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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2011 12.2011.46

11. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,101 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Locazione, appello improponibile per carenza di motivazione

Volltext

Incarto n. 12.2011.46

Lugano 11 marzo 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.400 (procedura sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 2 febbraio 2011 da

 AO 1  rappr. da RA 1    

contro

 AP 1   

chiedente lo sfratto immediato della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali al terzo piano, via al __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha accolto con decisione 25 febbraio 2011;

appellante la convenuta, che con “opposizione allo sfratto” 7 marzo 2011 chiede di tenere in considerazione la possibilità di ottenere i soldi nei prossimi dieci giorni;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 4 ½ locali al terzo piano, via al __________ __________ per un canone di locazione mensile di fr. 1'450.- oltre fr. 150.- mensili a titolo di acconto per le spese (doc. A);

                                         che il 24 settembre 2010 l’amministrazione dell’immobile ha diffidato AP 1 a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione e delle spese di luglio (garage), agosto (fr. 1'600.-) e settembre 2010 (fr. 1'600.-) per un totale scoperto di fr. 3'320.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. B);

                                         che il 12 novembre 2010 l’amministrazione ha inviato a AP 1 la disdetta del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 dicembre 2010 (doc. C);

                                         che AP 1 non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha contestato la disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome del proprietario, l’ha convenuta il 2 febbraio 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;

                                         che all’udienza del 24 febbraio 2011 il rappresentante del proprietario ha confermato la domanda di sfratto con esecuzione effettiva, mentre la convenuta si è opposta alla domanda, rilevando di “essere in grado di provvedere al pagamento delle pigioni scoperte in tempi brevi”;

                                         che con decisione 25 febbraio 2011, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di sfratto, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

                                         che con “opposizione allo sfratto” del 7 marzo 2011 AP 1 ha dichiarato di opporsi allo sfratto, osservando di poter pagare in breve tempo la pigione arretrata;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 52'200.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che nella fattispecie AP 1 nella sua opposizione allo sfratto lamenta disagi nell’uso dell’appartamento e afferma di poter ottenere entro breve termine il denaro con cui pagare gli arretrati del canone di locazione, senza menzionare la benché minima critica alla decisione pretorile, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto;

                                         che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che a ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello, l’opposizione allo sfratto si rivelerebbe infondata, poiché l’appellante non contesta la disdetta straordinaria ricevuta per mora nel pagamento dei canoni di locazione e anzi conferma di non aver ancora pagato gli arretrati, visto che sostiene di aver “potuto accertare il saldo nei prossimi giorni” e chiede di tenere in considerazione “che mi verranno versati i soldi da parte del mio mandante da Lussenburgo proprio in questi prossimi giorni”;

                                         che gli oneri processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è nemmeno stato notificato;

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 7 marzo 2011 di AP 1 è improponibile e la decisione 25 febbraio 2011 è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     -    Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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