Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.08.2011 12.2011.40

26. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,356 Wörter·~32 min·2

Zusammenfassung

Lavoro, divieto di concorrenza, ricevibilità di appello presentato nel 2011, obbligo di motivazione

Volltext

Incarto n. 12.2011.40

Lugano 26 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per contratto di lavoro - inc. n. DI.2008.114 della Pretura __________ - promossa con istanza 16 maggio 2008 da

AP 1  (patrocinata dall'  RA 1 )  

contro  

 AO 1  (rappresentato dall'RA 2 )  

con cui l'istante ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr......... a titolo di risarcimento danni per violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà e del divieto di concorrenza;

domanda avversata dal convenuto che ne ha postulato la reiezione e che, a sua volta, con domanda riconvenzionale datata 11 agosto 2008 ha postulato la condanna della controparte a versargli fr. 18'965.– [recte: 19'865.–] oltre interessi al 5% a partire dal 1° marzo 2008, a titolo di stipendio per i mesi da novembre 2007 a febbraio 2008, relativi assegni familiari e quota parte di gratifica per l'anno 2007 e 2008;

richieste sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con sentenza 24 gennaio 2011, dove ha concluso per la reiezione dell'istanza e conseguente condanna della richiedente a versare a AO 1 fr. 2'000.– di ripetibili, e per il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale obbligando quindi la società istante a pagare al convenuto un importo di fr. 17'532.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2008 e l'indennità di fr. 1'200.– per ripetibili parziali; 

appellante l'istante che, con atto di appello 28 febbraio 2011, chiede di annullare il giudizio impugnato, protestate tasse, spese e ripetibili;  

mentre il convenuto con risposta 25 marzo 2011 propone la reiezione dell'appello, protestate spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 2 luglio 2007 AP 1, società attiva nella gestione di centri per la salute e il benessere, ha assunto AO 1 quale direttore del Centro fitness __________ a __________. Presso il medesimo centro quest'ultimo operava già dal 15 giugno 1997 in veste di istruttore fitness e di direttore ma per conto della società B__________ Sagl di __________, poi fallita. Il rapporto contrattuale con AP 1, iniziato il 1° settembre 2007 [recte: 1° agosto 2007] e concluso a tempo indeterminato, prevedeva il versamento di uno stipendio mensile lordo di fr. 4'000.– oltre a una partecipazione agli utili del 10% sul netto conseguito a fine anno (doc. B). Costretta a chiudere il centro per difficoltà finanziarie, AP 1 il 31 gennaio 2008 ha disdetto per il 29 febbraio 2008 i contratti di lavoro di tutto il personale, fra cui quello di AO 1 (doc. E). Con scritto 13 febbraio 2008, quest'ultimo ha chiesto il versamento degli stipendi di novembre - limitatamente al saldo - dicembre 2007 e gennaio 2008, la sua quota di partecipazione all'utile per l'anno 2007 e di garanzie per il pagamento di pretese non ancora esigibili, riservandosi in caso contrario di sciogliere a sua volta e con effetto immediato il rapporto di lavoro (doc. F). Il 16 febbraio 2008 la datrice di lavoro ha precisato di svolgere verifiche sul suo operato, di non considerarsi in mora con i pagamenti da lui pretesi e di vagliare l'eventualità di procedere in giudizio a tutela dei propri diritti (doc. G). Il 20 febbraio 2008 AO 1 ha disdetto a sua volta, con effetto immediato e per causa grave riconducibile alla controparte, il contratto di lavoro rivendicando la corresponsione dello stipendio maturato fino allo spirare dei regolari termini di legge (doc. H) e, restituite le chiavi del centro, non si è più presentato sul posto di lavoro.              

                                  B.   Con istanza 16 maggio 2008, AP 1 si è rivolta alla Pretura __________ e ha chiesto la condanna di AO 1 a versarle un'indennità pari almeno al salario di sei mesi quale risarcimento danni per violazione dell'obbligo di diligenza e di fedeltà e del divieto di concorrenza, in particolare alla luce della funzione che egli rivestiva. Certo, i collaboratori erano stati tutti licenziati, ma nel contempo era stata loro offerta la possibilità di un'attività lavorativa alternativa presso il C__________ di __________ con cui l'istante era intenzionata ad avviare una collaborazione. AO 1 e altri dipendenti, vi avevano però rinunciato. Il convenuto aveva più volte violato il contratto, in parte già quando la gestione del centro era affidata a B__________ Sagl. A lui venivano segnatamente imputate attività quali rivendita e distribuzione di apparecchi ginnici “__________” durante l'orario di lavoro, prestazioni durante l'orario di lavoro a favore della società P__________ Sagl che gestiva il centro estetico “__________” e di cui era pure socio, organizzazione di corsi di aggiornamento __________ presso la piscina del centro senza l'autorizzazione della società istante e costituzione di un'associazione per il ciclismo sottoforma di vera e propria attività commerciale. Il convenuto aveva poi sottratto documenti, dati vari e liste con i nomi dei clienti abbonati - cui l'istante aveva altresì garantito la possibilità di seguire le attività presso il C__________ - in vista della riapertura per proprio conto del Centro fitness __________, preannunciando loro l'avvio della sua nuova attività, ed era in contatto con il proprietario dei locali e il responsabile degli apparecchi fitness. Tutto ciò aveva causato all'istante danni economici. Il convenuto aveva così leso i doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore (art. 321a cpv. 1 CO) e giustificava un risarcimento pari almeno al salario degli ultimi sei mesi lavorativi, pretesa compensabile ex art. 323b cpv. 2 CO con i crediti rivendicati dalla controparte. Al Pretore spettava invece stabilire giusta l'art. 42 cpv. 2 CO il danno da risarcire per violazione del divieto di concorrenza (art. 340b cpv. 1 CO), contrattualmente pattuito (art. 340 cpv. 1 CO), a seguito della riapertura del centro fitness. Per il resto, nulla più era dovuto al convenuto a titolo di pretese lavorative.  

                                  C.   All'udienza di discussione 11 agosto 2008 l'istante ha ribadito le sue richieste. Il convenuto vi si è opposto. Anzitutto mancava la precisa indicazione del valore di causa. Inoltre con B__________ Sagl e con AP 1 erano stati sottoscritto due distinti contratti di lavoro. Ha contestato di essere direttore, ruolo questo assunto da P__________. Non vi era alcun divieto di concorrenza, essendo stato invalidato per effetto della disdetta per mancato versamento di stipendio, quindi per cause gravi. L'istante aveva gestito il Centro fitness __________ per intervenuto accordo con B__________ Sagl, ma senza il consenso del proprietario dei locali. E la chiusura dell'attività dell'istante era dovuta alla procedura di sfratto per mancato pagamento dell'affitto contro B__________ Sagl. L'istante aveva promosso una campagna volta a reclutare nuovi clienti, sottacendo l'imminente chiusura e le trattative in atto con il C__________ volto al trasferimento degli abbonati. Le attività accessorie curate dal convenuto erano note all'istante e avevano aumentato utili e prestigio del relativo centro, come già era successo con B__________ Sagl di cui P__________ era altresì socio gerente. Per conto dell'istante, il convenuto aveva svolto ore in eccesso e mansioni oltre le sue incombenze. Non aveva sottratto alcun documento né dati riguardanti clienti, annunciatisi in modo spontaneo alla riapertura del Centro fitness __________ gestita dalla società N__________ SA iscritta dal 22 maggio 2008. I locali erano stati occupati solo dopo che l'istante era partita a dipendenza dello sfratto della legittima inquilina (ossia B__________ Sagl). Nessun obbligo contrattuale lo legava più all'istante, che l'aveva costretto a disdire il contratto  di lavoro. Con domanda riconvenzionale, il convenuto ha quindi rivendicato il pagamento di fr. 19'865.– ossia gli stipendi mensili da novembre 2007 (saldo) a febbraio 2008, gli assegni familiari per i due figli e la gratifica pattuita contrattualmente per il 2007 e il 2008. 

                                         Ribadito il suo punto di vista, l'istante ha precisato che il valore di causa era da determinare dal giudice, che il convenuto era direttore del centro fitness e non della società come tale, che il divieto di concorrenza era chiaro, che il contratto di lavoro era stato da lei precedentemente disdetto, che mai aveva saputo delle attività accessorie del convenuto e che quest'ultimo aveva contattato il proprietario dei locali a febbraio 2008. Per il resto ha contestato la domanda riconvenzionale. In duplica, il convenuto ha confermato la sua opposizione, evidenziando come l'istante non avesse contestato il conteggio delle sue pretese chieste in via riconvenzionale. L'istante ha obiettato di essersi opposta anche a tale richiesta. Le parti hanno quindi notificato le proprie prove.  

                                  D.   Esperita l'istruttoria, con atti del 30 aprile 2009, ciascuna parte ha prodotto le rispettive conclusioni scritte. Il convenuto ha così confermato la sua richiesta. L'istante ha postulato il versamento di un'indennità di risarcimento da stabilire dal Pretore - almeno pari al salario di sei mesi lavorativi - e postulato la reiezione della domanda riconvenzionale. Le parti hanno rinunciato a essere riconvocate dopo il 1° gennaio 2011 dal Pretore aggiunto per procedere a un nuovo dibattimento finale.

                                  E.   Con sentenza del 24 gennaio 2011, il Pretore aggiunto __________ ha respinto l'istanza 16 maggio 2008 e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale 11 agosto 2008 condannando così l'istante a versare al convenuto un salario complessivo di fr. 17'532.– (lordi) oltre interessi.   

                                         Il Pretore aggiunto ha anzitutto stabilito che la clausola relativa al divieto di concorrenza non poteva essere considerata nulla. Ciò posto, l'istante aveva ricondotto a problemi finanziari la disdetta ordinaria da lei inviata, motivo non imputabile al convenuto. Il divieto di concorrenza pattuito era così da considerarsi cessato. A sua volta il convenuto aveva disdetto il contratto per mancato versamento dello stipendio già esigibile, pretese con cui l'istante nulla poteva compensare: non era in particolare provato che il convenuto aveva svolto meno ore del dovuto, né che aveva incitato altri dipendenti a sabotare l'istante o sottratto documenti, e men che meno poteva pretendere di opporre al convenuto crediti concernenti il centro estetico e quindi di fatto vantati da B__________ Sagl. La disdetta con effetto immediato del convenuto, giustificata e fondata, aveva altresì comportato la cessazione del divieto di concorrenza.

                                         Nulla indicava una lesione all'obbligo di diligenza e di fedeltà del convenuto verso l'istante. Non era segnatamente tale l'attività di distribuzione e di commercio dell'attrezzo medico “__________”, di cui non era stata stabilita l'entità e che ad ogni modo non era in concorrenza con l'istante, non potendosi oltretutto escludere che fosse nota a quest'ultima ritenuto che gli stessi apparecchi erano esposti presso il centro fitness. Non risultava nemmeno che il convenuto aveva lavorato per conto del centro estetico gestito dalla società P__________ Sagl (di cui era socio) e in che misura. La collaborazione con questa struttura peraltro era iniziata con B__________ Sagl di cui P__________, gerente dell'istante, già era socio. Pure i corsi di aggiornamento __________ organizzati presso il centro e delle attività del veloclub erano note all'istante cui, semmai, avevano procurato vantaggi. 

                                         Data la cessazione ex nunc del rapporto di lavoro in forza della disdetta con effetto immediato del convenuto, quest'ultimo aveva diritto al salario per i mesi di novembre e dicembre 2007 (fr. 4'000.– x 2) e gennaio e febbraio 2008 (fr. 4'000.– x 2) e dei relativi assegni familiari per i due figli (fr. 183.– x 4 e fr. 200.– x 4). Nulla giustificava invece la corresponsione della gratifica, il convenuto non avendo prodotto e non avendo preteso dalla controparte, documenti atti a comprovare l'utile conseguito nel 2007 e nel 2008. Di qui, il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell'istante al pagamento di fr. 17'532.– e interessi.  

                                  F.   Con appello del 28 febbraio 2011 l'istante chiede di annullare la sentenza pretorile. Varie imprecisioni caratterizzavano il giudizio impugnato, la causa essendo stata trattata da ben tre diverse persone (due Segretari assessori e un Pretore aggiunto). In particolare, non era stato recepito il ruolo effettivo del convenuto in seno al Centro fitness __________, dove godeva della fiducia dell'istante. E di questa egli aveva abusato, ledendo così quelli che erano gli obblighi lavorativi e il divieto di concorrenza. Il contratto con il convenuto era stato rescisso non per difficoltà economiche, ma per il comportamento da lui assunto, tanto che sarebbe stato disdetto per fine febbraio 2008 anche senza la chiusura del centro fitness. Il divieto di concorrenza non era quindi nullo, ritenuto che il convenuto aveva riaperto e gestiva il medesimo Centro fitness __________. Infondata d'altra parte la disdetta con effetto immediato di quest'ultimo che mai aveva rivendicato stipendi arretrati e a cui l'istante aveva già inviato la disdetta ordinaria. A queste condizioni ben si poteva pretendere che lavorasse per le restanti due settimane. Le pretese salariali erano compensate dal danno causato dalla lesione dell'obbligo di fedeltà e di diligenza a suo carico. Risultava in effetti che egli era spesso assente dal luogo di lavoro, ciò di cui l'istante si era più volte lamentata, e aveva persino discusso con una cliente di problemi lavorativi. La riapertura del Centro fitness __________ poi, aveva compromesso la collaborazione e l'eventuale fusione dell'istante con il C__________. Inoltre la rivendita di apparecchi “__________” esulava da quello che era l'attività dei centri fitness ed era svolta senza autorizzazione nelle ore di lavoro: ad un collaboratore di quella ditta, il convenuto aveva persino offerto abbonamenti gratis. I canoni di locazione relativi al centro estetico gestito da P__________ Sagl veniva trattenuto sul salario del convenuto: e, visto che il servizio era stata trasferito altrove dal 1° settembre 2007 senza proporre alcun subentrante, il convenuto doveva pagare fino a febbraio 2008. Non era infine tanto la costituzione in sé del veloclub ad essere criticata, ma l'apertura del relativo conto postale, segnale quindi di benefici economici non noti all'istante. Di modo che, l'istanza andava accolta.     

                                         Sulla domanda riconvenzionale, fermo restando che il convenuto nulla poteva pretendere al riguardo, secondo l’appellante restava semmai da versare un saldo per novembre 2007 di fr. 700.– (l'assegno familiare essendo già stato pagato), fr. 4'000.– per dicembre 2007 oltre all'assegno familiare di fr. 366.– (due figli), fr. 4'000.– per gennaio 2008 e l'assegno familiare di fr. 400.– (due figli) e fr. 1'733.– per febbraio 2008 (salario dovuto fino al 13 febbraio 2008) e assegni familiari per fr. 400.– (due figli). In definitiva, restava così da pagare solo la somma di fr. 11'599.–.     

                                  G.   Nelle sue osservazioni 25 marzo 2011, il convenuto propone la reiezione dell'appello, protestate spese e ripetibili

e considerando

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Datata 16 maggio 2008, l'istanza introdotta davanti al Pretore deve così essere esaminata in base al Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

                                         Si pone ora la questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in esame. Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile è stata pronunciata il 24 gennaio 2011 e comunicata alle parti il giorno successivo, la procedura ricorsuale è retta dal nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, in vigore dal 1° gennaio 2011.

                                   2.   Giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 311 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della citata norma. La società istante ha limitato in un importo “inferiore a fr. 30'000.–” il valore di causa (istanza, pag. 1). In particolare, l'interessata ha chiesto un risarcimento pari almeno “ai salari degli ultimi sei mesi lavorativi effettuati dal convenuto” (istanza, pag. 10 n. 2; conclusioni , pag. 10 n. 7): il che, data una mensilità lorda di fr. 4'000.– (sopra, consid. A), corrisponde a fr. 24'000.– (istanza, pag. 3 n. 1; conclusioni, pag. 2 n. 1). Pacifica quindi, l'appellabilità del giudizio impugnato.  

                                         A fronte di un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.– poi, appare altresì ammissibile in appello la rappresentanza processuale professionale del convenuto - che qui interviene quale parte appellata - da parte di un'associazione di categoria (art. 68 cpv. 2 lett. b e 243 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 12 cpv. 1 lett. b LACPC (Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero [RL 3.3.2.1]).

                                   3.   Il nuovo Codice non dedica alcun articolo volto a dettagliare il contenuto dell'appello, funzionale dunque ai precetti generali del diritto processuale e alla natura dell'appello, rispettivamente della decisione d'appello: l'appello, oltre a rispettare il principio di allegazione e di specificazione, deve contenere la designazione delle parti e dei loro rappresentanti, la dichiarazione di appello, le conclusioni d'appello, l'indicazione del valore litigioso e della sentenza impugnata specificando quali dispositivi vengono dedotti in appello, i motivi di fatto e (facoltativamente) di diritto sui quali si fonda l'appello, l'indicazione delle prove che s'intende fare assumere d'ufficio, rispettivamente quelle rifiutate e di cui si chiede invece l'amministrazione, eventuali nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni (art. 317 CPC), la data e la firma (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 311, pag. 1365 seg.). A differenza della giurisprudenza ticinese che si mostrava rigorosa e dichiarava inammissibili gli appelli che si limitavano a chiedere che la sentenza pretorile fosse annullata con rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio, nel nuovo Codice l'appello ha in sé perso la sua natura esclusivamente riformatoria per acquisirne invece una seconda di natura cassatoria, che convive con la prima (Trezzini, op. cit., art. 311, pag. 1370).     

                                         Nondimeno e anche in questo contesto, il ricorrente non si può limitare a chiedere semplicemente l'annullamento della sentenza impugnata, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza esplicita e distinta che non sia solo desumibile dalla motivazione contenuta nell'atto d'appello (DTF 133 III 489 consid. 3.1; Hungerbühler in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/San Gallo 2011, n. 14 e 17 ad art. 311;  Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 34 ad art. 311). È quindi necessario indicare all'autorità chiamata a statuire sull'appello l'esito della decisione auspicata, ovvero spiegare quali sono i punti contestati del giudizio di primo grado e in che termini lo stesso deve essere modificato (DTF 133 III 489 consid. 3.1; Hungerbühler, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 311;  Reetz/Theiler, op. cit., n. 34 ad art. 311). Vale naturalmente il principio secondo cui le richieste di giudizio vanno interpretate in applicazione delle regole generali e della buona fede, fermo restando che non dovessero adempiere ai presupposti di cui si è detto, l'appello non potrebbe essere esaminato e andrebbe quindi dichiarato irricevibile (Reetz/ Theiler, op. cit., n. 35 ad art. 311).

                                         Invero in concreto, la richiesta di giudizio formulata davanti a questa Camera dall'istante postula che il suo atto di appello sia accolto e, conseguentemente, che la sentenza impugnata sia annullata, con protesta di tasse, spese e ripetibili (appello, pag. 13). Nondimeno, nella sua dichiarazione di appello, l'interessata indica anche di “appellare contro i dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 della Sentenza 24 gennaio 2001 [recte: 2011] della Pretura __________, incarto DI.2008.114 e di conseguenza si chiede di accogliere l'istanza 16 maggio 2008 formulata dall'appellante” (appello, pag. 2 lett. B). A fronte di ciò, risulta senz'altro chiaro che in accoglimento delle sue censure, l'appellante non chiede il mero annullamento della decisione impugnata ma la riforma dei dispositivi n. 1 e 2 nel senso di accogliere le richieste avanzate con l'istanza da lei introdotta il 16 maggio 2008. Sotto questo profilo pertanto l'appello è ricevibile. In assenza di una specifica richiesta di riforma, il presente ricorso non è invece tale per quel che concerne i dispositivi n. 3 e 4: l'argomentazione sviluppata nel contesto della relativa motivazione (appello, pag. 12 n. 11) non è in effetti sufficiente al riguardo poiché non lascia desumere come e se l'appellante tendeva a una reale modifica dei termini entro cui la domanda riconvenzionale era stata parzialmente accolta. Pertanto, sulla questione non occorre dilungarsi oltre.           

                                   4.   L'appellante si duole dapprima del fatto che la procedura in esame è durata nel complesso oltre due anni e che la vertenza è passata nelle mani di tre diverse persone. La censura non ha portata pratica. A parte il fatto che all'istanza 16 maggio 2008 è seguita l'udienza di discussione di agosto 2008, l'istruttoria conclusasi con l'audizione dell'ultimo teste (complessivamente ben 12) in data 24 marzo 2009, le conclusioni dell'aprile 2009 e infine la sentenza emessa il 24 gennaio 2011. Per il resto, pretendere che sulla questione si siano chinate tre persone diverse e che, per questa ragione, il giudizio finale sia colmo di imprecisioni, è una tesi troppo generica e fine a sé stessa: proprio l'appello consente in effetti di segnalare - dandosi il caso - con precisione all'autorità di ricorso le eventuali incongruenze riscontrate nella sentenza impugnata e quindi, di formulare le opportune critiche alle conclusioni pretorili.        

                                   5.   Il Pretore aggiunto ha anzitutto accertato la pattuizione della clausola di divieto di concorrenza (decisione impugnata, pag. 6 consid. 2), questione che in sé non è controversa in appello (appello, pag. 3 n. 3). Giusta l'art. 340c cpv. 2 CO il divieto di concorrenza cessa quando il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, devono essere considerati motivi giustificati quelli che, sulla base di una valutazione fondata sul buon senso commerciale, possono notevolmente dar adito a una disdetta: a fronte di due disdette, sarà fra l'altro necessario esaminare quale delle due abbia determinato l'inefficacia del divieto di concorrenza (DTF 130 III 353 con numerosi riferimenti, in 360 consid. 2.2.2). In concreto la datrice di lavoro ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro per il 29 febbraio 2008 (doc. E). D'altro canto, con disdetta 20 febbraio 2008 il convenuto ha a sua volta rescisso con effetto immediato il contratto (doc. H). Ciò posto, il rapporto di lavoro fra i due si è definitivamente interrotto il 20 febbraio 2008. Pertanto, ritenuto che la validità in sé di entrambe non è (e non lo è mai stata) oggetto di contestazione alcuna, particolare importanza ai fini della vertenza in esame assumono i motivi all'origine di quest'ultima disdetta che, se imputabili alla datrice di lavoro, comportavano la cessazione e inefficacia del divieto di concorrenza.     

                                   6.   Invero e anzitutto, il Pretore aggiunto, dopo avere accertato che le parti avevano pattuito una clausola di divieto di concorrenza in sé valida, ha preso atto del fatto che l'istante aveva disdetto il contratto di lavoro in essere con il convenuto - e con esso quello di tutti i dipendenti del Centro fitness __________ - per difficoltà finanziarie che le imponevano la chiusura della relativa struttura. Il licenziamento del convenuto era così intervenuto senza che egli avesse fornito un motivo atto a giustificarlo, come sancito dall'art. 340c cpv. 2 CO. Il primo giudice ha quindi desunto l'inefficacia del divieto di concorrenza contrattualmente stabilito (decisione impugnata, pag. 6 consid. 3.1). Sotto questo profilo l'appellante gli rimprovera di non avere considerato che il licenziamento del convenuto non era affatto riconducibile alla chiusura del centro fitness bensì al comportamento del convenuto: a torto aveva pertanto concluso per l'inefficacia della relativa clausola (appello, pag. 3 n. 3). Ma invano.

                                6.1   A sostegno della sua tesi l'appellante argomenta che, a prescindere dalla chiusura del centro fitness, l'atteggiamento medesimo del convenuto avrebbe comunque portato al suo licenziamento per la fine di febbraio 2008 (appello, pag. 4 n. 3). Ma, a prescindere dal fatto che ai fini della vertenza in esame i motivi all'origine della disdetta ordinaria dell'istante nemmeno sarebbero determinanti visto che il rapporto lavorativo è finito il 20 febbraio 2008 in ragione della disdetta con effetto immediato del convenuto (sopra, consid. 5), l'interessata non si preoccupa neanche di spiegare in forza di quali rimproveri era imminente una rescissione del contratto di lavoro da parte sua. D'altro canto, emerge dagli atti che con la disdetta ordinaria 31 gennaio 2008, resasi necessaria - come stabilito dal Pretore aggiunto - vista la chiusura del centro fitness (istanza, pag. 3 n. 1) l'istante ringraziava il convenuto “della gentile collaborazione” e gli augurava “un proficuo avvenire per il suo lavoro”. La prima volta il 16 febbraio 2008, e solo a fronte della richiesta del lavoratore di versare crediti di lavoro già maturati, l'istante si è lamentata di lacune del convenuto nello svolgere l'attività lavorativa da lui pretesa. Di ciò però come si avrà modo di vedere oltre (sotto, consid. 8.1) - non si trova riscontro. Che poi essa abbia rinunciato a menzionare alcunché riguardo a presunte inadempienze per non danneggiare il convenuto, optando quindi per un licenziamento insieme agli altri (appello, pag. 4 n. 3), appare una mera censura di opportunità non supportata da elementi oggettivi.       

                                6.2   Per il resto - e diversamente da quanto lascia sottintendere l'appellante - giova aggiungere che la controversia non verte certo sulla questione a sapere se la riapertura del medesimo centro fitness precedentemente gestito dall'istante lede, come tale, il divieto di concorrenza pattuito dalle parti. In concreto, è bensì necessario appurare se, terminato il rapporto lavorativo tra loro, il convenuto era ancora legato da quello stesso divieto. Di modo che, perlomeno a questo stadio, ogni argomento volto a dimostrare la concorrenzialità della nuova attività del convenuto con quella dell'istante (appello, pag. 4 seg. n. 3) era prematuro, e quindi privo di pertinenza. In definitiva, anche per questo motivo, la censura è da respingere in quanto infondata.

                                   7.   Il Pretore aggiunto ha quindi affrontato la questione relativa alla disdetta 20 febbraio 2008 con cui il convenuto aveva a sua volta ma con effetto immediato posto termine al contratto con l'istante, invocando il mancato versamento di pretese salariali già esigibili (decisione impugnata, pag. 7 consid. 3.2). Egli ha in primo luogo stabilito che il mancato pagamento del salario poteva costituire un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore e preso atto del fatto, che a tali crediti, l'istante aveva posto in compensazione pretesi danni patiti per delle violazioni contrattuali che imputava al convenuto. Non risultava però - come da essa addotto - né che quest'ultimo avesse lavorato meno ore del previsto (decisione impugnata, pag. 8 consid. 3.2.1), né che avesse incitato colleghi a sabotare l'attività dell'istante e tanto meno sottratto documenti che appartenevano a quest'ultima (decisione impugnata, pag. 8 consid. 3.2.1). Crediti che l'istante sosteneva di avere verso il centro estetico poi erano da rivendicare presso la società che lo gestiva - ossia la P__________ Sagl - e non certo presso il convenuto (decisione impugnata, pag. 8 seg. consid. 3.2.1). La datrice di lavoro non beneficiava così di pretese compensabili con crediti salariali arretrati a favore del convenuto: di modo che, la disdetta con effetto immediato di quest'ultimo era fondata e giustificata. Anche da questo punto di vista, il divieto di concorrenza a carico del convenuto era da ritenersi cessato (decisione impugnata, pag. 8 consid. 3.2.1).

                                         In proposito, l'appellante non contesta l'esistenza a favore del convenuto di crediti salariali arretrati e ancora insoluti (appello, pag. 5 n. 4). A detta dell'appellante però, visto che fino ad allora il convenuto aveva sempre tollerato il mancato versamento del salario, egli avrebbe senz'altro potuto continuare a lavorare per le restanti due settimane rinunciando a disdire il rapporto di lavoro con effetto immediato (appello, pag. 5 n .4). L'argomento tuttavia è pretestuoso, posto come la tacita indulgenza dimostrata dal lavoratore nulla toglieva all'obbligo della datrice di lavoro di adempiere alle sue incombenze nei termini contrattuali, quale quelle di versare lo stipendio mensilmente e la partecipazione dopo la chiusura del bilancio annuale (doc. B, pag. 3 a e b).  

                                   8.   L'appellante afferma di non avere versato gli stipendi per i mesi da dicembre 2007 a febbraio 2008 poiché li riteneva compensati dal danno che le aveva procurato il convenuto, il quale aveva ripetutamente violato l'obbligo di fedeltà e di diligenza (appello, pag. 6 n. 5).

                                8.1   Ora, per quanto attiene i rimproveri rivolti al convenuto e evocati dall'istante con scritto 16 febbraio 2008, il Pretore aggiunto ha puntualmente spiegato perché gli stessi non erano da ritenere fondati (decisione impugnata, pag. 8 seg. n. 3.2.1). In merito ai motivi così addotti (sopra, consid. 7), l'appellante si pronuncia invero solo sulla questione dell'orario di lavoro e quella relativa ai canoni di locazione del centro estetico. Sul primo punto il Pretore aggiunto ha segnatamente rilevato che le tabelle “coperture settimanali corsi-sala” prodotte agli atti (doc. T) non erano a suo parere determinanti in quanto non era dato di sapere il periodo cui si riferivano e riguardavano due sole settimane aventi un saldo di complessive 40 ore ciascuna, che visto il ruolo di direttore per cui era stato assunto il convenuto non era escluso che avesse svolto mansioni che esulavano dall'attività legata ai corsi e alla sala e, infine, che a priori non era escluso che egli avesse svolto giorni di vacanza (decisione impugnata, pag. 8 consid. 3.2.1). E, a fronte di ciò, che in sede di istruttoria due testi abbiano dichiarato che a volte il convenuto non era presente all'interno del centro fitness, non guardava l'agenda e che, per tali motivi il responsabile dell'istante era nervoso (appello, pag. 6 n. 5), non basta certo per inficiare l'argomentazione pretorile. Con riferimento ai canoni di locazione dovuti per il centro estetico, il Pretore aggiunto non ha ritenuto possibile compensare pretese eventualmente dovute alla società che gestiva quell'attività con il salario dovuto al convenuto, quest'ultimo - pur in veste di socio - non essendone l'effettivo debitore. L'appellante gli obietta che per accordo del convenuto medesimo quei canoni di locazione venivano regolarmente trattenuti dal salario a lui versato e il cui obbligo di pagamento, nonostante l'attività estetica fosse stata trasferita altrove, continuava a sussistere fino a febbraio 2008 in quanto non era stato proposto alcun subentrante (appello, pag. 9 n. 8). Agli atti però non figura che un contratto di sublocazione per locali destinati all'esercizio di un centro estetica che vede B__________ Sagl quale sub-locatrice e A__________ in rappresentanza di P__________ Sagl - di cui il convenuto è in effetti socio (doc. N) - quale sub-conduttrice (doc. 7). Di modo che, le conclusioni del Pretore aggiunto resistono pertanto alla critica.

                                8.2   Il primo giudice ha stabilito che il convenuto si era occupato della distribuzione in Svizzera di un apparecchio medico denominato “__________”, attività ceduta apparentemente a terzi dal 1° giugno 2007 ma di fatto proseguita. L'istruttoria non aveva tuttavia consentito di stabilire l'entità di questa sua occupazione né di accertare se avesse compromesso la capacità lavorativa del convenuto nei confronti dell'istante. Ciò posto, si trattava poi di un'attività che non era in concorrenza con quella della datrice di lavoro. E, neppure si poteva escludere che la stessa - e per essa il gerente P__________ - nulla sapesse al riguardo, ritenuto che quegli apparecchi erano esposti presso il centro fitness dove si organizzavano anche riunioni volte a promuovere il prodotto. Il Pretore aggiunto non ha così ravvisato alcuna violazione della fiducia del datore di lavoro (decisione impugnata, pag. 10 n. 4.1). Dal canto suo, l'appellante obietta che l'attività di rivendita di questi apparecchi non è stata affatto esaminata dal primo giudice e che il tutto era avvenuto senza la sua autorizzazione (appello, pag. 8 n. 7), censure che però non sono sostanziate da riscontri oggettivi. Peraltro, laddove è l'appellante medesima ad ammettere che la rivendita degli apparecchi “__________” non era collegata con l'attività del centro fitness (appello, pag. 9 n. 7), trova conferma anche la conclusione pretorile che, in proposito, escludeva l'eventualità di una possibile concorrenza fra le due. Infine poi, se è vero che tale ing. __________ persona nota anche a P__________ - usufruiva della palestra a titolo gratuito (appello, pag. 8 n. 7), è altresì vero che riguardo a tali apparecchi egli prestava supporto tecnico e consulenza varia (verbale 7 ottobre 2008, teste __________, pag. 7) e che - come ammette la stessa appellante - gli stessi venivano di fatto utilizzati presso il Centro fitness __________ (appello, pag. 8 n. 7) e quindi posti a libera disposizione di tutti gli abbonati. Per il resto, pretendere che P__________ - nel ruolo di gerente - non sapesse che quella persona aveva beneficiato per ben tre anni gratuitamente della struttura, appare ai limiti del pretesto. Ancora una volta, in definitiva, la censura è priva di consistenza e va così respinta.       

                                8.3   Con riferimento all'attività del veloclub, il Pretore aggiunto ha accertato che si trattava di un'attività nota all'istante e al suo gerente P__________, che la stessa non aveva potuto recare alcun danno visto che non aveva indole commerciale e fini economici, essendo costituita da un gruppo di clienti del Centro fitness __________ che oltretutto pubblicizzavano la struttura in ambito ciclistico (decisione impugnata, pag. 11 consid. 4.3). L'appellante non contesta come tale la facoltà per il convenuto di costituire il veloclub quale mezzo per promuovere il centro fitness. Obietta però che in relazione a ciò il convenuto aveva aperto una relazione postale di cui essa non era a conoscenza e su cui non aveva diritto di firma (appello, pag. 10 n. 9). Ancora una volta la censura è ai limiti del pretesto. L'esistenza di un conto postale, oltretutto specifico per associazioni e con un saldo di fr. 500.65 (doc. S), non appare affatto contraria all'attività di un veloclub non foss'altro per garantirne la gestione corrente (doc. 11 e 12) fra cui anche le eventuali tasse sociali percepite. Ma da ciò soltanto non si può seriamente dedurre che la stessa sia fonte di particolari utili e benefici economici. Peraltro, nella misura in cui nemmeno si è pretesa membro di tale entità associativa, non è dato a vedere perché all'istante avrebbe dovuto essere conferito un diritto di firma su quel conto. Per il resto - e l'appellante non lo nega - a vantaggio di quest'ultima vi era la pubblicità che veniva fatta a suo favore (doc. 10). Ancora una volta, l'appello va per finire disatteso. 

                                8.4   L’appellante riconosce ancora la violazione da parte del convenuto dell'obbligo di diligenza e di fedeltà verso di lei per il fatto che a febbraio 2008 egli aveva rivelato a una cliente questioni che riguardavano il rapporto di lavoro, e segnatamente il fatto che l'istante non gli aveva versato il salario, ledendo così il suo onore (appello, pag. 6 n. 5). L'argomento non ha tuttavia pertinenza, giacché al convenuto non si può rimproverare di avere accennato a terzi di un mancato pagamento - peraltro veritiero - di una pretesa che gli spettava per legge e che quindi lo riguardava direttamente. L'interessata, per il resto, non prova che egli abbia altresì divulgato ulteriori informazioni attinenti il lavoro. Anche sotto questo profilo l'appello è quindi infondato.        

                                8.5   L'istante accenna ancora, per finire, al fatto che la riapertura del Centro fitness __________ da parte del convenuto aveva compromesso la collaborazione e la conseguente fusione che lei era intenzionata a mettere in atto con la società che gestiva il C__________, causandole pertanto un danno enorme (appello, pag. 7 n. 6). Nondimeno, nella misura in cui l'appellante non è riuscita a dimostrare l'efficacia, dopo il 20 febbraio 2008 (sopra, consid. 5), della clausola sul divieto di concorrenza che era stata pattuita fra le parti (sopra, consid. 5, 6, 7), l'interessata non può seriamente riconoscere in tale circostanza l'esistenza di un danno imputabile al convenuto. La censura va così respinta.      

                                   9.   In definitiva, l'appello va così respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso stimabile in fr. 24'000.– e quindi inferiore a fr. 30'000.– (sopra, consid. 2), non si prelevano né tasse di giustizia né altre spese processuali attinenti la procedura d'appello (art. 114 lett. c CPC). L'appellante nondimeno, in quanto parte soccombente, deve pagare alla controparte vittoriosa e qui rappresentata da un'associazione di categoria (sopra, consid. 2) un'equa indennità per l'incomodo cagionato come già sancito dalla giurisprudenza vigente il codice di procedura civile cantonale (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9) e che, alla luce della comparsa scritta prodotta a questa Camera (6 pagine di osservazioni) e in assenza di più precise indicazioni relative a particolari esborsi sostenuti, può essere fissata in fr. 150.–.     

                                         Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è stabilito in fr. 24'000.– (sopra, consid. 2).

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 95 cpv. 1 lett. b, 106 cpv. 1, e 114 lett. c e art. 311 cpv. 2 CPC;

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 28 febbraio 2011 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. AP 1, __________, rifonderà a AO 1, __________, fr. 150.– a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –  .

                                       Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

12.2011.40 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.08.2011 12.2011.40 — Swissrulings