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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.10.2011 12.2011.148

24. Oktober 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,278 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Opting-out - modifica dello statuto di una PMI costituita in forma di SA

Volltext

Incarto n. 12.2011.148

Lugano 24 ottobre 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Rossi Tonelli

statuente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio, sul ricorso del 24 agosto 2011 presentato da

RI 1,   

contro la decisione del 22 luglio 2011 (incarto 509.3.001.291-6 9553/2011) dell'Ufficio del registro di commercio, di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento, con iscrizione della sua rinuncia a una revisione limitata;

mentre l'Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 2 settembre 2011, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                           che il 7 luglio 2011 si è tenuta l’assemblea straordinaria di RI 1, con sede a __________, con la seguente trattanda: rinuncia ad una revisione limitata (doc. C);

                                          che, presente la totalità delle azioni, all’unanimità gli azionisti hanno deciso di rinunciare alla revisione limitata e di procedere ai necessari cambiamenti presso l’Ufficio del registro di commercio (doc. C);

                                          che, nella sua qualità di amministratore unico di RI 1, il 7 luglio 2011__________ ha richiesto all’Ufficio del registro di commercio la cancellazione di __________ quale ufficio di revisione della società (doc. A), allegando la dichiarazione di rinuncia ad una revisione limitata da lui sottoscritta (doc. B) e il verbale dell’assemblea straordinaria di medesima data (doc. C), nonché il bilancio e il conto economico 2009/2008 della società, da lui firmati (doc. D-E);

                                          che il 12 luglio 2011 l'Ufficio del registro di commercio ha informato RI 1 di non poter procedere all’iscrizione richiesta, non prevedendo lo statuto societario la possibilità di rinunciare al revisore, con conseguente necessità di una sua modifica per atto pubblico, e difettando l’ultimo bilancio approvato della verifica da parte di un revisore abilitato con un rapporto di revisione (doc. F);

                                          che il 20 luglio 2011 RI 1 ha riproposto l’istanza, sostenendo l’inutilità di una modifica statutaria in ragione del tenore dello statuto del 17 ottobre 2007 in merito all’ufficio di revisione (doc. M);

                                          che l’Ufficio del registro di commercio ha rifiutato l’iscrizione richiesta con decisione del 22 luglio 2011, ponendo a carico di RI 1 una tassa di fr. 50.- (art. 9 cpv. 1 lett. f OTRC; doc. H);

                                          che quest'ultima il 24 agosto 2011 ha impugnato detta decisione, ribadendo l’argomentazione già esposta;

                                          che, in particolare, RI 1 rileva che il citato statuto societario (doc. M) non prevede quale organo della società l’ufficio di revisione e che, a tal proposito, il generico rinvio dell’art. 17 del citato statuto alle norme di cui agli artt. 727 e segg. CO comporta automaticamente l’applicazione del nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2008;

                                          che, in fine al suo memoriale, la ricorrente lamenta una disparità di trattamento da parte dell’Ufficio del registro di commercio rispetto alle Sagl costituite prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto sulla revisione, alle quali non viene richiesta alcuna modifica statutaria;

                                          che l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 2 settembre 2011, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, rilevandone la correttezza  secondo legge e la “Prassi in merito al nuovo diritto sulla revisione” dell’Ufficio federale del registro di commercio, di cui alla comunicazione UFRC 2/2009 del 2 luglio 2009  (doc. 1); 

considerando

in diritto:                         che ai sensi dell’art. 727a  cpv. 2 CO, secondo il nuovo testo giusta il n. I 1 della Legge federale del 16 dicembre 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) in vigore dal 1° gennaio 2008, se una società non è soggetta a revisione ordinaria  (art. 727 CO), con il consenso di tutti gli azionisti può rinunciare anche alla revisione limitata (opting out), quando presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10;

                                          che il successivo cpv. 5 della citata norma prevede che, per quanto necessario, in questi casi il consiglio di amministrazione adegua lo statuto (mediante atto pubblico; art. 647 CO) e comunica al registro di commercio la cancellazione dell’ufficio di revisione;

                                          che tale norma autorizza appunto il consiglio di amministrazione a modificare gli statuti, senza la votazione da parte dell’assemblea generale, per precisare se un organo di revisione esiste e il tipo di revisione cui la società è soggetta, in tutte le ipotesi d’opzione concesse dal nuovo diritto (quindi anche l’opting out; Peter/Cavadini/Dunant, in: Commentaire Romand, CO II, n. 15 all’art. 727a);

                                          che, a questo proposito, l’Ufficio federale del registro di commercio ha precisato che una modifica degli statuti è necessaria quando gli stessi prevedono la nomina di un ufficio di revisione o è previsto un rinvio alle vecchie disposizioni legali (comunicazione UFRC 2/2009 del 2 luglio 2009 , “Prassi in merito al nuovo diritto sulla revisione”, n. 3 nota 6; www.zefix.ch/Praxismitteilungen/Comunicazione%20UFRC%2009-2.pdf; doc. 1)

                                          che il cpv. 5 dell’art. 727a CO, per quanto attiene alle formalità richieste per l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata, è ripreso dall’art. 62 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC del 17 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008), dove viene specificata la documentazione necessaria da annettere alla richiesta;

                                          che RI 1, con l’istanza di iscrizione del 7 luglio 2011 ha prodotto tutta la documentazione prevista dall’ultima norma citata, tranne un nuovo statuto della società che prevedesse la possibilità di rinunciare anche alla revisione limitata;

                                          che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, tale modifica è necessaria, lo statuto del 17 ottobre 2007 (doc. M) prevedendo l’ufficio di revisione quale organo della società (art. 5), nominato dall’assemblea generale (art. 6 n. 2) per la durata di un anno con possibilità di rielezione (art. 17), pur non specificandone compiutamente le funzioni e optando per un rinvio generico agli art. 727 e seg. CO;

                                          che, ciò posto, neppure la censura di disparità di trattamento rispetto alle Sagl, peraltro generica e priva di riscontri concreti, giova alla ricorrente;

                                          che in effetti, per questo tipo di società il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2007, contrariamente alle società anonime, non prevedeva alcun obbligo di revisione e, pertanto, gli statuti approvati prima del 1° gennaio 2008 neppure contemplavano tale organo;

                                          che il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm; art. 14 OTRC);

                                          che non si giustifica l’assegnazione di repetibili all’Autorità, intervenuta in lite nell’esercizio delle sue funzioni e, peraltro, non patrocinata (art. 31 LPamm);

Per i quali motivi,

richiamati i disposti di legge citati

decide:

                                1.  Il ricorso 24 agosto 2011 di RI 1 è respinto.

2.      Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della ricorrente.

3.Intimazione:

-    -     

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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