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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2013 12.2011.213

16. Juli 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,667 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Ripresa di un'attività di allevamento cavalli, concretizzatasi con più contratti di affitto agricolo e non con assunzione d'azienda agricola ex 181 CO. Nessuna garanzia su possibilità di riprendere contratti di affitto stipulati con terzi. Nuovi mezzi di prova in appello. Tempestività dell'appello

Volltext

Incarto n. 12.2011.213

Lugano 16 luglio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.28 della Pretura della Giurisdizione di Blenio - promossa con petizione 6 dicembre 2005 da

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

  contro  

 AO 1   AO 2   AO 3   AO 4  tutti rappr. dall’  RA 2   

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 18'420.- e l’annullamento dell’esecuzione PE n. __________ dell’UEF di Acquarossa del 4 agosto 2005,

domanda ammessa dai convenuti in sede di risposta limitatamente all’importo di fr. 140.- e respinta per la rimanenza,

petizione che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 24 ottobre 2011 accertando l’inesistenza del debito dell’attrice nei confronti dei convenuti limitatamente all’importo di fr. 140.- e rigettando in via definiva l’opposizione interposta dall’attrice al PE n. __________ fino a concorrenza dell’importo di fr. 18’280.-,

appellante l’attrice con atto di appello 28 novembre 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre i convenuti con risposta 16 gennaio 2012 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AP 1 è una società che ha quale scopo l’allevamento di cavalli e la gestione di attività equestri (doc. 4). Per promuovere la sua attività nel 2000 la stessa ha preso contatto con G__________ __________ titolare dell’azienda agricola “__________” di A__________, con l’intenzione di riprenderne i beni mobili. Con scritto del 23 dicembre 2000 AP 1 ha informato la Sezione dell’agricoltura delle trattative in corso, preannunciando altresì l’invio dei contratti di affitto per i terreni e per la stalla e del contratto di vendita del capitale mobile (doc. C).  

                                  B.   In data 1° gennaio 2001 G__________ ha sottoscritto un accordo con AP 1 in base al quale egli concedeva in uso gratuito alla società le particelle n. __________ (doc. 9) per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2006. Lo stesso giorno AP 1 ha stipulato con altri proprietari fondiari diversi contratti per lo sfruttamento gratuito di terreni siti nei comuni di A__________ e L__________ (doc. da 11 a 22). Tra questi figura in particolare un accordo con la società N__________ per l’utilizzo dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2006 delle particelle n. __________ (doc. 22).

                                         Con contratto di data 1° aprile 2001 G__________ ha affittato a AP 1 la particella n. __________ sulla quale era ubicato il suo allevamento di cavalli (doc. 8). Il 6 aprile seguente egli ha venduto a detta società “l’inventario dei beni mobili dell’azienda agricola “__________” al prezzo di fr. 150'000.- (doc. 5). Conformemente ai termini contrattuali, un terzo del prezzo è stato pagato al momento della stipulazione dell’accordo mentre per i restanti fr. 100'000.- è stato iscritto nel bilancio della AP 1 un credito di G__________ avverso la società di pari importo da estinguere entro fine 2004. L’inventario è stato ceduto sotto riserva di proprietà del venditore (doc. 5 punto 6 e doc. 7) e D__________, amministratrice unica di AP 1, si è impegnata quale fideiussore per un importo di fr. 50'000.- (doc. 5 punto 7 e doc. 6)

                                  C.   AP 1 ha quindi notificato alla Sezione dell’agricoltura i fondi da lei amministrati. Con scritto del 22 agosto 2001 la Sezione dell’agricoltura, al fine di identificare il titolare dei pagamenti diretti e dei contributi legati alla part. __________, ha chiesto alla proprietaria N__________ una conferma sul gestore di detto mappale (doc. E). Per il tramite del proprio legale, il 3 ottobre 2001 AP 1 ha comunicato a G__________ di aver appreso dalle competenti autorità cantonali che egli aveva ricevuto dei sussidi per “alcune parcelle della N__________, che quest’ultima era disposta a mettere gratuitamente a disposizione della AP 1. Essa lo ha altresì informato che “in seguito alla stipulazione dei contratti, la Boggia __________a rivendicato lo sfruttamento delle parcelle in questione”. AP 1 ha pertanto accusato G__________ di aver “indotto in errore lo Stato, la N__________ e la AP 1” ed ha sostenuto di aver “subito un danno cagionato dalla necessità di acquistare fieno per i cavalli” (doc. H). Con scritto del 15 ottobre 2001 G__________ ha contestato gli addebiti mossigli (doc. I). Il 15 novembre 2001 N__________ ha comunicato alla Sezione dell’agricoltura che il fondo n. __________ era “in gestione della Boggia __________” (doc. F).

                                  D.   Il 4 agosto 2005 G__________ ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Acquarossa per l’importo di fr. 20'000.oltre interessi e spese, menzionando quale titolo il contratto del 6 aprile 2001 (cfr. inc. EF.2005.31). Con sentenza datata 11 novembre 2005 il Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Blenio ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla debitrice in ragione di fr. 18'420.oltre interessi e spese (doc. 2).

                                  E.   Il 6 dicembre 2005 AP 1 ha inoltrato alla Pretura della Giurisdizione di Blenio una petizione con cui ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito e l’annullamento dell’esecuzione n. __________ del 4 agosto 2005. In sintesi, AP 1 ha sostenuto di essere stata indotta in errore da G__________ al momento dell’assunzione dell’azienda agricola n. __________ denominata “__________” di proprietà del convenuto in quanto questi le avrebbe fatto credere di disporre come affittuario anche della part. __________ di proprietà della N__________, terreno poi rivelatosi già affittato alla Boggia __________. A detta dell’attrice l’acquisizione del capitale mobile dell’azienda, in particolare del bestiame, avrebbe richiesto obbligatoriamente anche la ripresa di tutti i terreni agricoli gestiti dalla stessa. Ciò non essendo stato possibile AP 1 si sarebbe pertanto trovata in serie difficoltà non disponendo di superficie di pascolo sufficiente per tutto il bestiame acquistato. L’attrice oppone pertanto in compensazione del credito fatto valere dal convenuto il danno da lei subito per il mancato godimento del terreno in oggetto e quantifica la sua pretesa in fr. 29'106.-.

                                  F.   Con risposta dell’8 febbraio 2006 G__________ si è opposto alla petizione, riconoscendo unicamente un credito dell’attrice di fr. 140.- (cfr. risposta pag. 2). In breve, egli ha negato che l’attrice abbia rilevato l’azienda agricola “__________” ed ha dichiarato che tra le parti sono stati sottoscritti unicamente dei contratti singoli aventi per oggetto la compravendita dell’inventario mobile e l’affitto di fondi di proprietà di G__________. Il convenuto ha inoltre affermato di non essersi mai impegnato nei confronti della AP 1 affinché i contratti di affitto agricolo dei fondi da lui gestiti fossero ceduti o trasferiti alla ditta attrice.

                                         La replica dell’attrice del 17 marzo 2006 è stata estromessa dagli atti di causa con decreto del 28 luglio 2006, in quanto tardiva. Un’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini inoltrata da AP 1 in data 25 agosto 2006 per ottenere l’assegnazione di un nuovo termine per presentare la replica è stata respinta con decreto emanato il 23 ottobre 2006 dal Segretario assessore. Il 6 novembre 2006 l’attrice ha presentato appello contro quest’ultima decisione, postulando nel contempo la concessione dell’effetto sospensivo, che è stato accordato con decreto del 14 novembre 2006. Con sentenza del 21 novembre 2006 questa Camera ha respinto l’appello (cfr. inc. 12.2006.208).

                                         In data 26 febbraio 2007 ha avuto luogo l’udienza preliminare a cui ha fatto seguito l’avvio della fase istruttoria. In data 18 marzo 2008 G__________ è deceduto. Il 15 luglio 2008 la vedova AO 1 ed i figli AO 2, AO 3 e AO 4 hanno dichiarato di subentrargli nella causa.

                                         Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali scritti nei quali si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni. In quell’occasione l’attrice ha quantificato il danno subito e da lei fatto valere in compensazione in fr. 46'138.85 (cfr. conclusioni pag. 4, punto 17). Nelle proprie conclusioni entrambe le parti hanno (erroneamente) fatto riferimento al “precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Blenio” (cfr. conclusioni dell’attrice del 22 novembre 2010, pag. 5), rispettivamente “al PE no. __________ del 12 gennaio 2005 dell’UEF di Blenio” (cfr. conclusioni dei convenuti del 17 novembre 2010, pag. 8) in luogo del PE n. __________ del 4 agosto 2005.

                                  G.   Con sentenza del 24 ottobre 2011, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 140.- e l’ha respinta per la rimanenza. In sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto che dagli atti non emergessero elementi a sostegno della tesi attorea secondo cui AP 1 avrebbe rilevato in toto l’azienda agricola di G__________. Neppure risulta che la società si sia assunta impegni o debiti del convenuto verso terzi. Dagli accordi sottoscritti tra le parti non traspare alcuna garanzia rilasciata da G__________ a che AP 1 concludesse contratti di affitto con dei terzi e tantomeno che essa potesse utilizzare il mappale __________.

                                  H.   Con atto di appello del 28 novembre 2011 l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione accertando l’inesistenza del debito di fr. 18'420.- oltre accessori e mantenendo l’opposizione al PE: n. __________ dell’UEF di Blenio. Con risposta del 16 gennaio 2012 i convenuti postulano la reiezione del gravame.

e considerato

in diritto:                    

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

           processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile del 24 ottobre 2011 è stata comunicata alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura d’appello è retta dal CPC.

                                   2.   Nella risposta all’appello (pag. 3, punto II) i convenuti chiedono si proceda ad una verifica della tempestività dell’appello, sollevando dubbi al riguardo. A torto. Nel proprio allegato l’appellante afferma che la sentenza è stata “intimata il 27 ottobre 2011. Il termine di 30 giorni per ricorrere in appello (…) scade il 28 novembre 2011”. Nell’occasione essa ha prodotto una copia della busta contenente la sentenza (raccomandata n. 98.46.101801.10387826) sulla quale sono stati apposti, a tergo, due timbri postali, uno con la data 25 ottobre 2011 e uno con la data 27 ottobre 2011 (doc. B allegato all’appello). Dall’estratto della ricerca Track & Trace di quell’invio risulta che la prima data corrisponde a quella dell’avviso in casella mentre la seconda a quella dell’effettiva consegna (“recapito via casella postale”). L’intimazione invece è avvenuta il 24 ottobre 2011. La formulazione utilizzata dall’appellante nel proprio allegato è imprecisa e confonde il momento dell’intimazione con quello della notifica, nondimeno il ricorso è con ogni evidenza tempestivo.

Infatti, il termine di 30 giorni per l’inoltro dell’appello decorre dal giorno successivo all’effettiva consegna della raccomandata (art. 142 cpv. 1 CPC), avvenuta nel caso concreto il secondo giorno del periodo di giacenza postale (art. 138 CPC), e scade, come rettamente indicato dall’appellante il 28 novembre 2011. L’appello, tempestivo, può pertanto venire vagliato nel merito.

                                   3.   Con l’appello AP 1 produce una sentenza del Pretore della Giurisdizione di Blenio del 25 maggio 2004, inc. OA.2002.00003 (doc. C di appello) e una fattura datata 11 settembre 2001 (doc. D di appello). Essa parrebbe chiederne l’assunzione quali mezzi di prova a sostegno della propria posizione. I convenuti vi si oppongono. Giova al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Con ogni evidenza queste condizioni non si realizzano nella presente fattispecie. Dagli atti si evince infatti chiaramente che questi documenti avrebbero potuto essere prodotti dall’attrice già in prima sede. Nel caso concreto, oltre a non essere conforme ai limiti temporali dall’art. 317 CPC, la produzione dei due documenti non è rispettosa neppure delle esigenze di motivazioni connesse a questa norma. L’appellante non solo non fa alcun riferimento all’art. 317 CPC ma neppure spiega le ragioni per cui questi atti dovrebbero essere assunti. Ne discende pertanto l’inammissibilità dei mezzi di prova proposti.

                                   4.   Nella propria sentenza il Pretore ha preliminarmente stabilito che gli accordi conclusi tra AP 1 e G__________ in data 1° gennaio, 1° aprile e 6 aprile 2001 non avevano come oggetto l’assunzione di un’azienda agricola ai sensi dell’art. 181 CO, come invece sostenuto dall’attrice. Al riguardo il primo giudice ha sottolineato che quest’ultima non si è assunta alcun debito o impegno del convenuto verso terzi. Il magistrato ha quindi analizzato la questione a sapere se G__________ avesse fornito garanzie a che l’attrice concludesse con altri proprietari fondiari dei contratti analoghi a quelli stipulati tra loro ed aventi per oggetti l’affitto di pascoli per il bestiame. Il Pretore ha ritenuto che questo non fosse il caso. Egli ha quindi verificato se vi fosse un obbligo di G__________ ad assicurare a AP 1 una superficie agricola minima al di là di quella concessale per contratto, giungendo alla conclusione che un simile dovere non sussistesse. Di contro il magistrato ha ritenuto che dagli atti si potesse desumere che l’attrice doveva attivarsi personalmente per trovare proprietari fondiari disposti a concederle in uso i terreni necessari. Il Pretore ha inoltre ritenuto che non si potesse muovere addebiti a G__________ in relazione alla conclusione di un contratto d’affitto tra AP 1 e N__________ per l’utilizzo del fondo __________ quando in realtà detto mappale era già stato affittato alla Boggia __________. Da ultimo il magistrato ha riconosciuto un credito di fr. 140.- in favore di AP 1 ammesso dai convenuti.

                                   5.   Con l’appello AP 1 contesta l’accertamento pretorile secondo il quale gli accordi conclusi tra le parti non avevano per oggetto il trasferimento di un’azienda agricola. A dire della stessa, invece, era evidente per tutte le parti coinvolte che il negozio giuridico che si stava concludendo verteva sulla cessione dell’azienda agricola del qui convenuto. A sostegno delle proprie allegazioni l’appellante rinvia ai documenti da lei prodotti con l’appello (doc. C e D di appello), all’audizione testimoniale del teste I__________ ed allo scritto di AP 1 alla Sezione dell’agricoltura del 23 dicembre 2000 (doc. C).

                               5.1.   Per quanto attiene l’inammissibilità dei documenti prodotti con l’appello (doc. C e D di appello) e menzionati dall’appellante si rinvia a quanto detto al consid. 3. Con ogni evidenza il contenuto degli stessi non può essere considerato ai fini della presente decisione. Relativamente allo scritto del 23 dicembre 2000 si osserva che nello stesso l’attrice si limita ad affermare che “la nostra società rileverà il capitale mobile del __________, relativo all’allevamento di cavalli” (doc. C) mentre non fa alcun accenno all’eventuale assunzione dell’azienda come tale. Per quanto attiene alle dichiarazioni del teste I__________ questi ha affermato di essere stato effettivamente contattato dalle parti in causa nell’ambito di discussioni aventi per oggetto il cambio di gestore dell’azienda agricola di proprietà di G__________. Il teste non ha però saputo dire se tra le parti sia stato effettivamente concluso un accordo prevedente l’assunzione dell’azienda. Egli ha infatti dichiarato unicamente di aver visto i contratti firmati tra le parti, precisando però di non aver partecipato alle discussioni che ne hanno preceduto la conclusione (cfr. audizione testimoniale di I__________ del 7 novembre 2007 pag. 3). Diversamente da quanto sembra credere l’appellante questi elementi non permettono di concludere per un accordo sul trasferimento dell’azienda. Dall’incarto non emergono indizi che lascino desumere la conclusione tra le parti di accordi che vadano al di là di quanto indicato nei contratti allegati quali doc. 5, 8e9e tantomeno risulta dagli atti che detti contratti erano parte o dipendevano da una convenzione avente per oggetto l’assunzione dell’azienda. Su questo punto la sentenza pretorile merita pertanto conferma.

                                   6.   L’appellante sostiene che la conclusione di contratti di affitto necessari alla gestione dell’azienda con terzi oltre che con il convenuto costituiva un elemento essenziale degli accordi sottoscritti tra le parti. Essa afferma di essersi basata per la stipulazione degli stessi sull’estratto, rivelatosi però inesatto, rilasciato dalla Sezione agricoltura a G__________ (doc. B) e che quest’ultimo le avrebbe messo a disposizione. Essa sarebbe stata indotta a concludere un contratto di affitto con la N__________ in relazione al mappale __________, terreno in realtà già affittato alla Boggia __________. Stando all’attrice il convenuto, non avendola informata sulla reale situazione della particella __________, avrebbe violato i propri obblighi contrattuali.

                               6.1.   Queste allegazioni non trovano riscontro negli accertamenti istruttori. Diversamente da quanto afferma l’attrice, dall’incarto non risulta che G__________ abbia garantito a AP 1 la conclusione di contratti di affitto con i proprietari fondiari di cui egli gestiva i terreni. Nei contratti stipulati tra le parti in causa non figura infatti alcun accenno a una simile eventualità, tantomeno sottoforma di allegato o rinvio. Se pur è vero che l’attrice ha sottoscritto degli accordi con la maggior parte dei proprietari con cui il convenuto aveva intrattenuto delle relazioni contrattuali, vi sono nondimeno dei proprietari con cui questa non ha raggiunto un’intesa. Nel contempo essa ha però sottoscritto un accordo con un proprietario non inserito della lista doc. B e con cui G__________ non era in rapporti contrattuali (doc. 21), circostanza questa che avvalora la tesi secondo cui l’attrice doveva attivarsi personalmente per trovare le superfici necessarie per il pascolo. In questo contesto è inoltre utile ricordare che la lista doc. B a cui fa riferimento l’attrice non figura come annesso a nessuno dei tre contratti stipulati tra le parti in causa.

                               6.2.   Per quanto attiene alla sottoscrizione dell’accordo tra AP 1 e N__________ non vi è prova che G__________ abbia destato false apparenze nell’ambito delle trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del contratto; sottoscrizione a cui peraltro egli non ha partecipato. Inoltre, stando agli atti, non sarebbe stato G__________ a consegnare la lista all’attrice bensì un rappresentante della Sezione agricoltura, I__________, il quale l’avrebbe data al fiduciario della AP 1, B__________, circostanza di cui riferisce l’attrice medesima (cfr. atto di appello pag. 4 punto 11). L’istruttoria non ha permesso di stabilire che il convenuto ha effettivamente visto quanto indicato nella lista e tantomeno che l’ha avvallata in qualche maniera. Ad ogni buon conto, a prescindere dal contenuto di questo elenco, sarebbe stato legittimo aspettarsi che N__________ sapesse del contratto di affitto in essere tra sé stessa e la Boggia __________ relativamente alla particella __________ e per cui questa pagava regolarmente un fitto di fr. 400.- da ben cinque anni (cfr. verbale audizione testimoniale di O__________ del 10 ottobre 2007 pag. 3 e audizione di M__________ del 17 settembre 2008, pag. 2). L’ignoranza dell’amministratore che ha sottoscritto l’accordo con AP 1 non può certo essere addebitata al convenuto. Al riguardo è necessario evidenziare che dall’incarto non risulta che G__________ si sia assunto obblighi particolari nell’ambito delle trattative tra N__________ e l’attrice.

                               6.3.   In merito alle discussioni che vi sarebbero state tra G__________ e i rappresentanti della N__________ e a cui fa riferimento l’attrice per provare il coinvolgimento del convenuto nella conclusione dell’accordo, l’istruttoria ha permesso di accertare che vi è effettivamente stato un incontro tra G__________ e L__________, responsabile giuridica della società, ma questo ha avuto luogo posteriormente alla sottoscrizione del contratto relativo alla particella __________ (cfr. audizione testimoniale di L__________ del 7 novembre 2007 pag. 2 “Ricordo che era estate (…)”). Questo evento non porta pertanto elementi a sostegno della tesi attorea. Per quanto attiene invece i colloqui tra G__________ e E__________ e di cui riferisce la teste L__________, nulla si sa sul loro contenuto, la stessa non avendovi partecipato. Al riguardo la teste riferisce infatti: “Non ricordo di aver assistito personalmente agli incontri tra mio padre e __________. Tali incontri hanno avuto luogo a mio conoscenza nel periodo in cui è stato concluso il contratto con la AP 1 (…)” (cfr. audizione cit. pag. 2).

                                         Le asserzioni dell’attrice secondo cui il convenuto si sarebbe “attivato nei confronti della N__________ al fine di impedire che qualcuno scoprisse, prima della cessione dell’azienda, che la particella n. __________, di ben 33'120 m2 era stata data in affitto alla Boggio __________” (cfr. atto di appello pag. 9, punto 29), sono pertanto prive di ogni fondamento.

                                         Alla luce di quanto precede, assodato che Giancarlo Degiorgi non ha garantito all’attrice la sottoscrizione di specifici accordi contrattuali, non vi sono elementi per imputare allo stesso delle violazioni contrattuali. Le censure dell’appellante vanno pertanto disattese e la sentenza pretorile confermata.

                                   7.   Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio gravame si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare inevase.

                                   8.   Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ammonta a fr. 18'280.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 28 novembre 2011 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1’200.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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