Incarto n. 12.2011.93
Lugano 21 luglio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente quale giudice unico per la nomina dell’arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, sulla domanda 17 maggio 2011 intesa alla designazione di un arbitro nella vertenza derivante da contratto di lavoro tra
IS 1 rappr. dall’ RA 1
e
CO 1 rappr. dall’ RA 2
sentite le parti all’udienza di discussione 19 luglio 2011;
considerato
in fatto ed in diritto:
che le parti hanno sottoscritto il 15 giugno 2011 una convenzione di scioglimento del contratto di lavoro (doc. A);
che tale convenzione contiene una clausola compromissoria, secondo cui “qualsiasi lite che dovesse sorgere tra le parti a dipendenza dell’interpretazione o dell’ademopimento della presente convenzione verrà sottoposta, sollevata sin d’ora ogni eccezione d’ordine e di merito, anche costituzionale, al giudizio di un arbitro unico che verrà designato di comune intesa tra le parti o, in difetto di accordo, nominato dal Presidente della II Camera civile di appello. Foro arbitrale sarà quello di Lugano. È applicabile la procedura sul concordato intercantonale sull’arbitrato.”;
che tra le parti è insorta una vertenza sull’interpretazione della citata convenzione, IS 1 rivendicando il versamento di US$ 450'000.- (doc. B);
che le parti non hanno potuto accordarsi sul nome dell’arbitro, sicché IS 1 si è rivolto alla presidente della seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma della clausola compromissoria;
che in occasione dell’udienza tenutasi il 19 luglio 2011 le parti si sono infine accordate per designare quale arbitro unico l’avv. __________, che ha dichiarato di accettare l’incarico;
che la tassa di giustizia e le spese possono essere ripartite in equità a metà tra le parti, con compensazione delle ripetibili, essendo ancora del tutto aperto l’esito del procedimento arbitrale;
Per i quali motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e per le spese, gli art. 107 CPC e la LTG
decide:
1. L'istanza di nomina di arbitro 17 maggio 2011 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________, è designato arbitro unico per occuparsi della controversia che oppone l'istante a CO 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- (totale fr. 300.-), da anticiparsi dall'istante, sono suddivise a metà tra le parti. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione :
- e all’arbitro unico designato avv. __________.
La presidente
della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).