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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.02.2014 12.2012.148

17. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,761 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Contratto di appalto. Mercede

Volltext

Incarto n. 12.2012.148

Lugano 17 febbraio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Canepa Meuli

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.75 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 13 luglio 2004 da

AO 1 patr. dall’ RA 1

contro

AP 1 patr.  

                            con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'248.- oltre interessi, importo ridotto in sede di conclusioni a fr. 28'481.55 (in via subordinata a fr. 21'102.-), e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ UEF di Mendrisio, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con giudizio 13 giugno 2012 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 21'102.- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2003 rigettando in via definitiva, per pari importo, l’opposizione interposta al PE n. __________ UEF di Mendrisio, con aggiudicazione di tasse e spese alle parti secondo il grado di soccombenza e ripetibili parziali all’attore;

appellante la convenuta, la quale con appello 20 agosto 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato con la reiezione della petizione dell’attore, con tasse e spese interamente a carico dell’attore e protesta di ripetibili di primo e secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1, titolare di un’omonima impresa di tubazioni, impianti di riscaldamento e sanitari (doc. A), tra dicembre 2002 e maggio 2003, ha partecipato alla ristrutturazione della palazzina di F a C, rifacendo gli impianti sanitari e di riscaldamento. Per far fronte ai lavori di ristrutturazione dello stabile, la Banca __________, quale mutuante, e il proprietario dello stabile, quale committente, avevano conferito mandato a AP 1 di controllare il regolare utilizzo del credito di costruzione mediante un accordo (DL) sottoscritto il 25 settembre 2002 (doc. 2).

                                         Il 18 settembre 2003 AO 1 ha emesso una fattura finale dell’importo complessivo di fr. 150'248.- (fr. 139'636.- + fr. 10'612.- di IVA) (doc. B) all’indirizzo di AP 1, da cui ha dedotto acconti versati per fr. 120'000.- (doc. M, M1, N, N1, O, O1), e ha chiesto il pagamento a saldo di fr. 30'248.-. Alla fattura è pure stata allegata copia di un’offerta, non datata, indirizzata alla stessa AP 1 per un importo di fr. 139'636.-, IVA esclusa (doc. C). Dopo un sollecito di pagamento del 21 ottobre 2003, risultato infruttuoso, AO 1 ha fatto spiccare contro AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Mendrisio (doc. H) per l’importo di fr. 30'248.-- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2003, contro il quale è stata interposta opposizione.

                                  B.   Con petizione 13 luglio 2004 AO 1 ha postulato la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'248.- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2003, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. La convenuta, in risposta, ha chiesto la reiezione della petizione, eccependo l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e conseguentemente la carenza di legittimazione passiva per quanto la concerneva. A suo dire, il contratto di appalto si sarebbe perfezionato direttamente tra il proprietario della palazzina e l’attore, la sua funzione essendosi limitata alla sola DL. Con la risposta di causa, la convenuta ha denunciato in lite il proprietario F, che non è intervenuto. Riguardo all’ammontare del credito, la convenuta ha poi rilevato che, sempre e comunque per conto del proprietario della palazzina, mai sarebbe stata accettata l’offerta prodotta dall’attore, essendosi invece pattuita una mercede omnicomprensiva di fr. 120'000.-, ampiamente soluta con i pagamenti degli acconti, a suo dire, anche questi, sempre versati per conto del proprietario della palazzina. Con la replica l’attore ha sostanzialmente riproposto le sue richieste creditorie e ha ribadito di ritenere la convenuta quale unica committente del contratto di appalto e non già il proprietario dell’immobile ristrutturato. Circostanza che ha contestato ancora in duplica la convenuta, sostenendo altresì, quo all’ammontare della pretesa creditoria, la completa estinzione della stessa con gli acconti, la mercede essendo stata a suo dire preventivamente stabilita con il proprietario in un importo fisso. Esperita l’istruttoria di causa, in sede di conclusioni l’attore ha ridotto la sua pretesa creditoria a fr. 28'481.- avvalendosi delle risultanze della documentazione da lui prodotta, o, in via subordinata, a fr. 21'102.-, con riferimento alle verifiche compiute dal perito giudiziario, mentre la convenuta ha riproposto la sua richiesta di reiezione della petizione.

                                  C.   Con sentenza del 28 gennaio 2010, il Pretore di Mendrisio Nord ha ammesso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e di conseguenza respinto la petizione. L’appello 19 febbraio 2010 di AO 1 è stato accolto da questa Camera con sentenza 7 dicembre 2011 (inc.12.2010.43), nella quale ha confermato l’esistenza di un rapporto contrattuale di impresa generale tra il proprietario della palazzina da ristrutturare e AP 1, atteso che la concessione del credito di ristrutturazione al proprietario era stata vincolata dalla banca finanziatrice all’aggiudicazione dei lavori alla convenuta. Circostanza questa, pure emersa in una causa parallela (II CCA 2 febbraio 2010, inc. 12.2010.148) promossa dal proprietario della palazzina contro la stessa convenuta, motivo per cui l’accertamento dell’esistenza di un contratto di impresa generale tra il proprietario della palazzina e la convenuta relativamente alla ristrutturazione, è stato ritenuto fatto notorio anche nella presente vertenza. Ciò posto, alla luce delle tavole processuali, questa Corte ha verificato che nulla permetteva di escludere nel caso di specie la regola secondo la quale in presenza di un contratto di impresa generale, l’impresa generale conclude i contratti con i subappaltatori in nome proprio e per proprio conto, e che pure, almeno di principio, non esiste alcuna relazione diretta tra il subappaltatore e il proprietario. La sentenza pretorile è così stata riformata nel senso che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata respinta e l’incarto rinviato alla prima istanza, affinché si pronunciasse sulle domande di causa attoree, in particolare per quel che concerne l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare di un credito residuo dell’attore e di eventuali opere supplementari commissionate direttamente dal proprietario della palazzina all’attore, queste indipendentemente dal contratto di impresa generale concluso con la convenuta.

                                  D.   Il Pretore di Mendrisio-Nord ha nuovamente statuito sulla fattispecie con decisione 13 giugno 2012, partendo dalla premessa, scaturita dall’esame esperito da questa Camera nella sua decisione 7 dicembre 2011, che tra le parti sussistesse un contratto di appalto. Egli ha qualificato come infondata la tesi della convenuta circa un presunto accordo di remunerazione a corpo, per la quale non ha rinvenuto nelle tavole processuali alcun riscontro oggettivo, atto a provarla con certezza. Valutando le prove documentali e alcune deposizioni testimoniali ha pure escluso che il credito residuo vantato dall’attore comprendesse anche la remunerazione di opere supplementari, ordinate direttamente dal proprietario dello stabile, che esulavano dal rapporto contrattuale delle parti in causa, siccome ha ritenuto confermato in istruttoria che il valore di queste era già stato dedotto dal consuntivo, prima dell’inoltro della petizione. Il giudice di prime cure, appurato che la mercede dovesse essere fissata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore e non a corpo, ha quindi fatto ampio riferimento agli accertamenti peritali, risolvendo anche l’ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta, secondo la quale non tutti i lavori fatturati erano stati effettivamente eseguiti. Per quantificare la pretesa creditoria il primo giudice si è quindi appoggiato alle risultanze della perizia. Il Pretore ha accertato che alcune opere preventivate non erano state eseguite, motivo per cui ha dedotto il loro valore dalla pretesa vantata dall’attore, e ha stabilito in fr. 21'102.- oltre interessi il residuo ancora dovuto a quest’ultimo. La petizione è stata quindi parzialmente accolta e le tasse, spese e ripetibili aggiudicate secondo il grado di soccombenza.

                                  E.   Con appello 20 agosto 2012, AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio pretorile, nel senso di respingere la petizione e porre interamente a carico dell’attore le tasse e spese fissate dal Pretore, con richiesta di ripetibili di primo e secondo grado. L’appellante ha ribadito che la mercede dovuta per l’esecuzione dei lavori, fissata verbalmente e per atti concludenti, sarebbe stata omnicomprensiva e di esattamente fr. 120'000.-. Tale importo fisso sarebbe l’unica forma di mercede ipotizzabile nelle particolari circostanze dell’operazione che vedeva coinvolto il proprietario della palazzina e la banca finanziatrice e per questo era stata imposta dall’appellante quale condizione, siccome era a conoscenza del montante del prestito concesso dalla banca. Il Pretore non avrebbe dato la giusta valenza al doc. 3 che rappresenterebbe un preventivo. I tempi di richiesta dei pagamenti da parte dell’attore confermerebbero la tesi di una pattuizione di una mercede a corpo, l’ultima rata essendo stata versata in coincidenza con la fine dei lavori, mentre la fattura finale sarebbe stata inviata con ritardo rispetto alla conclusione delle opere. L’appellante sottolinea che proprio la tempistica dell’emissione delle fatture, dei pagamenti e delle riunioni, in particolare quella di aprile 2003, indetta “in emergenza”, quale reazione all’invio da parte dell’attore di un consuntivo di fr. 180'000.-, sarebbero determinanti per giungere alla conclusione che le parti abbiano concordato una mercede a corpo. L’appellante contesta pure la conclusione del giudice di prima istanza che ha considerato che il fatto di aver ricordato al proprio partner contrattuale, durante la riunione dell’aprile 2003, un tetto massimo di spesa di fr. 120'000.- per opere sanitarie e idrauliche non costituisce alcuna prova certa della sussistenza di un accordo delle parti su una mercede a corpo. Il Pretore avrebbe poi a torto ritenuto più convincenti le testimonianze del proprietario della palazzina e del di lui figlio, sentiti senza dilazione di giuramento, per rapporto a quelle degli altri testimoni, che invece avrebbero suffragato la tesi della pattuizione di una mercede a corpo.

                                  F.   AO 1, con risposta 19 settembre 2012, ha per parte sua postulato la reiezione dell’impugnativa, protestando tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. L’appellato ha definito come corretto quanto determinato dal primo giudice e ne ha ribadito le conclusioni, secondo le quali non esistono prove documentali e testimoniali per confermare la pattuizione di una mercede omnicomprensiva. Controparte non avrebbe motivato compiutamente il proprio gravame, ma avrebbe presentato una versione dei fatti soggettiva, priva di riscontri probatori. Delle ulteriori osservazioni con cui l’appellato chiede la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei considerandi successivi.

e considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). Nel presente caso la decisione pretorile è stata intimata alle parti il 13 giugno 2012, sicché la procedura di appello è retta dal nuovo CPC.

                                   2.   Nella sentenza 7 dicembre 2011 (inc. 12.2010.43, consid. 8.3) questa Camera ha già esaminato e confermato l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto nella forma del contratto di appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO tra l’attore e la convenuta, motivo per cui le considerazioni di diritto esposte in quella sede e nel medesimo incarto sono integralmente richiamate. Rimane ora da accertare se tra le parti ci sia stato un accordo riguardo ad una remunerazione a corpo, nella somma omnicomprensiva di fr. 120'000.-, come sostiene l’appellante, oppure, come riconosciuto invece dal giudice di prima istanza e sempre ribadito dall’appellato, la remunerazione dovesse avvenire a misura in base al valore del lavoro e le spese dell’appaltatore.

                                   3.   Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 373 CO). Chi sostiene che sia stata pattuita una mercede a corpo ai sensi dell’art. 373 cpv. 1 CO ha l’onere della prova, indipendentemente dalla sua posizione processuale (Zindel/Pulver, op.cit., n. 37 ad art. 373 CO). Nel caso in cui una chiara pattuizione delle parti di una mercede a corpo non sia certa o nel dubbio, si deve concludere per l’applicazione dell’art. 374 CO, la norma assurgendo a disposizione complementare contrattuale, in assenza di accordo contrario delle parti (Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo, 2011, 5a edizione, nota 1014). In ogni caso, e comunque, questa interpretazione dottrinale confermata nella giurisprudenza (DTF 4C.23/2004 del 14.12.2004 cons. 3.1, 4C.346/2003, del 26 ottobre 2004, cons. 3.1. Gautschi in Berner Kommentar, nota 2b ad art. 374 CO) non esime il giudice da un esame delle circostanze concrete. Nella fattispecie dai documenti agli atti non si rileva alcun accordo scritto delle parti relativamente ad una pattuizione della mercede a corpo. Invero non è necessaria la forma scritta, ma gli accordi delle parti in punto alla remunerazione possono anche essere stati conclusi verbalmente o per atti concludenti, purché in modo chiaro e univoco. Inoltre la pattuizione di un prezzo fisso può avvenire già al momento della stipulazione del contratto o della delibera dei lavori oppure ancora in corso d’opera (Gauch, op. cit., nota 1015).

                                   3.   Le tavole processuali vanno quindi nel caso concreto interpretate secondo il principio dell’affidamento ((DTF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3), cercando il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni e ai comportamenti dell’altra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze (DTF 131 III 268 cons. 5.1.3), dei reciproci interessi e delle loro condizioni personali e professionali (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 364 e rif. ad art. 18 CO). Il principio dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

`                                 4.   Nella causa parallela avviata da F, proprietario della palazzina, contro AP 1, strettamente connessa come si è già rilevato nel giudizio 7 dicembre 2011 (inc. 12.2010.43, con riferimento a II CCA 2 febbraio 2010, inc. 12.2008.148, in RtiD II-2010, n. 45c pag. 694), per cui i fatti riconosciuti in quell’ambito posso essere ritenuti notori anche in questa sede, è emerso che tra il proprietario e l’appaltatrice generale era stato concluso un contratto, in forma scritta, che richiamava le norme SIA 118 e che prevedeva tra l’altro che la retribuzione delle prestazioni dell’appaltatore sarebbe avvenuta a misura sulla base dei relativi prezzi e delle quantità indicate per un importo di offerta netto. In corso d’opera si sono riscontrate spese di ristrutturazioni molto maggiori rispetto a quanto inizialmente previsto, tanto che l’appaltatrice generale ha più volte aggiornato i calcoli iniziali ed è sorta una vertenza tra la stessa e il proprietario, oggetto della causa inc. 12.2008.148.

                               4.1.   Nel caso qui in esame, invece, contrariamente a quanto fatto con il proprietario F, l’appellante, in qualità di appaltatrice generale, non ha concluso alcun accordo scritto con il titolare della ditta di impianti sanitari, subappaltatrice. Il doc. 2 agli atti, e le risultanze dell’istruttoria (teste F D, verbale di udienza 11 ottobre 2005, pag. 14, interrogatorio formale F B, 21 ottobre 2005, pag. 31), inducono a concludere che la ristrutturazione della palazzina abbia potuto avvenire soltanto perché la Banca __________ ha concesso il finanziamento a condizione che l’esecuzione delle opere venisse affidata a AP 1. In più dall’accordo doc. 2, si rileva che “…per l’utilizzo del credito, conformemente alle condizioni sono determinanti per il fiduciario...b) la descrizione e/o i piani dell’oggetto, i preventivi dettagliati, nonché i contratti d’opera e di fornitura da stipulare nel corso della costruzione”.

                                         Si può pertanto presumere che l’appellante, oltre che come appaltatore generale ma a maggior ragione per la sua posizione di “fiduciario garante”, avesse tutto interesse a mettere nero su bianco i singoli accordi che avrebbe concluso con i subappaltatori, nel caso specifico quindi anche con l’attore AO 1. E ciò, considerato pure che le competeva la direzione lavori e doveva vigilare sull’utilizzo del credito di costruzione e, per conseguenza, anche sulla posizione assunta dal proprietario riguardo alle scelte esecutive e degli artigiani. Avrebbe quindi dovuto e potuto allestire preventivi chiari, fissare gli accordi contrattuali in modo inequivocabile, gestire le delibere agli artigiani e controllare l’esecuzione dei lavori e la fatturazione con diligenza particolare. Agli atti invece nulla emerge di concreto in questo senso, né dalle prove documentali né dalle testimonianze assunte.

                                4.2   L’appellante non può dunque sostenere che la fissazione di una mercede a corpo con l’attore AO 1 sarebbe l’unica forma di mercede ipotizzabile nelle particolari circostanze dell’operazione che vedeva coinvolti il proprietario e la banca finanziatrice. Questa conclusione, del tutto soggettiva, non può essere condivisa. Al subappaltatore non può essere rimproverato nulla al riguardo, visto che nemmeno era tenuto a sapere quali fossero gli accordi di finanziamento a monte dell’operazione di ristrutturazione. Semmai il fatto di contenere i costi entro la linea di credito concessa dalla banca, peraltro dagli atti nemmeno determinata in concreto per i lavori eseguiti dall’attore, era una questione che riguardava personalmente l’appaltatore generale e di cui egli solo avrebbe dovuto tenere conto, in virtù dell’accordo di cui al doc. 2, anche nella stipulazione dei vari contratti di subappalto con gli artigiani.

                                4.3   Parimenti pretestuosa è la tesi secondo cui dalla tempistica con la quale sono state fatte le richieste degli acconti e l’invio della fattura finale, si dovrebbe concludere per la pattuizione di una mercede a corpo. Il pagamento dell’ultimo acconto è avvenuto a maggio 2003 (doc. F), mentre la fattura a saldo è stata emessa il 18 settembre successivo (doc. B). Da queste circostanze di fatto non si può dedurre alcunché ai fini delle pattuizioni contrattuali. A settembre 2003, anche se il lavori erano stati terminati nel maggio precedente, la richiesta del pagamento a saldo da un punto di vista strettamente giuridico era ancora perfettamente esigibile, poco importa quanto abbia atteso l’artigiano per inviarla. Vero è soltanto, come è emerso dalle testimonianze assunte (teste S R, verbale di udienza 8 maggio 2005 pag. 9, teste G T, verbale di udienza 11 ottobre 2005) che non appena l’attore AO 1 presentò il consuntivo, iniziarono le discussioni e le contestazioni tra le parti qui in causa e il proprietario, che si sono anche trovati “in urgenza” per discutere del preventivo e dei costi. Prima di tale incontro non esiste prova certa che la retribuzione fosse stata oggetto di discussione specifica tra le parti, men che meno nel senso che le stesse fossero concordi su un suo importo massimo di fr. 120'000.-, a corpo. Dalle testimonianze emerge invero che la convenuta ha gestito la delibera dell’appalto e il controllo dei lavori eseguiti senza tenere troppo in considerazione l’aspetto dei costi, che pur era essenziale data la sua posizione di garante del proprietario con la banca finanziatrice, di appaltatrice generale e di DL. Mai è stato sottoscritto un contratto o un accordo, in cui fosse chiaro che la delibera avveniva solo a condizione di avere un prezzo fisso (in presenza poi di una ditta concorrente meno cara, teste S R, verbale di udienza 8 marzo 2005 pag. 16, teste F, verbale di udienza 11 ottobre 2005, pag. 34, interrogatorio formale F B, verbale di udienza 11 ottobre 2005, pag. 5). Mai sono stati pretesi bollettini di lavoro (giuramento di edizione di F B verbale di udienza 11 ottobre 2005) o attestazioni sullo stato di avanzamento lavori (teste S R, verbale di udienza 8 marzo 2005, pag. 7 e 8). Soltanto nel momento in cui è stato inviato il consuntivo, poi controllato da un dipendente della convenuta che si occupava anche in corso d’opera a ogni richiesta di pagamento dell’artigiano di “spuntare” dal preventivo le opere previste per capire se la cifra (leggasi richiesta dall’attore) era giustificata oppure no (teste S R, verbale di udienza 8 marzo 2005, pag. 7 in fine e 8), la convenuta ha preteso che i lavori della ditta di sanitari e idraulica dovessero essere remunerati a corpo, tesi che ha portato avanti fino in questa sede.

                                   5.   Stabilito che i rimproveri mossi dall’appellante alla valutazione operata dal Pretore che non avrebbe tenuto in debita considerazione le circostanze, non sono suffragati da alcun riscontro certo e oggettivabile, ma sono frutto di una valutazione soggettiva delle stesse circostanze, questa Corte non può che confermare il giudizio pretorile, corretto nella valutazione delle prove. Il principio dell'affidamento permette infatti di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

                                5.1   Dalle testimonianze assunte nemmeno può essere dedotto che tra AO 1 e AP 1 ci fosse stato un accordo verbale o per atti concludenti sulla remunerazione a corpo. Il Pretore giustamente ha messo in evidenza, sulla base della testimonianza di S R, che se ne parlò con il proprietario, nel senso di renderlo attento delle disponibilità finanziarie per i costi dei vari artigiani in considerazione della linea di credito concessa, ma a questo incontro non era presente l’appellato (verbale di udienza 8 marzo 2005, pag. 7). Si è quindi trattato di una dichiarazione unilaterale della convenuta all’indirizzo del proprietario. Sempre secondo lo stesso testimone in un altro incontro, quello “in emergenza”, indetto dopo la presentazione del consuntivo, in cui era pure presente l’attore, era stato ricordato “che noi, (leggasi AP 1), avevamo fissato in fr. 120’000 il prezzo totale”, (verbale di udienza citato pagina 8). La conclusione del giudice di prime cure, secondo il quale il fatto di avere ricordato al proprio partner contrattuale un tetto massimo di spesa che si riteneva di poter pagare non costituisce alcuna prova certa della sussistenza di accordo di una remunerazione a corpo dell’importo indicato, non può che essere confermata.

                                5.2   L’appellante rimprovera al Pretore di avere a torto considerato più convincente la testimonianza del proprietario della palazzina F, per rapporto alle altre, perché questi si sarebbe impegnato ad assumere il costo di determinate opere fornite dall’attore, quindi avrebbe avuto un interesse manifesto a fare in modo che la convenuta fosse condannata a pagare quanto più possibile, e in questo senso, in sede di audizione testimoniale, non avrebbe potuto fare altro che suffragare la tesi dell’attore. A seguito della ristrutturazione della palazzina di C di proprietà del teste, è noto, sono nate due vertenze. Quella qui in esame, che vede coinvolti l’appaltatore generale e un subappaltante, promossa con petizione 13 luglio 2004 e una seconda, promossa più tardi, il 1° febbraio 2005 dal proprietario (inc. 12.2008.148) e teste in questa sede, contro la stessa convenuta, ma in ragione dell’appalto generale e che si è già conclusa con giudizio 2 febbraio 2010. Con questa seconda causa il teste F ha chiesto il pagamento di lavori non eseguiti e fatturati, di danni e un risarcimento per opere difettose. In quella vertenza non si riscontra in linea generale alcun riferimento diretto alle prestazioni dell’attore eseguite in subappalto. In sede di udienza preliminare la convenuta si era opposta all’audizione di F e del figlio, in quanto, a suo dire, potenzialmente avrebbero potuto ricavare vantaggi dall’esito della lite. La lite è stata loro peraltro denunciata dalla convenuta, senza alcun seguito. Con ordinanza 8 marzo 2005 (verbale di udienza pag. 16) il giudice ha ammesso l’audizione di F, pur senza delazione di giuramento. La sua audizione è avvenuta in applicazione del CPC-TI. Il giudice di prima istanza ha ritenuto che quel testimone non avesse alcun interesse a smentire la tesi della convenuta in punto al tipo di mercede e al suo ammontare. Al contrario, vista la rivalsa prospettata nei suoi confronti in caso di condanna (in ragione anche della denuncia in lite) egli avrebbe semmai avuto un ipotetico interesse a confermare una remunerazione di fr. 120'000.- (minore rispetto a quella richiesta dall’attore). Questa deduzione del Pretore risulta corretta, visto che nel contesto di un contratto di impresa generale, il subappaltante, nella fattispecie l’attore, non dispone di un diritto al compenso verso il committente, bensì solo verso l’appaltatore principale, il quale, potrebbe rivalersi sul committente in sede di liquidazione. A ciò si aggiunga anche che nel contratto di appalto generale sottoscritto dal proprietario e dalla convenuta AP 1, prodotto nell’incarto 12.2008.148 quale doc. M, la remunerazione delle prestazione dell’appaltatore era stata fissato a misura, sulla base dei prezzi e delle quantità indicati nelle varie offerte degli artigiani, per un importo solo stimato, le parti essendo consapevoli che la ristrutturazione avrebbe potuto comportare anche spese maggiori e impreviste. Questa pattuizione non escludeva assolutamente il rischio per il proprietario, qui sentito come teste, di dover pagare anche costi maggiori di quelli ipotizzabili. Quindi egli avrebbe potuto, seguendo il suo interesse, confermare la pattuizione di un importo a corpo tra le parti in causa, cosa che invece non ha fatto. Il Pretore non ha pertanto commesso alcun errore tenendo in considerazione anche la sua deposizione testimoniale.

                               5.3.   L’appellante rimprovera al primo giudice di non avere considerato il doc. 3, che sarebbe un’ulteriore prova della volontà delle parti di fissare una mercede a corpo per opere da idraulico. Questa affermazione è del tutto pretestuosa e rasenta la temerarietà. Il documento è stato da lei prodotto in sede di duplica con la numerazione 4, poi corretta in 3. Nella lista di allegati è stato catalogato come “Documento interno __________ -preventivi ristrutturazione” (duplica pag. 5). Né in duplica, né nelle conclusioni, la convenuta ha spiegato per quale scopo probatorio lo stesso è stato prodotto. La valenza probatoria del documento è perciò nulla e a ragione il giudice di prime cure non l’ha considerato. Oltre all’eloquente dicitura data dalla stessa appellante in duplica, che esclude a priori che il documento, appunto perché “interno”, sia opponibile alla controparte quale prova di un preventivo o di un asserito accordo riguardo ad una remunerazione a corpo, si osserva che lo stesso porta la data del 31 luglio 2003 quando i lavori erano ormai terminati e un “preventivo” sarebbe stato superato dagli eventi e sicuramente nemmeno più proponibile. I documenti considerati dal Pretore, doc. C e B, e in minor misura, limitatamente alla quantificazione del valore delle opere complessivamente eseguite, il doc. L, che hanno peraltro trovato conferma negli accertamenti peritali, sono gli unici con una certa concludenza probatoria, relativamente al confronto tra capitolato di offerta e lavori effettivamente eseguiti. Per il resto, tutte le prove documentali agli atti non hanno fornito alcun riscontro concreto della pattuizione di una mercede a corpo, che, anche alla luce delle altre prove assunte, non può essere confermata come certa.

                                   6.   L’ammontare della pretesa creditoria dell’attore, fissata dal Pretore sulla scorta della perizia giudiziaria in fr. 21'102.- oltre interessi, non è stato oggetto di critica in appello da parte della convenuta. Appurato che nel caso di specie è da escludere la pattuizione di una mercede a corpo, la decisione di prima istanza regge alle critiche e va confermata, con reiezione dell’appello (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Gli oneri processuali per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 21'102.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                    1.   L’appello 20 agosto 2012 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 13 giugno 2012 della Pretura di Mendrisio Nord, è confermata.

                                   2.   Le spese processuali della procedura di appello,consistenti in complessivi fr. 1'100.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1’500.- per ripetibili di appello. 

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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