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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.09.2011 12.2011.49

19. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,281 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro, licenziamento in periodo inopportuno, pagamento del salario durante un periodo di incapacità lavorativa per malattia, rilevanza del certificato medico

Volltext

Incarto n. 12.2011.49

Lugano 19 settembre 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per contratto di lavoro - inc. n. DI.2010.200 della Pretura __________ - promossa con istanza 5 agosto 2010 da

 AO 1  (patrocinata dall'  RA 2 )  

contro

AP 1  (patrocinata dall'  RA 1 )  

con cui l'istante ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'263.53 [recte: fr. 10'236.53] netti a titolo di salario e indennità contrattuali, protestate spese e ripetibili;

domanda avversata dalla società convenuta che ne ha postulato la reiezione, e su cui il Pretore aggiunto ha statuito con sentenza 7 febbraio 2011 accogliendo l'istanza, condannando quindi quest'ultima a pagare all'istante fr. 10'236.53 oltre a un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.–;    

appellante la società convenuta che, con atto di appello 10 marzo 2011, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e accertare la validità dello scritto 15 luglio 2010 [recte: 2009] quale “disdetta straordinaria”, valida da quel giorno, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;

mentre l'istante con risposta 7 aprile 2011 propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Con contratto del 10 maggio 2004 AP 1 ha assunto AO 1 in veste di aiuto commessa presso il negozio di abbigliamento “__________” situato nel __________ a __________. Il contratto di lavoro è stato concluso a tempo indeterminato e prevedeva - fra l'altro - un salario di fr. 2'500.– lordi mensili poi aumentati fino al corrispondente importo, nel 2009, di fr. 2'522.50 netti mensili, oltre a 20 giorni di vacanza l'anno da fissare, in accordo con la gerente del negozio ed esclusi i mesi di luglio e agosto, entro il 31 marzo (doc. 1).  

                                         AO 1 ha effettuato vacanze dal 28 giugno al 12 luglio 2009 e, il giorno 13 luglio previsto per il suo rientro, non si è presentata sul posto di lavoro. Il 15 luglio 2009, e con effetto dal successivo 31 luglio, AP 1 ha disdetto il citato contratto sostenendo di non poter accettare la sua assenza ingiustificata, che oltretutto aveva influito sull'organizzazione delle vacanze già pianificate del personale, e ingiungendo all'interessata di non più ripresentarsi in negozio e di voler contattare la gerente per la tempestiva restituzione delle chiavi (doc. C). AO 1 ha contestato il licenziamento con scritto 20 luglio 2009, spiegando di soffrire di problemi di salute dal giugno 2009 e che, come comprovato dal certificato medico, le era stata accertata un'incapacità lavorativa completa a partire dal 13 luglio, di cui la gerente del negozio era stata informata telefonicamente, motivo per cui la disdetta era nulla giusta l'art. 336c CO (doc. D). La dipendente ha ribadito il suo punto di vista il successivo 3 agosto 2009, invitando la datrice di lavoro a versare il salario dovutole (doc. F, pag. 1). Un'ulteriore diffida è poi seguita il 1° settembre 2009 (doc. F, pag. 3), con richiesta di poter riprendere la propria attività lavorativa. Vano il tentativo di soluzione bonale della vertenza, il 19 novembre 2009 AO 1 ha così trasmesso un conteggio delle pretese salariali da giugno (saldo) a ottobre 2009 ancora insolute per l'importo complessivo di fr. 10'236.53 netti (doc. H), cui AP 1 si è opposta con lettera del 1° dicembre 2009 (doc. L).

                                  B.   Con istanza 5 agosto 2010, AO 1 si è rivolta alla Pretura __________ chiedendo la condanna di AP 1 a versarle fr. 10'263.53 [recte: fr. 10'236.53] netti per salario e indennità non riconosciute. L’istante ha addotto che tra il 23 maggio 2009 e l'8 giugno 2009 le era stata riconosciuta una prima incapacità al lavoro dal dott. med. V__________, seguita poi da una ricaduta dal 14 giugno al 27 giugno 2009. Trascorse le vacanze - dal 28 giugno al 12 luglio 2009 - il dott. med. M__________ le aveva attestato un'ulteriore incapacità lavorativa tra il 13 luglio e il 1° agosto 2009, che si era altresì protratta dal 3 al 31 agosto 2009 come certificato dal dott. med. V__________. Tra il 13 e il 14 luglio 2009 ella si era inoltre rivolta al Pronto soccorso dell'Ospedale __________ per accertamenti. La lettera 15 luglio 2009, a detta dell’istante, non costituiva una disdetta per motivi gravi ex art. 337 CO in quanto priva di effetto immediato e non fondata su una causa grave, giustificata e chiara. Ciò posto, per l'art. 335c cpv. 1 CO, considerati gli anni di servizio dell'istante e quindi i due mesi di preavviso, il termine di disdetta ordinario cadeva il più presto a fine settembre 2009, non certo al 31 luglio. Tenuto conto dell'incapacità lavorativa però il termine era sospeso per l'art. 336c CO, e andava quindi conseguentemente prorogato.      

                                  C.   All'udienza di discussione 6 ottobre 2010, l'istante ha ribadito la sua richiesta, alla quale si è opposta la convenuta, eccependo dal punto di vista formale carenze della procura e dell’elenco dei documenti agli atti. Nel merito essa ha poi contestato le incapacità lavorative dal 23 maggio all'8 giugno 2009 e dal 14 al 27 giugno 2009, poiché prive di certificati medici. Inattendibili poi, a detta della convenuta, quelli relativi all'incapacità lavorativa dal 3 al 31 agosto 2009 e dal 13 luglio al 1° agosto 2009, poiché entrambi rilasciati da medici chirurghi cui non competeva certo di accertare una “sindrome ansioso depressiva”. L'istante medesima affermava di essere guarita il 27 giugno 2009 e di essere partita in vacanza ad __________ dal 28 giugno al 12 luglio 2009, contravvenendo quindi alle pattuizioni contrattuali. L'interessata, senza informare la datrice di lavoro, non si era inoltre presentata in negozio il 13 luglio 2009 ed erano stati vani i tentativi della gerente di contattare l'istante tra il 13 e il 15 luglio 2009. Di modo che, data la noncuranza di quest'ultima che sapeva della partenza per vacanze della gerente il 16 luglio 2009 e che del negozio si sarebbe dovuta occupare una commessa non ancora formata, si era giunti alla disdetta 15 luglio 2009. L'istante era passata in negozio il giorno 17 chiedendo della gerente che sapeva però assente fino al 1° settembre 2009, omettendo perfino a quel momento di lasciare un certificato medico: questo ledeva l'obbligo di diligenza del lavoratore (art. 321a CO). Solo il 20 luglio 2009, ben sette giorni dopo la pretesa incapacità, l'interessata aveva tentato di inviare il certificato medico datato 13 luglio 2009. Ma, mancando la gerente, l'invio non era stato ritirato. Era poi curioso, a detta della convenuta, che l'istante fosse guarita per le vacanze, e che la malattia fosse invece riemersa solo alla loro fine. Inoltre, una “sindrome depressiva” non è sintomatica di un'“impossibilità ad inviare un certificato medico”, ritenuto che nessuno dei certificati agli atti imponeva la permanenza a letto. I documenti ospedalieri riferivano di un problema dermatologico alla bocca, ma non di un'incapacità al lavoro dell'istante né di un suo ricovero, e accennavano alla terapia antidepressiva solo perché così segnalata da quest'ultima. Secondo la convenuta l’istante aveva accettato la disdetta poiché non si era presentata al lavoro neppure il 3 agosto 2009 e in taluni scritti accennava a un riacquisto della capacità lavorativa dal 2 agosto 2009. Il 1° settembre 2009 la datrice di lavoro ancora non era in possesso dei certificati medici, e quelli poi trasmessi erano privi di forza probatoria e inattendibili. Donde la convinzione della convenuta nell’infondatezza delle pretese dell'istante, per altro compensate a ogni modo con i disagi causati da quest’ultima.

                                         Prodotta la nuova procura, l'istante ha obiettato in replica che i certificati medici, mai ritirati, erano stati trasmessi con invio raccomandato. E, visto che l'incapacità al lavoro era stata comunicata, la sua assenza dal 13 luglio 2009 non era ingiustificata. Ha infine contestato tutti gli altri argomenti della società convenuta. Per quest'ultima, in duplica, tali censure erano insufficienti in quanto generiche. Nulla indicava poi che il 13 luglio 2009 il dott. med. M__________ avesse in effetti visitato l'istante e che, pertanto, da quel giorno costei fosse malata. In caso contrario, pure la documentazione ospedaliera avrebbe attestato tale suo impedimento. Di modo che la convenuta contestava non solo l'invio dei certificati medici, ma anche la pretesa incapacità a lavorare dell'istante, cui andava imputata una grave negligenza.

                                  D.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data 20, rispettivamente 22 dicembre 2010. L'istante ha rilevato che i certificati relativi alla sua incapacità lavorativa erano ancora in fase di completamento il 13 luglio, che i suoi problemi di salute erano già noti alla datrice di lavoro e comprovati da precedenti assenze pagate e che la disdetta 15 luglio 2009 non specificava motivi gravi, confermando per il resto le richieste salariali. La convenuta, evidenziate lacune nell'esposizione delle allegazioni dell'istante e l’inattendibilità nei certificati medici, ha confermato i suoi argomenti.     

                                  E.   Con sentenza del 7 febbraio 2011, il Pretore aggiunto __________ ha accolto l'istanza obbligando la società convenuta a versare complessivi fr. 10'236.53. Egli ha considerato la lettera 15 luglio 2009 con cui la società convenuta aveva rescisso il contratto di lavoro in corso con l'istante alla stregua di una disdetta ordinaria. Questo perché nulla indicava in modo inequivocabile che l'interruzione aveva effetto immediato, consentendo all'istante di considerarsi licenziata in tronco. A fronte dei cinque anni di servizio, il termine ordinario di preavviso per la disdetta era di due mesi (art. 335c CO). Per l'art. 336c cpv. 1 CO nondimeno, la disdetta era nulla se data nei 90 giorni seguenti l'impedimento dovuto a malattia o infortunio non imputabili al lavoratore. Agli atti vi erano i certificati medici del dott. M__________ e del dott. V__________ attestanti l'incapacità lavorativa dal 13 luglio al 1° agosto 2009 rispettivamente dal 3 al 31 agosto 2009. La sindrome ansioso depressiva di cui davano atto quei due certificati trovava riscontro, prosegue il primo giudice, nel materiale ospedaliero contenente fra l'altro una valutazione esperita dallo psichiatra dott. S__________, ed erano pertanto plausibili. Inoltre, pur succinto, quello del 13 luglio indicava la diagnosi e non faceva risalire a un periodo retroattivo l'inabilità lavorativa dell'interessata. Mentre che, senza altri riscontri oggettivi, le vacanze precedentemente godute non erano tali da far dubitare che l'incapacità fosse subentrata il 13. La disdetta 15 luglio 2009 risultava così notificata in un periodo protetto ed era pertanto nulla. Il Pretore aggiunto ha pure osservato che la protezione legale sancita dall’art. 336c CO era assoluta e indipendente dal tempestivo avvertimento della datrice di lavoro: in ogni caso, una collega dell'istante aveva confermato che la gerente del negozio era stata informata dall'istante circa la sua assenza al lavoro. Pertanto, anche sotto questo profilo, era data la nullità della disdetta.     

                                         Ciò posto, non risultava che la datrice di lavoro avesse inviato una nuova disdetta o che le parti avessero di comune accordo posto termine al loro contratto. Per l'art. 324a cpv. 1 CO, la dipendente aveva quindi diritto all'integralità del salario per i mesi da giugno 2009 a ottobre 2009 (fr. 2'522.50x5) dedotto quanto già versato per giugno (fr. 2'375.97), ossia fr. 10'236.53 come rivendicato.  

                                  F.   Con appello del 10 marzo 2011 la società convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di accertare la validità della disdetta straordinaria con effetto al 15 luglio 2010 [recte: 2009]. Essa osserva che era palese il licenziamento in tronco desumibile da tale scritto, con cui l'istante era stata invitata ad astenersi da quel giorno dal presentarsi sul posto di lavoro e a riconsegnare tempestivamente le chiavi. L'istante aveva spedito il certificato medico 13 luglio 2009 del dott. M__________ solo il 21 luglio 2009 e non era quindi escluso che fosse stato allestito retroattivamente. Il professionista si era rifiutato di rilasciare qualsiasi ulteriore dichiarazione riguardo la suddetta incapacità lavorativa, e l'istante non l'aveva neppure pretesa. Nulla indicava poi, prosegue l’appellante, che la dipendente fosse impossibilitata a letto e che non sarebbe senz'altro stata in grado di consegnarlo immediatamente. Analogo discorso valeva per il certificato medico 3 agosto 2009 del dott. V__________. Visitata da due chirurghi, l'istante non soffriva di “sindrome ansioso depressiva”, patologia che lo psichiatra dott. S__________ aveva ridimensionato in “reazione ansiosa di tipo ipocondriaco”. Di conseguenza, i due certificati medici non erano attendibili, in quanto allestiti da due professionisti compiacenti, senza una specifica specializzazione. Una sindrome ansioso depressiva non avrebbe costretto l'istante a letto e nemmeno l’avrebbe impedita dal far recapitare il certificato medico 13 luglio 2009 prima del 21 luglio. Ad ogni modo, l'invio non era stato ricevuto dalla datrice di lavoro. La disdetta 15 luglio 2009 non era stata inviata in un periodo di protezione riconducibile a incapacità lavorativa per malattia, ed era quindi legittima e straordinaria ai sensi dell’art. 337 CO. In effetti, il mancato rientro dell'istante sul posto di lavoro, le ferie effettuate in spregio alle clausole contrattuali e il mancato avvertimento alla datrice di lavoro, non consentivano più in buona fede di continuare il rapporto di lavoro. Eventuali pretese del luglio 2009, conclude l’appellante, erano bilanciate dai danni patiti dalla datrice di lavoro per l'ingiustificata assenza dell'istante dal posto di lavoro.      

                                  G.   Nella sua risposta 7 aprile 2011, l'istante propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Di modo che, datata 5 agosto 2010 l'istanza introdotta davanti al Pretore va esaminata in base al Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010. Si pone poi la questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in esame. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 7 febbraio 2011 e stato comunicato alle parti il giorno successivo. Di modo che, la procedura ricorsuale è così retta dal nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2011.

                                   2.   Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie la sentenza impugnata, emessa in materia di contratto di lavoro, rappresenta senz'altro una decisione finale ai sensi della citata norma. L'istante ha quantificato la sua richiesta di giudizio in fr. 10'263.53 [recte: fr. 10'236.53] (istanza, pag. 3; doc. H), pretesa mantenuta in sede di conclusioni (relazione conclusiva, pag. 3). Pacifica quindi l'appellabilità del giudizio impugnato. 

                                   3.   L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 e rinvii). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3a ed., Basilea 2005, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85, 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164).

                                   4.   L'appellante censura anzitutto il giudizio pretorile laddove non ha considerato la lettera di licenziamento del 15 luglio 2009 alla stregua di una disdetta straordinaria (appello, pag. 3 n. 3). Ora, il Pretore aggiunto ha in effetti qualificato di disdetta ordinaria - e non straordinaria per motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO - lo scritto con cui la società convenuta aveva fissato per il 31 luglio 2009 la fine del contratto in corso fra le parti, ingiungendo alla dipendente di astenersi dal prestare da subito l'attività lavorativa (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 3). Per il primo giudice, il testo non era chiaro e inequivocabile in merito all'intento di rescindere con effetto immediatamente il rapporto di lavoro, e una siffatta ambiguità e confusione non aveva posto l'istante nella condizione di capire che si trattava di un licenziamento in tronco (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 3). Ciò posto, al riguardo, l'appellante non spiega perché questa argomentazione non regge (art. 311 cpv. 1 CPC). Certo, la convenuta obietta che, da un profilo oggettivo, un preavviso di soli 15 giorni abbinato all’ingiunzione di non più presentarsi sul posto di lavoro porta forzatamente a ritenere che la disdetta era fondata su cause gravi e aveva effetto immediato (appello, pag. 4 n. 3). Da questo punto di vista però, l’appellante non si è mai preoccupata - né lo fa ora - di accennare alle ragioni per cui la fine del rapporto di lavoro era stata da lei posticipata al 31 luglio 2009, invero e forse non a caso in prossimità della scadenza dell'incapacità lavorativa che a quel momento lamentava l'istante. E, a fronte di ciò, l'esigenza di specificare che il licenziamento era da intendersi con effetto immediato, s'imponeva a maggior ragione (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2a ed., Losanna 2010, n. 1.59 ad art. 337 CO). Come tale quindi, la censura è irricevibile. Per il resto, basti evidenziare che l'istante ha contestato lo scritto del 15 luglio 2009 con riferimento all'art. 336c CO (doc. D), ossia invocando la protezione della disdetta in tempo inopportuno, e non l'art. 337 CO. E ciò va a sostegno della tesi pretorile. Inoltre, neppure la richiesta di restituzione delle chiavi (appello, pag. 4 n. 3) appare determinante visto che - per quanto è dato di sapere - le stesse erano state “già consegnate di persona prima che partissi [l'istante] per le vacanze” (doc. F). Di modo che, per quanto ricevibile, la censura va respinta.  

                                   5.   Il Pretore aggiunto, dopo avere qualificato di ordinaria la disdetta data dalla società convenuta, ha poi esaminato se la stessa era da considerare nulla in quanto inviata allorquando l'istante era assente per malattia e invocava un'incapacità lavorativa. Egli si è così confrontato con la questione a sapere se la datrice di lavoro aveva disdetto o no il contratto di lavoro in tempo inopportuno giusta l'art. 336c cpv. 1 lett. b CO (sentenza impugnata, pag. 5 n. 5). Tale norma dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti al cpv. 1 è nulla (art. 336c cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.1 e 2.2 ad art. 336c CO).

                                         In proposito, il Pretore aggiunto ha anzitutto appurato che erano stati prodotti i certificati medici 13 luglio 2009 del dott. med. M__________ - che accertava un'incapacità lavorativa fino al 1° agosto 2009 (doc. E) - e 3 agosto 2009 del dott. med. V__________ - che confermava l'incapacità lavorativa dell'istante fino al 31 agosto 2009 (doc. G)- oltre alla valutazione 13 luglio 2009 dello psichiatra dott. S__________ contenuta nella documentazione ospedaliera agli atti (doc. E1). Egli ha quindi ritenuto plausibili i due certificati medici che attestavano l'esistenza di una “sindrome ansioso depressiva” in quanto, seppur diagnosticata da due medici specializzati in chirurgia, trovava a ben vedere riscontro nell'esame esperito dallo psichiatra, il quale aveva rilevato una “reazione ansiosa con forme di tipo ipocondriaco” (sentenza impugnata, pag. 6 seg. n. 5). Per il resto, il certificato medico 13 luglio 2009, benché succinto, appariva completo in quanto recava data, diagnosi, durata dell'inabilità lavorativa e non aveva effetto retroattivo (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5). Il Pretore aggiunto ha altresì aggiunto che l'univocità di quanto risultava dalla documentazione medica non era inficiata dal fatto che l'istante aveva beneficiato di vacanze - dal 28 giugno al 12 luglio 2009 - fra due periodi di malattia (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5).

                                   6.   In proposito, l'appellante riconosce al primo giudice di avere correttamente richiamato la dottrina e la giurisprudenza vigente in materia di valore probatorio dei certificati medici. Nondimeno, gli rimprovera però un'errata applicazione di questi principi al caso specifico (appello, pag. 5 n. 4).

                                6.1   A detta dell'appellante, il primo giudice non poteva a priori ritenersi convinto del fatto che il certificato medico del dott. med. M__________ non era stato preparato dopo che la presunta malattia era già insorta e quindi retrodatato al 13 luglio 2009 (appello, pag. 5 n. 4a). Così formulata tuttavia la censura è fuorviante e pretestuosa, giacché con ciò la società convenuta lascia sottintendere che di fatto quel documento attesta un fatto non vero. Da questo punto di vista, basti tuttavia ricordare all'appellante che essa non ha mai ipotizzato - né lo fa ora - che come tale quel certificato medico potrebbe essere un falso ai sensi dell'art. 318 CP. L'appellante reputa segnatamente strano che l'istante, con l'associazione sindacale che in sede pretorile la rappresentava, non abbia sollecitato quel professionista a rilasciare informazioni più specifiche riguardo all'incapacità lavorativa attestata in quel documento, ma si sia limitata a prendere atto del fatto che - interpellato in proposito - il medico aveva negato qualsiasi dichiarazione anche scritta (appello, pag. 6 n. 4a). In proposito però la società convenuta non considera che il dott. M__________ è stato interpellato dall'istante e ha quindi redatto il certificato medico del 13 luglio 2009, in veste di sostituto del medico curante dott. V__________. In questo contesto pertanto, non pare sconsiderato che egli si sia rifiutato di svincolarsi dal segreto professionale a motivo che vi erano “prerogative di riservatezza medica” (act. III, pag. 1 e 2), a maggior ragione a fronte della patologia di natura psichica di cui soffriva l'istante. E, d'altra parte, non risulta che fra le sue richieste di prova l'appellante abbia altresì notificato l'audizione del dott. med. V__________ (verbale d'udienza 6 ottobre 2010, pag. 2), che aveva in cura l'istante e che aveva confermato la medesima diagnosi. Infondato, l'appello va così respinto.       

                                6.2   Invero, l'appellante sembra ribadire analoghe riflessioni riguardo al certificato medico 3 agosto 2009 del dott. V__________ (appello, pag. 6 n. 4a). Ma, la formulazione generica secondo cui “tale esame si conferma del resto al certificato medico 3 agosto 2009 del dott. __________ (doc. G)”, nulla dice sulle critiche che la società convenuta pretende di rivolgere al giudizio pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC). Di modo che, in merito, la censura è irricevibile. Per il resto, come appena detto, non risulta che il nominativo di questo medico figurasse fra i testi che essa si era preoccupata di notificare (sopra, consid. 6.1 in fine). L'appello sarebbe pertanto e comunque da disattendere.

                                6.3   Riguardo alla valutazione medica dello psichiatra dott. S__________, l'appellante rileva che quest'ultimo ha ridimensionato la diagnosi di “sindrome ansioso depressiva” posta dai due medici chirurghi - che quindi non avevano specializzazioni in materia (appello, pag. 5 n. 4) - in “semplice reazione ansiosa di tipo ipocondriaco”. Queste due patologie avrebbero a suo dire sintomi ben diversi fra loro e facilmente verificabili consultando siti internet (appello, pag. 7 n. 4b). Di modo che, di fronte a una siffatta incoerenza, il Pretore aggiunto doveva procedere con gli approfondimenti del caso e sincerarsi della validità dei certificati medici 13 luglio e 3 agosto 2009 (appello, pag. 8 n. 4b). Ancora una volta, l'argomento è pretestuoso. Non spetta in effetti al primo giudice disquisire su questioni mediche, scostandosi dalle risultanze dei documenti medici sottopostigli e traendo conclusioni che non trovano conforto oggettivo nel fascicolo processuale. In concreto, il materiale medico a sua disposizione riconduceva quantomeno a uno “stato d'ansia” l'incapacità lavorativa che, sulla base dei due certificati medici è cominciata il 13 luglio e si è conclusa il 31 agosto 2009. E, come visto, gli argomenti dell'appellante non hanno scalfito la loro attendibilità (sopra, consid. 6.1 e 6.2). Per il resto, definirli incoerenti con quanto accertato dallo psichiatra il 13 luglio 2009 a motivo di una formulazione diversa della diagnosi e sulla base di asserite consultazioni di siti internet, è riduttivo. Certo, è possibile che nel suo ruolo di sostituto, il dott. med. M__________ non conoscesse il passato clinico dell'istante (appello, pag. 8 n. 4b). Nondimeno, l'incapacità lavorativa di quest'ultima che egli aveva accertato ha trovato conferma - e per i medesimi motivi - in quella certificata dal medico curante. Per il resto, l'appellante non spiega perché i due certificati medici, provvisti di data, causa e periodo dell'incapacità lavorativa, risulterebbero - a suo dire - “scarsi” e “difficilmente situabili” (appello, pag. 8 in fine n. 4b). L'appello è così infondato e va respinto.         

                                   7.   L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto del fatto che l'istante si era preoccupata di trasmettere il certificato medico 13 luglio 2009 del dott. med. M__________ solo il 21 luglio 2009 e avere così negato alla società convenuta la possibilità di rescindere con effetto immediato il contratto di lavoro in corso fra le parti (appello, pag. 5 in fine n. 4a, pag. 6 in fine n. 4a, pag. 9 segg. n. 5). Ma invano. L'interessata sembra volutamente omettere che il primo giudice ha escluso l'eventualità di una disdetta straordinaria poiché dallo scritto 15 luglio 2009 non emergeva una chiara e inequivocabile volontà della datrice di lavoro di licenziare in tronco l'istante, quindi a prescindere dal momento in cui l'incapacità lavorativa di quest'ultima era sorta ed era stata comunicata alla società convenuta: come spiegato (sopra, consid. 4) le censure dell'interessata non hanno intaccato questa sua conclusione.

                                         Ciò posto, si è già detto (sopra, consid. 6) che il Pretore aggiunto ha ritenuto nullo il licenziamento del 15 luglio 2009 - considerato quale disdetta ordinaria e quindi, se del caso subordinata ai termini legali di cui all'art. 335c CO (sentenza impugnata, pag. 5 n. 4) - in quanto l'incapacità lavorativa per malattia dell'istante si fondava su documenti medici attendibili. In questo contesto - e dopo avere comunque premesso che a ogni modo ai fini della protezione offerta dall'art. 336c CO non era affatto una questione rilevante - il primo giudice ha quindi soggiunto che, in sede di audizione testi, una collega dell'istante aveva riferito di una telefonata intercorsa tra l'istante e la gerente del negozio avvenuta un paio di giorni prima che quest'ultima partisse per le vacanze - verosimilmente il lunedì (13 luglio 2009) visto che la sua partenza era prevista di mercoledì o giovedì - in occasione della quale la lavoratrice l'aveva informata della sua malattia e dell'impossibilità di presentarsi al lavoro (sentenza impugnata, pag. 7 n. 6). E, con questa motivazione, la società convenuta nemmeno si confronta. Concludere a fronte di ciò, che l'assenza dal lavoro dal giorno 13 luglio 2009 dell'istante era ingiustificata e, conseguentemente, pretendersi legittimata a licenziarla l'indomani, sfiora il pretesto. Del resto - e questo l'appellante non lo contesta - il certificato medico è stato trasmesso con invio raccomandato il giorno 21 luglio 2009 (appello, pag. 11 n. 5). E se è vero che come tale lo stesso non è mai stato ricevuto dalla datrice di lavoro (appello, pag. 11 n. 5), è altresì vero che - per sua stessa ammissione - ciò era dovuto all'assenza per vacanza durata un mese e mezzo della gerente, unica persona abilitata all'infuori dell'istante a ritirare la posta (verbale d'udienza 6 ottobre 2010: memoria scritta allegata, pag. 7), carenza questa però di carattere amministrativo e gestionale imputabile alla convenuta medesima e di cui l’istante non era responsabile. Anche al riguardo l'appello va in definitiva respinto.

                                   8.   L'appellante ribadisce che il licenziamento notificato con scritto 15 luglio 2009 era una disdetta straordinaria ai sensi dell'art. 337 CO (appello, pag. 13 n. 8) e pertanto - conformemente alla dottrina vigente in materia - poteva essere notificato all'istante nonostante l'incapacità lavorativa per malattia riconosciutale (appello, pag. 12 n. 6). Si è però già detto delle ragioni che hanno indotto il Pretore aggiunto a non qualificare il citato scritto quale disdetta immediata per motivi gravi. Tale conclusione resiste alle censure dell'appellante (sopra, consid. 6 ab initio con rinvio al consid. 4). Sotto questo profilo, la questione non merita quindi ulteriore approfondimento. Sempre per il fatto che dal tenore della lettera 15 luglio 2009 non può evincersi l'intenzione della datrice di lavoro di licenziare l'istante con effetto immediato (sopra, consid. 4), diventa altresì irrilevante la questione relativa alla violazione da parte di quest'ultima della clausola contrattuale che le vietava di prendere vacanze nei mesi di luglio e agosto (appello, pag. 12 n. 8).   

                                   9.   In definitiva, l'appello va così respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata va confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso stimabile in fr. 10'236.53 (sopra, consid. 2), quindi inferiore a fr. 30'000.– (art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse di giustizia né altre spese processuali per la procedura in appello (art. 95 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, 114 lett. c CPC). In quanto soccombente davanti a questa Camera, l'appellante nondimeno verserà alla controparte un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1 CPC).

                                         Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è altresì stabilito in fr. 10'236.53.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 95, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1, e 114 lett. c e art. 308 segg. CPC;

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 10 marzo 2011 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. AP 1, __________, rifonderà a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

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