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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.05.2013 12.2011.195

21. Mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,710 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Appalto - difetti dell'opera - riparazione - ripristino del diritto di scelta

Volltext

Incarto n. 12.2011.195

Lugano 21 maggio 2013/sdb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.490 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 14 agosto 2002 da

AO 1 rappr. dallo RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24'986,90, importo ridotto a fr. 21'668,20 in sede di conclusioni, oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 2001 nonché l’iscrizione in via definitiva per quest’ultimo importo dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori annotata in via provvisoria sulla part. no. __________ RFD __________ a seguito delle decisioni 22 ottobre 2001 e 15 luglio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria e che il Pretore con sentenza 16 settembre 2011 ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento di fr. 17'203,95 oltre interessi e confermando per pari importo in via definitiva l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori precedentemente iscritta sulla part. no. __________ RFD __________;

appellante il convenuto che con atto di appello 20 ottobre 2011 chiede in via principale la reiezione integrale della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria, con protesta di tassa, spese e ripetibili, mentre in via subordinata postula l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 11'181,85 oltre interessi e la conferma in via definitiva dell’ipoteca legale per detto importo, in tale ipotesi con un diverso riparto di tassa, spese e ripetibili;

mentre l’attrice con osservazioni 7 dicembre 2011 postula la reiezione del gravame con protesta di tassa, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

A.     La ha effettuato nel corso dell’estate del 2001 opere da gessatore all’interno e all’esterno dell’abitazione di AP 1 sita sulla part. no. __________ RFD di __________. Il 24 agosto 2001 la società ha inviato a AP 1 la fattura per le opere esterne di complessivi fr. 26'381,61 IVA inclusa (doc. E e 2), a fronte di un’offerta per fr. 21'752,40 (doc. B), e in data 21 settembre 2001 quella per le opere interne per un totale di fr. 23'605,25 IVA inclusa (doc. F e 3), a fronte di un’offerta per fr. 12'027.- (doc. C). Il committente, che aveva versato anticipi per fr. 25'000.-, ha contestato quanto ancora richiesto dall’appaltatrice rimproverando a quest’ultima errori nel calcolo degli importi fatturati e sostenendo l’esistenza di difetti. Le discussioni tra le parti, rispettivamente tra i rispettivi rappresentanti legali e tecnici non hanno permesso di risolvere le divergenze venute in essere.

B.    In data 22 ottobre 2001 il Pretore ha accolto in via supercautelare l’istanza della AO 1 volta all’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori sulla part. no. __________ RFD __________ per l’importo di fr. 24'986,90 oltre interessi al 5% da quel medesimo giorno. Il decreto supercautelare è stato confermato con decisione 15 luglio 2002 (inc. DI.2001.734 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2). Con petizione 14 agosto 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 24'986,90 oltre interessi del 5% dal 22 ottobre 2001 e nel contempo di iscrivere in via definitiva per eguale importo l’ipoteca legale a carico del fondo di proprietà del convenuto. Con risposta 9 ottobre 2002 AP 1 ha chiesto di respingere integralmente la petizione e di cancellare l’ipoteca legale annotata in via provvisoria. Con la replica e la duplica, così come nelle conclusioni le parti si sono confermate nelle loro contrapposte tesi e domande, l’attrice riducendo in quest’ultimo allegato la sua pretesa a fr. 21'668,20.

C.    Con sentenza 16 settembre 2011 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando il convenuto a pagare all’attrice fr. 17'203,95 più interessi al 5% dal 22 ottobre 2001 e confermando in via definitiva per questo importo l’iscrizione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. La tassa di giustizia e le spese sono state poste per 3/10 a carico dell’attrice e per 7/10 del convenuto; alla prima sono altresì stati riconosciuti fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

D.    Con atto d’appello 20 ottobre 2011 AP 1 chiede in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di cancellare l’ipoteca legale iscritta in via provvisoria, in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 11'181,85 oltre interessi e di iscrivere in via definitiva per questo importo l’ipoteca legale, in tal caso con un diverso riparto di tassa, spese e ripetibili. Con osservazioni 7 dicembre 2011 la parte attrice ha dal canto suo chiesto l’integrale reiezione dell’appello.

Considerato

in diritto:

1.      Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.      Il Pretore, per determinare la mercede delle opere da gessatore esterne, escluso che le parti avessero convenuto una mercede a corpo e preso atto delle posizioni fatturate non contestate, ha determinato gli importi oggetto di contestazione in base alle risultanze peritali per giungere a un importo complessivo di fr. 21'035,10 + fr. 1'598,65 di IVA, ossia fr. 22'633,75 (consid. 5.1). Procedendo con analogo ragionamento il primo giudice ha stabilito in fr. 18'187,91 + fr. 1'382,28 di IVA, ossia fr. 19’570,20, la mercede per le opere interne (consid. 5.2). L’importo corretto per un’opera priva di difetti ammontava pertanto a fr. 42'203,94 IVA inclusa.

L’appellante sostiene avantutto che sulla base della perizia giudiziaria l’importo totale dovuto per le opere da gessatore esterno ammonterebbe a fr. 21'453,65 IVA inclusa e non fr. 22'633,75 come stabilito dal Pretore. La censura, priva di motivazione, ossia di riferimenti concreti alla perizia, risulta irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). La medesima risulta peraltro incomprensibile dal momento che la somma degli importi stabiliti dal primo giudice, con precisi riferimenti alla perizia, corrisponde proprio a fr. 22'633,75 IVA inclusa. L’appellante contesta quindi il riconoscimento dell’importo di fr. 200,76 per la posizione “NP. Esecuzione rinfazzo quale aggrappante” non essendo contemplata nell’offerta e non essendo provato che la prestazione fosse stata richiesta, inoltre intravvede una contraddizione con la posizione “NP. Risvolto rete, rasatura e finitura mazzette” per l’appunto non riconosciuta dal primo giudice. La censura si rileva ancora una volta irricevibile siccome l’appellante omette di confrontarsi con il giudizio impugnato, in particolare con il fondamento dell’argomentazione pretorile, ossia che le parti non avevano convenuto una mercede a corpo. L’appellante omette inoltre di prendere in esame le differenze tra le posizioni “NP. Esecuzione rinfazzo quale aggrappante” e “NP. Risvolto rete, rasatura e finitura mazzette” illustrate nella sentenza al considerando 5.1.1. L’appellante lamenta infine il riconoscimento di fr. 2'464.- per la posizione “B 03. Cappotto termico”, allorquando l’attrice per quella prestazione, la cui esecuzione non era stata contestata, aveva fatturato fr. 1'568.- (doc. E e 2). La censura appare fondata. Premesso che il perito ha corretto unicamente il prezzo unitario (v. rapporto peritale, pag. 5 i. f.), non si vede per quale motivo andrebbe riconosciuto un importo superiore a quello fatturato e la parte appellata non è a sua volta in grado di spiegarlo (v. osservazioni all’appello pag. 4). L’accertamento del perito serve semmai a non ammettere l’importo ancora inferiore indicato dall’arch. __________ in sede di liquidazione (doc. Z). La differenza corrisponde quindi a fr. 896.- (fr. 2'464.– fr. 1'568.–), importo che va dedotto dall’importo di fr. 21'035,10 riconosciuto dal primo giudice, di modo che per le opere esterne sono dovuti fr. 20'139,10 + fr. 1'530,55 a titolo di IVA (7,6%), quindi in totale fr. 21'669,65 (anziché fr. 22'633,75).

3.      In merito ai difetti rilevati dal perito il primo giudice ha ritenuto tempestiva la notifica del difetto dell’intonaco termoisolante esterno (consid. 6 e 7.1); per quanto attiene ai difetti interni ha invece ritenuto tempestiva unicamente la notifica delle due crepe verticali alle mazzette delle finestre e per il rappezzo visibile in corrispondenza delle mazzette all’interno (consid. 6 e 7.2). In seguito il Pretore, alla luce degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, ha considerato che il committente aveva manifestato la volontà di avvalersi del diritto alla riparazione dell’opera, impedendo però poi alla ditta appaltatrice di procedervi, e che di conseguenza la riduzione della mercede in proporzione del minor valore dell’opera, formulata solo in causa, non era ammissibile (consid. 8.2). Per quanto concerne i difetti all’intonaco interno risultava invece che l’architetto di fiducia del committente aveva comunicato all’appaltatrice di ritenere inopportuna la riparazione e di optare per il riconoscimento del minor valore, sennonché il primo giudice si era trovato nell’impossibilità di determinarlo riguardo ai difetti validamente notificati, il perito avendo dal canto suo indicato un importo complessivo per tutte le fessure riscontrate (consid. 8.3).

4.      L’appellante sostiene che i difetti all’interno dell’abitazione, consistenti in crepe e fessure formatesi nel tempo, sono stati tempestivamente notificati, contrariamente all’opinione del primo giudice. L’appellante non si confronta però minimamente con il giudizio impugnato (consid. 7.2) di modo che il gravame anche su questo punto è irricevibile. Le contestazioni sono inoltre generiche: l’appellante sostiene che le nuove crepe avrebbero con ogni probabilità la medesima origine delle altre (atto di appello, pag. 9, ultimo periodo) ma non spiega quando sarebbe avvenuta la relativa notifica; non si comprende poi come dedurre una tempestiva notifica dei difetti dal fatto che nei contatti tra le parti il committente pretendeva la soluzione di tutti i problemi e la controparte ne sarebbe stata cosciente (v. atto di appello pag. 9 i.f. e 10 all’inizio). Ne deriva che la richiesta di riconoscere l’importo di fr. 4'500.- + IVA quale minor valore per i difetti interni dev’essere respinta.

5.      In merito ai difetti alle opere esterne l’appellante sostiene di non aver mai acconsentito né richiesto l’intervento di riparazione da parte dell’appaltatrice. A tal proposito nulla proverebbero i doc. K e 8, citati dal Pretore, poiché atti a unicamente determinare l’entità del problema rispettivamente la causa e le possibili soluzioni. Il committente avrebbe infatti più volte richiesto all’imprenditore la descrizione degli interventi che intendeva eseguire ottenendo solo vaghe e stringate risposte. Il contenuto del doc. M corrisponderebbe poi a una soluzione di fortuna, ben diversa comunque da quella indicata dal perito per un’esecuzione a regola d’arte dei lavori. La messa in mora da parte della ditta appaltatrice per una riparazione mai accettata o richiesta sarebbe pertanto priva di qualsiasi effetto. La tesi dell’appellante dev’essere respinta per i seguenti motivi. Occorre avantutto osservare che egli si confronta solo in parte con quanto esposto nel giudizio impugnato al considerando 8.2. Il Pretore, per concludere che il committente aveva manifestato la volontà di avvalersi del diritto alla riparazione dell’intonaco esterno, non si è basato unicamente sui doc. K e 8, peraltro indicativi della volontà di chiedere la riparazione gratuita dell’opera e silenti riguardo a un’eventuale diminuzione della mercede in proporzione del minor valore, ma pure su altri documenti agli atti (in particolare N, O, P, R, T, U e V) nonché sulle risultanze istruttorie (in particolare teste __________, act. VII, pag. 4; interrogatorio formale del convenuto, act. XXVI, pag. 2), in merito alle quali l’appellante non si esprime. L’appello anche su questo punto andrebbe pertanto respinto già per assenza di motivazione. L’appellante ritiene che il doc. M contiene una soluzione di fortuna e richiama quella ottimale indicata dal perito per porre rimedio ai difetti. Così argomentando egli omette di considerare da un lato che l’appaltatore è libero di scegliere il metodo della riparazione (v. Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2a ed., n. 46 ad art. 368; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1715), d’altro lato, e come a ragione evidenziato nel primo giudizio, che la ditta appaltatrice si era adoperata per trovare una soluzione ragionevole dal profilo dei costi e che secondo il perito non presentava particolari aspetti negativi (consid. 8.2 in fine, con riferimento al complemento al rapporto peritale, pag. 4, risposta 2a, pag. 7, risposta 1.3). In altri termini l’appellante non ha dimostrato che il metodo di riparazione proposto dall’attrice non fosse idoneo a raggiungere lo scopo desiderato, ossia l’esecuzione dell’opera conforme al contratto. Giova aggiungere che se l’opera risulta ancora difettosa al termine dell’intervento riparatore, il committente può nuovamente esercitare i diritti previsti dall’art. 368 CO (Rep. 1997, pag. 67; Gauch, op. cit., cfr. 1846) o affidare a un terzo la riparazione (art. 366 cpv. 2 CO per analogia). Contrariamente a quanto sostenuto con l’appello, il committente è quindi incorso nella mora del creditore impedendo all’appaltatrice di eseguire l’opera (SJ 1978 pag. 141; Gauch, op. cit., cfr. 1712). Nelle surriferite circostanze è evidente che il convenuto ha proposto tardivamente in sede di risposta la riduzione della mercede in proporzione del minor valore dell’opera.

6.      In conclusione l’appello dev’essere parzialmente accolto: come esposto sopra al considerando 2 per le opere esterne sono riconosciuti fr. 21'669,65 anziché fr. 22'633,75 come stabilito dal primo giudice. Il credito della AO 1 nei confronti di AP 1 dev’essere pertanto ridotto, rispetto a fr. 17'203,95 riconosciuti in prima sede, a fr. 16’239,85 (fr. 21'669,65 + fr. 19'570,20 – fr. 25'000). L’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è confermata in via definitiva limitatamente a quest’ultimo importo. La parziale riforma del primo giudizio conduce anche a una modifica del riparto della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie e a una riduzione delle ripetibili. In questa sede l’appellante risulta soccombente in ragione di 19/20. Le spese processuali e le ripetibili di appello sono stabilite sulla base del valore ancora litigioso pari a fr. 17'203.95.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I.        L’appello 20 ottobre 2011 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ La sentenza 16 settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, inc. n. OA.2002.490, è così riformata:

1.    La petizione è parzialmente accolta.        Di conseguenza:

1.1 AP 1, __________, è condannato a pagare alla

                AP 1, __________, la somma di fr. 16'239,85 più

                interessi al 5% dal 22 ottobre 2001.

1.2 L’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori già iscritta in via provvisoria con decisioni 22 ottobre 2001 e 15 luglio 2002 a carico della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà di AP 1, __________ e a favore di AO 1, è confermata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 16'239,85 più interessi al 5% dal 22 ottobre 2001.

2.    La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di questa procedura e quelle di cui all’incarto DI.2001.734 di questa Pretura, sono a carico di AP 1 per 13/20 e a carico della AO 1 per 7/20. AP 1 verserà alla AO 1 fr. 2'300.- per ripetibili parziali complessive.

3.    Invariato

II.       Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 19/20 mentre per 1/20 sono a carico della AO 1. L’appellante rifonderà a __________ fr. 900.- per parti di ripetibili di appello.

III.      Notificazione:

     -      -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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