Incarto n. 12.2011.208
Lugano 9 luglio 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.701 della Pretura __________ - promossa con petizione 28 settembre 2010 da
AO 1 (patrocinata dall' RA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall' RA 1)
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'000.– oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010 e, contestualmente, il rigetto definitivo dell' opposizione interposta al PE n° __________ dell'UE __________;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 novembre 2011 ha integralmente accolto, condannandola a versare all'attrice fr. 10'000.– oltre interessi e rigettando a titolo definitivo l'opposizione al PE n° __________ dell'UE __________;
appellante la convenuta con atto d'appello 24 novembre 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e mantenere l'opposizione al citato precetto esecutivo, protestate tasse spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta all'appello 18 gennaio 2012 ne postula la reiezione pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha acquistato con atto pubblico del 20 novembre 2006 del notaio __________, i fondi n. __________ e __________ RFD __________ (doc. 3). Le trattative di vendita hanno visto AP 1 entrare in contatto con M__________ che era venuto a conoscenza dell'offerta di vendita dei due fondi allorquando ancora lavorava per S__________, ma che nel frattempo aveva lasciato dando avvio a una collaborazione con __________ SA. Il 14 maggio 2010 in relazione alla compravendita dei due fondi, __________ SA ha emesso a carico di AP 1 una fattura per un importo pari a fr. 10'000.– (doc. C), pretesa questa che con accordo del giorno successivo è poi stata ceduta a AO 1 (doc. A). AP 1 non ha dato seguito ad alcun pagamento. Il 22 giugno 2010 AO 1 ha così fatto spiccare dall'UE __________ nei suoi confronti il precetto esecutivo n° __________, a cui l'escussa il 23 giugno 2010 ha interposto opposizione (doc. D).
B. Con petizione 28 settembre 2010, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'000.– oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo. L'interessata, in veste di cessionaria, si considerava titolare del corrispondente importo che nel contesto delle trattative di acquisto dei fondi n. __________ e __________ RFD __________, AP 1 avrebbe riconosciuto a __________ SA quale provvigione. Con risposta 2 dicembre 2010 la convenuta vi si è opposta, contestando di avere mai riconosciuto alla società cedente __________ SA una provvigione ex art. 412 segg. CO di fr. 10'000.– per essersi occupata su sua richiesta e volontà della compravendita di quegli immobili, ritenuto come offerta d'acquisto e relativi documenti fotografici fossero in realtà proposti da S__________ e comunque accessibili via internet. Ciò detto, oltretutto, era ad ogni modo evidente che un'eventuale provvigione per la mediazione sarebbe stata regolata da chi vendeva i fondi. Ritenuto che __________ SA agiva per conto di questi ultimi, il tentativo di guadagno posto ora in atto a danno dell'acquirente costituiva finanche una lesione ai sensi dell'art. 415 CO. Di modo che, in ogni caso il preteso compenso avrebbe dovuto considerarsi decaduto. La relativa fattura infine, le era stata inviata a distanza di molti anni rispetto all'effettivo acquisto dei fondi.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio con memoriali conclusivi datati 19 settembre 2011.
C. Con sentenza del 3 novembre 2011, il Pretore __________, ha accolto la petizione e condannato AP 1 a versare fr. 10'000.– oltre gli interessi richiesti. Parimenti, egli ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Per il primo giudice era stato M__________, agente quale collaboratore esterno di __________ SA, a segnalare alla convenuta i fondi che aveva poi acquistato. In sostanza, pur non avendone trattato direttamente la vendita - ruolo questo che spettava a S__________ - egli si era nondimeno adoperato, previo compenso di fr. 10'000.–, a favore della convenuta per una riduzione del prezzo e la risoluzione di questioni di diritto di passo. E, in definitiva l'interessata aveva appunto acquistato i fondi n. __________ e __________ per fr. 900'000.–, come da lei auspicato. A prescindere da eventuali provvigioni spettanti a terzi estranei al rapporto contrattuale in essere fra le parti dunque, __________ SA aveva senz'altro adempiuto all'incarico ricevuto. Ciò detto, stante la fattura che aveva per finire emesso e la cessione di credito disposta a favore dell'attrice, quest'ultima era senz'altro titolare del credito - esigibile - di fr. 10'000.–.
D. Con atto d'appello del 24 novembre 2011 AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata, ossia di respingere la petizione confermando l'opposizione interposta al precetto esecutivo n° __________ fatto spiccare a suo carico dall'UE __________. L'interessata rimprovera in sostanza al Pretore un accertamento unilaterale dei fatti e delle prove, prescindendo senza motivo dagli opposti riscontri di causa, e un'errata applicazione del diritto.
Con risposta all'appello del 18 gennaio 2012 l'attrice postula la reiezione dell'appello.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Pertanto, avviata il 28 settembre 2010, davanti al Pretore la vertenza resta sorretta dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.
Per contro, giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, la decisione è stata pronunciata il 3 novembre 2011 e notificata il medesimo giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz'altro retta dal CPC. Ora, le decisioni finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono impugnabili mediante appello unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie in esame il valore appellabile di fr. 10'000.– è pacifico (sopra, consid. B). Nulla osta dunque all'esame dell'appello inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC). La risposta dell'attrice è altresì tempestiva (art. 312 cpv. 2 combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e, pertanto, senz'altro ammissibile.
2. L'appellante rileva anzitutto una violazione dell'art. 78 CPC/TI per non avere l'attrice specificato già in sede di petizione in cosa consistevano le supposte prestazioni svolte da __________ SA per conto della convenuta, giustificanti la provvigione di fr. 10'000.– riconosciutale dal Pretore. Limitatasi a parlare di mediazione ex art. 412 segg. CO alla vendita dei fondi n. __________ e __________, l'attrice non aveva segnatamente menzionato l'intervento di tale M__________, né aveva spiegato che quest'ultimo agiva quale suo dipendente e, men che meno aveva precisato che il suo ruolo era finalizzato ad ottenere una riduzione del prezzo di vendita oltre che a risolvere problematiche attinenti il diritto di passo (appello, pag. 3 n. 3). La censura è nondimeno pretestuosa. La petizione qualifica in effetti la pretesa di fr. 10'000.– quale compenso promesso e riconosciuto alla società __________ SA dalla convenuta in riferimento all'acquisto da parte di quest'ultima dei fondi n. __________ e __________ (petizione 28 settembre 2010, pag. 2). Di modo che, seppur in forma concisa, la convenuta disponeva nel complesso di elementi sufficienti per circoscrivere i termini del credito che quella stessa società aveva poi ceduto all'attrice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, nota 121 ad art. 78). L'interessata, del resto, ha appunto proposto le sue contestazioni escludendo a priori di avere riconosciuto alcunché a quella società per l'acquisto in questione (risposta 2 dicembre 2010, pag. 3). Ciò detto, in sede di udienza preliminare, a comprova delle sue asserzioni, l'attrice ha postulato l'audizione di tre testi - prova questa preannunciata già con il memoriale della petizione - poiché sostanzialmente erano “a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini di causa, in particolare degli accordi tra le parti” (verbale 22 marzo 2011, pag. 1). E, proprio perché improntata a dare chiarimenti circa la supposta pattuizione in essere fra la convenuta e __________ SA e il contenuto della medesima, le risultanze emerse dall'istruttoria che ne è così seguita non possono seriamente considerarsi alla stregua di una carente allegazione dell'attrice (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Nel caso specifico, non può quindi esservi dubbio circa il fatto che l'attrice aveva compiutamente adempiuto all'onere allegatorio che le incombeva.
Invero, a differenza di quanto lascia altresì intendere l'appellante, non lede nemmeno i principi sanciti dall'art. 165 CPC/TI (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 9 ad art. 165) il solo fatto che in sede di petizione l'attrice non abbia già indicato il nominativo del teste M__________ (appello, pag. 3 n. 3 verso il basso e pag. 4 n. 3 in basso), fermo restando il principio secondo cui, qualora a fronte delle prove richieste la tesi dell'esistenza di un accordo circa il compenso di fr. 10'000.– a favore di __________ SA riconducibile all'acquisto da parte della convenuta dei citati fondi immobili non trovasse riscontro, al giudice non resterà che accertare il mancato ossequio dell'attrice al suo onere probatorio. Può men che meno ravvisarsi una lacuna nell'onere di allegazione spettante all'attrice l'eventuale errato rinvio a norme legali (appello, pag. 4 n. 3 verso l'alto), visto che di per sé la motivazione giuridica non vincola il giudice chiamato d'ufficio ad applicare il diritto (art. 87 CPC/TI; Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 87 e m. 10 seg. ad art 165) e che, in concreto, la pertinenza di quanto lei rivendica dipende più dal contenuto del supposto contratto che non dalla qualifica giuridica dello stesso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 13 ad art. 87). Al riguardo, giova in ogni caso ricordare che le disposizioni sul mandato (art. 394 segg. CO) si applicano in genere al contratto di mediazione (art. 412 cpv. 2 CO). Di modo che, tanto il rimprovero rivolto al Pretore di una pronuncia “extrapetizione” (appello, pag. 4 n. 3 in basso) quanto quello di avere violato il diritto di difesa della convenuta oltre al principio della buona fede ex art. 2 CC (appello, pag. 5 n. 3 in alto), sono destituiti di un fondamento oggettivo. Aggiungasi per finire che l'omissione del memoriale di replica (appello, pag. 5 n. 3 in mezzo) - invero dichiarato inammissibile poiché tardivo (decreto 10 febbraio 2011, pag. 1) - non esonerava le parti dal provare i rispettivi argomenti sostenuti con la petizione - il cui contenuto è stato confermato in sede di udienza preliminare (verbale 22 marzo 2011, pag. 1) - da un canto, e con il memoriale di risposta - il cui tenore è stato altresì ribadito al contraddittorio (verbale 22 marzo 2011, pag. 2) dall'altro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 seg. ad art. 175). Se ne deve dedurre che, nel complesso, così come proposte le censure dell'appellante non si possono condividere. In quanto infondato, in merito l'appello va così respinto.
3. Ai sensi dell'art. 412 cpv. 1 CO, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la prestazione del mediatore si esaurisce con l'indicazione o con la presentazione al mandante del probabile contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio della sua onerosità (Rep. 1988 pag. 360; Gautschi, Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann, Basler Kommentar, 2a ed., n. 1 seg. ad art. 412 CO). Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del contratto ed alle norme sul mandato propriamente detto e a cui l'art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, op. cit., n. 5a e segg. ad art. 412 CO; Ammann, op. cit., n. 16 ad art. 412 CO; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, pag. 179), così che il contratto può risultare concluso sia espressamente che per atti concludenti (Ammann, op. cit., n. 5 ad art. 412 CO; Engel, Les contrats de droit suisse, 2a ed., pag. 522; Marquis, op. cit., pag. 179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non implica tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in essere per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 pag. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 pag. 257). L'accettazione per atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole tolleranza o la tacita ratifica di un'attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n. 5c ad art. 412 CO; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., pag. 184 seg.). È in altre parole necessario che l'attività del mediatore sia tanto chiara da far ritenere che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale volontà di concludere un mandato di mediazione (Schweiger, Der Mäklerlohn, pag. 37 seg.; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., pag. 185 segg.; DTF 72 II 87; ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 pag. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10 luglio 1998 inc. n. 12.98.43). Vista l'insistenza di certi mediatori professionisti, non si dovrebbe ammettere facilmente che il silenzio valga quale accettazione (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 pag. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 pag. 257).
In applicazione dell'art. 8 CC, spetta al mediatore che rivendica la provvigione dimostrare le circostanze che permettano di confermare l'esistenza di un accordo tra le parti, ovvero che esse si siano accordate sui punti essenziali del contratto di mediazione. Occorre dunque da una parte che il mandante conosca l'attività del mediatore in suo favore (e non a favore della controparte), ritenuto che in caso di situazione confusa il mediatore è tenuto ad apportare in tempo utile i chiarimenti necessari al fine di poter stabilire chi, tra le persone intervenute, lo abbia ingaggiato per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 pag. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 pag. 257), fermo restando che l'attività mediatoria dev'essere sufficientemente caratterizzata, per la sua importanza o per la sua durata, da costituire un'offerta di servizi (Schweiger, op. cit., ibidem; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., ibidem; DTF 72 II 87; Rep. 1991 pag. 453). D'altro canto - come si è detto - il carattere oneroso del contratto fa pure parte degli elementi del contratto di mediazione, per cui è necessario che dalle circostanze si possa concludere che il mandante si è impegnato a versare alla controparte una provvigione (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 pag. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 pag. 257).
4. L'appellante, pur non negando il potere di apprezzamento nella valutazione delle prove di cui dispone il Pretore, gli rimprovera in sostanza la violazione dell'art. 90 CPC/TI poiché a suo dire, in concreto egli avrebbe emesso una decisione manifestamente ingiusta misconoscendo l'onere probatorio delle parti e senza affatto considerare gli elementi che sono a favore della tesi della convenuta (appello, pag. 7 n. 4).
5. Per il Pretore era stato M__________, agente per conto di __________ SA, a proporre alla convenuta l'esistenza di un'offerta di acquisto riferita ai fondi n. __________ e __________ RFD __________, e questo nonostante la compravendita diretta fosse trattata da S__________ (sentenza impugnata, pag. 2). L'appellante gli obietta invece di avere già precedentemente saputo di questa possibilità in quanto si trattava di oggetti visti e pubblicati in internet e, appunto, proposti in vendita da S__________, come dimostrava il relativo dossier prodotto quale doc. 4 (appello, pag. 8 n. 4). Ma questa conclusione non può essere condivisa. Il direttore commerciale di quello stesso studio immobiliare, ha in effetti dichiarato di essere stato informato dell'interessamento della convenuta - di cui invero non si ricordava il nome - ad acquistare quelle due proprietà, per il tramite di M__________ dopo che quest'ultimo aveva interrotto il rapporto di lavoro per loro e già collaborava con __________ SA (audizione G__________, pag. 2 in alto). Il teste ha quindi soggiunto che l'incontro con la convenuta era avvenuto in loco (ossia a __________), sempre organizzato dallo stesso M__________ (audizione G__________, pag. 2 in alto). E, queste dichiarazioni convergono e confortano quelle di M__________ appunto (audizione, pag. 2). Peraltro poi, è ancora una volta a M__________ - e non a S__________ - che la convenuta ha indirizzato i due scritti 12 e 13 maggio 2006 (doc. B e 5). Aggiungasi poi che, a differenza di quanto lascia sottintendere l'appellante (appello, pag. 8 n. 5), la proprietà in questione (di cui ai fondi n. __________ e __________ RFD __________) era un “oggetto abbastanza difficoltoso da vendere”, che proprio per questo motivo S__________ lo aveva messo un pò da parte e che proprio la chiamata di M__________ aveva reso nuovamente attuale quell'offerta (audizione G__________, pag. 2 in alto). A fronte di tutto ciò, ai fini della vertenza in esame, diventa così irrilevante che il relativo dossier di vendita sia stato concretamente allestito da S__________ (audizione G__________, pag. 2 in alto; doc. 4), rispettivamente che l'offerta di vendita fosse persino accessibile via internet. Al riguardo, pertanto, il giudizio pretorile non può essere censurato e merita una conferma.
6. Il Pretore ha dipoi stabilito che quanto auspicava la convenuta -ovvero la fissazione di un prezzo di vendita di fr. 900'000.–/910'000.– oltre alla risoluzione di questioni inerenti dei diritti di passo - era stato da lei ottenuto proprio grazie all'intervento di M__________ e quindi di __________ SA, tant'è che per finire i fondi n. __________ e __________ erano appunto stati da lei acquistati per fr. 900'000.– (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Ciò posto, essendo stato l'incarico affidato a __________ SA portato a termine con successo, si giustificava senz'altro il versamento del compenso di fr. 10'000.– (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Dal canto suo, l'appellante contesta di essersi riconosciuta debitrice di fr. 10'000.– verso __________ SA ed evidenzia che gli scritti 12 e 13 maggio 2006 (doc. B e 5) avevano mero carattere interlocutorio e di raccolta di informazioni (appello, pag. 6 n. 3).
6.1. Pacifica in concreto l'assenza di un accordo scritto, si tratta qui di stabilire se convenuta e __________ SA abbiano in qualche modo concluso un contratto di mediazione per atti concludenti finalizzato all'acquisto dei due fondi. In particolare, occorre determinare se a __________ SA si possa imputare la prestazione, per il tramite di M__________, di un'attività di mediazione chiara e palese, a cui la convenuta non si era opposta, e che tale sua accettazione valesse quale suo intento a voler concludere un mandato in tal senso (sopra, consid. 3). Dagli atti risulta che con lettera 12 maggio 2006 indirizzata a M__________, dopo averlo ringraziato “per la documentazione che cortesemente Lei mi ha fatto trovare...”, la convenuta lo ha invitato a trasmetterle dichiarazioni di conferma circa il fatto che la vendita della proprietà era autorizzata e intese ad escludere problematiche di tipo ereditario, una dichiarazione aggiornata dell'ufficio registri oltre, infine, ad un'attestazione scritta con cui i venditori confermavano in sostanza l'accettazione del “prezzo da me offerto, trattato e stabilito in fr. 910'000.–” (doc. B, n. 1, 2, 3 e 5). Nel contempo, l'interessata lo informava di non desiderare l'invio di una “come già detto fattura per vostre provvigioni per l'acquisto dell'immobile (sarebbe anche irregolare)”, con la conseguenza che “i fr. 10'000.– che pagherò in più per l'immobile vi verranno poi accreditati da chi di competenza” (doc. B, n. 4). L'indomani, dopo avere una volta ancora rinnovato i ringraziamenti per quanto già trasmessole, la convenuta ha rinnovato a M__________ la richiesta di invio dei documenti (doc. 5, n. 1 e 2) specificando che “il prezzo stabilito per l'acquisto (di fr. 910'000.–) salvo vizi occulti inclusa vostra provvigione, deve essere messo per iscritto, sul primo preliminare” (doc. 5, n. 3). Di modo che, sono questi stessi suoi scritti a dare riscontro dell'attività di mediazione - a titolo oneroso (e meglio dietro una mercede di fr. 10'000.–) - svolta da M__________ allo scopo di quantomeno porre in atto le necessarie ed essenziali premesse all'acquisto effettivo dei due fondi. Diversamente da quanto pare ipotizzare l'appellante (appello, pag. 6 n. 3 in basso), a fronte di queste sue affermazioni perentorie, l'assenza di una reazione scritta alle citate due lettere è senza portata pratica. Del resto, nella misura in cui definisce le richieste di cui ai doc. B e 5 quali “normali aspetti relativi alla negoziazione dell'immobile” (appello, pag. 7 n. 3 in alto), la ricorrente medesima attesta di avere in sostanza incaricato M__________ di svolgere opera di mediazione per suo conto. Da non dimenticare infine, che era sempre stato lui ad informare il direttore commerciale di S__________, assentatosi per vacanze, del fatto che la convenuta “non si era fidata di versare l'importo [ossia il deposito per la riservazione dei due fondi, di fr. 50'000.–] a__________ S__________ e che aveva provveduto a versarli direttamente al notaio” (doc. 3, pag. 4 n. 3; audizione G__________, pag. 2; audizione M__________, pag. 2). E anche questo elemento suffraga con evidenza l'attività da lui svolta. Da questo punto di vista quindi, la conclusione del Pretore resiste alla critica.
6.2. Certo, l'appellante sostiene anche che nelle due lettere prodotte quali doc. B e 5 “non si parla di riduzioni di prezzo o di servitù di passo” (appello, pag. 7 n. 3 in alto). Nondimeno, in definitiva, i due fondi sono stati acquistati dalla convenuta al prezzo di fr. 900'000.– (doc. 3, pag. 4 n. 3, pag. 7 n. 13) che lei aveva appunto offerto, ritenuto che l'importo di fr. 910'000.– era già comprensivo della somma di fr. 10'000.– (doc. B e 5; audizione M__________, pag. 2 in basso) che lei intendeva pagare “in più per l'immobile” (doc. B, n. 4). Lei medesima ammette peraltro in modo esplicito che la fissazione del prezzo era stata oggetto di trattativa (doc. B). Tutto sommato quindi, in concreto è del tutto irrilevante che nel fascicolo processuale non vi sia traccia alcuna circa il prezzo ufficiale a cui i due fondi erano stati inizialmente offerti in vendita (appello, pag. 9 n. 5 nel mezzo). Per l'appellante non vi erano neppure elementi per ritenere che M__________ avesse risolto questioni attinenti dei diritti di passo, incombenza questa di cui si sarebbe comunque e ad ogni modo occupato il notaio rogante al momento di improntare l'atto notarile (appello, pag. 9 n. 5). Davanti al Pretore tuttavia, M__________ si è limitato a precisare che la sua attività era “consistita nel contattare l'avente diritto per il tramite del rappresentante del proprietario __________ (che era sotto tutela), rappresentante che in Ticino era il signor __________” e di avere, sotto questo profilo, in sostanza “messo in contatto le parti e le abbiamo seguite fino alla definizione concreta e legale della questione relativa al diritto di passo” (audizione M__________, pag. 3 seg. in basso). Tra loro, egli fungeva pertanto da mero punto di riferimento e tramite e non già da consulente giuridico. Ciò detto, e come visto (sopra, consid. 6.1), con gli scritti 12 e 13 maggio 2006 la convenuta aveva appunto chiesto di integrare la documentazione già ricevuta, con ulteriori attestazioni da parte dei venditori e una dichiarazione aggiornata dell'ufficio registri (doc. B). Di modo che, una volta ancora, l'argomentazione dell'appellante si rivela per finire inconsistente e va così respinta.
6.3. Ma non è tutto. A differenza di quanto lascia intendere l'appellante, nemmeno il fatto che lo scritto 12 maggio 2006 precisasse che l'eventuale provvigione di fr. 10'000.– sarebbe semmai stata corrisposta da “chi di competenza” (doc. B, n. 4) -ovvero nei suoi intendimenti dai venditori - consente di escludere l'impegno assunto dalla convenuta di versare quell'importo a __________ SA (appello, pag. 6 n. 3 in basso). Una siffatta conclusione non considera in effetti che, poco prima, l'interessata precisava di non desiderare “come già detto fattura per vostre provvigioni per l'acquisto dell'immobile” e di pagare quell'importo “in più per l'immobile” (doc. B, n. 4). Se ne deve così dedurre che con l'espressione “vi verranno poi accreditati da chi di competenza” (doc. B, n. 4), la convenuta mirava più a dare una puntuale indicazione circa le modalità di pagamento che non ad escludere un suo obbligo di pagamento verso __________ SA. A ciò non osta nemmeno la tesi secondo cui i venditori avevano affidato il mandato di vendita dei due fondi a S__________ (appello, pag. 9 n. 5). Il direttore commerciale di quello studio immobiliare aveva in effetti spiegato che, in occasione di un colloquio telefonico con il notaio rogante aveva potuto constatare “che la cosa stava diventando complicata”, che egli si era disinteressato della questione in quanto “la filosofia dello studio era che quando le cose si complicavano preferiva lasciar perdere” e, pertanto, che in proposito “__________S__________ non ha percepito alcuna commissione di vendita” (audizione G__________, pag. 2). Di modo che, anche da questo punto di vista l'appello si rivela privo di fondamento e va disatteso.
6.4. Il Pretore infine ha accertato che M__________ agiva per conto di __________ SA (sentenza impugnata, pag. 2 in basso e pag. 3 verso l'alto). A titolo marginale invero, l'appellante accenna al fatto che M__________ non era dipendente di __________ SA (appello, pag. 3 n. 3), che non aveva impiego fisso e si limitava a prestare la sua collaborazione qua e là (appello, pag. 9 n. 5). A fronte di ciò tuttavia, davanti a questa Camera l'appellante non pretende (più) che, per questo motivo, M__________ “avrebbe comunque dovuto cedere il proprio credito per i servigi resi a AP 1, nelle forme scritte giusta gli artt. 32 cpv. 2 e 165 CO” (act. XII: conclusioni, pag. 5). Di modo che, a prescindere dalla qualifica giuridica del rapporto di collaborazione che legava M__________ a __________ SA, in mancanza di una puntuale censura non v'è (più) motivo di ritenere che il primo non fosse autorizzato e legittimato ad agire per conto di quest'ultima, e quindi a validamente rappresentarla. In aggiunta, basti per il resto ricordare che intestataria della lettera 12 maggio 2006 con cui la convenuta si rivolgeva a M__________, era appunto la società __________ SA e che, in quel contesto, l'interessata utilizzava espressioni al plurale quali “vostre provvigioni” e “vi verranno poi accreditate” (doc. B). Pertanto, sotto questo profilo, la questione non merita ulteriore disamina.
7. In definitiva, l'appello va così respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Davanti a questa Camera le spese giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC), inclusa un'adeguata indennità per ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso di fr. 10'000.– (sopra, consid. 1) è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG oltre che il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L'appello 24 novembre 2011 di AP 1, __________, è respinto.
2. Le spese processuali del presente giudizio, di complessivi fr. 700.–, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).