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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.06.2014 12.2012.169

30. Juni 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,664 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Contratto di architetto - pactum de non petendo

Volltext

Incarto n. 12.2012.169

Lugano 30 giugno 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.201 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 10 novembre 2004 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'228'186.55 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 1999 su fr. 1'185'895.55 e dal 27 settembre 2001 su fr. 42'291.-, somma ridotta in occasione dell’udienza preliminare del 12 giugno 2008 e poi in sede conclusionale a fr. 1'157'633.05 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2000 su fr. 1'115'342.05 e dal 26 luglio 1999 su fr. 42'291.-;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 agosto 2012 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 17 settembre 2012, con cui chiede in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata il rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 15 gennaio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 8 gennaio 2013 con cui l’appellante è stato astretto a prestare una cauzione processuale di fr. 25'000.-, poi tempestivamente fornita;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                             1.  Nell’estate del 1999 AP 1, proprietario della part. __________ RFD di __________ ed intenzionato ad edificare una palazzina con appartamenti di lusso sulle adiacenti part. __________ e __________ RFD di __________, allora di proprietà di terze persone, incaricò l’arch. AO 1 di allestire un progetto e un preventivo. Sulla base dei piani e soprattutto del preventivo, che nel febbraio 2000 concludeva per un costo di edificazione, terreno escluso, di fr. 6'696'358.- (cfr. doc. K), il committente decise l’acquisto, per complessivi fr. 725'000.- (doc. F), delle due particelle, ottenne i relativi crediti di costruzione (cfr. doc. N e O) ed incaricò una società di intermediazione di cercare eventuali acquirenti per gli appartamenti (doc. L), di cui uno venne immediatamente venduto per fr. 2'930'000.- a J__________ R__________ (doc. M) e un altro lo fu in seguito per fr. 1'000'000.- alla madre W__________ R__________ (doc. P). Nel novembre 2000 il committente venne informato che il preventivo conteneva un errore di somma di fr. 1'126'009.-, da aggiungere agli importi preventivati. Egli chiese pertanto insistentemente all’arch. AO 1 di rientrare nel preventivo iniziale eventualmente aumentato a fr. 7'000’000.-, comprimendo i costi del progetto (cfr. doc. T, Y, X, BB e CC), e, non soddisfatto dei nuovi preventivi allestiti (doc. S, Z e AA) ed in particolare dell’ultimo presentato nel maggio 2001 (doc. DD), nel settembre di quell’anno rinunciò definitivamente all’intera operazione, vendendo - previo annullamento dei precedenti contratti di vendita - ai signori R__________ per fr. 3'520'000.- le particelle acquistate, ivi compresa la sua proprietà confinante, su cui già sorgeva l’abitazione denominata “Villa G__________” (doc. EE).

                             2.  Con petizione 10 novembre 2004 AP 1 ha chiesto la condanna dell’arch. AO 1 al pagamento di una somma poi ridotta dagli originari fr. 1'228'186.55 a fr. 1'157'633.05 oltre interessi, rimproverandogli di aver allestito un preventivo contenente un grave errore di calcolo. Poiché l’errore in questione aveva comportato l’impossibilità di realizzare il progetto così com’era stato prospettato e con ciò l’inutilità delle spese affrontate, egli ha in sintesi preteso il rimborso delle spese e dei costi da lui nel frattempo sostenuti (fr. 1'115'342.05), in parte non ancora pagati, come pure il risarcimento degli interessi del 5% sull’investimento per l’acquisto dei terreni (fr. 42'291.-).

                             3.  Con la sentenza 13 agosto 2012 qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese di fr. 6'295.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 45'000.- a titolo di ripetibili.

                                  Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’esistenza di un errore di calcolo di fr. 1'126'009.nel preventivo (doc. K) rappresentava una violazione dell’obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato. Sulla base della testimonianza resa da J__________ R__________, ha però rilevato che, nell’ambito di un accordo concluso tra le parti nel settembre 2001, l’attore aveva rinunciato a far valere le sue eventuali pretese a titolo di risarcimento danni nei confronti del convenuto, aggiungendo che il fatto che quest’ultimo non avesse poi rispettato gli impegni assunti a quel momento non comportava la decadenza di quella pattuizione ma semmai l’obbligo di risarcire alla controparte il pregiudizio che glien’era derivato, risarcimento che l’attore non aveva tuttavia fatto valere in causa, nemmeno in via subordinata.

                             4.  Con l’appello 17 settembre 2012, che qui ci occupa, l’attore chiede in via principale di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata di rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli nega l’esistenza dell’accordo evocato dal Pretore, di cui per altro nemmeno sarebbe chiaro il contenuto, non risultando in particolare che a quel momento egli avesse rinunciato alle sue pretese a titolo di risarcimento danni; e rileva in ogni caso che l’inadempimento del convenuto comportava la revoca di quell’eventuale accordo, rispettivamente quanto meno la sua condanna alla rifusione del danno così provocato, che era a sua volta oggetto della causa.

                             5.  Della risposta 15 gennaio 2013 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                             6.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                             7.  Il "pactum de non petendo" è l'accordo con cui il creditore promette al debitore di astenersi, a tempo determinato o indeterminato, dal far valere giudizialmente un credito (Aepli, Zürcher Kommentar, n. 24 ad art. 115 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 9ª ed., n. 3136; PKG 1992 Nr. 48 p. 181). Si tratta in sostanza di una convenzione di diritto materiale e non processuale, che implica, per il creditore, la perdita della possibilità di agire in giustizia, mentre il debitore, dal canto suo, la può far valere come eccezione, senza doversi accontentare di un risarcimento danni in caso di inadempimento della controparte (Gauch/Schluep, op. cit., ibidem; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 400 e 404; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3ª ed., vol. 2, p. 177 seg.; II CCA 21 agosto 1996 inc. n. 12.96.103, 25 novembre 1999 inc. n. 12.1999.106).

                             8.  Nella sentenza il Pretore ha evidenziato che dalla deposizione di J__________ R__________ risultava che le parti si erano incontrate dopo l’accordo di vendita a lui e alla madre nell’intento di trovare una soluzione e che a quel momento venne raggiunto un accordo al proposito delle pretese risarcitorie dell’attore: in effetti il teste, oltre ad aver dichiarato di aver avuto “l’impressione che la questione fosse liquidata nel senso che non sarebbero arrivate altre fatture di artigiani o di AO 1 a AP 1”, aveva poi aggiunto che “alcuni mesi dopo” l’attore “era arrabbiato” e gli aveva detto “che l’accordo non era stato mantenuto”, ciò che provava il raggiungimento di un accordo. Nonostante il contenuto esatto della pattuizione non fosse noto, ossia se in cambio della rinuncia dell’attore a far valere pretese a titolo di risarcimento del danno il convenuto avesse rinunciato alle proprie ulteriori pretese a titolo di onorario oppure si fosse impegnato ad assumersi le fatture degli altri artigiani che l’attore non voleva più ricevere, era però a suo giudizio certo - per quanto qui interessava - che l’attore avesse allora rinunciato a far valere quelle sue pretese, altrimenti non avrebbe potuto dichiarare di essere arrabbiato perché “l’accordo non era stato mantenuto”. Sempre a suo giudizio, il fatto che il convenuto potesse aver disatteso le condizioni dell’accordo non giustificava di concludere che esso non fosse valido poiché subordinato all’adempimento di condizioni che non si erano verificate, per “condizioni” dovendosi in effetti qui intendere i termini contrattuali e non invece eventuali condizioni risolutive. Sennonché, quali potessero essere le conseguenze del mancato rispetto dell’accordo da parte del convenuto poteva rimanere indeciso, l’attore avendo negato la conclusione dell’accordo senza aver preteso, neppure in via subordinata, che nel caso contrario le sue pretese sarebbero pure state da accogliere.

                                  In questa sede l’attore rimprovera innanzitutto al Pretore di aver ritenuto che l’incontro tra le parti fosse avvenuto dopo l’accordo di vendita al teste, quando invece questi aveva dichiarato di non ricordare se lo stesso fosse avvenuto prima o dopo la vendita. In seguito ribadisce che dalla vaga ed imprecisa deposizione testimoniale di J__________ R__________, fondata oltretutto su semplici impressioni personali, non risultava quali fossero state le conclusioni delle parti e quali fossero stati gli accordi sugli elementi essenziali, ritenuto che nessun elemento della testimonianza ed in particolare il fatto che l’attore si fosse arrabbiato perché “l’accordo non era stato mantenuto” permetteva di concludere che egli avesse allora rinunciato alle sue pretese per risarcimento danni, tanto più che il teste avv. E__________ __________ aveva dichiarato che l’incontro conciliativo non aveva portato a dei risultati. Nel prosieguo del suo esposto aggiunge che il teste aveva affermato che egli “gli avrebbe, testualmente, detto che considerava revocato l’accordo e che avrebbe fatto valere giudizialmente le sue pretese”, per cui l’assunto pretorile secondo cui l’accordo sarebbe rimasto valido non poteva essere confermato. In ogni caso, anche nell’ipotesi contraria, il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare d’ufficio le conseguenze del mancato rispetto dell’accordo.

                           8.1  In occasione dell’udienza del 12 dicembre 2008 (verbale p. 2 seg.), il teste J__________ R__________ si è espresso nei seguenti termini: “… In occasione della trattativa per l’acquisto dei fondi, il signor AP 1 mi ha offerto sia di acquistare entrambi i fondi, ossia anche quello con la Villa G__________, sia di acquistare soltanto il fondo su cui si sarebbe costruita la nuova costruzione. Per finire ho acquistato entrambi i fondi. Siccome avevo un buon rapporto con il signor AP 1, ho organizzato un incontro tra lui e AO 1, nell’ufficio di quest’ultimo. Non ricordo se prima o dopo la sottoscrizione del contratto di acquisto finale. Poteva essere una settimana o un mese prima o una settimana o un mese dopo. La mia intenzione era quella di conciliare i due. Ho aperto la discussione dicendo che l’intenzione del signor AP 1 era quella “den Kriegsbeil zu begraben”. Il problema era che c’erano delle fatture di artigiani a AP 1 inviate per il tramite dell’arch. AO 1 che erano ancora aperte, in particolare ricordo quella del geologo. Non erano grandi importi. Quando siamo usciti, sia AP 1, sia io avevamo l’impressione che la questione fosse liquidata nel senso che non sarebbero arrivate altre fatture di artigiani o di AO 1 a AP 1. Io ho avuto questa impressione di AP 1 perché quando siamo usciti appariva tranquillo. Alcuni mesi dopo era arrabbiato e mi ha detto che l’accordo non era stato mantenuto e che sarebbe proceduto in giudizio. In particolare il signor AP 1 mi ha detto che aveva ricevuto delle fatture da artigiani e che pensava di non doverne più ricevere perché pensava che dopo il colloquio con AO 1, la cosa fosse risolta …”.

                           8.2  Con la prima censura d’appello l’attore rimprovera al Pretore di aver ritenuto che l’incontro tra le parti fosse avvenuto dopo il 27 settembre 2001, data in cui egli aveva venduto al teste e alla madre tutte le particelle di __________ di sua proprietà (cfr. doc. EE), quando invece quest’ultimo aveva dichiarato di non ricordare se lo stesso fosse avvenuto prima o dopo la vendita. La questione è in realtà priva di rilevanza. A prescindere dal fatto che nel suo allegato conclusionale (p. 4) lo stesso attore aveva ammesso, oltretutto sottolineandolo, che l’incontro in questione era avvenuto proprio dopo quella vendita, sicché è ora malvenuto a censurare il fatto che il giudice di prime cure lo avesse seguito, si osserva in ogni caso che dalla circostanza che quell’incontro potesse invece essere avvenuto “una settimana o un mese prima o una settimana o un mese dopo”, come riferito dal teste, egli non trae alcuna conseguenza particolare a suo favore: oltretutto nemmeno risulta che un mese prima o dopo quella data egli abbia ricevuto ulteriori fatture degli artigiani o del convenuto (cfr. doc. A, nella sua parte “cronologica”).

                           8.3  L’attore ritiene poi che dalla testimonianza di J__________ R__________, vaga, imprecisa e fondata su semplici impressioni, non era chiaro se e in quale modo le parti si fossero effettivamente accordate, e comunque non risultava che egli avesse allora rinunciato alle sue pretese per risarcimento danni. A torto.

                        8.3.1  È per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’attore ritiene che la testimonianza di J__________ R__________ sarebbe vaga e imprecisa e con ciò non potrebbe essere presa in considerazione. Non corrisponde per contro al vero che la stessa fosse fondata solo su impressioni personali, il Pretore, a prescindere dalle impressioni da questi riferite, avendo ritenuto rilevante più che altro il fatto, neppure censurato in questa sede dall’attore (né per altro vago o impreciso), che egli avesse aggiunto che “alcuni mesi dopo” l’attore “era arrabbiato” e gli aveva detto “che l’accordo non era stato mantenuto”. Come giustamente osservato dal giudice di prime cure e neppure censurato con l’appello, tale circostanza (l’ammissione dell’attore circa il mancato rispetto dell’accordo) bastava per provare che allora era stato effettivamente raggiunto un accordo, poco importando se il teste avv. E__________ __________, che invero nemmeno era stato presente all’incontro, possa aver invece creduto che lo stesso non aveva portato a dei risultati.

                        8.3.2  Quanto al contenuto dell’accordo allora raggiunto, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che da una parte il convenuto aveva rinunciato alle proprie ulteriori pretese a titolo di onorario oppure si era impegnato ad assumersi le fatture degli altri artigiani che l’attore non voleva più ricevere e che dall’altra quest’ultimo aveva rinunciato a far valere le sue eventuali pretese a titolo di risarcimento danni.

                                  L’impegno del convenuto in quei termini (poco importa qui sapere se egli si fosse impegnato nell’una o nell’altra delle due alternative indicate) è confermato dal teste J__________ R__________, laddove ha dichiarato di aver avuto “l’impressione che la questione fosse liquidata nel senso che non sarebbero arrivate altre fatture di artigiani o di AO 1 a AP 1” e soprattutto di aver preso atto che l’attore “alcuni mesi dopo era arrabbiato” e gli aveva “detto che l’accordo non era stato mantenuto” ed “in particolare … che aveva ricevuto delle fatture da artigiani e che pensava di non doverne più ricevere perché pensava che dopo il colloquio con AO 1, la cosa fosse risolta”.

                                  Il convincimento che l’attore si fosse a quel momento impegnato a rinunciare alle sue pretese per risarcimento danni può invece essere desunto dall’insieme delle seguenti circostanze. L’incontro è innanzitutto avvenuto dopo che le relazioni tra le parti si erano deteriorate: una volta conosciuto l’errore nel preventivo, nell’autunno 2000, lattore aveva in effetti chiesto al convenuto di rientrare nel preventivo iniziale eventualmente aumentato a fr. 7'000'000.- e ancora nel marzo e maggio 2001 (cfr. doc. X, BB e CC) gli aveva ventilato di ritenerlo responsabile qualora non vi fosse riuscito; nei mesi seguenti il convenuto non era stato in grado di rientrare nel preventivo (cfr. doc. S, Z, AA e DD), ciò che aveva indotto l’attore a rinunciare infine all’operazione prospettata, con gli ingenti costi che aveva comportato, ed a ripiegare per la vendita a favore dei signori R__________, ciò che aveva creato in lui un certo risentimento nei confronti del convenuto (cfr. teste avv. E__________ __________), che da parte sua riteneva invece di non avere nulla da rimproverarsi, visto che l’aumento era dovuto, oltre agli usuali margini di tolleranza, dalle modifiche richieste dall’attore e dalle varianti, riferite in particolare all’autorimessa sotterranea. L’incontro è intervenuto proprio allora, su iniziativa dell’acquirente J__________ R__________: a detta di quel teste, lo scopo dell’incontro era proprio quello “di conciliare i due” (il suo carattere “conciliativo” era per altro stato ammesso anche dal teste avv. E__________ __________), ritenuto che a quel momento “l’intenzione del signor AP 1 era quella “den Kriegsbeil zu begraben””, ossia di rinunciare ad eventuali comportamenti “bellicosi” (“sotterrare la scure di guerra”) nei confronti della controparte e di trovare una soluzione confacente ad entrambi. Nell’ottica conciliativa e transattiva così promossa ed auspicata, l’impegno assunto allora dal convenuto di rinunciare alle proprie ulteriori pretese a titolo di onorario (da lui poi mai esposte) o di assumersi le fatture degli altri artigiani ancora insolute (in particolare quella già inviata all’attore di fr. 20'000.- del geologo menzionata dal teste J__________ R__________ [cfr. doc. A88 e A89] e quelle ulteriori non ancora inviate, poi ammontanti a circa fr. 200'000.- [fr. 62'741.55 doc. A81, fr. 457.60 doc. A82, fr. 27'520.70 doc. A73, fr. 5'761.45 doc. A90, fr. 4'800.- doc. A86 e A89 e fr. 102'375.- doc. A87 e A89]; cfr. pure doc. A, nella sua parte “cronologica”) non poteva logicamente essere unilaterale, ma doveva essere controbilanciato, se non espressamente almeno implicitamente, da una corrispondente concessione da parte dell’attore, che evidentemente altra non poteva essere che la rinuncia a renderlo responsabile per gli eventuali e contestati danni da lui causati (tale interpretazione è del resto stata considerata “il solo elemento ragionevolmente ipotizzabile” anche dall’attore, il quale, a p. 9 dell’appello, afferma che l’eventuale accordo corrispondeva a una “soluzione di compromesso con assunzione di AP 1 dei costi già pagati e di AO 1 delle nuove fatture”). E, comunque, il fatto che l’attore si fosse impegnato proprio in questi termini è altresì dimostrato dal fatto che il teste J__________ R__________ ha per finire dichiarato che l’attore gli aveva detto che “sarebbe proceduto in giudizio” solo dopo il mancato rispetto dell’accordo da parte del convenuto.

                           8.4  Nel prosieguo del suo esposto l’attore aggiunge che il teste J__________ R__________ aveva affermato che egli poi “gli avrebbe, testualmente, detto che considerava revocato l’accordo e che avrebbe fatto valere giudizialmente le sue pretese” (appello p. 8), per cui l’assunto pretorile secondo cui l’accordo sarebbe rimasto valido nonostante l’inadempienza del convenuto non poteva essere confermato. La censura è infondata. In realtà il teste J__________ R__________ non si è espresso nei termini ora indicati dall’attore ed in particolare non ha mai parlato di una “revoca” dell’accordo da parte dell’attore (da questi invece evocata per la prima volta solo in sede conclusionale e dunque irritualmente, cfr. art. 78 CPC/TI), ma si è limitato ad affermare che quest’ultimo gli aveva “detto che l’accordo non era stato mantenuto e che sarebbe proceduto in giudizio”.

                                  Ritenuto - come detto - che la rinuncia del convenuto a fatturare all’attore ulteriori importi a titolo di onorario o l’assunzione da parte sua delle fatture degli artigiani ancora insolute costituiva il corrispettivo contrattualmente concordato e non invece la condizione sospensiva per la rinuncia da parte dell’attore al risarcimento del danno, l’eventuale inadempimento degli impegni allora assunti dal primo non poteva comportare la decadenza dell’accordo, tanto più che l’esistenza di un accordo condizionato e la sua decadenza in conseguenza del suo inadempimento sono state addotte dall’attore per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede.

                           8.5  Nemmeno l’ultima censura, secondo cui in ogni caso il Pretore avrebbe dovuto esaminare d’ufficio le conseguenze del mancato rispetto dell’accordo, può infine trovare accoglimento. Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attore non avendo spiegato le ragioni per cui il diverso assunto pretorile sarebbe errato e con ciò da riformare. Ed è in ogni caso infondata anche nel merito, il Pretore avendo giustamente rilevato che un esame da parte sua non era possibile in quanto negli allegati preliminari l’attore mai aveva addotto, neppure in via subordinata, di poter vantare delle pretese nei confronti del convenuto in forza dell’accordo di cui si è detto, che anzi egli aveva sempre contestato (replica p. 9, 11 e 14). Non trattandosi di una semplice questione di diritto, nemmeno era ed è così possibile un suo esame d’ufficio.

                             9.  Ne discende che l’appello dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile con conseguente conferma della decisione pretorile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 1'157'633.05, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Ciò implica la liberazione a favore del convenuto, ad avvenuta crescita in giudicato di questa decisione, della cauzione processuale nel frattempo prestata per ordine della scrivente Camera.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

                              I.  L’appello 17 settembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             II.  Gli oneri processuali di fr. 15’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 25’000.- per ripetibili.

                              §  Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 25'000.prestata dall’appellante a seguito della decisione 8 gennaio 2013 di questa Camera sarà liberata a favore dell’appellato.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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