Incarto n. 12.2010.74
Lugano 10 settembre 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.161 (procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 9 settembre 2008 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma poi aumentata a fr. 9’880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, nonché al versamento di fr. 14’256.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008 a titolo di indennità ex art. 337 lett. c CO, domanda avversata dalla controparte che ne ha postulato la reiezione, con protesta di spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 25 marzo 2010 ha respinto, condannando l’istante a versare alla convenuta un’indennità di fr. 4'800.- per ripetibili;
appellante l’istante che, con atto di appello del 9 aprile 2010, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni del 30 aprile 2010 chiede di considerare irricevibile l’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili maggiorate dalla procedura d’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è stato assunto dalla ditta AO 1 quale muratore dal 17 luglio 2006, con una retribuzione mensile di fr. 4'752.- lordi e le condizioni contrattuali del contratto nazionale mantello per l’edilizia (doc. A). Il 22 gennaio 2008 il lavoratore ha annunciato un infortunio nel quale ha riportato un trauma distorsivo al piede destro, comportante inabilità lavorativa al 100% per durata da determinare (doc. 17 incarto SUVA richiamato). Il 17 aprile 2008, in seguito ad “accertamenti” eseguiti dal titolare della datrice di lavoro, quest’ultima ha notificato a AP 1 la disdetta immediata del contratto di lavoro. La datrice di lavoro ha addotto a giustificazione della disdetta immediata il fatto che il dipendente sarebbe stato colto “sul fatto” mentre eseguiva lavori in muratura all’interno della propria casa in un periodo in cui era assente dal posto di lavoro per infortunio (doc. B). AP 1 ha contestato il licenziamento immediato il 28 aprile 2008, affermando di aver deliberato a terzi i lavori di riattazione della propria abitazione e di ritenere manifestamente ingiustificato il licenziamento immediato (doc. C).
B. Con istanza 9 settembre 2008 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 21'856.-, comprensivi di fr. 7'600.- quale salario lordo durante il termine ordinario di disdetta e di fr. 14'256.- quale indennità per licenziamento immediato ingiustificato, pari a tre mensilità lorde. All’udienza del 3 novembre 2008, indetta per la discussione, l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è opposta la convenuta. Eseguita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, presentanto memoriali scritti nei quali hanno confermato le rispettive e contrapposte domande di giudizio, l’istante aumentando le proprie pretese a fr. 24'136.- oltre accessori.
C. Statuendo il 25 marzo 2010, il Pretore ha respinto l’istanza e ha condannato l’istante a versare alla convenuta un’indennità di fr. 4'800.- per ripetibili.
D. L’istante è insorto contro il giudizio pretorile con appello del 9 aprile 2010, nel quale chiede, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dell’istanza. Nelle osservazioni del 30 aprile 2010, la convenuta propone la conferma del giudizio pretorile e la reiezione dell’appello.
e considerato
in diritto:
1. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che al momento del licenziamento in tronco il lavoratore era inabile al lavoro causa infortunio dal 22 gennaio 2008 e che secondo quanto da lui dichiarato ai funzionari SUVA nell’aprile 2008 aveva dolori intensi con impossibilità di deambulazione. Ciò nonostante il dipendente era stato sorpreso al suo domicilio il 16 aprile 2008 mentre stava eseguendo lavori edili (preparare la malta con la cazzuola, intonacare muri grezzi, trasportare materiali con la carriola), come attestato dalle fotografie prodotte dalla datrice di lavoro. Tale comportamento costituiva, prosegue il Pretore, una chiara violazione dei propri obblighi contrattuali, tale da giustificare il licenziamento con effetto immediato. Da qui il conseguente rifiuto di ogni pretesa dell’istante.
2. L’appellante ritiene che la valutazione del Pretore sia errata e che il primo giudice sia caduto in aperte contraddizioni nell’analisi e nell’esame del materiale istruttorio, in particolare del fascicolo richiamato dalla SUVA. L’istante ribadisce che al momento del licenziamento in tronco egli era inabile al lavoro al 100%, come attestato sia dal medico curante che da quello della SUVA e rileva che quest’ultima non ha adottato alcun provvedimento nei suoi confronti al termine delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla ex datrice di lavoro. L’istante osserva che le due fotografie prodotte agli atti non dimostrano quanto esposto dal Pretore e adduce che il fatto aver messo “un po’ di malta sulla cazzuola” e di aver spostato una carriola sul cantiere di casa propria non costituisce un comportamento di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato. Rimprovera inoltre al Pretore di non aver considerato le deposizioni delle persone che lavoravano sul suo cantiere, segnatamente dell’impresario al quale egli aveva appaltato l’esecuzione dei lavori e del manovale che eseguiva i lavori, dai quali emerge che il proprietario della casa non eseguiva lavori edili. L’appellante considera che il licenziamento immediato è abusivo e chiede che sia dichiarato nullo e che gli venga riconosciuta un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato pari a tre mensilità lorde in virtù dell’art. 337c cpv. 3 CO.
3. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Per mancanze del lavoratore si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31), come per esempio il dovere di diligenza e fedeltà (DTF 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Il lavoratore deve salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del suo datore di lavoro ai sensi dell’art. 321a cpv. 1 CO e deve pertanto astenersi da tutto quanto potrebbe nuocergli (DTF 124 III 25 consid. 3a pag. 27).
Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13). Sapere se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende dall’insieme delle circostanze che le parti devono addurre e provare in causa. Ogni licenziamento è un caso a sé stante e richiede un’accurata analisi di tutte le circostanze che lo hanno provocato. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando tutte le circostanze concrete, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale, la natura e l’importanza delle mancanze, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 32; 127 III 351 consid. 4a pag. 354). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31; 129 III 351 consid. 2.1).
4. Dall’istruttoria è emerso che l’appellante si è annunciato all’assicurazione infortuni il 22 gennaio 2008, lamentando un infortunio accaduto il giorno precedente, nel quale aveva riportato un trauma distorsivo al piede e alla caviglia destra, con inabilità al lavoro del 100% per durata da determinare (doc. I, incarto SUVA richiamato). Il medico curante dott. __________, estensore del primo certificato medico del 22 gennaio 2008, ha confermato il persistere di un’inabilità lavorativa al 100% ancora il 1° aprile 2008 (certificato d’infortunio LAINF, doc. 13 dell’incarto richiamato SUVA). Se non che, il titolare della datrice di lavoro, insospettito dalle frequenti assenze per infortunio del lavoratore, che dalla sua assunzione aveva lavorato 109 giorni ed era stato assente 446 giorni (doc. B), si è appostato il 16 aprile 2008 davanti alla casa del lavoratore, in corso di ristrutturazione, lo ha sorvegliato per un quarto d’ora e ha scattato due fotografie nelle quali si vede una persona in ginocchio davanti a un muro, in tenuta da lavoro (doc. 3) e la stessa persona che spinge una carriola carica di materiale (doc. 4). L’istante ha ammesso che le fotografie lo ritraggono e ha dato atto nell’appello di aver “messo un po’ di malta su una cazzuola” e di aver spostato una carriola (appello, pag. 6 e 7), sostenendo per il resto di aver solo sorvegliato l’esecuzione dei lavori eseguiti da altri. Nella sua deposizione, l’appaltatore al quale la moglie dell’istante aveva deliberato l’esecuzione dei lavori (contratto d’appalto, doc. K, fattura doc. L) ha riferito di essersi occupato dei lavori interni di ristrutturazione, da lui eseguiti tutti personalmente. Egli ha esposto che l’istante “era sempre presente in cantiere in quanto abita lì sotto. Passava la mattina e il pomeriggio a controllare i lavori. Guardava i lavori ma non ha mai svolto lavori di persona” (verbale 9 febbraio 2009). Anche il muratore che lavorava sul tetto il 16 aprile 2008, raffigurato egli pure nelle fotografie, ha riferito che l’istante non ha mai eseguito lavori sul cantiere di casa propria e che quel giorno lo aveva chiamato per aiutarlo, siccome lui non poteva salire sul tetto causa infortunio (verbale 9 febbraio 2009, pag. 3). La moglie del titolare della datrice di lavoro, che ha scattato le fotografie agli atti, ha invece riferito di aver osservato l’istante per circa un quarto d’ora e di aver così constatato che egli “preparava la malta con la cazzuola, intonacava dei muri grezzi, ha fatto più volte avanti e indietro con una carriola che riempiva di utensili” (verbale 30 marzo 2009). Il giorno successivo la datrice di lavoro ha avvertito la SUVA del fatto e ha inviato al lavoratore la lettera con la quale lo licenziava con effetto immediato (doc. B) per aver lavorato mentre si trovava in infortunio.
5. L’appellante non contesta di aver fatto di più sul proprio cantiere di quanto sarebbe stato necessario per sorvegliare i lavori eseguiti da altri. Egli ammette – e non poteva fare altrimenti – di aver “messo un po’ di malta sulla cazzuola” e di aver spostato una carriola che gli ingombrava il passaggio. Nella fotografia doc. 3 lo si vede in ginocchio davanti a un muro, nonostante fosse stato considerato ancora inabile al lavoro al 100% nel corso della visita medica di controllo del 9 aprile 2008 (doc. 26 incarto richiamato SUVA). La presenza dell’istante sul cantiere di casa propria in abiti da lavoro può dar luogo a svariate interpretazioni e non fornisce prova assoluta che questi abbia simulato la sua inabilità e che abbia partecipato in maniera attiva ai lavori, a maggior ragione se si considera che due testimoni presenti quel giorno sul cantiere hanno negato il suo coinvolgimento attivo. La datrice di lavoro rimprovera all’istante di essersi sottratto al proprio dovere lavorativo simulando l’incapacità lavorativa. Agli atti figurano tuttavia numerosi certificati medici attestanti un’inabilità al 100%, allestiti dal medico curante e dai medici del Presidio ospedaliero di M__________, per gli esiti dell’infortunio del 22 gennaio 2008, l’ultimo dei quali ancora il 19 aprile 2008. In seguito alla segnalazione della datrice di lavoro, la SUVA ha fatto eseguire il 21 aprile 2008 una visita medica di controllo, in base alla quale ha poi soppresso le prestazioni dal 13 maggio 2008, il medico specialista ritenendo estinta la relazione causale tra l’infortunio del 22 gennaio 2008 e i disturbi ancora lamentati dall’interessato (doc. I). Ora, quando il datore di lavoro ha dubbi sull’effettiva capacità lavorativa del dipendente, deve invitarlo a riprendere il lavoro o a produrre un certificato medico prima di poter concludere che si è in presenza di una violazione importante del dovere di fedeltà tale da giustificare un licenziamento immediato (Wyler, Droit du travail 2a ed., Berna 2008, pag. 500, 569; JAR 2008 pag. 381, 383). Nella fattispecie la datrice di lavoro ha licenziato in tronco il lavoratore il 17 aprile 2008, senza attendere le risultanze delle verifiche chieste alla SUVA e senza nemmeno intimare al lavoratore di riprendere il lavoro. Nelle proprie osservazioni all’appello, non scevre da inutile polemica, la convenuta afferma invero di aver ingiunto al lavoratore, nel corso di una telefonata avvenuta il 16 aprile 2008, di riprendere immediatamente il lavoro (osservazioni, pag. 6). Se non che, non risulta dagli atti che vi sia stato un ammonimento, men che meno formale, a riprendere immediatamente il lavoro. Né dalla deposizione di L__________, figlio del titolare della convenuta, né da quella della sua segretaria (verbale 30 marzo 2009, pag. 3) risulta che il lavoratore sia stato ammonito a riprendere il lavoro immediatamente. L’assenza del lavoratore era giustificata da certificati medici (incarto SUVA richiamato) della cui fedefacenza non ha dubitato nemmeno la SUVA, e la datrice di lavoro, certa della capacità lavorativa del dipendente dopo il sopralluogo del 16 aprile 2008, non lo ha diffidato a riprendere il lavoro con la comminatoria del licenziamento immediato. In simili circostanze, il licenziamento immediato notificato il 17 aprile 2008, sulla base di un sospetto non verificato, deve essere considerato ingiustificato.
6. L’appellante chiede che il licenziamento in tronco “venga sanzionato quale abusivo, la disdetta dichiarata nulla e che vengono riconosciute le pretese salariali fatte valere dall’istante in applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO” (appello, pag. 9). Il lavoratore licenziato immediamente senza una causa grave ha diritto, giusta l’art. 337c cpv. 1 CO, a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta e può pretendere un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. In concreto l’appellante non spiega quale sarebbe il motivo che renderebbe abusivo il licenziamento immediato né accenna a uno qualsiasi dei motivi elencati agli art. 336a CO o 336c CO. Un licenziamento immediato ingiustificato è valido, quand’anche fosse abusivo, contrariamente a quanto sembra ritenere l’istante. Il lavoratore licenziato in tronco ingiustificatamente non può pertanto far annullare il licenziamento, ma solo ottenere pretese pecuniarie.
7. L’istante ha diritto, in virtù dell’art. 337c cpv. 1 CO, allo stipendio fino al termine ordinario di disdetta, vale a dire fino al 30 giugno 2008. Non è contestato che il lavoratore ha ricevuto prestazioni dalla SUVA fino al 12 maggio 2008 (precisazione all’udienza 3 novembre 2008), sicché gli mancano due mesi e 18 giorni di stipendio. Gli importi da lui indicati non sono stati contestati dalla datrice di lavoro nella loro entità. Essa ha fatto valere in compensazione, nella denegata ipotesi che fossero dovuti, gli asseriti danni a lei causati dal comportamento del lavoratore, quali maggiori oneri assicurativi, maggiori costi del personale per sostituti. Essa non ha tuttavia cifrato l’asserito danno, né lo ha provato e nulla può dunque opporre in compensazione alle pretese del lavoratore. In base ai conteggi di stipendio agli atti (doc. I) dai quali risulta uno stipendio di fr. 3'800.-, al netto delle imposte alla fonte e delle consuete trattenute per le assicurazioni sociali, l’appellante ha diritto a ricevere l’importo complessivo di fr. 9'880.- al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali e dell’imposta alla fonte, che saranno pagati dalla datrice di lavoro in aggiunta a quanto versato al lavoratore.
8. Oltre allo stipendio per il periodo di disdetta ordinario, l’appellante chiede il versamento di un’indennità pari a tre mesi di stipendio lordo in applicazione dell’art. 337c cpv. 3 CO. Egli adduce a motivo della sua pretesa le gravi e scorrette accuse della datrice di lavoro, la sospensione temporanea delle prestazioni SUVA in seguito alla segnalazione di quest’ultima e l’indubbia “notevole capacità economica” della convenuta. Giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità al lavoratore. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). Salvo caso eccezionale, l’indennità è dovuta in ogni caso di licenziamento immediato ingiustificato (Wyler, op. cit., pag. 517). L’esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale in cui – nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, vi è l’assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68) oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tali risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21 giugno 2007 inc.n.12.2007.11).
Per la commisurazione dell’indennità occorre tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. La datrice di lavoro ha licenziato con effetto immediato il lavoratore senza attendere le risultanze della verifica intrapresa dalla SUVA e senza diffidarlo dal riprendere il lavoro, sulla base di sospetti non del tutto infondati, ma che non hanno trovato conferma. Le accuse di simulazione e di false attestazioni mediche, infatti, non sono state accertate, poiché il 21 aprile 2008 il medico specialista incaricato dalla SUVA ha riferito che i disturbi lamentati dall’istante (degenerazione vacuolare del tendine di Achille) non erano più in nesso causale con l’infortunio annunciato il 22 gennaio 2008, ma non ha escluso che in precedenza avessero comportato l’incapacità lavorativa attestata dal medico curante e dai medici del Presidio ospedaliero di M__________ (doc. I). Il provvedimento preso dalla datrice di lavoro si è dunque rivelato affrettato, ciò di cui si deve tenere conto nella concessione e nella determinazione dell’indennità. Dal punto di vista del lavoratore, è possibile che la sospensione temporanea delle prestazioni SUVA in seguito all’episodio del 16 aprile 2008 abbia avuto ripercussioni negative sulla sua situazione economica, ma agli atti manca qualsiasi indicazione al riguardo. Il lavoratore era impiegato presso la convenuta da poco meno di due anni (doc. A) e in tale lasso di tempo ha lavorato 109 giorni ed è stato assente per malattia o infortunio 446 giorni (doc. B). Il fascicolo processuale non fornisce informazioni su altri aspetti di rilievo per la determinazione dell’indennità. In particolare si ignora se il lavoratore ha potuto reinserirsi senza problemi nel mondo del lavoro o se ha avuto periodi di disoccupazione. Né basta asserire che la datrice di lavoro ha “un’indubbia notevole capacità economica”, senza poi fornire dati concreti su questo aspetto, quali bilanci, deposizioni sulla capacità economica o altro simile. Ponderati gli scarni elementi a disposizione e in assenza di altre indicazioni utili, un’indennità di fr. 4'750.-, pari a un mese di stipendio lordo, appare equa nelle circostanze del caso concreto, ritenuto anche il comportamento dell’istante così come descritto in precedenza (consid. 5). L’indennità prevista dall’art. 337c cpv. 3 CO non è soggetta a prelievi di contributi delle assicurazioni sociali, vista la sua natura particolare (Wyler, op. cit., pag. 178, 518). L’importo di fr. 4'750.- va pertanto versato integralmente al lavoratore senza deduzioni sociali.
9. Visto quanto precede l’appello è parzialmente accolto e in riforma del giudizio impugnato la convenuta verserà all’istante fr. 9’880.- al netto delle deduzioni sociali e delle imposte alla fonte a titolo di stipendio nel periodo di preavviso della disdetta ordinaria e fr. 4'750.- a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, oltre a interessi al 5% dal 9 settembre 2008 su entrambi questi importi. Non si prelevano tasse né spese per l’odierno giudizio, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di importo inferiore a fr. 30'000.-. Il dispositivo pretorile sulle ripetibili deve di conseguenza essere modificato per tenere conto della soccombenza della convenuta, che si è opposta a ogni e qualsiasi pretesa dell’istante. Essa verserà a quest’ultimo un’indennità di fr. 1'600.- per ripetibili di prima sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e il Regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 9 aprile 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 marzo 2010 della Pretura del distretto di Lugano è così riformata:
1. L’istanza 9 settembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolta e la ditta AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, al netto delle imposte alla fonte e delle trattenute per i premi delle assicurazioni sociali.
2. AO 1 verserà a AP 1 a titolo di ripetibili fr. 1'600.-.
II. Non si prelevano tasse né spese per la procedura di appello. AO 1 verserà a AP 1 fr. 800.- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).