Incarto n. 12.2011.9
Lugano 3 gennaio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Pellegrini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.622 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 31 agosto 1998 da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma corrispondente a Lit. 46'142'989 oltre interessi al 10% dal 3 maggio 1996 importo adeguato a fr. 38'737.10 con la replica, a fr. 35'747.- in sede di conclusioni e a € 23'830.10 con azione di rettifica - nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza del 3 dicembre 2010 ha accolto per € 23'830.10 oltre interessi al 2.1% dal 12 marzo 1997;
appellante il convenuto che con atto di appello 14 gennaio 2010 (recte: 2011) chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che, in via principale e previa nomina di un nuovo perito, la petizione venga integralmente respinta, mentre in via subordinata chiede l'annullamento della sentenza con rinvio della causa alla Pretura per incarico di un nuovo perito e nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la controparte con osservazioni 21 febbraio 2011 postula la reiezione del gravame nei limiti della sua ammissibilità, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In occasione di una fiera svoltasi a Verona nel settembre 1995, AP 1 ha incaricato AO 1 dell'acquisto e della relativa lavorazione di un blocco di granito in esposizione "Solar White" della ditta __________, destinato alla costruzione della sua abitazione a __________. In seguito, tramite D__________, egli ha chiesto a AO 1 che agiva per mezzo del suo rappresentante __________, di acquistare quattro ulteriori blocchi dello stesso granito presso il deposito di __________ a Marina di Carrara. AO 1. si è occupata dello sdoganamento della merce, del suo trasporto a Domegliara per la relativa segagione ad opera della ditta Marmi__________ e della sua lavorazione. Le lastre lavorate sono state in seguito consegnate sul cantiere di __________ a scaglioni il 14, 23 e 28 novembre 1995 (doc. I, L, M) nonché il 18 dicembre 1995 (doc. N) e il 13 febbraio 1996 (doc. O). In mancanza di materiale adatto per l'ultimazione della zoccolatura e del caminetto, AO 1 ne ha dovuto acquistare di aggiuntivo, già segato e pronto, da cm 3, che è stato consegnato per la posa – d'incombenza di una terza ditta (__________ SA) - il 3 maggio 1996 (v. fattura n. 350 [doc. P]).
2. Con petizione 31 agosto 1998 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di Lit. 46'142'989 oltre interessi al 10% dal 3 maggio 1996 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'importo di fr. 38'737.10 (doc. V), rilevando che a fronte degli importi da lei fatturati per Lit. 86'142'989 (doc. I - Q) il convenuto aveva provveduto a versarle solo due acconti di Lit. 20'000'000 ciascuno, con un saldo insoluto a suo favore di Lit. 46'142'989. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando in particolare la fattura n. 350 di Lit. 10'490'810 (doc. P), riferita all'ultimo acquisto di granito che, a suo giudizio, oltre a non giustificarsi poiché il materiale mancante poteva essere ricavato dalle rimanenze dei precedenti blocchi, riguardava pure un'opera difettosa dato che le lastre presentavano delle macchie di ruggine causate dall'utilizzo di lamiere per il loro incollaggio. Egli ha inoltre eccepito un ritardo nella consegna dell'opera che avrebbe causato un fermo cantiere, e in particolare il prolungamento di otto mesi del noleggio della gru, con un danno di fr. 20'000.- (doc. 8). Il convenuto ha quindi contestato pure la fattura n. 788 di Lit. 20'701'099 (doc. Q) poiché, a suo giudizio, riferita a prestazioni già fatturate a parte. Riconoscendo un debito di Lit. 54'942'080, dal quale andavano però dedotti i due acconti di Lit. 20'000'000 ciascuno come pure il controvalore del granito rimasto in deposito presso l'attrice di Lit. 26'775'668, il convenuto ha concluso di nulla più dovere a controparte, quest'ultima avendo ricevuto più di quanto le spettasse. Esperita l'istruttoria, con i rispettivi memoriali conclusivi le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni, l'attrice quantificando tuttavia in fr. 35'747.- l'importo chiesto in pagamento. Con azione di rettifica del 27 aprile 2010, alla quale controparte non si è opposta, l'attrice ha infine adeguato la valuta del credito chiedendo il pagamento di € 23'830.10.
3. Con la sentenza qui impugnata il Pretore, dopo avere giustamente e incontestatamente accertato – stante la sede in Italia di colei che aveva fornito la prestazione contrattuale caratteristica (art. 117 cpv. 3 LDIP), ovvero dell'attrice – l'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano ed in particolare delle norme sul contratto d'appalto (art. 1665 segg. CCIt.), ha accolto la petizione per € 23'830.10 oltre interessi al 2.1% (tasso medio nel periodo in questione secondo l'ordinamento italiano) dal 12 marzo 1997 (data media di costituzione in mora) e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'importo di fr. 38'737.10 oltre interessi al 2.1% dal 12 marzo 1997, caricando per il resto la tassa di giustizia (fr. 1'800.-) e le spese all'attrice per 1/10 e al convenuto per 9/10, al quale ha pure fatto obbligo di rifondere a controparte l'importo di fr. 4'500.- a titolo di ripetibili parziali. Il giudice di prime cure ha in sostanza stabilito che l'attrice aveva dimostrato la necessità e il valore dei lavori da lei eseguiti, mentre il convenuto da parte sua non aveva provato né la difettosità dell'opera, realizzata secondo le regole dell'arte, né tantomeno l'esistenza di una notifica tempestiva del lamentato difetto, sicché ogni suo eventuale diritto sarebbe risultato comunque perento. Allo stesso modo, il Pretore non ha ritenuto sufficientemente comprovati né il preteso ritardo dei lavori oggetto della fattura n. 350 né il danno di fr. 20'000.- per il mantenimento prolungato della gru. Quanto alla fattura n. 788, egli ha concluso che anch'essa andava saldata avendo escluso che l'attrice avesse preteso il pagamento degli stessi importi per ben due volte.
4. Con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso che, previa nomina di un nuovo perito, la petizione venga integralmente respinta, subordinatamente che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio della causa alla Pretura per incarico di un nuovo perito e per nuovo giudizio. Egli rimprovera al primo giudice di avere a torto il 28 ottobre 2009 respinto un'istanza di nomina di nuovo perito malgrado le risposte fornite dall'arch. __________, cui il convenuto attesta manifesta incompetenza, fossero carenti, contraddittorie, contrarie al buon senso e alla logica e non tenessero conto di importanti elementi probatori. Ribadite la presenza dei difetti sulle lastre fornite nel maggio 1996 nonché la tempestività della loro notifica, avvenuta già in occasione della richiesta di sostituzione del 24 giugno 1996 (doc. 10), l'appellante insiste sui ritardi accumulati dall'attrice – e confermati segnatamente dal teste, nonché direttore dei lavori, __________ B__________ - nella consegna delle opere, come pure sulla conseguente necessità di prolungare l'installazione della gru per operare lo spostamento delle pesanti lastre all'interno del cantiere fino alla zona di posa. Riguardo alla fattura n. 788 del 23 dicembre 1997, in sintesi il convenuto ne ripropone la palese falsità poiché riprenderebbe in gran parte importi che erano già contemplati in precedenti estratti conto del 24 gennaio 1996 (doc. Z) e del 14 febbraio 1996 (doc. 7).
Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei considerandi.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Preliminarmente l'appellante chiede che venga nominato – direttamente dal Tribunale d'appello o altrimenti dal Pretore dopo rinvio della causa - un nuovo perito al posto dell'arch. __________.
6.1 L’erezione di una nuova perizia per consolidata prassi può avere luogo alle duplici condizioni cumulative che la parte richiedente abbia già insistito in prima sede per la designazione di un nuovo perito in conseguenza della manifesta insufficienza delle sue risposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 322 m. 11) e, ovviamente, che le risposte del perito siano realmente insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC-TI), ossia nel caso in cui si possa affermare che la perizia offende la logica o lede principi universalmente riconosciuti dalla scienza o dell’arte in questione (fra le tante II CCA 30 agosto 2006 inc. n. 12.2005.170 e 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 252, m. 5). In altri termini la perizia è manifestamente insufficiente allorché il responso peritale appaia, anche a un laico in materia munito però di buona istruzione, come illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti in quella determinata scienza, incontrollato o incontrollabile, poiché il perito si è fondato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 252 m. 6).
6.2 In concreto un’istanza di designazione di nuovo perito è stata formulata dal convenuto il 15 marzo 2005 e successivamente ribadita a più riprese, segnatamente il 9 ottobre 2007 e il 9 aprile 2008, giacché l'arch. __________ non avrebbe saputo rispondere, rispettivamente avrebbe risposto in maniera contraddittoria o comunque insufficiente in particolare al quesito se le lastre esterne (oggetto della fattura del 3 maggio 1996 [doc. P]) fossero difettose e in tal caso quale ne fosse la causa, rispettivamente al tema – negato dal perito ma sostenuto dal convenuto – della necessità d'impiego della gru di cantiere per trasportare le lastre al suo interno fino alla zona di posa. L'istanza è stata respinta con ordinanza 28 ottobre 2009. Con l’appello il convenuto ripropone sostanzialmente, estendendole in parte, dette censure. Oltre a ritenerla formalmente carente siccome priva di qualsivoglia supporto fotografico, l'appellante lamenta che la perizia dell'arch. __________ non stabilirebbe né le cause né il momento di insorgenza dei difetti. Sostiene che i documenti agli atti – e in particolare la notifica del 24 giugno 1996 (doc. 10) – in realtà proverebbero che la sottostruttura in acciaio – indicata dal perito quale possibile causa delle macchie - non poteva in così breve tempo rilasciare ruggine e macchiare le lastre e che dunque i difetti si sarebbero evidenziati immediatamente. Rimprovera al perito di avere inammissibilmente lasciato inevaso il quesito relativo ai costi di sostituzione delle lastre, ritenendolo di competenza di un marmista, invece di fare capo al giudizio di uno specialista. Infine, il convenuto ritiene palesemente errate e superficiali, oltre che smentite dai testi, anche le conclusioni peritali sul tema della necessità o meno di disporre di una gru di cantiere per lo spostamento delle lastre di granito al suo interno.
6.3 La censura ricorsuale – comunque tardiva e contraria al principio della buona fede poiché formulata in questi chiari termini per la prima volta in sede di appello – relativa alla carenza formale della perizia per la mancanza di supporto fotografico, oltre a essere inammissibile, è infondata. Benché certamente utile, dalla sua esistenza non può in effetti dipendere la validità di una perizia, né sotto il profilo della forma né sotto quello del contenuto. A sostegno del suo referto il perito può - ma non deve necessariamente - raccogliere (e poi in tal caso, ovviamente, anche produrre) materiale fotografico (in relazione al nuovo CPC cfr. in tal senso Schweizer, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 186). Per essere formalmente e materialmente valida è sufficiente che la perizia sia chiara, completa e concludente. Orbene, il fatto che l'arch. __________ non sia stato in grado di individuare le cause esatte delle macchie, non significa ancora che il suo referto fosse realmente insufficiente. A parte che neppure l'esperto di parte convenuta, __________, sollecitato da AP 1 a partecipare al sopralluogo del 6 novembre 2007, è stato in grado di indicare con certezza la loro causa, il tema appariva irrilevante. L'esistenza di macchie – che, malgrado la segnalazione del convenuto del 24 giugno 1996 (doc. 10), nemmeno si sa se fossero apparse subito o dopo qualche tempo dalla posa, non di competenza dell'attrice - sulla parte inferiore della lastra inferiore, a 3-4 m di altezza, sulla facciata in ombra all'interno di una griglia data dalla trave (in acciaio) della passerella (complemento peritale del 29 febbraio 2008) non era infatti assimilabile a un difetto ascrivibile all'operato dell'attrice. Non per nulla il perito ha concluso nel suo referto del 22 febbraio 2005 – integralmente confermato il 24 marzo 2006 – di non avere riscontrato particolari mancanze o difetti imputabili all'attrice, l'opera non presentando un minor valore. In tali circostanze, non si può affermare che il responso peritale fosse, anche per un profano nella materia, illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti nella scienza edilizia. Né esso ha del resto tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti per non avere tenuto conto della notifica, peraltro formulata in maniera alquanto vaga, dei presunti difetti del 24 giugno 1996 (doc. 10). La questione della tempestività della notifica era infatti divenuta irrilevante – e comunque per nulla scontata avendo il precedente patrocinatore del convenuto dichiarato il 15 marzo 2005 di avere segnalato la circostanza all'attrice a distanza di pochi mesi – dopo che il perito aveva accertato l'assenza di sostanziali difetti. Così come, in virtù delle conclusioni peritali, non sussisteva più alcuna necessità di approfondire presso un marmista la questione dei costi di sostituzione delle lastre "difettose". Similmente, il convenuto non può di certo dedurre una incompetenza del perito dal solo fatto di avere chiesto (e ottenuto) delle delucidazioni scritte e per avere indotto il Pretore a convocare un'udienza per incombenti. Né giustificava infine la designazione di un nuovo perito la semplice negazione, da parte dell'arch. __________, della necessità di disporre di una gru di cantiere per spostare le lastre al suo interno o l'affermazione che questo lavoro, se non proprio a mano, poteva essere eseguito con altri mezzi dal posatore. Non è infatti sufficiente la contraddittorietà tra due tesi tecniche ambedue sostenibili (quella del perito, da un lato, e quella dei testi ____________________ e __________, dall'altro) per inficiare la validità di una perizia (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 253 m. 6).
7. Alla luce delle poc'anzi menzionate conclusioni peritali del 22 febbraio 2005 – integralmente confermate il 24 marzo 2006 –, che non hanno messo in evidenza particolari mancanze o difetti imputabili all'attrice né un minor valore dell'opera, come pure del rapporto del 29 febbraio 2008, che neppure ha permesso di ravvisare un difetto nell'incollaggio delle lastre, il lavoro realizzato dall'attrice non può quindi considerarsi difettoso come invece pretende l'appellante. A ciò si aggiunge che la sporcizia nelle fughe tra le lastre lamentata dal convenuto, oltre a non avere comunque necessariamente provocato infiltrazioni (v. rapporto del 29 febbraio 2008), si è manifestata in questi termini soltanto nel corso dell'istruttoria. Tale circostanza non dovrebbe così a ben vedere fare parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere conto secondo le modalità previste dal codice di rito poiché non è stata in precedenza addotta negli allegati preliminari né è stata ammessa nell'ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC-TI (II CCA 7 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.7; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 42 ad art. 78). In tali circostanze non mette più conto di esaminare se con la dichiarazione del 24 giugno 1996, comunque formulata in maniera alquanto vaga ("[...] diverse superfici di granito [...] sul ballatoio necessitano di essere sostituite [...]"), il convenuto abbia notificato tempestivamente (entro 60 giorni dalla loro scoperta, secondo l'art. 1667 CCIt.) i presunti difetti.
8. Quanto ai ritardi nella consegna delle opere e al danno che ne sarebbe conseguito per la necessità di mantenere sul cantiere l'installazione della gru, il primo giudice non li ha entrambi ritenuti sufficientemente comprovati. Per il primo aspetto, egli ha posto l'accento sulle divergenti dichiarazioni dei testi in ordine sia all'esistenza che all'entità dei pretesi ritardi, rilevando che in ogni caso gli ultimi lavori, quelli relativi alla fornitura del 3 maggio 1996 (doc. P), sarebbero stati decisi solo in un secondo tempo, allorché si era reso necessario l'acquisto del blocco supplementare per portare a termine l'opera. Per il secondo aspetto, il Pretore ha ritenuto che il prolungamento dell'installazione della gru di cantiere era avvenuto più che altro per comodità del convenuto, dato che il suo impiego non era di per sé necessario né per lo scarico delle palette, essendo l'autocarro utilizzato per il trasporto già dotato di un'apposita gru, né per gli spostamenti del materiale all'interno del cantiere poiché questi potevano essere effettuati, per quanto accertato dal perito giudiziario, a mano o con piccoli mezzi dal posatore.
Tenuto conto delle deposizioni testimoniali, e in particolare di quelle del direttore dei lavori __________ che ha ricordato come l'attrice si fosse impegnata a fornire il materiale necessario entro la metà del mese di novembre 1995, va dato atto all'appellante che un ritardo nella consegna delle opere, quantomeno di quelle relative alla fattura del 13 febbraio 1996 (doc. O), non può (almeno parzialmente) essere negato. La valutazione del giudice di prime cure va nondimeno condivisa nella misura in cui non ha ritenuto affatto comprovate la necessità di prolungare l'installazione della gru di cantiere e, di riflesso, l'esistenza di un danno di fr. 20'000.- compensabile con la pretesa attorea. Tale necessità è infatti giustamente stata messa in discussione dalla pronuncia impugnata. Se è vero, come osserva l'appellante, che sia il teste __________ della ditta __________ sia il direttore dei lavori __________ hanno rilevato l'importanza di disporre di un impianto di sollevamento (gru) per scaricare il granito e trasportarlo nel luogo di posa, tali dichiarazioni sono state relativizzate dalla perizia giudiziaria. La quale, da un lato, ha evidenziato che si poteva prescindere dalla gru di cantiere per scaricare le palette dall'automezzo poiché quest'ultimo era già dotato di un proprio dispositivo di sollevamento, mentre dall'altro ha precisato che il trasporto all'interno dello specifico cantiere, rientrante nel capitolato di posa, poteva anche avvenire a mano o con altri mezzi meccanici dal posatore (cfr. rapporti peritali 22 febbraio 2005 e 29 febbraio 2008). Ciò posto, nulla impediva di seguire l'opinione del perito giudiziale (cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 253 m. 6). L'appellante, che si limita a rivendicare questo maggiore onere, non può dunque chiedere il risarcimento del danno provocato dalla prolungata installazione della gru di cantiere. Oltretutto nemmeno l'importo rivendicato (fr. 20'000.-) si giustificherebbe. Esso si riferisce in effetti ai costi di noleggio della gru indicati dalla __________ per un periodo di otto mesi, e più precisamente dall'ultimazione della costruzione grezza (31 maggio 1995) allo smontaggio definitivo, previsto per il 31 gennaio 1996 (doc. 8). Questo periodo non coincide però con quello indicato dal teste __________, secondo il quale la ditta __________ voleva portare via la gru entro fine 1995 ma sarebbe stata stata costretta a mantenerla "fino a ultimazione della fornitura del granito", vale a dire per un tempo supplementare di ben lungi inferiore agli otto mesi rivendicati. Senza dimenticare che il prolungamento, oltre a non essere né necessario né della durata sostenuta dall'appellante, nemmeno sarebbe stato ascrivibile ai soli pretesi ritardi nella fornitura del granito da parte dell'attrice (v. verbale di udienza 9 settembre 1999, teste __________).
9. L'appellante ripropone infine la tesi secondo cui la fattura n. 788 del 23 dicembre 1997 (doc. Q) sarebbe fasulla in quanto riferita a prestazioni già contemplate nei due precedenti estratti conto del 24 gennaio 1996 (doc. Z) e del 14 febbraio 1996 (doc. E e doc. 7). La censura è tuttavia infondata. Come già spiegato dal Pretore, nessuno degli importi compresi tanto nella fattura contestata (doc. Q) quanto nei precedenti estratti conto figura nelle (altre) fatture a cui gli stessi estratti conto fanno riferimento. Se è vero che le posizioni menzionate nei doc. Z e doc. E si ritrovano in gran parte nella fattura n. 788 e possono forse dare adito a qualche confusione, è altrettanto vero che tali importi si riferiscono a "lavorazioni particolari e speciali" o a "lavorazioni supplementari" relative alle fatture n. 923 (doc. M), 980 (doc. N) e 91 (doc. O) che però non sono mai state in esse conteggiate. Non vi è dunque stata alcuna doppia fatturazione. L'attrice si è infatti limitata a chiedere in petizione il pagamento degli importi fatturati, senza considerare gli estratti conto. Ciò che ha del resto confermato in via rogatoriale anche __________, capo ufficio dell'attrice, la quale ha precisato che "le varie fatture rispecchiavano lo stato di avanzamento dei lavori (trasporto, segagioni, lucidatura e tagli) in acconto alla fattura finale che conguagliava tutte le lavorazioni speciali". Per il resto, l'appellante adduce inammissibilmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) argomenti ed eccezioni nuovi per contestare la fondatezza della fattura n. 788 come pure del saldo.
10. Ne discende che dovendo, come ha ritenuto il Pretore, effettivamente aggiungere all'importo di Lit. 54'942'080, riconosciuto dal convenuto sia in sede di risposta che di conclusioni, quello di Lit. 10'490'810 della fattura n. 350 e quello di Lit. 20'710'099 della fattura n. 788, si ottiene un totale di Lit. 86'142'989 e quindi, dedotti i due acconti di Lit. 20'000'000 ciascuno, un saldo di Lit. 46'142'989 a favore dell'attrice. Per il resto, l'appellante non contesta né il tasso e la decorrenza degli interessi di mora, né il tasso di conversione in franchi svizzeri della domanda esecutiva, né infine quello in euro della domanda creditoria che è stata accolta per € 23'830.10 (sul tema cfr. DTF 134 III 151).
11. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto, e la sentenza impugnata va confermata. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC-TI e sono quindi a carico dell’appellante. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini di un ricorso in materia civile (cfr sentenza del Tribunale federale 4A_274/2011, in SJ 2012 I pag. 160).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L'appello 14 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1'000.sono posti a carico dell'appellante, il quale verserà alla controparte fr. 2'000.-a titolo di ripetibili d'appello.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).