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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.07.2012 12.2011.160

17. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,748 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Diritto del Lavoro. Stipendi arretrati e pagamento dei canoni di locazione del lavoratore

Volltext

Incarto n. 12.2011.160

Lugano 17 luglio 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.159 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 6 marzo 2007 da

 AO 1  patr. dall’  RA 2   

contro

AP 1  ora patr. dall’  RA 1   

con cui ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese, nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione eventualmente interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 5 marzo 2007 per fr. 50'996.20 oltre interessi;

domande avversate dalla convenuta che ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale e, in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione;

sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 20 luglio 2011, accogliendo la petizione per quanto concerne la condanna al versamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese dal 5 marzo 2007;

appellante la convenuta che con appello 12 settembre 2011 chiede la riforma del querelato giudizio, in via principale nel senso di respingere integralmente la petizione; in via subordinata nel senso di rinviare la causa al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con risposta 19 ottobre 2011 postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 1° maggio 2005 AO 1 e AP 1 hanno stipulato, in sostituzione di quanto precedentemente concordato,  un contratto denominato “Anstellungsvertrag” (doc. C). In tale accordo le parti, autodefinitesi datrice di lavoro e lavoratore, hanno previsto che quest’ultimo avrebbe rivestito a partire dal 1° maggio 2005 la funzione di direttore commerciale (“betriebswirtschaftlichen Leiter”) di un futuro centro di medicina estetica denominato “__________” in via __________ a __________. In tale accordo è stato concordato, tra le altre cose, che AO 1 avrebbe avuto diritto a quattro settimane all’anno di vacanza e uno stipendio di fr. 4'000.- lordi mensili. Le parti hanno altresì previsto che al direttore commerciale sarebbero state rifuse, su presentazione delle relative pezze giustificative, le spese (telefono e costi di viaggio) da egli sostenute e che AP 1 avrebbe assunto tutti i costi locativi relativi all’abitazione del lavoratore situata anch’essa in via __________ [“Der Arbeitgeber übernimmt (während der Gültigkeit dieses Vertrages) zu 100% die Mietekosten der Wohnung des Arbeitnehmers in via __________”; clausola n. 9]. Il 21 ottobre 2005 AO 1 e AP 1 hanno previsto che in caso di costituzione del summenzionato centro estetico il primo, definito promotore (“Promotor”), avrebbe avuto diritto a una provvigione (“Provision”) in caso di utile riconducibile alla vendita dell’immobile situato in via __________ o alla locazione di tale centro, rispettivamente, a determinate condizioni, a una partecipazione azionaria (doc. 5).

                                  B.   Con raccomandata 18 dicembre 2006 AP 1 ha scritto a AO 1 confermando quanto, a suo dire, già notificatogli verbalmente “vom März 06 zum 30. April 06”, ovvero la disdetta del rapporto contrattuale 1° maggio 2005. Al riguardo, essa ha affermato che “allfällige ungültige Kündigungen entfalten zum nächstgeltenden Termin Wirkung, spätestens auf den 31.01.2007. Aufgrund der ausgesprochenen Kündigung ist auch sofort die Kündigung der Wohnung zum 31.12.2006 zu räumen und dem Vermieter zu übergeben” (doc. D).

                                  C.   Con petizione 6 marzo 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese, nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione eventualmente interposta al PE di cui alla domanda di esecuzione 5 marzo 2007 per fr. 50'996.20 oltre interessi. Con risposta 2 luglio 2007 la convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito e, in via subordinata, ha domandato la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti nei quali hanno ribadito i loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 20 luglio 2011 il Pretore ha accolto la petizione per quanto concerne la condanna al versamento di fr. 50'996.20 oltre interessi e spese dal 5 marzo 2007, respingendo invece la richiesta di rigetto definitivo dell’eventuale opposizione poiché concernente un precetto esecutivo futuro.

                                  D.   Con appello 12 settembre 2011 AP 1 è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di: in via principale respingere integralmente la petizione; in via subordinata di rinviare la causa al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 ottobre 2011 l’attore postula invece la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili di appello.

considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 20 luglio 2011 e quindi senz’altro comunicata alle parti dopo l’entrata in vigore del CPC, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale.

                                   2.   L’appellante chiede, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per nuova istruttoria e nuovo giudizio. Giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC l’autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure i fatti devono essere completati in punti essenziali. La convenuta non spende una parola per motivare la propria richiesta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 311 CPC).

                                   3.   Il Pretore – una volta qualificato come contratto di lavoro il rapporto instauratosi tra le parti il 1° maggio 2005 (doc. C) – ha spiegato che la datrice di lavoro AP 1 non aveva dimostrato che vi fosse stata una disdetta precedente a quella datata 18 dicembre 2006 (doc. D). Il primo giudice ha quindi riconosciuto al lavoratore complessivi fr. 44'000.- a titolo di  stipendi arretrati per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 gennaio 2007, così come fr. 6'992.20 (correttamente: 6'996.20)  corrispondenti a quattro settimane di vacanze, per complessivi fr. 50'996.20.

                                   4.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 310 seg. CPC). La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare ai memoriali di prima istanza, come le conclusioni (sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 in SJ 2012 I 231). Ne discende che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse comporta la sanzione d’irricevibilità del gravame (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 1367). Nel presente caso l’appello è in larga misura costituito dalla parziale trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta, dell’allegato conclusionale. Ciò comporta l’irricevibilità di tali passaggi, come verrà evidenziato meglio in seguito.

                                   5.   Da pag. 2 a pag. 8 del proprio memoriale l’appellante trascrive, con mere modifiche stilistiche, quanto già indicato nelle conclusioni, senza confrontarsi in alcun modo con la decisione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile. Da pag. 8 a pag. 9, poi, essa si limita a copiare il contenuto nella sentenza impugnata. Nel capitolo “sull’esistenza di un contratto di lavoro” (pag. 10 segg.) la convenuta critica il Pretore per aver proceduto a un apprezzamento delle prove e degli indizi in maniera disgiunta. A suo dire il primo giudice avrebbe accertato l’esistenza di un rapporto lavorativo sulla sola base del contratto 1° maggio 2005 (doc. A; correttamente: doc. C), noncurante di tutta una serie di indizi di segno contrario. Da pag. 11 a pag. 13 essa trascrive, perlopiù, nuovamente il contenuto delle proprie conclusioni, sicché tali passaggi sono irricevibili. Per tacere del fatto che al punto 12.2 l’appellante rinvia in maniera generica alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, nemmeno indica quali documenti agli atti la sosterrebbero, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 311 CPC. Al punto 12.3 (pag. 13) l’appellante afferma che “è forse vero, come ritenuto dal Pretore” che la e-mail 21 marzo 2005 presa come prova a sé stante non consente di negare la natura del rapporto lavorativo. A suo dire, tuttavia, la stessa va letta alla luce dell’insieme di quelli che essa ritiene indizi e prove a suo favore, ovvero la denominazione “onorario” (doc. 11 e 12), la provvigione prevista nel contratto 21 ottobre 2005, “le trattative successive il mese di aprile 2006 concernenti la conclusione di una nuova “Provisionsregelung”” e la libertà logistica e organizzativa dell’attore. Pure in questo caso, tuttavia, l’appellante si limita, in definitiva, a ribadire quanto da essa asserito dinnanzi al primo giudice, senza confrontarsi con quanto da questi compiutamente illustrato nella sentenza impugnata. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è inammissibile. A pag. 13, punto 12.4, l’appellante sostiene che l’attore sottostava a determinate direttive, ma le stesse non erano tali da influenzare l’organizzazione del suo lavoro. Essa soggiunge che la controparte avrebbe ideato in maniera autonoma e indipendente il “concetto di marketing”, che si sarebbe fatta propria l’obiettivo e che aveva un interesse personale al riguardo. La convenuta non indica alcuna risultanza processuale a sostegno della sua allegazione, sicché la censura cade nel vuoto. L’appellante sostiene, altresì, che l’attore non era, a suo dire, “inserito in un’organizzazione particolare” perché lavorava presso la propria abitazione (appello, pag. 13 seg.). Il Pretore ha spiegato che la “relativa libertà logistica e organizzativa” di cui godeva l’attore non collide con il suo statuto di dipendente (sentenza impugnata, pag. 3). Al riguardo, egli ha rinviato alla giurisprudenza in materia del Tribunale federale. La convenuta non si confronta, quindi, con tale motivazione, sicché anche su questo punto l’appello è irricevibile.

                                   6.   A pag. 14 la convenuta afferma, poi, che la qualifica del rapporto giuridico operata dagli istituti delle assicurazioni sociali non vincola il giudice civile. Va detto, anzitutto, che il riferimento all’opera di Remy Wyler non le è di aiuto ai fini del giudizio. Invero, a pag. 43 segg. dell’edizione passata da essa menzionata (2002) l’autore procede alla delimitazione del contratto di lavoro da altri rapporti contrattuali (mandato, appalto, affitto e affitto agricolo, contratto di agenzia). Non vi è alcun riferimento a quanto asserito dall’appellante. Anzi, sotto la distinzione con il contratto di affitto e affitto agricolo è indicato che tra gli elementi da tenere in considerazione vi è proprio il pagamento degli oneri sociali (p. 46 seg.). È ben vero che il Tribunale federale ha spiegato che la qualifica in materia di assicurazioni sociali non è determinante ai fini della qualifica del rapporto contrattuale, ma ha anche affermato che il prelievo di oneri sociali dalla remunerazione è un indizio in favore dell’esistenza di un contratto di lavoro (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2011 del 5 luglio 2011, consid. 5.6.1). Quanto al secondo riferimento dottrinale dell’appellante, nel senso che la qualifica giuridica operata dalle autorità delle assicurazioni sociali non è determinante per il giudice civile (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, Losanna 2010, n. 1.9 ad art. 319), occorre esaminare i rinvii giurisprudenziali ivi contenuti. Nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 169 il Tribunale federale ha spiegato che i rapporti di diritto civile esistenti fra le parti offrono degli spunti per la qualifica AVS senza tuttavia essere decisivi in tal senso (consid. 3a). Lo stesso dicasi della sentenza di cui al DTF 119 V 161 consid. 3b, ove l’alta Corte si è premunita di spiegare che è consigliabile qualificare alla stessa maniera il rapporto giuridico (dipendente o indipendente) tra le diverse assicurazioni sociali (consid. 3b). Sia come sia, va detto che anche volendo condividere quanto affermato dall’appellante, ciò non escluderebbe ancora che la qualifica dal punto di vista delle assicurazioni sociali non possa, unitamente ad altri elementi, essere contemplata nella questione di sapere se si è in presenza di un rapporto di lavoro. Resiste pertanto a critica l’argomentazione pretorile secondo la quale la sottoscrizione da parte della convenuta della convenzione di adesione con la fondazione istituto collettore LPP con riferimento all’attore partecipa, unitamente ad altri elementi, a determinare che il contratto 1° maggio 2005 (doc. C) è un contratto di lavoro. In definitiva, le argomentazioni dell’appellante sull’inesistenza di un contratto di lavoro sono perlopiù irricevibili e, per il rimanente, respinte.

                                   7.   L’appellante sostiene che il Pretore ha erroneamente proceduto a un esame individuale degli indizi e delle prove agli atti anche per quanto concerne l’esistenza, da essa asserita, di una disdetta orale del contratto. Pure al riguardo essa riproduce (pag. 14 seg.), con modifiche meramente stilistiche, quanto riferito nelle proprie conclusioni. L’unico passaggio ove sembra sollevare una critica al giudizio pretorile è quello riportato a pag. 15 in fondo del gravame. L’appellante si domanda perché mai, seguendo la tesi pretorile, __________ __________ avrebbe dovuto incaricare __________ __________ di allestire un nuovo progetto se l’attore e __________ fossero stati ancora alle sue dipendenze, nonché perché la collaborazione con __________ __________ e __________ __________ avrebbe dovuto interrompersi nell’aprile – marzo 2006 se l’appellato e __________, i quali curavano i rapporti, fossero stati ancora alle sue dipendenze. Il Pretore ha spiegato che il fatto che il progetto si sia arenato dopo il marzo 2006, così come riferito dai testi __________ __________ e __________ __________, non significa ancora che il contratto di lavoro con l’attore sia stato disdetto in quel mese. Egli ha soggiunto che ciò valeva tanto più alla luce del fatto che l’attore aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa per tentare comunque di concretizzare il progetto di clinica (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Quanto al teste __________ __________, questi ha riferito di essere stato “incaricato dal sig. __________ di allestire una controproposta” alla fine del 2005/inizio 2006. Il teste ha soggiunto: “fu nella primavera 2006 che il sig. __________ mi disse che il vecchio progetto veniva abbandonato e che i dipendenti che erano stati assunti venivano licenziati” (verbale di audizione 12 giugno 2008, pag. 1 seg.). Come evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4) il teste si limita a riportare quanto riferitogli da __________ __________ e non accertato personalmente. Per tacere del fatto che, anche volendo ritenere la testimonianza in questione, la stessa non dimostrerebbe che questi abbia poi eseguito quanto asserito, rispettivamente il momento in cui la disdetta è stata notificata all’attore. Non vi è poi alcuna incongruenza nel far allestire un controprogetto a un terzo pur mantenendo in essere il rapporto lavorativo con la persona che ha allestito un primo progetto. Nella misura in cui è ricevibile anche su questo punto l’appello è respinto.

                                   8.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Le spese processuali di appello sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello. Queste ultime vanno comunque contenute in ragione del fatto che l'onere per la redazione della risposta è stato, tutto sommato, limitato (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 Regolamento sulle ripetibili). Esse si esauriscono, invero, in quattro pagine, ove sono perlopiù riportati i fatti accertati dal Pretore e le argomentazioni giuridiche si esauriscono in pochi paragrafi. Il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 50'996.20.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG del 30 novembre 2010 e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile l’appello 12 settembre 2011 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di appello di complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-   , ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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