inesistenza della prova delle circostanze poste alla base della pretesa: non è chiaro chi ha pagato la fattura alla venditrice, non è dimostrato che l'appellato non abbia pagato il dovuto, né che la società appellante vi abbia, direttamente o indirettamente, fatto fronte. Queste conclusioni meritano peraltro conferma.
6.L'appellante rimprovera al Pretore di aver limitato a soli fr. 579,20 l'indennità per abbandono del posto di lavoro. Questa cifra era stata da lei richiesta in quanto corrispondente ad un quarto del salario, così come calcolato per un lavoro a metà tempo. Avendo il giudizio impugnato modificato al rialzo il salario, anche l'indennità in questione andava aumentata ad un valore pari ad un quarto dello stipendio pieno. La censura va respinta. Infatti il Pretore, esaminate le circostanze della mancata ripresa del lavoro, ha ritenuto giustificata la richiesta della datrice di lavoro di un’indennità pari ad un quarto del salario mensile per abbandono senza preavviso dell’impiego ai sensi dell’art. 337d cpv. 1 CO, limitando però la condanna a soli fr. 579,20, ovvero alla somma precisamente richiesta in causa dalla convenuta, ritenuto che il riconoscimento di una cifra superiore (corrispondente ad un quarto del salario pieno del dipendente) avrebbe comportato un giudizio “ultra petita”, in violazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC. La conclusione merita conferma poiché è la convenuta che ha scelto espressamente di formulare una pretesa di causa cifrata in modo preciso, accettando così il rischio di incorrere nelle limitazioni imposte dalla rigorosa norma di procedura summenzionata.
7.A mente dell'appellante, che espone il concetto in modo stringato e perentorio, il Pretore avrebbe "arbitrariamente messo in conto a favore di AP 1 al punto 9 della decisione impugnata un'indennità per malattia più alta di quanto corretto" (appello pag. 6 n. 8). A prova di questo laconico giudizio non apporta ragionamenti o argomenti, ma produce nuovi documenti (indicati quali "plico doc. 12") che attesterebbero il versamento di soli fr. 7'833,60 in luogo di fr. 8'662.-. Ancora una volta la censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC). Peraltro neppure la produzione dei nuovi documenti potrebbe essere ammessa. L'appellante non dedica una riga a spiegare il motivo che le avrebbe impedito di produrre dinanzi al Pretore i conteggi assicurativi in questione che appaiono peraltro già a prima vista come documenti senza alcuna caratteristica di novità, essendo stati inviati dalla compagnia assicurativa alla convenuta verso la fine dell'anno 2010. L'art. 317 cpv. 1 CPC, che limita rigorosamente la possibilità delle parti di invocare fatti e mezzi di prova nuovi nella procedura d'appello, non lascia quindi spazio a tale ipotesi, a maggior ragione nell'ambito di una procedura semplificata come quella in oggetto che necessita di essere evasa in modo celere e spedito (DTF 138 III 625).
8.In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dalla convenuta, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). L’appellato non ha diritto a vedersi riconoscere spese ripetibili della procedura di appello non avendo presentato una risposta.
Per i quali motivi,
richiamato il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 2 novembre 2012 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).