Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.11.2011 12.2011.162

10. November 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,370 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Assunzione di una perizia a titolo cautelare

Volltext

Incarto n. 12.2011.162

Lugano 10 novembre 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Rossi Tonelli

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.9 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza dell’11 luglio 2011 da

 AO 1   AO 2  entrambi rappr. da  RA 2   

contro

 AP 1  rappr. da  RA 1 

e  AP 2  rappr. dall’  RA 3   

sulla quale il Pretore si è pronunciato con decisione 17 agosto 2011, accogliendo la domanda di assunzione di una perizia tecnica a titolo cautelare e a futura memoria;

reclamanti i convenuti con due atti di reclamo (recte: appello) separati, entrambi del 31 agosto 2011, con cui chiedono entrambi l’annullamento del giudizio impugnato, il tutto protestando spese e ripetibili;

mentre la controparte, con osservazioni del 3 e del 10 ottobre 2011, postula la reiezione dei gravami e la conferma della sentenza di prima istanza;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AO 1 sono proprietari in ragione di ½ ciascuno della particella n. __________ RFD di , sezione , costituito in proprietà per piani. Nel corso del 2008 e 2009, i proprietari hanno dato mandato a AP 2 di progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione e ampliamento dello stabile, eseguiti da AP 1, impresario costruttore. Nel mese di dicembre 2010 essi hanno constatato delle crepe nelle solette tra il piano terreno e il primo piano, tra il primo piano e il piano mansarda, così come nel muro divisorio nel locale osteria con rottura di piastrelle e la presenza di umidità nel locale ripostiglio al piano terreno e nel locale cantinato (doc. B). I proprietari hanno notificato tali pretesi difetti dell’opera il 20 dicembre 2010 a AP 2 e AP 1 (doc. A).

                                  B.   Con l’istanza interposta l’11 luglio 2011, AO 1 hanno postulato al Pretore del Distretto di Vallemaggia l’assunzione, già inaudita parte, di una perizia tecnica a titolo cautelare e a futura memoria ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b CPC, proponendo al giudice i quesiti peritali. Con decreto del 14 luglio 2011 il Pretore ha rispinto la richiesta supercautelare degli istanti, senza prelevare tasse e spese di giustizia né assegnare indennità per ripetibili. Con osservazioni scritte del 25 luglio 2011, AP 2 si è opposto all’istanza, chiedendo al giudice di respingerla con protesta di tasse, spese e ripetibili. Analoga richiesta è stata avanzata da AP 1 con allegato del successivo 27 luglio. Il Pretore, con decisione del 17 agosto 2011, ha accolto l’istanza e ordinato una perizia tecnica a titolo cautelare e a futura memoria, ammettendo i quesiti peritali proposti dagli istanti e assegnando ai convenuti un termine di 15 giorni per presentare eventuali controquesiti. Il primo giudice ha inoltre nominato come perito l’ing. __________, , impartendogli le istruzioni necessarie in merito ai suoi doveri e alla modalità e tempistica di allestimento del referto. Le tasse e le spese di fr. 200.– sono state caricate alla parte istante, riservata una eventuale diversa ripartizione con il giudizio di merito.

                                  C.   Contro la citata decisione sono insorti, con atti separati del 31 agosto 2011 AP 2 ed AP 1, entrambi chiedendone, previo conferimento dell’effetto sospensivo ai ricorsi (recte: appelli), l’annullamento e la riforma nel senso di respingere l’istanza di assunzione di prova a titolo cautelare. Con scritto del 26 settembre 2011 gli istanti si sono opposti alla richiesta di effetto sospensivo, respinta dal Presidente della Camera con decisione del 29 settembre 2011. Nelle loro osservazioni del 3 e 10 ottobre 2011 AO 1 propongono inoltre di respingere gli appelli.  

e considerato

in diritto:

                                   1.   La decisione impugnata è stata emessa il 17 agosto 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CC), come l’emanazione dei provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto il Pretore non ha determinato d’ufficio il valore litigioso (art. 91 cpv. 2 CPC). Solo a seguito dell’ordinanza del 1° settembre 2011 del Presidente della Sezione civile di questo Tribunale, il primo giudice, su indicazione degli istanti non contestata dai convenuti, ha stabilito il valore di causa in almeno fr. 10’000.–. Le impugnazioni del 31 agosto 2011 di AP 2 e di AP 1 sono pertanto trattate quali appelli.

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto sussistere l’interesse degno di protezione di AO 1, che chiedono l’assunzione della perizia per poter opportunamente valutare l’iter giuridico da intraprendere in futuro. Il primo giudice ha inoltre ravvisato l’urgenza di assunzione della prova richiesta, dato il possibile peggioramento della situazione con conseguente difficoltà per la futura procedura di individuazione della causa dei difetti.

                                   3.   Entrambi gli appellanti insistono ancora in questa sede sull’assenza del requisito dell’urgenza, ritenendo che non vi sia alcun pericolo imminente di ulteriore deterioramento dell’immobile, con conseguente difficoltà nell’esperire la prova richiesta nell’ambito dell’eventuale giudizio di merito, peraltro non incombente, dato il tempo già trascorso dalla contestata notifica dei difetti. A mente degli appellanti non sussisterebbe, pertanto, nemmeno un interesse degno di protezione degli istanti. In particolare AP 1 insiste poi sulla tardività della notifica dei difetti e sulla conseguente infondatezza dell’eventuale causa di merito che gli stessi istanti vorranno semmai intentare nei suoi confronti.

                                   4.   Ai sensi dell’art. 158 CPC il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (art. 158 cpv. 1 lett. a CPC) oppure la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o sussista un interesse degno di protezione (art. 158 cpv. 1 lett. b CPC). Quando è il diritto materiale a prevedere il diritto all’assunzione di una prova, il giudice la ordina (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF2006 pag. 6687; Schweizer, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 158 pag 635).

                                   5.   Nell’ambito del contratto d’appalto, seguita la consegna dell’opera, ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verifica dell’opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo (art. 367 cpv. 2 CO). Malgrado il rinvio dell’art. 158 cpv. 2 CPC alle disposizioni in materia di provvedimenti cautelari, il diritto federale impedisce di sottoporre questa modalità di verifica dell’opera alla condizione dell’urgenza (SJ 2006 I p. 384 consid. 2.1.2; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 158 pag 756). La verifica peritale dell’opera ordinata dal giudice non è subordinata, infatti, ad alcuna condizione procedurale particolare, non esige la dimostrazione di una messa in pericolo della prova e nemmeno la verosimiglianza di un difetto o di una causa incombente e non è necessario aver notificato il difetto all’appaltatore (Bühler, Zürcher Kommentar, 3a ed., n. 43 seg. ad art. 467 CO, Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1517 pag. 597; Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 18 ad art. 367 CO). Se non che, in concreto gli istanti non si sono avvalsi di tale facoltà del committente, come risulta in modo chiaro dall’istanza 11 luglio 2011, nella quale invano si cercherebbe il benché minimo accenno all’art. 367 CO. Del resto alcuni quesiti peritali proposti dagli istanti (quesiti n. 3 seconda parte e 4) esulano da quanto ammissibile nell’ambito di une verifica peritale ai sensi dell’art. 367 cpv. 2 CO (II CCA 17 dicembre 2009 inc. n. 12.2009.13 consid. 5.1, RtiD II-2010 n. 44c pag. 692). Né il Pretore ha posto tale norma a fondamento della propria decisione. Non sono quindi date le condizioni poste dall’art. 158 cpv. 1 lit. a CPC e occorre verificare se nella fattispecie gli istanti possano prevalersi delle altre condizioni richieste per l’assunzione di una prova a titolo cautelare, vale a dire l’esposizione a pericolo della prova medesima o l’interesse degno di protezione (art. 158 cpv. 1 lit. b CPC).

                                   6.   Nella fattispecie, gli istanti postulano l’esecuzione di una perizia tecnica, con la quale chiedono a un esperto di accertare la presenza di difetti (domanda 1-2), le eventuali cause addebitabili al progettista, alla direzione lavori e all’impresa di costruzioni (domanda 3), nonché di indicare i lavori di eliminazioni di tali difetti, indicando quelli urgenti, e il presumibile costo.

                                6.1   Nell’istanza dell’11 luglio 2011 i committenti hanno invero addotto la necessità di provvedere urgentemente alla prova peritale, addirittura a titolo superprovvisionale, “per evitare un aumento dei danni”. Salvo poi chiedere al perito di accertare se vi sono “lavori urgenti da eseguire alfine di limitare i danni ed ovviare alla situazione esistente” (domanda 5, pag. 2 istanza), ciò che indica come l’urgenza non sia manifesta. Essi hanno notificato il 20 dicembre 2010 ai convenuti, progettista e direttore dei lavori l’uno e impresario costruttore l’altro, la scoperta recente di crepe nelle solette e la presenza di umidità in un locale ripostiglio al pianterreno (doc. A), ritenendoli responsabili di tali difetti. Dalle fotografie agli atti (doc. B), unico elemento disponibile di valutazione, non risulta verosimile l’asserita urgenza di assicurare prove che altrimenti non sarebbero più disponibili rispettando il normale calendario procedurale.

                                4.2   È tuttavia indubbio che la prova peritale richiesta serve anche per valutare le probabilità di successo di una futura causa di merito (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6701). Per valutare l’esistenza di un interesse degno di protezione all’assunzione a titolo cautelare della prova è sufficiente che l’istante renda verosimile l’interesse pratico a chiarire una situazione di fatto o di diritto (Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 19 ad art. 158). In concreto gli istanti hanno reso verosimile il loro interesse di accertare l’esistenza dei difetti da loro riscontrati nell’immobile a suo tempo oggetto dei lavori edili e la loro origine, in particolare di sapere se gli asseriti difetti siano attribuibili alla progettazione, alla direzione dei lavori o all’esecuzione dell’opera, nell’ottica di valutare future cause di merito nei confronti delle persone da loro ritenute responsabili. Tale interesse è degno di protezione e giustifica di per sé solo l’assunzione della prova a titolo cautelare, come previsto dall’art. 158 cpv. 1 lit. b seconda frase CPC. Al riguardo gli appelli si rivelano dunque infondati.

                                   5.   Entrambi gli appellanti contestano infine al Pretore di non aver assegnato loro un termine per opporsi ai quesiti peritali proposti dagli istanti, integralmente ammessi con la decisione impugnata. In effetti, il primo giudice ha unicamente assegnato ai convenuti un termine di 15 giorni per proporre eventuali controquesiti (dispositivo n. 3 della decisione impugnata). Non si dimentichi però che è il giudice ad allestire i quesiti peritali (art. 185 cpv. 1 CPC), dando alle parti la possibilità di proporre aggiunte e modifiche (art. 185 cpv. 2 CPC). Indipendentemente dalla formulazione utilizzata, con la decisione impugnata il Pretore ha deciso – nell’ambito del suo ampio potere d’apprezzamento delle prove – di ammettere i quesiti peritali come proposti dagli istanti, dando ai convenuti la possibilità di esprimersi in merito e salvaguardando così il loro diritto di essere sentiti e di partecipare all’assunzione della prova ammessa. Anche sotto questo profilo, gli appelli sono pertanto destinati all’insuccesso.

                                   6.   Le spese processuali di ogni appello, dato il valore di causa di almeno fr. 10’000.–, sono a carico degli appellanti, che soccombono (art. 106 cpv. 1 CPC). Ad AO 1 va inoltre attribuita un’indennità per ripetibili di fr. 150.- per ogni appello, commisurata alla stringatezza delle osservazioni in questa sede. Per quel che concerne il valore necessario dal profilo dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti, nel caso in cui decidessero di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30'000.-.

Per questi motivi

decide:

                                   1.   L’appello 31 agosto 2011 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 200.- sono poste a carico di AP 1, che rifonderà ad AO 1 e AO 2 fr. 150.- complessivi per ripetibili di appello.

                                   3.   L’appello 31 agosto 2011 di AP 2 è respinto.

                                   4.   Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 200.- sono poste a carico di AP 2, che rifonderà ad AO 1 e AO 2 fr. 150.- complessivi per ripetibili di appello.

                                   5.   Intimazione:

-      -       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2011.162 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.11.2011 12.2011.162 — Swissrulings