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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2011 12.2010.97

9. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,694 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Mandato, remunerazione di avvocato, conclusione del contratto

Volltext

Incarto n. 12.2010.97

Lugano 9 marzo 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.65 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 1° febbraio 2008 da

  AO 1   

contro

 AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 23'892,40 oltre interessi e accessori, protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 16 aprile 2010, ha accolto, modificando unicamente il termine di decorrenza degli interessi;

appellante il convenuto che, con appello 10 maggio 2010, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore, con osservazioni 17 giugno 2010, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nel marzo 2003 i membri della comunione ereditaria S__________, proprietari di un palazzo storico sito in via __________, nel centro di L__________, rappresentati da M__________, sono entrati in trattative con il cittadino __________ AP 1, interessato all’acquisto. Tramite P__________ della ditta __________ attiva quale intermediaria immobiliare, l’avv. AO 1 è stato indicato come eventuale notaio per le procedure relative alla compravendita. L’avv. AO 1 ha eseguito svariate prestazioni per la preparazione dell’eventuale compravendita: oltre alla redazione delle bozze dell’atto notarile, con le relative traduzioni, il legale si è occupato di inoltrare le disdette dei contratti di locazione esistenti, di recuperare una cartella ipotecaria smarrita gravante l’immobile e di eseguire la procedura di ammortamento di tale titolo, di avviare la pratica LAFE e di intrattenere i rapporti tra le parti e con le autorità. Dopo un’intensa corrispondenza l’avv. AO 1 ha considerato interrotto il contratto di mandato che a suo avviso era stato stipulato con AP 1 e ha emesso e inviato a quest’ultimo tre note d’onorario: il 30 aprile 2003 una nota per la pratica LAFE di fr. 2'000.- (doc. F), il 30 giugno 2003 una nota per le consulenze legate all’acquisto della part. __________ RFD di L__________ di fr. 9'345.95 (consulenza, finanziamento, __________, pigioni, inquilini, ecc.; doc. H) e una nota per assistenza nell’ambito della compravendita non realizzata, di fr. 12'546.45 (diverse bozze di atti in italiano e in tedesco; doc. H). AP 1 ha negato l’esistenza del mandato e non ha dato seguito alle note d’onorario.

                                  B.   Con petizione 1° febbraio 2008 l’avv. AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 23'892.40 oltre interessi del 5% con decorrenza 30 giorni dopo l’emissione delle singole note d’onorario, a titolo di remunerazione per le prestazioni eseguite nell’ambito del contratto di mandato stipulato con il convenuto. AP 1 si è opposto alla domanda, adducendo che il contratto di mandato era stato concluso dai venditori potenziali e non da lui. Egli ha inoltre contestato l’ammontare degli onorari, a suo dire sproporzionati. Nei successivi allegati scritti le parti hanno confermato le proprie domande, ribadite nei rispettivi memoriali conclusivi.

                                  C.   Il Pretore, con giudizio qui impugnato, ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato il convenuto al versamento della somma di fr. 23'892,40 oltre interessi del 5% dal 18 settembre 2003, data della messa in mora del debitore.

                                  D.   Con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei considerandi successivi.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Il Pretore ha dapprima accertato la propria competenza, che ha fondato sull’art. 5 n. 1 della Convenzione di Lugano del 16 ottobre 1988 (CL, RS 0.275.11). Nel merito il giudice di prima sede ha poi ritenuto che l’esistenza del contratto di mandato poteva essere desunta dall’intenso carteggio intervenuto tra le parti durante oltre sei mesi (doc. C-S), dal quale si evince che il convenuto era perfettamente a conoscenza dell’attività che l’attore stava svolgendo in suo favore e non ha mai eccepito nulla, collaborando anzi al perfezionamento delle pratiche. Secondo il Pretore sono particolarmente sintomatici al riguardo alcuni documenti prodotti agli atti, tra i quali lo scritto del 18 marzo 2003 (doc. O) con il quale il convenuto puntualizzava alcuni aspetti relativi alla bozza di compravendita, il doc. P inerente alla pratica LAFE, il doc. Q contenente il preventivo dei costi, il quale menzionava anche il caso in cui la compravendita non fosse stata conclusa e infine il doc. R dal quale risultava l’estensione delle attività affidate all’avvocato attore. Da qui l’accoglimento della petizione.

                                   3.   In questa sede non è (più) contestata la competenza territoriale del Pretore. È altresì incontestato che la controversia va risolta in applicazione del diritto svizzero, segnatamente delle norme sul mandato. Il mandatario ha diritto a una mercede quando è stata stipulata o quando è usuale (art. 394 cpv. 3 CO). In linea di principio, il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione per le sue prestazioni è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2961 pag. 1169; Weber, Kurzkommentar, N. 21 all'art. 394; Werro, Commentaire Romand, CO I, N. 40 e 46 all'art. 394). In mancanza di accordi tra le parti, di norme cantonali sulla remunerazione dell’avvocato o di un uso, il giudice stabilisce l’onorario tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti (DTF 135 III 259).

                                   4.   L’appellante ritiene che la motivazione del Pretore non regga e sia contraria al diritto federale. Egli sostiene che il primo giudice si sarebbe basato solamente su alcuni “fragili indizi” per constatare l’esistenza del mandato, senza prendere in giusta considerazione altre circostanze addotte dal convenuto. Innanzitutto l’appellante asserisce che una corretta applicazione del criterio dell’interesse alla prestazione, caratteristica moderna del contratto di mandato, porterebbe alla conclusione che egli non ha mai conferito mandato all’attore. A dire dell’appellante, infatti, “buona parte delle prestazioni (contratti di locazione, liberazione dei locali) erano manifestamente nell’esclusivo interesse della CE __________” la quale aveva deciso di porre in vendita l’immobile in questione, tanto più che era stato M__________ a dare le uniche istruzioni esplicite all’avv. AO 1. L’appellante aveva solo indicato di voler acquistare un edificio libero da contratti di locazione, condizione che dovevano realizzare i venditori. A contattare poi l’avvocato AO 1 non era stato il convenuto bensì __________, dipendente della __________, società attiva quale intermediatrice immobiliare e incaricata dai venditori di favorire la vendita dell’immobile. L’appellante afferma inoltre che non è possibile ritenere un’accettazione tacita da parte sua del contratto di mandato. Puntualizzando alcuni aspetti relativi alla bozza di contratto e alla pratica LAFE, prosegue l’appellante, egli si era limitato a far presente le sue precise condizioni di acquisto, condizioni che dovevano essere adempiute dai venditori. Infine a suo dire, in nessun caso può essere desunta un’accettazione tacita del mandato, ai sensi dell’art. 6 CO, dalla mancata reazione del cliente all’invio da parte di un mandatario di un preventivo dei costi o di una lettera che descrive le prestazioni che l’avvocato svolgerà.

                                   5.   L’atto d’appello, a differenza delle conclusioni di causa, si configura come una critica puntuale e precisa ad un giudizio già emesso, l’esposizione dunque delle motivazioni che portano l’appellante a non condividere ciò che il Pretore ha ritenuto in sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 n. 36). Ne consegue che l’appello deve menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti errati e dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice di prima istanza sono sprovviste di pertinenza. In mancanza di una simile motivazione l’appello risulta irricevibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI. Nella fattispecie l’appellante ha invero ripreso in larga parte quanto già esposto in sede di conclusioni (seconda metà del punto 4, pag. 3 e 4). Ha nondimeno esposto nell’appello, nella seconda metà della pagina 4, per quali motivi non poteva essere scorta un’accettazione tacita del mandato, criticando, ancorché in modo succinto, quanto esposto al riguardo dal primo giudice. In tale misura l’appello può essere esaminato.   

                                   6.   A detta dell’appellante non si sarebbe perfezionato alcun contratto di mandato con l’attore, non potendosi qualificare come accettazione tacita il fatto di aver puntualizzato alcuni aspetti relativi alla bozza del contratto (doc. O) e di non aver reagito né alla ricezione del preventivo (doc. Q) né allo scritto del 20 marzo 2003 che descriveva le prestazioni che l’attore avrebbe eseguito (doc. R). La tesi non trova conforto agli atti. Dall’istruttoria è emerso che tra le parti è intervenuta una copiosa corrispondenza sull’arco di svariati mesi, sia direttamente tra l’avvocato attore e il convenuto che per il tramite della società di intermediazione immobiliare. Nei numerosi scritti che compongono il documento C risulta che, per il tramite di P__________ o direttamente il convenuto ha fornito e ricevuto informazioni dall’attore, è stato tenuto al corrente costantemente sull’evolversi della situazione e ha fissato alcuni appuntamenti, di cui a volte ha discusso anticipatamente i dettagli con l’avvocato. Nel documento C21 l’attore espone quali saranno le questioni da risolvere e la procedura da seguire. I documenti C6, C7, C8, C10, C11, C12 e C13 attestano che più appuntamenti sono stati fissati con l’avvocato per incontrare le altre parti implicate nelle trattative sulla compravendita immobiliare. Nel documento C8 il convenuto puntualizza inoltre con l’avvocato alcuni punti concernenti il prossimo incontro, in questo caso con un conduttore commerciale dell’immobile. Nel documento O l’appellante impartisce il 18 marzo 2003 precise istruzioni su come redigere l’atto di compravendita. Tali indicazioni, che rappresentano certo per l’appellante delle condizioni per realizzare l’acquisto, sono però anche chiari segni della sua partecipazione ai preparativi necessari per il perfezionamento dell’atto di compravendita e dunque espressione della volontà di beneficiare dell’attività dell’attore. Particolarmente sintomatico è poi il documento P, vale a dire l’istanza 27 marzo 2003 di non assoggettamento LAFE firmata dall’appellante, nel quale egli dichiara di restare “a completa disposizione, per il tramite dell’avv. AO 1, __________, per quant’altro fosse necessario” e la conseguente decisione dell’autorità (doc. D) nella quale AP 1 risulta rappresentato da detto legale. La pratica di non assoggettamento LAFE, autorizzazione indispensabile per uno straniero che vuole acquistare un immobile sul territorio elvetico, era per altro nell’esclusivo interesse del convenuto. Per quanto riguarda infine la mancata reazione alla ricezione del preventivo e dello scritto del 20 marzo 2003 (doc. Q e R), va precisato che di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito ad uno scritto, a una fattura o a un preventivo non significa ancora la sua accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981 p. 41; Rep. 1988 p. 273). È però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di uno scritto o di una fattura erronea, eccessiva o che comunque egli non intende riconoscere non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (Rep. 1988 p. 273). Nel caso di specie invero, poco importa sapere se tale mancata reazione configuri o meno un caso di applicazione dell’art. 6 CO, poiché quand’anche la risposta dovesse essere negativa, tale atteggiamento del convenuto va analizzato nell’insieme e va tenuto in considerazione in rapporto agli altri indizi sopracitati.

                                         Avere contatti con un avvocato/notaio nell’ambito di una compravendita immobiliare, impartirgli istruzioni e ricevere spiegazioni e consigli, essere tenuto al corrente dei vari passi intrapresi, essere assistiti in una procedura particolare quale la procedura LAFE e infine non reagire alla ricezione di uno scritto che descrive l’attività che il legale svolgerà e del preventivo il quale comprende l’eventualità di una mancata conclusione del contratto di vendita immobiliare, configura di fatto un comportamento che l’attore poteva, in buona fede, interpretare come una manifestazione di volontà di attribuirgli mandato per le attività inerenti a questa compravendita. E in tal senso il rapporto sorto tra attore e convenuto è stato interpretato anche da terzi. L’avv. F__________ ha riferito che il convenuto si era recato da lui “dopo aver revocato il mandato” all’attore e ha menzionato più volte la “revoca del mandato” (deposizione testimoniale 9 agosto 2008, pag. 3, incarto OA.2007.653 richiamato agli atti). Il rappresentante dei proprietari ha d’altro canto dichiarato di aver dato mandato all’attore per il problema delle disdette ai conduttori dell’immobile in vendita e per la procedura di ammortamento di una cartella ipotecaria, ma non per l’allestimento delle bozze dell’atto notarile in italiano e in tedesco, preparate dal notaio su incarico del convenuto (deposizione testimoniale M__________, verbale del 20 dicembre 2008). L’attore ha inviato a M__________ le fatture relative alle prestazioni eseguite per le disdette ai conduttori (doc. I) e per l’ammortamento della cartella ipotecaria (doc. J), procedendo con separata azione giudiziaria (incarto OA.2007. 653 richiamato agli atti). La causa qui in esame, invece, riguarda le fatture doc. F (autorizzazione LAFE), G (consulenze varie) e H (allestimento bozze compravendita), per prestazioni eseguite nell’interesse del convenuto e su sua richiesta. Cade quindi nel vuoto il rimprovero mosso al Pretore di aver ignorato tali elementi e di essersi fondato su “fragili indizi”. Al riguardo l’appello si rivela infondato.

                                   7.   Per quel che concerne l’importo degli onorari, contestato in prima istanza, l’appellante non ha sollevato in questa sede la benché minima censura alla sentenza impugnata, che aveva respinto le sue contestazioni sull’ammontare delle fatture (sentenza impugnata pag. 3) e aveva solo modificato la data di decorrenza degli interessi di mora, fissati al 18 settembre 2003, data della prima valida messa in mora (doc. L).

                                   8.   In definitiva l’appello va respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono l’integrale soccombenza del convenuto, che rifonderà inoltre all’attore un’equa indennità per ripetibili di appello, commisurata al valore litigioso di fr. 23’892.40.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

                                   1.   L’appello 10 maggio 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                               fr.  500.b) spese                                                                 fr.    50.totale                                                                       fr.  550.già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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