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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.02.2013 12.2011.27

26. Februar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,504 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Responsabilità della banca per trasporto di valuta in seguito a rapina, appello irricevibile in larga misura per ricopiatura delle conclusioni

Volltext

Incarto n. 12.2011.27

Lugano 26 febbraio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.576 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 12 settembre 2007 da

 AO 1  rappr. dall’  RA 3   

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1    e   PI 1, rappr. dall’avv. RA 2,  

con cui l’attore ha chiesto la condanna di entrambi i convenuti, con il vincolo di solidarietà, al pagamento di EUR 102’500.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2003, domanda avversata da entrambi i convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;

e sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 4 gennaio 2011 accogliendo la petizione nei confronti della AP 1, condannandola a versare all’attore EUR 102'500.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2003, oltre alle spese di giustizia di fr. 1'400.- e a rifondere all’attore fr. 5'000.- a titolo di ripetibili, respingendola invece nei confronti di PI 1, condannando l’attore al versamento di fr. 1'400.- per la tassa e le spese di giustizia, nonché a rifondere al convenuto PI 1 l’importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta AP 1, che con atto d’appello 11 febbraio 2011 chiede la riforma del querelato giudizio per quanto la concerne, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza;

mentre l’attore, con risposta 18 marzo 2011, postula in ordine l’irricevibilità del gravame e nel merito la reiezione dell’appello, sempre con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   PI 1, cittadino italiano già titolare della relazione bancaria “__________” (“__________”, aperta il 23 aprile 1998) presso la __________ SA, di __________, nell’allora succursale luganese, nel frattempo divenuta la AP 1, nel corso del settembre 2003 chiese all’allora consulente bancario e direttore dell’istituto bancario, F__________, la consegna del saldo della sua relazione bancaria direttamente in Italia. Il dirigente bancario contattò per il trasporto della somma richiesta AO 1, che a sua volta incaricò D__________ del trasporto e della consegna materiale della somma di denaro, per un totale di EUR 102'500.-, che doveva avvenire nei pressi di Roma il 6 ottobre 2003. AO 1 ha comunicato a __________ quella sera stessa che il trasportatore era stato rapinato sul luogo dell’incontro da due uomini che si erano fatti consegnare la busta con il denaro ed erano poi fuggiti a bordo di una moto BMW. Il trasportatore ha affermato di riconoscere in uno degli uomini che lo avevano rapinato V__________, conoscente di PI 1. AO 1 ha ripetutamente chiesto alla banca di rimborsargli l’importo di EUR 102'500.- da lui anticipato per l’operazione. La banca ha bloccato il conto di PI 1 presso di lei. PI 1 si è dichiarato estraneo agli eventi riferiti dal trasportatore e dopo diversi tentativi infruttuosi di recuperare il saldo della relazione “__________” presso la AP 1 (doc. rich. II e III), ha convenuto la banca presso il Tribunale di prima istanza di Ginevra, chiedendone la condanna al versamento di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2005 (causa n. C/28794/2006-2, inc. rich. I).

                                  B.   Dopo una fitta corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti (docc. B a O), rivelatasi infruttuosa, il 12 settembre 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 (di seguito convenuta 1), e PI 1 (di seguito convenuto 2), dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in solido dell’importo di EUR 102'500.- oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2003. Egli, in sostanza, ha esposto che la banca gli era debitrice per compensazione del suddetto importo, ancora depositato presso di lei, poiché il mandato di anticipare la valuta e di trasportarla in Italia per consegnarla ad PI 1 gli era stato dato per suo conto dal direttore __________, con l’accordo che il rischio sarebbe stato della banca. A detta dell’attore il convenuto 2, invece, gli dovrebbe tale somma poiché arricchitosi con la partecipazione alla rapina. Con domanda processuale 7 febbraio 2008, la banca convenuta 1 ha chiesto al Pretore di rimettere la causa al giudice del Tribunale di prima istanza di Ginevra, o in subordine di sospenderla fino a crescita in giudicato della decisione nella causa C/28794/2006-2 (inc. rich. I). Con ordinanza 25 marzo 2008 il Pretore ha sospeso la procedura fino a crescita in giudicato della decisione ginevrina. Dopo la decisione emanata il 30 aprile 2008 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, che ha accolto integralmente la petizione di PI 1, il Pretore ha riattivato la procedura il 28 novembre 2008. Nella risposta 3 gennaio 2009, il convenuto 2, dopo aver sollevato l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano a decidere sulla vertenza, ha proposto di respingere la petizione, affermando, in sintesi, di non essersi arricchito della somma richiesta dall’attore, poiché non solo egli non avrebbe mai commesso la pretesa rapina, ma il reato stesso non sarebbe mai avvenuto. Ha altresì sollevato l’eccezione di prescrizione, essendosi svolto l’asserito evento dannoso nel 2003. Nella sua risposta del 5 gennaio 2009, la banca convenuta 1 ha pure postulato la reiezione integrale della petizione. Essa, infatti, ha affermato di aver svolto soltanto un ruolo da intermediaria tra il cliente e il trasportatore, dove avrebbe dovuto intervenire solo al termine dell’operazione, per consegnare all’attore, dietro presentazione di un’autorizzazione sottoscritta dal cliente, l’importo pattuito tra le parti. La banca sarebbe dunque estranea alla vertenza, non avendo avuto alcun rapporto contrattuale con l’attore. Per altro, prosegue la banca convenuta, anche se vi fosse stato un rapporto contrattuale, il rischio della perdita del bene trasportato sarebbe stato a carico del trasportatore e non della banca, a maggior ragione se si considera che l’attore non avrebbe agito con la prudenza richiesta dalle circostanze, avendo fornito al cliente informazioni che di regola sono tenute segrete. Nei rispettivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro tesi rispettive. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi. Nelle loro conclusioni l’attore e il convenuto 2 si sono sostanzialmente riconfermati nelle rispettive allegazioni e domande di causa. La convenuta 1, dopo aver affermato che la causa pendente in Ticino è materialmente connessa con quella decisa a Ginevra, con la conseguenza che il Pretore deve seguire sia gli accertamenti sia le conclusioni del giudice ginevrino, ha ribadito in sostanza le proprie tesi di risposta, sollevando inoltre eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore, che non sarebbe il titolare di tutto il credito fatto valere in causa.

                                  C.   Statuendo il 4 gennaio 2011, il Pretore ha accolto la petizione  nei confronti della banca convenuta 1, condannandola al versamento all’attore dell’importo di EUR 102'500.- oltre interessi, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese di fr. 1'400.-, con obbligo di rifondere all’attore fr. 5'000.- a titolo di ripetibili. Il Pretore ha invece respinto la petizione  nei confronti del convenuto 2, ponendo la tassa e le spese di giustizia di fr. 1'400.- a carico dell’attore, condannandolo altresì alla rifusione al convenuto 2 dell’importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

                                  D.   Con appello 11 febbraio 2011 la banca convenuta 1 è insorta contro il giudizio testé citato, chiedendone la riforma nel senso che la petizione sia integralmente respinta anche nei suoi confronti, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta del 18 marzo 2011 l’attore propone in ordine di dichiarare irricevibile l’appello e nel merito ne chiede la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nel 2007 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 4 gennaio 2011 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2).

                                   2.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii; sentenza II CCA del 6 marzo 2012, inc. n. 12.2010.53, consid. 3.4; sentenza II CCA del 2 maggio 2012, Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2010, art. 311 CPC, pag. 1367 seg.). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

                                         Nel presente caso, come rileva con pertinenza l’appellato, l’appellante ha riprodotto nell’atto di appello ampi stralci delle sue conclusioni 9 settembre 2010. Il punto 3 dell’appello (da pag. 5 a pag. 6 nel mezzo, fino al punto 3.7 prime cinque righe) corrisponde parola per parola al punto 1 delle conclusioni e sono originali solo le ultime sette righe del punto 3.7; il punto 4 dell’appello è la riproduzione integrale del punto 2 delle conclusioni, con l’aggiunta dell’ultima riga di pag. 7 e delle prime 7 righe di pag. 8; il punto 5 dell’appello corrisponde quasi integralmente al punto 3 delle conclusioni, con l’aggiunta di 14 righe a pag. 9 e 3 righe in fondo a pag. 11; il punto 6 dell’appello corrisponde al punto 4 delle conclusioni nelle prime 14 righe a pag. 12 e nelle ultime 5 righe a pag. 14 e infine il punto 7 dell’appello ricopia il punto 5 delle conclusioni da pag. 14 al primo capoverso di pag. 15, con l’aggiunta di 18 righe a pag. 15. Ne discende che tali passi dell’appello sono inammissibili e che possono essere esaminate nel merito solo le critiche esposte nelle aggiunte originali (7 righe a pag. 6, ultima riga di pag. 7, prime 7 righe di pag. 8, una riga nel terzo capoverso di pag. 8, 14 righe a pag. 9, 3 righe in fondo a pag. 11, la seconda metà di pag. 12, pagina 13, le prime 5 righe di pag. 14 e le ultime 18 righe del punto 5 a pag. 15), nella misura in cui hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni.

                                   3.   In primo luogo l’appellante ripropone la tesi secondo cui la causa in oggetto e il procedimento conclusosi davanti al Tribunale di prima istanza di Ginevra sarebbero “azioni materialmente connesse”, con la conseguenza che il Pretore non poteva emanare una decisione in contraddizione con quella già emanata dall’altro tribunale. Ha di conseguenza rimproverato al primo giudice di avere “(erroneamente!) concluso in senso opposto, creando una situazione di diritto inaccettabile”, lamentando inoltre che “la sintetica motivazione su questo punto della sentenza querelata (non vi sarebbe identità delle parti), misconosce peraltro la circostanza secondo cui le parti della procedura ginevrina (la banca e il suo cliente PI 1i) sono parti anche nel presente procedimento!” (appello, punto 3.7, pag. 6). Il Pretore ha al riguardo ritenuto di non poter condividere la tesi della banca convenuta, poiché nelle due fattispecie non vi era identità delle parti. Sul tema l’argomentazione dell’appellante si rivela infondata. Quand’anche le due cause fossero materialmente connesse, ciò che non è il caso, come si vedrà in seguito, mancherebbe comunque l’identità delle parti. È ben vero, come sostiene non senza equivocare l’appellante, che essa medesima e il cliente erano parti sia nella causa ginevrina sia in questa, ma ciò non toglie che a Ginevra l’attore non era parte in causa, come rilevato con pertinenza dal Pretore nella sua succinta ma esauriente spiegazione. Né le due cause avevano il medesimo fondamento giuridico, visto che nella causa trattata a Ginevra si trattava di sapere se il cliente poteva ottenere il pagamento del saldo del suo conto, bloccato dalla banca, mentre in quella qui oggetto di esame l’attore procede per ottenere il rimborso dell’importo anticipato per il trasporto di valuta. Diverso è pertanto anche il fondamento giuridico su cui le due cause poggiano (DTF 132 III 178, consid. 2 e 3, pag. 181-182). Non vi può quindi essere alcuna res iudicata della causa, poiché anche se vi fosse identità nelle fattispecie, non vi è né identità delle parti nelle due cause (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 428, n. 40 ad art. 59 CPC; Trezzini in Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 186 e 196 ad art. 59 CPC; Gehri in Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 329, n. 18 ad art. 59 CPC), né medesima pretesa fondata sul medesimo complesso di fatti (Trezzini in op. cit., pag. 185 ad art. 59 CPC e referenze citate). L’appello si rivela quindi infondato su questo punto, nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                   4.   L’appellante ribadisce poi di non aver concluso alcun contratto di mandato con il trasportatore di valuta, poiché l’allora suo direttore __________ aveva agito solo come intermediario tra il cliente e il trasportatore della valuta. Se non che, per sostenere tali affermazioni la banca convenuta riprende in questa sede, parola per parola, a pag. 6 e 7, il punto 2 delle conclusioni di causa. Solo l’ultima riga di pag. 7 e le prime 7 righe di pag. 8 dell’appello sono da considerare vere censure alla sentenza del Pretore e possono essere esaminate. L’appellante ha rilevato che “in particolare, e in considerazione della tipologia dell’affare, la conoscenza reciproca della rispettiva identità tra cliente e trasportatore era ininfluente e non era quindi un elemento essenziale dell’accordo, bastando che le generalità fossero ricostruibili tramite l’intermediario (in questo caso __________)[testo ricopiato dalle conclusioni]; questo aspetto è stato erroneamente valutato o addirittura ignorato dal Giudice di prime cure, secondo cui il buon senso (sic) suggerirebbe che un trasportatore di valuta conosca sempre le generalità del suo interlocutore; anche qui il Pretore ha misconosciuto gravemente un dato di fatto notorio: il trasportatore non conosce il suo cliente; gli basta sapere che è un cliente (anche) della banca e che presso l’istituto di credito ha la disponibilità per rimborsare quanto ha anticipato, informazioni queste che vengono fornite dalla banca stessa” (appello, pag. 7-8). Con tale argomento l’appellante propone solo una sua interpretazione dei fatti. Il Pretore ha accertato l’esistenza di un contratto diretto tra la banca convenuta e l’attore, inteso al trasporto della valuta, fondandosi sulla deposizione dell’ex direttore (verbale 28 settembre 2009) il quale aveva riferito di aver chiesto al trasportatore di mettere a disposizione soldi suoi, per conto della banca, con la garanzia di questa di rimborsarlo contro consegna della fiche sottoscritta dal cliente (sentenza, pag. 6). A queste circostanziate motivazioni del primo giudice, fondate sulle risultanze istruttorie, l’appellante propone, come visto, solo proprie considerazioni soggettive, senza dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto diretto tra il cliente e il trasportatore, che essa medesima ammette nemmeno si conoscevano.

                                   5.   A detta dell’appellante non vi sarebbe alcuna verosimiglianza preponderante che sia avvenuta una rapina ai danni dell’appellato, come ritenuto dal Pretore. Essa rimprovera al Pretore di essersi “adagiato” solo sulla deposizione dell’ex direttore di banca, senza tenere in considerazione le numerose contraddizioni emerse da tutte le deposizioni testimoniali. Il primo giudice, per giungere alla conclusione che vi fosse “un grado di verosimiglianza preponderante relativamente al fatto che il trasportatore abbia effettivamente subito una rapina” (sentenza querelata, pag. 4), non ha considerato solo la deposizione della persona che ha effettuato materialmente il trasporto (Donato Gabaglio, verbale 28 settembre 2009) ma anche quella dell’ex direttore di banca e l’insieme delle circostanze della fattispecie. Tra queste la circostanza che la banca convenuta, tramite un suo organo, aveva bloccato internamente il conto del cliente, ritenendo assodata l’esistenza di una rapina. Al riguardo l’appellante sostiene che il blocco sarebbe avvenuto solo “in considerazione delle affermazioni e delle rivendicazioni del trasportatore e onde evitare un doppio pagamento sintanto che la fattispecie sarebbe stata chiarita” (appello, pag. 13), ma il blocco è stato disposto già il giorno dopo la rapina segnalata dal trasportatore, vale a dire il 7 ottobre 2003, deposizione F__________, pag. 8; doc. Q; doc. rich. I, sentenza del Tribunale di prima istanza di Ginevra, pag. 2, punto 6), una settimana prima dello scritto datato 14 ottobre 2003 (doc. B), nel quale l’appellato formulava le richieste alla banca. A fronte delle circostanziate motivazioni del Pretore sull’esistenza della rapina ai danni del trasportatore, l’appellante non porta elementi tali da far ritenere errato l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice e si limita a sostenere che quelli elencati dal Pretore sono “inconsistenti” riproponendo una propria lettura soggettiva delle circostanze. L’ipotesi di una montatura a opera del trasportatore, adombrata dall’appellante, appare del resto inverosimile, se solo si considera che costui operava costantemente con la banca per operazioni di trasporto di valuta (deposizione testimoniale F__________, verbale 28 settembre 2009 pag. 8). La valutazione del caso operata dal primo giudice e il suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche e al riguardo l’appello va pertanto respinto.

                                   6.   Infine, la banca convenuta ribadisce di non avere alcuna responsabilità nei confronti dell’attore anche nella denegata ipotesi dell’esistenza di un mandato e della rapina. Come visto in precedenza (consid. 2) il punto 7 dell’appello ricopia il punto 5 delle conclusioni, salvo per le 15 ultime righe a pag. 15. In questa sede possono quindi essere esaminate solo le critiche contenute in quest’ultima parte, il resto del punto 7 essendo inammissibile. La banca convenuta vi rimprovera il primo giudice per aver “equivocato” l’affermazione del suo ex direttore, il quale aveva riferito che “il servizio era garantito al mille per mille dalla banca” (deposizione 28 settembre 2009, verbale pag. 10). Essa si affanna a spiegare che la garanzia valeva semmai solo nei confronti della banca e non del trasportatore, ciò che costui ben sapeva, tanto che ha convenuto in giudizio anche il cliente della banca. Lungi dall’equivocare, gli accertamenti del Pretore corrispondono a quanto riferito dall’ex direttore. Quest’ultimo, infatti, ha riferito di aver chiesto in nome della banca un favore al trasportatore, che metteva a disposizione “soldi suoi” da consegnare al cliente della banca, con l’accordo che sarebbe stato rimborsato contro consegna della fiche sottoscritta dal cliente (deposizione cit., pag. 7). Nel contesto della deposizione e della domanda che la precedeva (“si sente responsabile per il fatto che __________ ha perso i suoi soldi?), l’affermazione che il “servizio era garantito al mille per mille dalla banca” può solo voler dire che la banca era responsabile nei confronti del trasportatore per il rimborso dei soldi che quest’ultimo aveva messo a disposizione della banca per eseguire il trasporto di valuta nell’interesse del cliente. Ancora una volta, gli accertamenti del Pretore e il suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche. L’appello deve quindi essere respinto.

                                   7.   Nella limitata misura in cui è ricevibile, in definitiva, l’appello deve di conseguenza essere respinto. Le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) sono poste integralmente a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate su un valore di causa di EUR 102'500.- pari a circa fr. 123'000.-, valore di causa determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Il dispositivo del Pretore sulla tassa di giustizia (fr. 2'800.- complessivi) non rispetta i valori minimi previsti dall’art. 7 LTG per cause di quel valore (da un minimo di fr. 3'000.- a un massimo di fr. 12'000.-). In questa sede le spese processuali vanno quindi fissate all’interno dei valori di tale tariffa, considerando una media difficoltà della causa.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

                                   1.   L’appello 11 febbraio 2011 di AP 1) è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello in complessivi fr. 2'000.-, parzialmente già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2'500.- a titolo di ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi in una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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