Incarto n. 12.2012.147
Lugano 6 dicembre 2013/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OR.2011.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 16 maggio 2011 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’“importo minimo di fr. 171'000.-” oltre interessi del 5% dal 30 ottobre 2009 e il contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;
domande avversate dal convenuto che, con la risposta del 3 ottobre 2011, ha preliminarmente sollevato l’eccezione di irricevibilità della petizione;
eccezione che il Pretore ha respinto con decisione incidentale 13 giugno 2012;
appellante il convenuto che, con atto di appello 15 agosto 2012, chiede la riforma del giudizio pretorile impugnato nel senso di accogliere l’eccezione di irricevibilità, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore, con risposta 1° ottobre 2012, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 13 settembre 1995 AO 1 ha acquistato da AP 1, per fr. 71'000.-, il 50% della “Fisioterapia B__________ e V__________” sita a __________ in via __________. A quel tempo AP 1 risultava essere l’unico titolare di quello studio di fisioterapia. Con convenzione di medesima data, allegata all’“atto di compra-vendita”, le parti hanno pattuito, in particolare, di dare allo studio la dicitura esterna “Fisioterapia O__________ – V__________”, di gestire individualmente la clientela, ma in comune “l’intero settore amministrativo e meglio: a) la locazione […]; b) le attrezzature tecniche (lettini, apparecchi, ecc.) e amministrative (scrivania, ecc.); c) la segreteria ed il personale impiegato come fisioterapisti […]; d) la pulizia, il riscaldamento e ogni altra spesa comune” (doc. A, inc. n. CM.2011.2). Il 2 gennaio 2006, le parti hanno stipulato un’ulteriore convenzione “sull’occupazione degli spazi lavorativi e sull’amministrazione della Fisioterapia O__________ e V__________, in via __________, __________” (doc. C, inc. n. CM.2011.2). Con lettera raccomandata 29 gennaio 2009, AP 1 ha informato AO 1 di aver acquistato l’unità condominiale nella quale si trova la “Fisioterapia O__________ – V__________” e comunicato quanto segue “in virtù di questo, comunico la disdetta del contratto d’affitto dello Studio di Fisioterapia per il 31 agosto 2009 e parimenti è da considerarsi sciolta anche la comunione di lavoro relativa alla Fisioterapia O__________ e V__________” (doc. E, inc. n. CM.2011.2). In seguito alla ricezione di questa lettera, AO 1 ha adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione e, in occasione della relativa udienza, le parti hanno concordato la scadenza inderogabile del contratto di locazione per il 31 marzo 2010, fatta salva la possibilità per la parte conduttrice (e meglio per AO 1) di disdirlo prima di tale data con preavviso di 30 giorni per la fine di un mese (doc. F, G e H, inc. n. CM.2011.2), ciò che AO 1 ha fatto il 25 settembre 2009 comunicando che avrebbe liberato i locali per la fine del mese di ottobre 2009 (doc. I, inc. n. CM.2011.2). Da quel momento egli ha trasferito altrove la sua attività.
B. Con petizione 16 maggio 2011 (act. I), fallito il preventivo tentativo di conciliazione (inc. n. CM.2011.2), AO 1 – a titolo di liquidazione della società in nome collettivo a suo dire venuta in essere con AP 1 il 13 settembre 1995 e sciolta il 30 ottobre 2009 – ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento dell’“importo minimo di fr. 171'000.-”, oltre interessi del 5% dal 30 ottobre 2009 e il contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________. Egli ha in sostanza preteso la restituzione della quota inizialmente conferita (fr. 71'000.-) e il versamento delle “sue spettanze nel patrimonio sociale nella misura del 50%” (investimento, valore della linea telefonica e goodwill). Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestandone preliminarmente la ricevibilità. A tal proposito egli ha preteso che, qualora il rapporto venuto in essere tra le parti possa essere effettivamente qualificato di società in nome collettivo – ciò che comunque egli contesta –, l’attore avrebbe semmai dovuto chiedere la nomina di un liquidatore e non proporre un’azione creditoria, essendo la liquidazione della società, a suo dire, la sola modalità possibile per sciogliere i rapporti di dare e avere tra le parti (act. II). In replica, l’attore ha integralmente avversato l’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto, confermando il buon fondamento della propria richiesta (act. III). In occasione dell’udienza preliminare 12 marzo 2012 le parti hanno confermato le proprie contrapposte domande di giudizio e chiesto l’emanazione di una decisione preliminare sull’eccezione di irricevibilità della petizione, l’attore proponendo al giudice di assumere prima le seguenti prove: l’audizione dei testi A__________ R__________ e T__________ A__________, l’ispezione oculare e l’interrogatorio formale di AP 1. Preso atto delle richieste delle parti, il Pretore ha ritenuto giustificato “un giudizio preliminare sulla proponibilità delle domande di causa, che potrà comunque essere pronunciato dopo una prima fase istruttoria comprendente almeno l’audizione dei testi, che potrà essere effettuata dei locali della fisioterapia V__________. L’interrogatorio di AP 1 verrà eventualmente disposto in secondo tempo” (act. IV).
C. Esperita l’istruttoria (act. V), con decisione incidentale 13 giugno 2012, il Pretore ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto, ha posto a carico di quest’ultimo la tassa di giustizia di fr. 2'000.e le spese, con l’obbligo altresì di rifondere all’attore fr. 3'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha preliminarmente ritenuto opportuno qualificare i rapporti venuti in essere tra le parti, sui quali le medesime risultano discordanti: l’attore sostiene infatti che con il convenuto prendeva parte a una società in nome collettivo, mentre per il convenuto nessun rapporto societario era mai venuto in essere, definendo la relazione tra le parti quale comunione di lavoro o contratto sui generis. Il Pretore, dopo aver ricordato le condizioni in diritto per ammettere l’esistenza di una società in nome collettivo, ha accertato che nel caso concreto, dagli atti e dalle allegazioni delle parti, emerge che le medesime hanno inteso vincolarsi al fine di esercitare in comune l’attività di fisioterapisti, presso uno studio comune denominato “Fisioterapia __________ – __________”, che le stesse hanno inteso condividere le spese comuni dello studio, gli spazi e parte delle attrezzature ivi presenti (doc. A, B e C, inc. n. C.2011.12), che i collaboratori dello studio erano pure assunti alle dipendenze di entrambe le parti (testi A__________ R__________ e T__________ A__________, verbale 2 maggio 2012, pag. 1 e 3), e che per il resto è indubbio che scopo della collaborazione era quello della ricerca di un profitto mediante l’esercizio della professione a cui attore e convenuto erano abilitati. In tali circostanze, indipendentemente dalla mancanza di un’iscrizione nel Registro di commercio, per il primo giudice le parti costituivano una società in nome collettivo ex art. 552 CO ed è dunque sulla base delle norme regolanti tale istituto che egli ha analizzato la fattispecie. Il Pretore ha dunque ricordato che di principio la società in nome collettivo, a seguito del suo scioglimento, entra nella fase di liquidazione (art. 582 e seg. CO), che tuttavia tale principio soffre un’eccezione nel caso in cui la stessa sia composta da due soci, uno dei quali prosegue l’attività individualmente; giusta l’art. 579 CO, infatti, quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l’impresa per conto proprio, rimborsando all’altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale. Ciò detto ed esposte la dottrina e la giurisprudenza concretamente applicabili, il primo giudice è giunto alla conclusione che nella fattispecie, sulla base delle emergenze istruttorie, appare chiaro che il convenuto ha proseguito l’attività nella forma della ditta individuale, che di conseguenza l’art. 579 cpv. 1 CO trova piena applicazione e che pertanto le censure di AP 1 in merito all’irritualità della procedura avviata dall’ex socio AO 1 si manifestano infondate, non dovendosi in concreto procedere ad alcuna preventiva liquidazione. Il primo giudice ha quindi respinto l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal convenuto (act. VI).
D. Con atto di appello 15 agosto 2012 il convenuto chiede di riformare il citato giudizio pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di irricevibilità, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’attore, con risposta 1° ottobre 2012, propone invece di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado. Delle precise argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La decisione incidentale del Pretore è stata resa il 13 giugno 2012 e intimata lo stesso giorno, sicché la procedura d'appello è retta dal nuovo CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è una decisione incidentale di prima istanza resa in una procedura ordinaria con valore di “almeno fr. 171'000.-”. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato, entro il termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l’appello 15 agosto 2012 è tempestivo, come pure la risposta 1° ottobre 2012 allo stesso.
2. L’art. 310 CPC prevede che con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.
3. Preliminarmente si rileva che l’accertamento pretorile per il quale tra le parti era venuta in essere una società in nome collettivo, contestato in prima sede dal convenuto, non è stato censurato con l’appello. Una critica all’accertamento pretorile può invece essere ravvisata laddove l’appellante conclude il suo memoriale pretendendo che “nel caso concreto l’art. 579 cpv. 1 CO non può trovare applicazione” (appello, pag. 5, n. 42) e a sostegno della sua tesi, in modo invero piuttosto confuso, avanza in definitiva due censure:
3.1. L’appellante sostiene, in primo luogo, che l’art. 579 CO non troverebbe applicazione nei casi in cui la società in nome collettivo è composta da due liberi professionisti, come due fisioterapisti, poiché, essendo essi stessi il valore predominante della società, se questi si separano non può esservi alcuna continuazione dell’attività (appello, pag. 3, n. 18 a 20 e pag. 5, n. 40 e 41). Questa censura si esaurisce in mera allegazione di parte, irrilevante dunque ai fini del presente giudizio, poiché non risulta – né l’appellante lo pretende – che dottrina o giurisprudenza abbiano mai ammesso una tale eccezione. Piuttosto, come nondimeno ricordato dall’appellante medesimo, “la dottrina e la giurisprudenza hanno dato un’interpretazione molto estensiva di questo articolo, applicandolo a molte fattispecie aggiuntive, persino sulla base di un accordo tacito” (appello, n. 15 a pag. 3). Infatti – come già evidenziato dal Pretore – in base alla dottrina e alla giurisprudenza questa disposizione, nonostante il suo tenore letterale, si applica a tutti i casi in cui un socio di una società collettiva che ne conta due esce dalla società stessa lasciandola in mano all’altro (decisione impugnata, trattino 10 a pag. 3). Tant’è che questa Camera ha già ammesso l’applicazione dell’art. 579 CO allo scioglimento di una società in nome collettivo venuta in essere tra due ingegneri, e dunque – per utilizzare i termini dell’appellante – due liberi professionisti (II CCA 5 gennaio 2001 inc. n. 12.2000.153). La censura si rivela dunque infondata. A ogni modo, quand’anche se ne potesse ammettere il buon fondamento, non sarebbe comunque atta a incidere sulla decisione pretorile. L’appellante non ha infatti esposto nessun elemento atto a provare che, nel concreto, lui e l’attore erano effettivamente “il valore predominante” della società in nome collettivo venuta in essere tra di loro o “personalmente l’impresa, che senza di loro non esiste”. L’adempimento di queste circostanze non poteva essere ritenuto dall’appellante come manifesto giacché egli non contesta che la società in nome collettivo disponeva di locali (in locazione), di attrezzature e aveva alle proprie dipendenze due collaboratori con un grado di occupazione del 100% rispettivamente del 50% (doc. A, inc. n. CM.2011.2 e verbale udienza 3 maggio 2012). In simili circostanze, AP 1 non poteva limitarsi ad asserirne l’adempimento, ma doveva provarlo o quantomeno indicare gli elementi atti a provarlo. In assenza di indicazioni puntuali, nemmeno le notifiche di tassazione prodotte agli atti (dall’attore) quale doc. C soccorrono all’appellante, a prescindere dal fatto che egli non l’ha nemmeno preteso. Alla luce di quanto esposto, su questo punto, il giudizio pretorile merita conferma.
3.2. L’appellante attira poi l’attenzione sul fatto che l’art. 579 cpv. 1 CO dispone che “il socio può continuare l’impresa per conto proprio” e a tal proposito asserisce che egli “non ha di certo voluto continuare la gestione della Fisioterapia O__________ e V__________, ma al contrario […] ha fondato la sua propria impresa” (appello, pag. 4, n. 22 e 26). Il Pretore è giunto alla conclusione criticata dall’appelante dopo aver passato in rassegna i documenti di causa nonché, in particolare, le emergenze istruttorie (testimonianze e ispezione oculare). A fronte di ciò, l’appellante si è limitato in questa sede (appello, pag. 4 e 5, n. 22 e seg.) a ribadire le tesi sostanzialmente già proposte con la risposta 3 ottobre 2011 (cfr. per esempio pag. 7 e 8, n. 56 a 72), senza indicare per quali motivi i diversi accertamenti del Pretore sarebbero errati. Questa censura si rivela dunque nulla per carenza di motivazione conforme all’art. 311 CPC. A ogni modo, quand’anche la censura potesse essere esaminata, dovrebbe essere respinta in quanto infondata.
3.2.1. Nel proprio giudizio, il Pretore ha ritenuto che “nel caso in rassegna, dalle emergenze istruttorie, traspare che il convenuto ha proseguito la propria attività di fisioterapia nei locali precedentemente in uso alla società in nome collettivo, con l’ausilio del personale precedentemente alle sue dipendenze e delle attrezzature del caso” e, a tal proposito, ha indicato che i testi escussi si sono così espressi: “esercito la mia professione di fisioterapista alle dipendenze di AP 1. Sono dipendente dal 2009, nei locali dello studio dove ci troviamo unitamente al titolare, ed alla collegaT__________ A__________. Lavoro a tempo pieno. Prima del novembre 2009 esercitavo già la stessa attività nello stesso modo, ma alle dipendenze, oltre che di AP 1, di AO 1. Fino al ’95 invece di AO 1, il contitolare dello studio era __________ B__________ ed io ero sempre alle loro dipendenze da quando ho iniziato l’attività in Svizzera nel marzo 1995. Il passaggio dallo studio O__________ – V__________ a Studio V__________ è avvenuto con una disdetta del contratto di lavoro precedente e l’inizio del nuovo contratto immediatamente dopo. Il rapporto lavorativo è continuato praticamente senza interruzioni, senza liquidazioni particolari o conteggi relativi alle vacanze […]. A partire dal momento della partenza di AO 1, la struttura dello studio è rimasta praticamente invariata, anche nelle attrezzature” (teste A__________ R__________, verbale 3 maggio 2012, pag. 1 e 2) e ancora “lavoro alle dipendenze di AP 1 come fisioterapista nei locali in cui ci troviamo con un grado di occupazione di ca. 50%. Sono dipendente di AP 1 dal primo novembre 2009. In precedenza, dal novembre 2006, svolgevo la medesima attività alle dipendenze di AO 1 e AP 1. […] Il passaggio da un contratto all’altro è avvenuto senza particolari conteggi di liquidazione o saldi vacanze, praticamente senza soluzione di continuità. Esercito la professione sempre negli stessi locali che da allora non hanno subito modifiche né nella struttura, né nell’attrezzatura” (teste T__________ A__________, verbale 3 maggio 2012, pag. 3). In tali circostanze, per il primo giudice, indipendentemente dal punto a sapere quale sia il patrimonio sociale suscettibile di indennizzo in favore dell’attore – questione che va rinviata al giudizio di merito –, appare chiaro che il convenuto ha proseguito l’attività nella forma individuale.
3.2.2. L’appellante, a sostegno della sua tesi, asserisce che “la Fisioterapia O__________ e V__________ occupava degli spazi in locazione. L’appellante ha acquistato i propri locali e anche altri contigui che sono poi stati locati a terzi, assumendosi quindi un rischio imprenditoriale completamente nuovo” (appello, pag. 4, n. 27 e 28). Sennonché l’uso a titolo locativo o in proprietà non è circostanza atta a mutare che si tratti dei medesimi locali. Il Pretore ha dunque correttamente osservato che il convenuto ha proseguito la propria attività di fisioterapia nei medesimi locali che prima erano utilizzati dalla società in nome collettivo, la cui struttura, per ammissione del medesimo convenuto, è perfino rimasta invariata rispetto all’ottobre 2009 (ispezione oculare, verbale 3 maggio 2012, pag. 4). L’appellante continua poi argomentando che egli “non ha tacitamente ripreso il personale, ma ha assunto quelli che erano stati licenziati della Fisioterapia O__________ e V__________” (appello, pag. 4, n. 29). Sennonché le testimonianze dei collaboratori mostrano che questa fase di licenziamento è stata un mero esercizio di stile, poiché, concretamente, il rapporto di lavoro non è mutato. Il teste A__________ R__________ ha infatti dichiarato che “il passaggio dallo studio __________ – __________ a Studio __________ è avvenuto con una disdetta del contratto di lavoro precedente e l’inizio del nuovo contratto immediatamente dopo. Il rapporto lavorativo è continuato praticamente senza interruzioni, senza liquidazioni particolari o conteggi relativi alle vacanze. Mi viene mostrato il doc. 3, che riconosco essere la lettera di disdetta che ho sottoscritto per ricevuta. AO 1 non l’ha firmata perché mi è stato detto, non ricordo più se da lui, che si era rifiutato di sottoscriverla. A quel momento non avevo ancora firmato nessun contratto, ma AP 1 mi aveva confermato la disponibilità sua a continuare con il contratto di lavoro” (verbale 3 maggio 2012, pag. 1) e la teste T__________ A__________ che “mi viene mostrato il doc. 2 che riconosco essere copia della disdetta del contratto di lavoro che ho sottoscritto per ricevuta. Non era firmata da AO 1 poiché si era rifiutato di farlo ma a me non ha causato nessuna preoccupazione perché AP 1 mi aveva offerto la sua disponibilità a continuare la collaborazione dall’1.11.2009. Il passaggio da un contratto all’altro è avvenuto senza particolari conteggi di liquidazione o saldi vacanze, praticamente senza soluzione di continuità” (verbale 3 maggio 2012, pag. 3). Il Pretore ha dunque correttamente concluso che in simili circostanze il convenuto ha proseguito la propria attività di fisioterapia pure con l’ausilio del personale precedentemente alle dipendenze della società in nome collettivo. Anche l’affermazione dell’appellante per la quale egli “non ha ripreso i pazienti della Fisioterapia O__________ e V__________, ma soltanto i propri” (appello, pag. 4, n. 30) stride con le risultanze istruttorie. Il teste A__________ R__________ ha infatti affermato che “alcuni [pazienti] hanno scelto di restare. È successo un paio di volte che dei pazienti siano andati da Ortelli e poi tornati da noi” (verbale 3 maggio 2012, pag. 2). Infine nemmeno ciò che l’appellante adduce a proposito delle attrezzature (appello, pag. 4, n. 31) gli soccorre, poiché “il valore del materiale” è semmai una questione che concerne la quantificazione del patrimonio sociale suscettibile di indennizzo a favore dell’attore e che va dunque rinviata al giudizio di merito, mentre la circostanza di aver “proposto all’appellato di prendersi quello che voleva” – comunque ancora da dimostrare – non muta il fatto che egli ha proseguito la propria attività di fisioterapia con le medesime attrezzature che fino a ottobre 2009 erano utilizzate dalla società in nome collettivo. Il teste A__________ R__________ ha infatti affermato “esercito la mia professione di fisioterapista alle dipendenze di AP 1. Sono dipendente dal 2009 […]. Prima del novembre 2009 esercitavo già la stessa attività nello stesso modo, ma alle dipendenze, oltre che di AP 1, di AO 1. […] A partire dal momento della partenza di AO 1, la struttura dello studio è rimasta praticamente invariata, anche nelle attrezzature” (verbale 3 maggio 2012, pag. 1 e 2) e la teste T__________ A__________ “sono dipendente di AP 1 dal primo novembre 2009. In precedenza, dal novembre 2006, svolgevo la medesima attività alle dipendenze di AO 1 e AP 1. […] Esercito la professione sempre negli stessi locali che da allora non hanno subito modifiche né nella struttura, né nell’attrezzatura” (verbale 3 maggio 2012, pag. 3).
3.2.3. Alla luce di quanto precede si impone di concludere, diversamente da quanto pretende l’appellante, che egli non ha fondato “una propria impresa”, bensì ha proseguito l’attività nella forma della ditta individuale, come ritenuto dal primo giudice. Ne segue che la conclusione pretorile per la quale “l’art. 579 cpv. 1 CO trova in specie piena applicazione e le censure di AP 1 in merito all’irritualità della procedura avviata dall’ex socio AO 1 si manifestano infondante, non dovendosi in casu procedere ad alcuna preventiva liquidazione” non presta il fianco a critica alcuna. L’appello presentato dal convenuto, nella misura in cui è ricevibile, deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG). Nel caso concreto il valore litigioso è di “almeno fr. 171’000.-”, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, tenuto anche conto del fatto che il Pretore ha prelevato le spese giudiziarie in funzione dell’art. 104 cpv. 2 CPC. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 15 agosto 2012 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 1'000.sono poste interamente a carico dell’appellante, il quale rifonderà all’appellato fr. 2’500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (nella pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.